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manifestazione dell'esistenza dell'obbligo o del diritto
- Nella competenza quello che conta è che il diritto e l'obbligo siano in
qualche modo delineati, corrispondano una specie completa di diritto o di
obbligo, a prescindere dalla materiale manifestazione monetaria. Questo
crea il problema dell'effettività nell'ipotesi in cui la manifestazione
monetaria poi non si realizzi, per qualche motivo, perché magari
l'obbligazione non viene adempiuta
Il principio di competenza è disciplinato dall’art 109 dpr n.917/1986, che è
stato poi superato dal principio di derivazione rafforzata → ci sono degli
specifici criteri contenuti nell'art 109 che dovevano osservare alcuni soggetti
per esempio nel caso della cessione di un bene, art 109 dice che i
corrispettivi che derivano dalla cessione di un bene o le spese che
derivano dall'acquisto di un bene si determinano e quindi rilevano i fini
della determinazione del reddito di impresa
ci sono una serie di criteri che sono per i beni mobili il momento della
consegna o della spedizione; per i beni immobili si fa riferimento al
momento della stipula → questi criteri sono momenti in cui ai fini fiscali si
considera emerso un certo componente positivo e negativo che si
disinteressano della logica della cassa, cioè della concreta fuoriuscita di
denaro. L’incasso non è rilevante, perché il corrispettivo si considera
conseguito al momento della consegna e spedizione per i mobili o al
momento della stipula per gli immobili. Poi ci sono delle previsioni
particolari nel caso di vendite con riserva di proprietà, nel caso di vendite
obbligatorie, quando la cosa viene ad esistenza si delinea ulteriormente il
momento di competenza, che però che non ha niente a che fare con la
manifestazione monetaria. Questo vale sia per le cessioni di beni che per
le prestazioni di servizi
I corrispettivi per la cessione, quindi il prezzo che prendono da una vendita di
beni si considera conseguito non quando mi pagano, ma se si tratta di beni
immobili alla data della consegna o alla data della spedizione. Se si tratta di
beni immobili non conta la consegna, conta la stipulazione, cioè il momento in
cui l'atto viene formalizzato dal punto di vista della sua efficacia
Es. avvocato determina il proprio reddito sulla base del principio di cassa ed
emette una parte della somma incassata a dicembre 2024, incassata in un anno di
imposta successivo, in particolare gennaio 25, quel certo avvocato per la
prestazione di cui ha la fattura emessa a dicembre 24, ha ultimato la prestazione
ed è per questo che ha emesso la fattura, ma non avendo incassato le somme di
denaro a gennaio 25, quindi in un periodo di imposta successivo, quelle certe
somme non concorrono alla determinazione del suo reddito per il 24, perché
incassate nel 25 pur avendo ultimato la prestazione.
Nel caso di reddito di impresa invece il servizio il componente positivo o negativo
che deriva dal servizio ultimato nel 2024 concorre alla determinazione del reddito
anche se il pagamento avviene nel 2025
→ nel caso della determinazione del reddito di impresa devo guardare al principio
di competenza e quindi disinteressarmi del concreto incasso delle somme per il
servizio che ho reso e guardare all'ultimazione del servizio. Ipotizziamo che siate
un'impresa che ha ad oggetto un'attività consistente nella prestazione di servizi,
potete emettere una fattura per servizi resi per un importo di 1 milione di euro nel
2024, quel milione di euro sarà sottoposto a tassazione nel 24 anche se quelle
somme non le avete incassate
Il principio di competenza fa emergere degli interrogativi quanto alla sua
compatibilità col principio di capacità contributiva proprio perché aggancia la
rilevanza reddituale di un certo componente, positivo o negativo, a elementi
che possono disinteressarsi dalla concreta detenzione delle somme necessarie
ad assolvere all'obbligo tributario
Il principio di competenza è stato poi assorbito, in qualche modo recepito
all'interno del principio di derivazione rafforzata. Oggi è di fatto governato dai
criteri civilistici, cioè i criteri fiscali per cessioni di beni, prestazioni di servizi,
beni immobili, etc., sono stati di fatto assorbiti dai criteri civilistici di
imputazione temporale, che fanno sempre riferimento al completamento della
fattispecie generativa del debito
Esistono degli orientamenti, anche dottrinali che propongono l’estensione del
principio di cassa anche alle imprese, in particolare al reddito d'impresa, o se
non propriamente l'applicazione di meccanismi di tassazione che prendono il
nome di tassazione del reddito liquido, cioè di misurazione della ricchezza sulla
base di criteri maggiormente agganciati all'incasso. Per le micro imprese il
legislatore attraverso una serie di interventi normativi ha previsto anche per
queste l'applicazione del principio di cassa
→ il legislatore sta valutando una graduale introduzione o un aggiustamento
della tassazione del principio di competenza anche per le imprese, perché più
conforme al principio di capacità contributiva, o meglio più aderente al
concetto di possesso di reddito come disponibilità materiale delle somme, che
