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C’è un’inerenza qualitativa (tipo di costo in relazione al programma
dell’attività) ma anche un’inerenza quantitativa (entità del costo in
rapporto a programma dell’attività). Quando valutiamo l’inerenza di
un costo che non sia facilmente catalogabile, è inerente quel costo
che appaia in un’ottica di coerenza con il programma di impresa.
L’inerenza con il programma d’impresa è un concetto elastico che
va apprezzato sulla base di un’analisi degli obiettivi dell’impresa
rispetto alla propria progettualità imprenditoriale
Il costo antieconomico nasconde un illecito e c’è un alto rischio che
il costo antieconomico costituisca uno strumento per destinare
ricchezze a finalità extra imprenditoriali con scopi di allocazione più
o meno gratuita o lecita di risorse aziendali per cui il costo
antieconomico è un costo ad alto rischio di disconoscimento in
quanto dietro a questo costo può nascondersi una condotta illecita
Con il costo antieconomico l’imprenditore può anche perseguire
delle specifiche finalità imprenditoriali. Bisogna garantire che il
costo antieconomico non nasconda delle condotte illecite e occorre
assicurare all’imprenditore margine di manovra in applicazione del
fondamentale principio di libertà di iniziativa economica, che è un
limite all’operato del fisco
La cassazione conclude che il contribuente è libero di sostenere
anche spese non in linea con i valori di mercato, ma dovrebbe
fornire una giustificazione rafforzata sulle ragioni economiche per
cui quella spesa rientra nel suo programma imprenditoriale:
dovrebbe fornire degli elementi di tipo quali-quantitativo che
dimostrano la coerenza con il programma imprenditoriale con quella
spesa pur manifestamente antieconomica
Il fisco può disconoscere una deduzione sotto il profilo dell’inerenza
quali-quantitativo, evidenziando come il costo costituisca una
dispersione di valori dell’impresa non coerente con il programma
dell’attività
Di fronte ai casi più complessi il criterio guida deve essere quello
della coerenza con il programma dell’attività, che deve essere
valutata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Anche dal
quantitativo
pdv è possibile immaginare una sindacabilità le volte in
cui il contribuente non sia in grado di giustificare sul piano della
razionalità economica le sue scelte volte a sostenere costi non in
linea con il valore di mercato
Ci siamo chiesti se il costo che l'imprenditore sostiene e che non sia
coerente con i valori del mercato, sia un costo sindacabile oppure
no dall'amministrazione finanziaria, cioè se l'amministrazione
finanziaria possa sottoporre a un vaglio il costo dal pdv della
coerenza quantitativa, cioè della sua conformità con il mercato, con
i valori del mercato → è un tema di confine tra l'autonomia privata e
il requisito generale di coerenza del costo con il programma
imprenditoriale
un costo antieconomico sottende una qualche illiceità, una
fuoriuscita per ragioni distorte della presenza dal circuito
dell'impresa. La soluzione che viene normalmente identificata come
raccordo tra questa autonomia e la coerenza del programma
imprenditoriale è quella di ritenere che di fronte a un costo
antieconomico non esiste una totale insindacabilità, ma il
contribuente dovrebbe essere in grado di giustificare quali sono le
ragioni economiche sottese al costo che viene sostenuto (onere di
giustificazione rafforzata del costo)
TEORIE SULL’INERENZA DELLE SANZIONI
Inerenza delle sanzioni: 1° teoria le sanzioni sono oneri che possono
considerarsi legati all’attività d’impresa, implicano la commissione
di illeciti che possono essere collegati alla volontà dell’imprenditore
di incrementare i ricavi d’impresa. Si potrebbe dunque propendere
per la deducibilità delle sanzioni in un’ottica oggettivizzata, che non
pone rilievo ai valori e all’etica del concorso alle pubbliche spese.
Questa teoria potrebbe essere coerente con la scelta del legislatore
di tassare anche i proventi illeciti in forza della legge 37/2014 la
quale dispone che anche un’attività illecita è tassata sulla base di
un approccio metodologico per cui i proventi illeciti sono tassati
riconducendoli alla stessa categoria dei proventi leciti
2° teoria: se la sanzione può essere dedotta dalle imposte e quindi
finisce per avere un effetto di abbattimento del reddito, si sterilizza
una parte del valore della sanzione perché una parte del disvalore
della sanzione viene portato ad abbattimento del reddito. Si altera
la commisurazione del disvalore che il legislatore ha voluto
applicare alla fattispecie. Questo ha delle ricadute anche sul piano
dell'eguaglianza intercategoriale, cioè tra diverse categorie di
reddito: l'imprenditore che è tassato su base analitica potrebbe
comunque dedurre il costo della sanzione, mentre invece per es. il
dipendente che prendesse la multa per eccesso di velocità che sta
cercando di andare al lavoro e si è preso in ritardo, siccome non ha