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CAPITOLO 3. IL CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ACCORDI DI
30 RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
(b) L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concor-
dato ad un assuntore;
(c) La suddivisione dei creditori In classi seconda posizione giuridica interessi
economici omogenei;
(d) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile. In caso di concordato con continuità
aziendale di cui all’art.186 il piano può prevedere una moratoria fino
bis l.fall.
ad un anno dall’omologa per il pagamento dei creditori privilegiati, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione. A seguito delle
modifiche intervenute ad opera del la proposta di concordato deve
D.l. 83/2015,
assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari.
Tale disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale.
3.3 L’ammissione al concordato preventivo
Il debitore che intende accedere alla procedura deve presentare domanda con
ricorso al Tribunale del luogo in cui è posta la sede principale dell’impresa.
Il ricorso
Con il ricorso il debitore deve presentare:
(a) Una giornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa;
(b) Uno Stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei
creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
(c) L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso
del debitore;
(d) Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili;
(e) Un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta.
In caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve anche contenere
l’indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla Prosecuzione dell’attività
d’impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.
Il piano può anche prevedere la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio
dell’impresa. Piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla rela-
zione di un professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano medesimo. In caso di concordato con continui-
tà, il professionista deve anche attestare che la prosecuzione dell’attività prevista
dal piano sia funzionale al miglior soddisfacimento dei crediti. Il professionista è
CAPITOLO 3. IL CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ACCORDI DI
31 RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
soggetto a responsabilità civile e penale in caso di falso o omissioni. La domanda
di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura della
cancelleria, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in Can-
celleria. Al pubblico ministero è trasmessa anche copia degli atti e documenti
depositati con il ricorso, nonché copia della relazione del Commissario giudiziale
prevista dall’art.172 l.fall..
Il concordato preventivo in bianco (o con riserva)
Una delle più rilevanti novità previste dal decreto legge del 2012. Cosiddetto
concordato preventivo in bianco con riserva, introdotto al fine di permettere al-
l’imprenditore di beneficiare degli effetti del concordato, in primis il blocco delle
azioni esecutive e cautelari individuali, fin da subito e quindi anche durante il tempo
necessario per la predisposizione della documentazione richiesta per la procedura.
Con particolare riguardo alla proposta e al piano da sottoporre ai creditori. Il
legislatore ha così permesso all’imprenditore di depositare ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’e-
lenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi
di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro il termine fissato dal
giudice. Compreso fra 60 e 120 giorni è prorogabile in presenza di giustificati moti-
vi di non oltre 60 giorni. Nello stesso termine il debitore può presentare un accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art.182-bis in caso di inottemperanza
l.f.
Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda è in presenza dei presupposti di leg-
ge e dichiara il fallimento del debitore. Una delle modifiche è rappresentata dalla
possibilità per il Tribunale di nominare un Commissario giudiziale con funzioni di
vigilanza. Previsti periodici obblighi informativi e documentali che il debitore deve
assolvere sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, ove nominato. Nel caso in
cui il Tribunale riscontri il compimento di una delle condotte di cui all’art.173 o
l.f.
la violazione dei suddetti obblighi informativi o documentali, dichiara inammissibile
la proposta, in presenza dei presupposti di legge, su istanza del creditore e del
pubblico ministero, può dichiarare il fallimento dell’imprenditore. La domanda di
concordato in bianco è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti
ha presentato altre domande di concordato in bianco alla quale non abbia fatto
seguito l’ammissione alla procedura o un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Depositato tutta la documentazione, il tribunale, dopo un istruttore preliminare
volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione nonché la corret-
tezza dei criteri di formazione delle diverse classi di creditori, ove presenti, dichiara
aperta la procedura con decreto con cui vengono designate il giudice delegato e il
Commissario giudiziale. Il decreto di emissione pubblicato nel registro delle impre-
se e trascritto nei pubblici registri in presenza di beni mobili o immobili registrati. Il
ha modificato profondamente l’art.163 prevedendo le cosiddet-
D.L. del 2015 l.f.,
te proposte concorrenti che possono essere presentate da uno o più creditori. Le
proposte di concordato concorrenti non sono però ammissibili, se il professionista
nella sua relazione ha testato che la proposta di concordato del debitore assicura il
pagamento di almeno un 40% dell’ammontare dei crediti chirografari. O, in caso
di concordato con continuità aziendale, di almeno il 30% dell’ammontare dei detti
crediti. Peculiarità della novella è anche la previsione di un possibile intervento
di terzi e, nel caso in cui il debitore sia una società per azioni o a responsabilità
CAPITOLO 3. IL CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ACCORDI DI
32 RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
limitata, la possibilità di un aumento di capitale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione in deroga alle normali regole che codicistiche.
