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Estratto del documento

DI BUONA FEDE=

→CONTRATTI Contratti il cui contenuto→determinato in base al concetto di buona fede,

assunto a criterio normativo del regolamento dei rapporti privati.

fiducia, il deposito, il comodato, il pegno e i 4 contratti consensuali.

Tra essi→la

-La buona fede conduce ad affermare la regola per cui→ ciascuna delle parti può rifiutare l’esecuzione della sua

prestazione sino a che la controparte non si sia offerta di eseguire la propria, a meno che non sia stabilito, per la

natura delle prestazioni o per statuizione delle parti, che l’una sia eseguita prima dell’altra.

-CONTRATTI INNOMINATI:

INNOMINATI=

→CONTRATTI Contratti fuoriuscenti dall’ambito della quadri partizione a cui si è giunti a riconoscere

efficacia obbligatoria nel corso dell’età classica.

→Con Giustiniano cade la tipicità contrattuale e si supera il limite classico per cui il contratto,

definito senz’altro come accordo, è produttivo di meri effetti obbligatori, estendendo la nozione di

contratto anche a negozi bilaterali produttivi ad esempio di effetti reali.

MUTUO:

4.

MUTUO=

Contratto reale, concluso tramite→ trasferimento di proprietà di→somma di danaro o di una quantità di altre

cose fungibili da un soggetto (mutuante) ad altro soggetto (mutuatario) , con assunzione da parte del

mutuatario dell’obbligo di restituire al mutuante altrettanti fungibili dello stesso genere e quantità.

FATTISPECIE: EFFETTI: TUTELA:

Perché il mutuo sia valido occorre, L’obbligo di restituzione nascente

→Dal mutuo nasce, per il

pena nullità: da mutuo è sanzionato da azione

di restituire

mutuatario, l’obbligo civile e rigorosa:

datio,

→Una consistente in una al mutuante altrettanto di quanto CERTAE PECUNIAE

→ACTIO in

traditio traslativa della proprietà dei si è ricevuto dello stesso genere e

fungibili, che può essere caso di mutuo di danaro

→Il

quantità. termine della

effettuata anche da terzi delegati che ACTIO REI

→ in caso di mutuo di

restituzione→ fissato dalle parti

la effettuino in nome del mutuante. altre cose fungibili

all’atto della conclusione del

concorde intento delle parti di

→Il mutuo.

contrarre mutuo

→L’obbligazione da mutuo è un

obbligatio che si contrae re, ma sulla

base di un elemento convenzionale

MUTUO AL FILIUS FAMILIAS: MUTUO MARITTIMO (Figura di mutuo derivata dal diritto

È fatto divieto di dare danaro a mutuo ai filii familias,

a tutela del padre. greco)=

-Il divieto cessa quando: Mutuo di danaro che deve essere trasportato dal

mutuatario per mare e utilizzato per l’acquisto di merci nel

→Il pater abbia dato il proprio consenso luogo di arrivo o di merci destinate a essere trasportate per

→ Il pater ne abbia ricavato un vantaggio mare .

patrimoniale →Il mutuatario→tenuto alla restituzione solo se il danaro o

→ Il filius divenuto sui iuris lo abbia ratificato le merci pervengono a destinazione: il rischio del trasporto

→In caso di filius soldato marittimo è quindi→ a carico del mutuante.

Però,→ammessa a favore del mutuante→l’efficacia di una

pattuizione di interessi→ senza limiti in diritto classico,

→con il limite del 12% annuo in diritto giustinianeo

FIDUCIA:

5.

FIDUCIA= fiduciae causa

Atto solenne di alienazione di res mancipi, di cui sono capaci solo i cittadini romani, effettuato

tramite→ mancipatio o→ in iure cessio.

(Pur non essendo elencata nelle fonti tra i contratti è istituto analogo a quelli reali che vien meno in età

postclassica col venir meno delle forme solenni cui è legato)

EFFETTI: FUNZIONI: TUTELA:

A seconda del diverso intento

→Trasferimento →Gli

del dominium ex obblighi del fiduciario verso il

perseguito dai contraenti, Gaio

iure quiritium sulla res dal fiduciante→sanzionati da→ACTIO

distingue tra fiduciae:

fiduciante al fiduciario FIDUCIAE= azione civile e di buona

AMICO:

→CUM comprende varie fede, sanzionante una

applicazioni tra cui quelle effettuate a

→ Assunzione da parte del responsabilità dolosa e importante

scopo di rappresentanza

fiduciario nei confronti del l’infamia del condannato.

processuale, di donazione a causa di

fiduciante di→obbligo di morte, di donazione per interposta

restituzione della cosa tramite →Al →ACTIO

fiduciario→concessa

persona, di

annesso pactum fiduciae, FIDUCIAE CONTRARIA per far

manumissione.

modellato a seconda degli scopi valere eventuali pretese verso il

CREDITORE:

→CUM costituisce

del negozio, menzionati nella fiduciante.

specificatamente la più antica forma

stessa formula. di garanzia reale

dell’obbligazione (ad es a scopo

pignoratizio).

Nelle più recenti applicazioni (a scopo di manomissione o pignoratizio), all’atto di alienazione fiduciaria implicante

PACTUM FIDUCIAE→

l’obbligo di restituzione, si è aggiunto→ un diretto a escludere la responsabilità del

fiduciario per la mancata restituzione.

