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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO -SECONDA PARTE
A.A. 2021-2022
PROFESSORESSA GLORIA VIARENGO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Appunti di BRIGITTA SUTO
SECONDA PARTE:
Diritto romano 22 marzo 2022
Sintesi sulle Legis Actiones ( aula web). da leggere
IL PROCESSO FORMULARE:
Nuovo tipo di processo processo per formulas. Prima di descrivere le
formule andiamo per gradi. Rievochiamo alcune nozioni: questo cambiamento
sorge a seguito dell’espansione e dello sviluppo di Roma nei rapporti commerciali
che determinano una serie di rapporti che posson dare luogo a dei contenziosi ( a
delle liti). Come si tutelano questi nuovi processi dato che i rapporti si svolgono
tra romani e stranieri?
PRETORE PEREGRINO E PRETORE URBANO:
- Al pretore urbano (=prætor urbànus ,istituito intorno al 367 a.C.),
spettava l’esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini
romani. Questi svolse una fondamentale opera di innovazione
ius civile.
dell’arcaico ius
Infatti, pur senza arrivare al punto di negare la formale autorità del
civile, di fatto il (—) applicava criteri risolutivi delle controversie del tutto
ius,
difformi rispetto a quelli adottabili in base ad un che nel II sec. a.C. era
ormai ritenuto vecchio e inadeguato rispetto alle mutate esigenze
socioeconomiche.
- Al pretore peregrino (=prætor peregrìnus) spettava l’esercizio della
giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri o tra
stranieri. La nuova magistratura fu istituita allo scopo di soddisfare le
esigenze di tutela giuridica nascenti dall’incremento dei rapporti
economici e commerciali con gli stranieri, a seguito della sempre maggiore
espansione della presenza romana nel Mediterraneo. Fu proprio la
prætor peregrinus
giurisprudenza creativa del a consentire l’affermazione
èmptio-vendìtio],
e la diffusione di contratti quali compravendita [vedi
locàtio-condùctio], socìetas]
locazione [vedi società [vedi e mandato
mandàtum],
[vedi accessibili sia ai romani che agli stranieri. Il magistrato
risolveva le questioni di volta in volta sottopostegli attraverso una
(per concepta verba),
procedura molto rapida creando la regola di giudizio
più adatta al caso concreto. Il procedimento giurisdizionale peregrino
risultava molto diverso da quello che si svolgeva innanzi al pretore urbano
tra i cittadini che era invece spiccatamente formalistico.
Innanzitutto, qualche volta il pretore urbano poteva dare tutela tramite una
fictio, fingendo che ambedue fossero cittadini romani. Questa cosa poteva
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avvenire però solo in determinati casi, quindi si crea il pretore peregrino ( 242
d.C.). Si formerà quindi il diritto delle genti. Il metodo inventato dai pretori
peregrini è basato sulla tutela della buona fede. Abbiamo di fronte un diritto
delle genti ( ius gentium) che proviene dal pretore peregrino. Lo ius gentium
significa inventare dei modi per dare una tutela giuridica a dei rapporti, quindi
per dare la tutela giuridica si crea un nuovo pretore e si procede con dei criteri
che non appartengono al diritto dello ius civile ( che è un diritto formale, mentre
lo ius gentium è un diritto informale). Avviene il superamento del formalismo.
Quando il processo verrà assorbito anche dal pretore urbano si parlerà
di ius honorarium = diritto del pretore. Dunque, dai due pretori provengono
queste due aree di diritto : ius gentium e ius honorarium , ambedue diritti nuovi.
Lo ius honorarium si affianca al diritto civile, infatti il pretore urbano per
quanto cambi il tipo di processo deve comunque tenere conto del diritto
civile. Davanti al pretore peregrino si svolgono le liti tra stranieri e
romani . Davanti alla nuova competenza del pretore urbano c’è il nuovo tipo di
processo e deve confluire da un lato il diritto civile vecchio e dall’altro il diritto
ius gentium nuovo ( pretore urbano diritto civile + diritto pretorio
nuovo). Nel diritto delle genti occupano grande spazio il diritto commerciale
ed i contratti. Davanti al pretore urbano quando si assume il processo
formulare da un lato ci saranno dei processi sulla proprietà che
derivano dalle legis actio sacramento in rem e dall’altra ci saranno dei
processi che riguardano i contratti. Lo ius gentium quindi diventerà più
teorico che reale, infatti il diritto delle genti sarà il diritto anche dei cittadini nel
momento in cui il pretore urbano adotta il processo formulare ed offre tutela al
nuovo diritto. Rimane solo la competenza diversa: uno si occupa di romani e
stranieri ( pretore peregrino), mentre l’altro si occupa solo di cittadini
romani ( pretore urbano).
