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Il momento della proposizione della domanda è fondamentale non solo ai fini della
determinazione della giurisdizione e della competenza (v. art. 5 c.p.c.), ma anche
perché con la proposizione della domanda si producono una serie di effetti
fondamentali.
PRIMA DI PROPORRE LA
DOMANDA…
Verifica su eventuali adr obbligatori.
LA RAPPRESENTANZA TECNICA: IL
DIFENSORE
La parte ha bisogno dell’avvocato per potersi difendere in modo efficace.
Solo nei processi di minore entità, davanti al giudice di pace può fare valere le sue
ragioni da sola.
GRATUITO PATROCINIO
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non
€
superiore ad 11.746,88 euro.
ART. 82 C.P.C. PATROCINIO
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle
cause il cui valore non eccede euro 1100.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con
l'assistenza di un difensore.
Il giudice di pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con
decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in
giudizio di persona.
POSSO AGIRE IN GIUDIZIO PER FAR
VALERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO
CHE SPETTA A MIO MARITO?
ART. 81 SOSTITUZIONE PROCESSUALE
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere
nel processo in nome proprio un diritto altrui.
REGOLA DELLA LEGITTIMAZIONE AD
AGIRE
Può agire in giudizio solo chi si afferma titolare del diritto fatto valere.
(V. problema: NON LA MOGLIE)
L’OGGETTO DELLA PRONUNCIA DEL
GIUDICE: SU COSA DEVE
PRONUNCIARSI IL GIUDICE?
ART. 112 C.P.C. Principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
La domanda determina i confini del potere decisorio del giudice.
EFFETTI SOSTANZIALI DELLA
DOMANDA
. Interruzione e sospensione della prescrizione
?
Problema:
Cosa significa interruzione?
Cosa significa sospensione?
2943 C.C.
Art. 2943 c.p.c. interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un
giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo
E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
2945 C.C.
Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi
dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la
sentenza che definisce il giudizio.
EFFETTI PROCESSUALI DELLA
DOMANDA (RINVIO)
Art. 5 c.p.c.
? Art. 39 c.p.c.
? Art. 110 c.p.c. successione nel processo
? Art. 111 c.p.c. successione nel diritto controverso
?
IL CONVENUTO
È parte per il fatto di essere stato citato
Ha tutti i poteri processuali della parte
È soggetto all’efficacia della sentenza
COSA PUÒ FARE IL CONVENUTO?
A) non partecipare attivamente al processo (la mancata costituzione dà luogo alla
dichiarazione di contumacia; il giudice dovrà comunque verificare la fondatezza in
fatto e in diritto della domanda)
Se il convenuto non partecipa attivamente al processo il giudice accoglie
necessariamente la domanda?
B) partecipare attivamente al processo
IL CONVENUTO CHE PARTECIPA
ATTIVAMENTE AL PROCESSO
1) si limita a contestare i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore
Es. Il convenuto afferma di non avere mai stipulato il contratto dedotto in giudizio
dall’attore.
Es. A fronte di una domanda risarcitoria fondata su incidente stradale convenuto
afferma di essere passato con il semaforo verde.
2) può allegare dei fatti che hanno un’efficacia giuridica diversa rispetto a quelli
dedotti dall’attore (eccezioni)
3) può introdurre un nuovo thema decidendum (c.d. domanda riconvenzionale)
DOMANDA RICONVENZIONALE
Introduce un nuovo thema decidendum
(es. sinistro stradale: il convenuto a sua volta chiede i danni; a fronte della richiesta
del corrispettivo, il convenuto chiede l’adempimento delle prestazioni accessorie
rimaste incompiute)
FATTI ESTINTIVI, IMPEDITIVI,
MODIFICATIVI
Fatto estintivo: pagamento, prescrizione
Fatto modificativo: proroga del termine per il pagamento
Fatto impeditivo: l’individuazione è più problematica determinano l’inefficacia del
fatto costitutivo. Es. 1490 la garanzia viene meno se il bene acquistato risulta affetto
da vizi che il compratore non conosceva e non erano conoscibili