è dedicata all'effettività della capacità contributiva
→ perché non è stato ancora introdotto il principio di competenza rispetto al
principio di cassa? Perché nel reddito d'impresa si utilizza il principio di
competenza? I flussi di cassa possono essere influenzati da rateizzazioni, da
rinvii, da dilazioni, da tutta una serie di componenti che attengono
all'esecuzione del rapporto negoziale, ma che non misurano il patrimonio di
diritti e di obblighi che l'impresa ha in un dato momento temporale
Il sistema della competenza è un modo di misurare la ricchezza che, pur
essendo più pericoloso sul piano dell'effettività, della capacità contributiva, si
presta meno a manipolazioni e misura con più precisione un patrimonio di
diritti e obblighi ascrivibili al soggetto passato → è un principio che misura in
maniera tecnicamente più corretta la ricchezza dell'impresa. Questo è il motivo
per cui può generare una tensione sul piano dell'effettività
- competenza ha funzione antielusiva ed esprime più un'attitudine che una
capacità contributiva concreta in quanto legata ad obblighi e diritti
maturati, caratterizzati da una fattispecie completa. Sono obblighi e
diritti caratterizzati da un completamento della fattispecie istitutiva,
costitutiva dell'obbligo o del diritto. Sono diritti e obblighi completamente
formati, che stanno alla base del principio di competenza. Cioè è un
insieme di situazioni giuridiche soggettive che fanno capo a un certo
soggetto che possono già essere portate a esecuzione e quindi a trovare
una concretizzazione a cui si aggancia la concreta disponibilità di somme
di denaro, quindi sono situazioni giuridiche soggettive che sono dotate di
una certa attualità ed effettività a cui poi si aggancia forse anche il valido
di compatibilità
Una sopravvenienza attiva (art 88 TUIR) è la rettifica di un componente
negativo contabilizzato in un precedente periodo di imposta
→ si tratta di un fatto non prevedibile. Le sopravvenienze attive sono quei
componenti che modificano il risultato di operazioni precedentemente (cioè in
anno di imposta precedente) contabilizzate. Esse modificano in senso
migliorativo operazioni precedentemente contabilizzate
La sopravvenienza ha ragione d'essere in quanto trovi applicazione al principio
di competenza perché si tratta di un istituto in cui viene rettificato un
componente negativo che aveva concorso a determinare il reddito in un
precedente periodo di imposta. Elementi caratterizzanti la sopravvenienza:
1) connessione con il principio di competenza
2) rettifica
3) imprevedibilità cioè l'imprenditore si vede dinanzi ad un fatto che non
poteva prevedere → le sopravvenienze attive si caratterizzano come
vicende non previste dall’imprenditore che, proprio perché non le ha
previste, non le aveva valorizzate nell’esercizio precedente
4) risultato di modifica di operazioni precedentemente
contabilizzate
Sopravvenienze improprie (sopravvenienze attive assimilate). Come già
detto il professore tra quel particolare componente positivo consistente nei
ricavi di cui è l'articolo 85 su IRF oltre ai corrispettivi derivanti dalla cessione
dei beni, alle partecipazioni e ad altri elementi che generano ricavi figurano
anche i contributi in conto esercizio, che costituiscono componenti positivi
riconducibili alla categoria dei ricavi
Quando i contributi non sono in conto esercizio ma sono in conto capitale
questi generano i propri prodotti delle rettifiche di componenti negativi in
precedenza contabilizzati e caratterizzati dalla loro imprevedibilità. Di qui
appunto la loro connotazione, il nome che gli viene attribuito di “impropri”
I contributi in conto capitale hanno l'obiettivo di rafforzare il capitale inteso del
patrimonio dell'impresa rispetto alle sopravvenienze proprie che si
caratterizzano per la componente dell'imprevedibilità e per la rettifica di
operazioni precedentemente contabilizzate. Essi mancano di entrambi i
requisiti: imprevedibilità perché non si correlano in alcun modo a componenti
precedenti + la modifica di precedenti contabilizzazioni e l’imprevedibilità
Interessi attivi = interessi che derivano da tutti gli investimenti di capitale
che generano un interesse e quindi sono dati a titolo di mutuo o comunque
equiparabile → sono i frutti che derivano nell’esercizio dell’attività di impresa
dall’impiego di capitali in operazioni di prestito, dilazione di pagamento, mutuo,
etc. sono i frutti civili delle somme date a mutuo
All'interno della categoria di interessi attivi si collocano diverse forme di
investimento di capitale e diverse categorie negoziali
I proventi atipici sono l'ultima categoria di componenti positivi che
compongono la determinazione del reddito di impresa. Essi sono gli introiti, i
corrispettivi atipici rispetto all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
→ sono i proventi derivanti dall’impiego di asset o beni dell’impresa in modo
anomalo, eccentrico, non fisiologico rispetto alle attività tipiche dell’impresa
considerata (es impresa di trasporto che affitta un parcheggio per una
festa/concerto): FINI DIVERSI DA QUELLO TIPICI
Principio di competenza riguarda l’imputazione a periodo
Contributi in conto esercizio costitu