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Diritto Commerciale

Le procedure concorsuali

Avv. Marina Cardopatri (11 aprile 2014)

Art. 2247 cc: “Contratto di società - Con il contratto di società due o più persone

conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di

dividerne gli utili”.

Contratto di società come contratto associativio. Nei contratti previgenti si diceva che con il

contratto di società le parti conferiscono beni e servizi. Ciò comportava che il riferimento alla

categoria del contratto esauriva le esigenze di descrizione della fattispecie. Non era sbagliata del

tutto questa impostazione. Ma già allora la particolare caratteristica della fattispecie è che

l'esecuzione delle prestazioni non soddisfava gli interessi in quanto, i contratti associativi si

caratterizzano dal fatto che creano un'organizzazione che eserciterà l'attività e solo questo esercizio

realizzerà gli interessi concreti della società. Questa circostanza è molto importante perché risolve

un problema su cui la giurisprudenza è molto divisa: se la società è nulla ciò scioglie la società

perché si parte dal presupposto che un'organizzazione si è creata e quindi deve essere smantellata.

Nella società di capitali si parla espressamente della conversione della causa di nullità del contratto,

cosa che non è prevista nella società di persone. È importante ricordare una sentenza della Corte

Costituzionale che proprio in tema di società di persona e s.a.p.a. si interrogava sull'applicabilità

alle società di persone di una regola della società di capitali e cioè la sospensione della prescrizione

degli amministratori finché sono in carica vale solo per le società di capitali? Per la corte no ed

estese la regola della sospensione del corso della prescrizione.

Se andiamo alla sostanza e non alla forma diciamo che è l'organizzazione che determina la

disciplina e non la qualificazione giuridica. Che facciamo delle società con oggetto illecito e quindi

nullo? Nelle società farmaceutiche possono essere soci solo farmacisti ma questo è un tale business

per cui molto spesso il farmacista che ha il titolo ma non i mezzi si associa con chi ha i mezzi ma

non il titolo. Se stipulano un'associazione in partecipazione nessun problema ma se fanno un

contratto di società allora sarebbe nullo.

La farmacia è insieme un'impresa e un'attività professionale che cumula le due discipline. Le

farmacie falliscono pure.

C'è un altro pezzo di storia con cui confrontarsi. Originariamente il legislatore del 42 aveva parlato

nella rubrica di nozione. Poi ci si è resi conto dell'importanza del contratto, in ossequio a una

direttiva comunitaria e in ossequio alla modifica bancaria si è stabilita la possibilità di creare società

unipersonali. Ecco che il contratto di società non funzionava più e si è parlato di negozio e il

legislatore con un apparente passo indietro ha ricambiato la rubrica della norma in contratto di

società, dicendo che quando si parla di contratti si applicano queste norme.

Nel codice civile c'&eg

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cordopatri Marina.
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