Le legis actiones erano molto formali, erano un certo numero, prevedevano
degli schemi molto precisi. Le controversie dovevano coincidere con quanto era
previsto dalle legis actiones, non erano strumenti elastici, non potevano
trasformarsi ed adeguarsi.
Il nuovo processo, che deve tutelare gli stranieri, è basato su delle formule e la
formula è uno strumento elastico che il pretore riempie/adatta a ogni singola
controversia. Il pretore sente le parti e sulla base di quello che gli dicono attore e
convenuto prepara un modello che rappresenti bene le ragioni di questi ultimi e
questo modello verrà passato al giudice per la valutazione. Le formule non sono
una sola, ma sono tante. Nell’editto del pretore si trovano tante formule a
seconda del tipo di controversia. Si trovano delle parti delle formule che possono
essere inserite a seconda del tipo di controversia. Sono dunque componibili (le
formule). Nella legis actiones la funzione del magistrato era di controllo:
compimento di gesti, pronunce di parole, che rendevano il diritto visibile, il
pretore doveva controllare tutto questo ( nella fase in iure: il magistrato
controllava solo che venissero compiuti gli atti previsti ,gesti e parole) . Nel
processo formulare l’attività del pretore diventa creativa, trova lo
strumento giusto per la singola controversia ( coadiuvato dai giuristi, infatti gli
strumenti processuali sono elaborati dalla scienza giuridica). Le legis actiones
sono nate dalle consuetudini che sono conservate dai pontefici, questi man mano
le rifiniscono , fino a creare delle procedure stabili. C’è l’autorità del pontefice
( che è massima), le procedure sono fissate da questi ultimi. Quelle più recenti
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sono creati tramite leggi. Invece il primo impulso alla creazione del processo
formulare NON proviene dalle consuetudini , ma dagli usi commerciali/pratica
commerciale che dà l’impulso a un cambiamento che richiede una tutela
giuridica. Gli scambi di promesse sulle rive del mar greco, del mar Nero,
dovevano dare luogo a una forma di tutela. Questi strumenti nuovi, sono
elaborati dai romani, sono questi che inventano questi strumenti. I giuristi dicono
che il diritto delle genti è quello che viene regolato da tutti i popoli, ma sono
regole romane. Sono i romani che hanno inventato quelle regole per tutelare i
rapporti con gli stranieri. Di greco c’è qualche istituto che riguarda la navigazione
( gli incidenti nell’ambito suddetto: quando si deve gettare il carico a causa di
una tempesta molto forte, c’è una legge ripresa dal mondo greco: in caso di
deperimento totale della merce chi deve essere rimborsato etc.).
Abbiamo già parlato della buona fede. Abbiamo parlato dei contratti NON formali-
consensuali che sono tipici del diritto commerciale e si basano sul consenso
reciproco delle parti ed è sufficiente il consenso a creare l’obbligo. Queste regole
sono elaborate dai giuristi romani. I giuristi romani dicono che per i
contratti consensuali è sufficiente il consenso per stabilire una
obbligazione. C’è una prassi commerciale da un lato, dall’altro lato c’è una
dottrina sulla prassi commerciale.
La formula è uno strumento molto duttile diverse formule. Nell’editto del
pretore ci sono le formule, ma sono le formule tipo: per la proprietà c’è la
formula della rei vindicatio, per la compravendita c’è l’actio di compera etc. Poi
c’è tutto il lavoro del pretore sull’adattare le formule a seconda delle esigenze.
Prima ancora c’è da dire dal punto di vista legislativo come viene regolato.
Quindi nasce in questa prassi commerciale e per tutelare questa prassi, ma a un
certo punto vengono emanate due leggi che ne regolano l’uso:
- Legge Ebuzia è di data incerta, sicuramente precedente al 130 a.C.
Questa legge stabilisce che esiste un altro tipo di processo oltre che le
legis actiones, riconosce il processo formulare come un processo legale
( fino ad allora non c’era stata nessuna regolamentazione legislativa). Il
processo formulare è legale, i cittadini possono ricorrere o alle legis
actiones o al processo formulare, sono liberi di scegliere tra il vecchio o il
nuovo tipo di processo. Si stabilisce una convivenza tra i due tipi
processuali. Se la controversia scaturiva da un contratto NON rientrava
nelle legis actiones.