Per la fiducia cum creditore, il patto sembrava importasse, in caso di mancato pagamento entro la scadenza del

credito garantito, l’inesistenza dell’obbligo di restituzione da parte del fiduciario che si trattiene la cosa avuta a

fiducia a titolo di soddisfacimento del suo credito. PACTUM VENDENDI,

Si afferma poi nella prassi a scopo pignoratizio, l’uso del con cui il fiduciario si riserva, in

caso di mancato pagamento alla scadenza del credito garantito, il diritto di vendere la cosa e di trattenere il

prezzo a titolo di soddisfacimento, sino all’ammontare del credito e salvo l’obbligo di restituire al fiduciante

l’eventuale eccedenza.

Qualora non trovi un compratore può chiedere all’imperatore di trattenersi la cosa definitivamente a titolo di

soddisfazione del suo credito.

DEPOSITO:

6.

DEPOSITO=

Contratto reale, concluso tramite consegna di una cosa da un soggetto (deponente) ad altro soggetto

FATTISPECIE: EFFETTI: TUTELA:

→ → →La

Il deposito si conclude Il depositario deve responsabilità del depositario è

custodire la cosa senza DEPOSITI=

mediante→ consegna, traslativa sanzionata da→ACTIO

usarla per poi restituirla a

della mera detenzione della cosa, azione pretoria diretta alla restituzione

sua richiesta al deponente

valida anche se effettuata dal non della cosa depositata e dei suoi frutti,

→Il

dominus. deposito deve essere sanzionante una responsabilità dolosa e

gratuito (altrimenti si avrebbe importante l’infamia del contratto.

→La cosa deve essere mobile e locazione) pertanto sul →Si

infungibile o, se fungibile, ha poi un’actio depositi civile e di

identificabile. deponente possono→ buona fede, analoga a quella pretoria

gravare solo obblighi diretti salvo l’estensione della responsabilità

al risarcimento di danni alla colpa in determinati casi.

causati, o al rimborso di →Col tempo resta un’unica actio

spese sostenute per la depositi di buona fede, sanzionante→

conservazione della cosa responsabilità del depositario nei limiti

stessa. del dolo e della colpa grave.

Gli eventuali obblighi del deponente

ACTIO DEPOSITI

sono sanzionati da

CONTRARIA.

IPOTESI PARTICOLARI DI DEPOSITO: IRREGOLARE=

→DEPOSITO →SEQUESTRO= →DEPOSITO

Deposito

effettuato nell’interesse comune Deposito di fungibili di cui il depositario

NECESSARIO O da due soggetti, in attesa del acquisti la proprietà obbligandosi a

MISERABILE= Deposito verificarsi di un determinato restituire il tantundem. Identificato poi

alla cui conclusione il evento (di regola una risoluzione come tipo a sé di deposito con facoltà di

deponente è spinto da uno giudiziaria), a un terzo (sequestrer) uso da parte del depositario e obbligo

stato di necessità provocato cui si riconosce nel frattempo il rispettivo da parte sua di prestare gli

da tumulto, incendio, rovina, possesso interinale della cosa. interessi.

naufragio. COMODATO:

7.

COMODATO=

Contratto reale, concluso tramite la consegna di una cosa da un soggetto (comodante) ad altro soggetto

(comodatario), affinché il comodatario usi gratuitamente la cosa, con assunzione da parte sua dell’obbligo di

restituirla al comodante.

FATTISPECIE: EFFETTI : TUTELA

→Il →Il

comodato si conclude comodatario può usare della cosa →L’obbligo del comodatario è

mediante consegna, traslativa secondo→destinazione o secondo gli ACTIO

sanzionato da→

della mera detenzione della cosa, accordi intercorsi tra le parti (se ne COMMODATI= azione pretoria in

valida anche se effettuata dal non usasse in maniera differente factum, diretta alla restituzione

dominus. commetterebbe furto). della cosa comodata e di quanto

→La cosa deve essere di regola →Il comodatario deve provvedere a→ le sia inerente.

inconsumabile: può essere manutenzione ordinaria della cosa Si ha poi analoga azione civile e

consumabile purché→ l’uso che il →Il comodato deve essere→ gratuito di buona fede.

comodatario è utilizzato a farne (altrimenti si avrebbe locazione- →Gli eventuali obblighi del

sia limitato alla mera ostentazione conduzione):sul comodante possono comodante→ sanzionati da→

e non implichi quindi gravare solo obblighi eventuali diretti ACTIO COMMODATI

consumazione della cosa, a→ risarcimento di danni o→ al CONTRARIA.

altrimenti verrebbe meno la rimborso di spese i conservazione

possibilità della sua restituzione. straordinarie.

PEGNO:

8.

PEGNO=

Contratto reale, concluso tramite consegna di una cosa dal debitore pignorante al creditore pignoratizio, a

scopo di garanzia del credito, con assunzione da parte del creditore pignoratizio dell’obbligo di restituire la

cosa al debitore pignorante quando questi abbia adempiuto al debito garantito.

EFFETTI: TUTELA:

→Il →L’obbligo

creditore pignoratizio→obbligato a del creditore pignoratizio→sanzionato

restituire la cosa quando il credito garantito sia PIGNERATICIA=

da→ACTIO azione pretoria in factum

stato adempiuto o sia rimasto inadempiuto per diretta alla restituzione della cosa pignorata e dei suoi frutti o

mora del creditore, o quanto rimane della del superfluo ricavato dalla vendita della medesima.

vendita effettuata a scopo satisfattivo una volta Si ha poi analoga azione civile e di buona fede.

dedotto l’ammontare del credito. Il creditore risponde nei limiti della colpa e della custodia.

→Il debitore può

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A.A. 2023-2024
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emmagir di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Pelloso Carlo.