Diritto Commerciale
Le procedure concorsuali
Avv. Marina Cardopatri (11 aprile 2014)
Art. 2247 cc: “Contratto di società - Con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di
dividerne gli utili”.
Contratto di società come contratto associativio. Nei contratti previgenti si diceva che con il
contratto di società le parti conferiscono beni e servizi. Ciò comportava che il riferimento alla
categoria del contratto esauriva le esigenze di descrizione della fattispecie. Non era sbagliata del
tutto questa impostazione. Ma già allora la particolare caratteristica della fattispecie è che
l'esecuzione delle prestazioni non soddisfava gli interessi in quanto, i contratti associativi si
caratterizzano dal fatto che creano un'organizzazione che eserciterà l'attività e solo questo esercizio
realizzerà gli interessi concreti della società. Questa circostanza è molto importante perché risolve
un problema su cui la giurisprudenza è molto divisa: se la società è nulla ciò scioglie la società
perché si parte dal presupposto che un'organizzazione si è creata e quindi deve essere smantellata.
Nella società di capitali si parla espressamente della conversione della causa di nullità del contratto,
cosa che non è prevista nella società di persone. È importante ricordare una sentenza della Corte
Costituzionale che proprio in tema di società di persona e s.a.p.a. si interrogava sull'applicabilità
alle società di persone di una regola della società di capitali e cioè la sospensione della prescrizione
degli amministratori finché sono in carica vale solo per le società di capitali? Per la corte no ed
estese la regola della sospensione del corso della prescrizione.
Se andiamo alla sostanza e non alla forma diciamo che è l'organizzazione che determina la
disciplina e non la qualificazione giuridica. Che facciamo delle società con oggetto illecito e quindi
nullo? Nelle società farmaceutiche possono essere soci solo farmacisti ma questo è un tale business
per cui molto spesso il farmacista che ha il titolo ma non i mezzi si associa con chi ha i mezzi ma
non il titolo. Se stipulano un'associazione in partecipazione nessun problema ma se fanno un
contratto di società allora sarebbe nullo.
La farmacia è insieme un'impresa e un'attività professionale che cumula le due discipline. Le
farmacie falliscono pure.
C'è un altro pezzo di storia con cui confrontarsi. Originariamente il legislatore del 42 aveva parlato
nella rubrica di nozione. Poi ci si è resi conto dell'importanza del contratto, in ossequio a una
direttiva comunitaria e in ossequio alla modifica bancaria si è stabilita la possibilità di creare società
unipersonali. Ecco che il contratto di società non funzionava più e si è parlato di negozio e il
legislatore con un apparente passo indietro ha ricambiato la rubrica della norma in contratto di
società, dicendo che quando si parla di contratti si applicano queste norme.
Nel codice civile c'&eg
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Procedure concorsuali, Diritto commerciale
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Diritto commerciale - procedure concorsuali
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