- Legge Giulia sui processi privati: questa legge del 17 a.C. stabilisce
la prevalenza delle formule. Stabilisce che in via normale si adoperi il
processo formulare ( le legis actiones vengono accantonate), tuttavia
possono ancora sopravvivere alcuni tipi di legis actio , quella per il
danno temuto e sopravvive anche la procedura davanti ai centumviri
su problemi ereditari( che erano competenti per questioni successorie).
Tutto il resto si svolgeva tramite le formule. La legge Giulia prevedeva
anche alcune regole particolari, stabiliva infatti quali erano gli effetti del
processo a seconda di determinate condizioni. In particolare, la legge
Giulia distingueva fra:
Giudizi legittimi: si intendeva giudizi che avevano valore di ius civile,
il procedimento aveva un effetto di diritto civile. Era un procedimento
conforme al diritto civile. Giudizi conformi al diritto civile. Il processo
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aveva questi effetti se il processo si svolgeva in città, entro un
miglio dal confine di Roma, le parti erano ambedue romane, il
giudice era romano. In questo caso si trattava di giudizi
legittimi, conformi al diritto civile. La preoccupazione è quella di
stabilire cos’è il diritto civile tramite una regolamentazione, altrimenti il
processo civile scaturisce solo dal pretore. Affinchè un giudizio abbia
effetti civili quindi ci devono quindi essere le tre condizioni di cui sopra.
Il limite del giudizio è di 18 mesi. EFFETTI CIVILISTICI
Giudizi che discendono dall’imperium del pretore: sono validi,
sono legali, ma NON sono civili. Sono giudizi che discendono dalla
decisione, dal volere del magistrato. In questo caso viene stabilita una
regola: i giudizi che discendono dall’imperium del pretore devono
concludersi, per essere validi, entro l’anno di carica del magistrato
stesso, quindi entro i 12 mesi dall’entrata in carica del pretore. Tale
giudizio è valido se la sentenza viene pronunciata entro 12 mesi.
EFFETTI NON CIVILISTICI
Con il tempo le legis actiones saranno dimenticate, quindi la distinzione succitata
non sarà rilevante. All’inizio questa distinzione però ha dato tutela ai
procedimenti ricalcati sul vecchio e ai nuovi procedimenti.
SCHEMA GENERALE DEL PROCESSO FORMULARE:
Il procedimento è bipartito, ci sono dunque due fasi ( come nelle legis acitones):
- in iure ( davanti al pretore) dà inizio al procedimento davanti al
pretore urbano
- apud iudicem ( davanti al giudice). si tratta di un giudice privato
Per dare inizio al processo le parti devono recarsi davanti al pretore ( ci son
regole in merito alla citazione che vedremo) il pretore le ascolta, in un libero
dibattimento, cioè prima parla uno , poi l’altro. l pretore individua il tema della
controversia ,prepara la formula e dà l’azione ( anche se non sempre) che può
essere di vario tipo a seconda del contenuto della controversia. La formula viene
composta con la collaborazione del pretore, dell’attore e del convenuto. Una
volta preparata la formula si chiuderà la fase in iure e si darà inizio alla fase
davanti al giudice che deve emanare la sentenza. Quali sono le parti, l’attore, il
convenuto, il pretore ed il giudice? Chi sono?
- Il pretore è un magistrato giusdicente, che ha la iuris dictio ( = dire il
diritto), cioè la giurisdizione ( la iuris dictio ha acquistato uno spazio
sempre più ampio). Oltre al pretore urbano e al pretore peregrino ,
anche altri magistrati hanno delle competenze più ristrette come:
gli edili curuli che hanno la giurisdizione sui mercati , una
giurisdizione limitata (si occupano delle controversie nascenti dagli
scambi che avvengono nei mercati) 5
Nella penisola italica c’erano anche dei magistrati municipali, ogni
municipio aveva il proprio magistrato che aveva la giurisdizione
nell’ambito del municipio
Anche nelle province ci sono dei magistrati che hanno la iuris dictio , in
particolare i governatori di provincia hanno le funzioni del pretore a
Roma. Devono tutelare i cittadini romani in provincia, ma anche i
rapporti con gli stranieri ( siamo sempre nel settore del diritto privato).
Accanto ai governatori c’erano anche i questori che si occupavano
della giurisdizione dei mercati ( come gli edili curuli).