3.4 Gli effetti della procedura
Fin dal deposito della domanda di concordato e dalla sua pubblicazione a registrare
le imprese si producono effetti nei confronti del debitore e dei creditori.
3.4.1 Effetti per il debitore
Il debitore, nel concordato preventivo, conserva l’amministrazione dei beni e l’e-
sercizio dell’impresa sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. Sono previste
però delle limitazioni al potere di gestione e precisamente:
• Dal deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione alla procedura di cui
all’articolo 163 legge fallimentare, il debitore può compiere gli atti di ordinaria
amministrazione per quelli urgenti straordinari amministrazioni necessaria alla
preventiva autorizzazione del tribunale;
• Dopo il decreto di ammissione, la procedura e fino all’ omologazione, il de-
bitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straor-
dinaria amministrazione, invece, è necessaria l’autorizzazione del giudice
delegato.
Gli atti compiuti senza la necessaria autorizzazione sono inefficaci nei confronti dei
creditori anteriori al concordato. Vi è inoltre il rischio che venga revocata l’am-
missione alla procedura con possibilità di contestuale dichiarazione di fallimento.
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti al
debitore sono prededucibili. Nel caso di concordato con continuità aziendale, il
tribunale può autorizzare l’imprenditore a pagare i creditori per prestazioni di be-
ni e servizi. Anteriore alla prestazione della domanda: Trattasi di un’importante
deroga al principio generale della par condicio creditorum consentita solo, ove,
un professionista a test che le prestazioni sono essenziali per la prosecuzione del-
l’attività d’impresa e funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione degli altri
creditori concordatari oppure quando i pagamenti sono effettuati con nuove risorse
finanziarie. Con riferimento alle società, al fine di incentivare la risoluzione della
crisi di impresa e il decreto legge del 2012, ha anche introdotto l’art.182-sexies l.f..
Prevedendo che dal deposito della domanda per l’ammissione, anche con riserva
cosiddetto concordato in bianco e sino all’omologazione Non si applicano gli artt.
Ovvero la disciplina sulla
2446 c.2 c.3, 2447, 2482-bis c.4 c.5 c.6, 2482-ter c.c..
riduzione obbligatoria del capitale sociale in caso di perdita. Per lo stesso periodo
non opera inoltre la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli Resta però ferma
art.2484, n.4 c.c. e 545-duodecies c.c.
per il periodo anteriore al deposito della domanda e della proposta. L’applicazione
dell’articolo 2486 codice civile sulla responsabilità degli amministratori.
CAPITOLO 3. IL CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ACCORDI DI
33 RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
3.4.2 Effetti per i creditori
Anche il concordato preventivo, caratterizzato dal principio generale della par con-
dicio, creditorum, per effetto di esso dalla data di pubblicazione del ricorso al
registro delle imprese e fino all’omologa definitiva del concordato preventivo:
• I creditori anteriori non possono iniziare o Proseguire azioni esecutive e
cautelari sul patrimonio del debitore;
• Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti pendenti rimangono
sospese e le decadenze non si verificano;
• I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto
ai creditori concorrenti;
• Le ipoteche giudiziali, scritte nei 90 giorni che precedono la data della pub-
blicazione del ricorso nel registro delle imprese, sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori;
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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