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Estratto del documento

Il momento della proposizione della domanda è fondamentale non solo ai fini della

determinazione della giurisdizione e della competenza (v. art. 5 c.p.c.), ma anche

perché con la proposizione della domanda si producono una serie di effetti

fondamentali.

PRIMA DI PROPORRE LA

DOMANDA…

Verifica su eventuali adr obbligatori.

LA RAPPRESENTANZA TECNICA: IL

DIFENSORE

La parte ha bisogno dell’avvocato per potersi difendere in modo efficace.

Solo nei processi di minore entità, davanti al giudice di pace può fare valere le sue

ragioni da sola.

GRATUITO PATROCINIO

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia

titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non

superiore ad 11.746,88 euro.

ART. 82 C.P.C. PATROCINIO

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle

cause il cui valore non eccede euro 1100.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con

l'assistenza di un difensore.

Il giudice di pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con

decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in

giudizio di persona.

POSSO AGIRE IN GIUDIZIO PER FAR

VALERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

CHE SPETTA A MIO MARITO?

ART. 81 SOSTITUZIONE PROCESSUALE

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere

nel processo in nome proprio un diritto altrui.

REGOLA DELLA LEGITTIMAZIONE AD

AGIRE

Può agire in giudizio solo chi si afferma titolare del diritto fatto valere.

(V. problema: NON LA MOGLIE)

L’OGGETTO DELLA PRONUNCIA DEL

GIUDICE: SU COSA DEVE

PRONUNCIARSI IL GIUDICE?

ART. 112 C.P.C. Principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

La domanda determina i confini del potere decisorio del giudice.

EFFETTI SOSTANZIALI DELLA

DOMANDA

. Interruzione e sospensione della prescrizione

?

Problema:

Cosa significa interruzione?

Cosa significa sospensione?

2943 C.C.

Art. 2943 c.p.c. interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un

giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo

E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

2945 C.C.

Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi

dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la

sentenza che definisce il giudizio.

EFFETTI PROCESSUALI DELLA

DOMANDA (RINVIO)

Art. 5 c.p.c.

? Art. 39 c.p.c.

? Art. 110 c.p.c. successione nel processo

? Art. 111 c.p.c. successione nel diritto controverso

?

IL CONVENUTO

È parte per il fatto di essere stato citato

Ha tutti i poteri processuali della parte

È soggetto all’efficacia della sentenza

COSA PUÒ FARE IL CONVENUTO?

A) non partecipare attivamente al processo (la mancata costituzione dà luogo alla

dichiarazione di contumacia; il giudice dovrà comunque verificare la fondatezza in

fatto e in diritto della domanda)

Se il convenuto non partecipa attivamente al processo il giudice accoglie

necessariamente la domanda?

B) partecipare attivamente al processo

IL CONVENUTO CHE PARTECIPA

ATTIVAMENTE AL PROCESSO

1) si limita a contestare i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore

Es. Il convenuto afferma di non avere mai stipulato il contratto dedotto in giudizio

dall’attore.

Es. A fronte di una domanda risarcitoria fondata su incidente stradale convenuto

afferma di essere passato con il semaforo verde.

2) può allegare dei fatti che hanno un’efficacia giuridica diversa rispetto a quelli

dedotti dall’attore (eccezioni)

3) può introdurre un nuovo thema decidendum (c.d. domanda riconvenzionale)

DOMANDA RICONVENZIONALE

Introduce un nuovo thema decidendum

(es. sinistro stradale: il convenuto a sua volta chiede i danni; a fronte della richiesta

del corrispettivo, il convenuto chiede l’adempimento delle prestazioni accessorie

rimaste incompiute)

FATTI ESTINTIVI, IMPEDITIVI,

MODIFICATIVI

Fatto estintivo: pagamento, prescrizione

Fatto modificativo: proroga del termine per il pagamento

Fatto impeditivo: l’individuazione è più problematica determinano l’inefficacia del

fatto costitutivo. Es. 1490 la garanzia viene meno se il bene acquistato risulta affetto

da vizi che il compratore non conosceva e non erano conoscibili

NB NON SONO DOMANDE

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lu1907 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maruffi Rita.