Domanda di uno studente durante la pausa All’inizio si ha lo ius gentium
emanato dal pretore peregrino, in merito ai rapporti commerciali con gli stranieri
che andavano tutelati. Questa cosa fa nascere un nuovo tipo di processo, i
giuristi creano nuovi istituti. Il pretore urbano emana il diritto honorarium.
Sintesi processo formulare su aula web. Questa sintesi ci può aiutare a studiare
gli elementi fondamentali.
Legge Ebuzia 130 a.C.
Legge Giulia sui giudizi privati 17 a.C. Contenuto:
- Un giudizio legittimo (iudicium legitimum) è conforme ai criteri della lex
Iulia iudiciorum privatorum (17 a:C.) e ha effetti di ius civile. Caratteristiche:
1 il processo deve svolgersi a Roma o entro il primo miglio
2 deve svolgersi tra cittadini romani
3 deve essere giudicato da un giudice unico e Romano
Sentenza emessa entro 18 mesi dalla conclusione di fase in iure.
Gli altri giudizi sono tutti fondati sull’imperium del magistrato (imperio
continentia) e conclusi entro l’anno di carica del pretore.
Fase in iure: davanti al magistrato.
Fase apud iudicem: davanti al giudice.
Le parti del processo:
Attore = Aulo Agerio da alere = promuovere + agere= agire: chi
promuove l’azione. Nelle formule abbreviato in AA.
Convenuto = Numerio Negidio da numerare = pagare + negare =
negare: chi nega di dover pagare. Nelle formule abbreviato in NN.
- I privati che si rivolgono al magistrato.
L’attore è colui che agisce, che dà inizio a un procedimento, senza il
suo intervento il processo non può iniziare. Mentre nella cognitio extra
ordinem ( procedimento che si sviluppa con gli imperatori ed i
funzionari ci potrà essere anche il processo su iniziativa dello stato, ma
non nel processo formulare). Colui che agisce nel processo formulare
ha un nome “Aulo Agerio da alere” che vuol dire colui che promuove
l’azione, = promuovere + agere= agire: chi promuove l’azione. Nelle
formule abbreviato in AA. 6
Il convenuto si chiama Numerio Negidio da numerare= pagare e da
negare= negare: chi nega di dover pagare. Il convenuto diventa tale
perché nega qualcosa che gli chiede l’attore. Nelle formule è
abbreviato in NN.
- Il giudice entra in campo, dopo che si è conclusa la prima fase in iure. Su
quale base si nomina il giudice? Con l’accordo delle due parti e del
pretore. Il giudice è un privato cittadino. Viene fatta una lista ufficiale che
viene rinnovata di anno in anno e che contiene i nomi delle persone che
possono svolgere il ruolo di giudice. Queste persone hanno delle garanzie:
buoni costumi, moralità, capacità di giudizio. Le parti insieme al pretore
scelgono il giudice. È un giudice arbitro, perché viene scelto anche dalle
parti. Il processo formulare è un giudizio arbitrale, perché il
giudice è scelto dalle parti , oltre che dal pretore. Il giudice è un
arbitro e proprio per questo il processo formulare è irreversibile,
cioè la sentenza non può essere modificata ( sentenza
immodificabile, non esiste ancora l’appello che invece ci sarà nella
cognitio extra ordinem quindi non si può dire che è inappellabile) , perché
il giudice è stato scelto. Le parti potevano scegliere una persona di
fiducia, ma questa doveva essere approvata dal magistrato, altrimenti
dovevano scegliere nella lista.
PARTI DELLA FORMULA:
Qualcuno ha definito la formula l’esposizione schematica del giudizio fatta
dal pretore. Sono un insieme di parti messe insieme dal magistrato, che
rappresentano la parte innanzitutto che riguarda l’attore e se c’è la parte che
riguarda il convenuto, ma questa parte deve rientrare in alcuni canoni. La parte
dell’attore si chiama intentio ( che è sempre presente), ci può essere un’altra
parte che si chiama exceptio, solo nel caso che sia possibile accogliere
l’eccezione del convenuto. Possono comparire anche altre parti che andremo a
vedere. Le formule sono un po’ complesse da commentare, perché sono espresse
in periodo ipotetico ( formula espressa in forma ipotetica). È chiaro che è tutto
ipotetico, per ora non sappiamo la verità.
Il pretore, in ogni formula, deve innanzitutto mettere il nome del
giudice ( che va deciso subito) Tizio sia giudice.
Poi ci sono varie parti che compongono questa formula e che ci possono essere.
Nella mag
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Diritto Romano - Modulo 1 (Istituzioni di Diritto Romano) - 50212 - Parte Seconda
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