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ETA’ POST CLASSICA: DA SCHIAVI A COLONI

La situazione cambia drasticamente. Gli schiavi iniziano a diminuire con l’età post classica(periodo

che va dalla morte dell’imperato Alessandro Severo 235 d.C. in poi ). In questo periodo termina

l’espansione romana con la conseguente diminuzione di schiavi che non arrivano più dalle frontiere

di Roma. Un altro meccanismo che provocò la diminuzione degli schiavi fu l’ influenza della

filosofia stoica, che nacque a partire dal II secolo, e il cristianesimo (che divenne una religione

lecita con Costantino nel 313). Questi due elementi causarono gravi cambiamenti riguardo la

schiavitù. Innanzitutto fu imposto il divieto di uccidere gli schiavi e di usarli nei combattimenti.

L’uccisione di schiavi altrui non era più un danneggiamento ma era ritenuto un vero e proprio reato.

Da adesso in poi il padrone che vendeva un schiava poteva farlo solo tramite la causola del

“ne prostiteatur ” ovvero l’impossibilità alla prostituzione. Si tratta di una clausola erga omnes,

ovvero opponibile a chiunque. Si diffuse il divieto di far dividere le famiglie degli schiavi in caso

di divisione ereditaria. Furono abolite le leggi fufia caninia e aelia sentia (leggi limitatrici della

manomissione civile). Sparirono le manomissioni pretorie. Da adesso in poi tutte le manomissioni

portavano alla libertà e alla cittadinanza romana. Compare, invece, la manomissioni in ecclesia.

Il cristianesimo in età classica inizia a divenire sempre più importante: la società romana esce dal

paganesimo abbandonando le sue divinità tradizionali (come Giove, Marte o Minerva) e inizia a

divenire un impero cristiano. Il cristianesimo non tollera la schiavitù. Questo comportò una larga

manomissione degli schiavi da parte di tutti quei padroni che si erano convertiti al cristianesimo.

Ecco che come conseguenza, il numero di schiavi diminuì drasticamente rendendo quasi

impossibile trovare uno schiavo.

Ecco quindi che iniziano a diffondersi vari sistemi come quello dell’enfiteusi o come quello

escogitato dagli imperatori per permettere ai ricchi latifondisti di trovare la manodopera essenziale.

Si tratta di un sistema, definito “colonato”, che risale all’epoca di Costantino, che consente ai

latifondisti di trovare manodopera a buon mercato. Il termine colonato fa riferimento ai coloni (che

non centrano niente con i coloni delle colonie : romani che vanno via da Roma e vanno a fondare

una colonia, sono padroni delle loro terre ecc.. ) ovvero quelle persone che non hanno proprietà di

terra e che lavorano alle dipendenze. Questi sono i coloni appartenenti all’istituito del colonato. La

parola colonia ha un doppio significato: città fondata dai romani o azienda agricola. Questi coloni

vengono anche definiti, in un latino post tardo, serviterrae. Per evitare che questi lavoratori

dipendenti possano liberarsi da un datore di lavoro per cercare migliori condizioni lavorative,

Costantino stabilì, tramite una costituzione, che queste persone dovevano avere uno status di coloni.

I coloni, quindi, sono dei cittadini romani poveri, che lavorano la terra per un latifondista. Sono

cittadini romani, liberi, con un lavoro retribuito.. tuttavia non sono liberi di rivendicare le condizioni

economiche che desiderano ma la retribuzione è stabilita dallo stato. Non possono, quindi, andare a

cercare un lavoro migliore ma sono vincolati alla terra, sono inseparabili dalla terra. La costituzione

imperiale quindi vincola i lavoratori alla terra. I coloni, non essendo schiavi, possono sposarsi solo

con colone cosi che i loro figli saranno a loro volta coloni e, quindi, vincolati alla terra. Se si

sposano coloni di due famiglie diverse, il figlio sarà colono della terra per cui lavora il padre. Sono

coloni coloro che nascono da coloni ma anche i mendicanti, che vengono trasformati

dall’imperatore in coloni. Se il padrone vende la terra, questa viene venduta insieme ai coloni. I

padroni possono liberare i coloni solo in due situazioni:

13) se il padrone gli regala la terra per cui i coloni lavoravano 

14) se i coloni ricoprono cariche ecclesiastiche (la chiesa, quindi, può liberare una persona

grande influenza della chiesa in età post classica).

Giustiniano aveva riconquistato l’occidente. Alla sua morte, i regni barbari cacciano nuovamente i

Romani e riprendono il comando. La storia romana finisce e così finisce anche l’applicazione del

diritto romano di cui si perdono le tracce. Verrà riscoperto solo nel 1130 con Ernelio che scoprì il

corpus iuris civilis a Bologna e fonderà l’Università di Bologna. In occidente ci sono i vari regni

barbarici che applicavano le consuetudini barbariche e non il diritto romano (anche se rimane

comunque la personalità del diritto per cui si applicava qualche cenno di diritto romano per i

romani). L’istituto del colonato, però, sopravvive alla disgregazione dell’impero romano. Questo

perché si trattava di un istituto basato sui grandi fondi. I proprietari di tali fondi erano importanti

personalità, i cosiddetti feudatari che nell’assenza di uno stato esercitavano una sorta di potere di

controllo (sostituendo, appunto lo stato) . Attraverso tale potere, i feudatari avevano la forza di

mantenerne sottomessi i lavoratori alle loro dipendenze in una condizione di servi della gleba. I

servi della gleba, quindi, sono i discendenti del colonato tardo antico.

DIRITTO DI FAMIGLIA ROMANO

Ricordiamo che la famiglia era formata dai soggetti sui iure (pater familias) e da soggetti alieni iuri

(donne, figli, schiavi). Nonno

Padre

Figlio 1 figlia

figlio 2

La famiglia era legata dalla adgnatio ovvero la parentela di giuridica, ovvero la parentela che ha

rilevanza per il diritto. La cognatio, invece, è la parentela di sangue.

La parentela giuridica (adgnatio) deriva dal padre ovvero si trasmette per linea esclusivamente

maschile. Sono adgnati tra di loro tutti coloro che sono sottoposti a uno stesso pater familas o che

comunque sarebbero sottoposti allo stesso pater familias se questo fosse in vita entro il limite del

sesto grado. L’adgnatio si calcola in linea retta e in linea collaterale: la prima è quella che si

trasmette di padre in figlio; la seconda è quella che si calcola nel momento in cui i soggetti

discendono tutti da un comune avo (=ascendente). Esistono i gradi di adgnatio. Per la linea retta

ogni generazione rappresenta un grado (esempio: nonno e figlio sono adgnati in linea retta per

secondo grado. Figlio 1 e figlia 2 sono adgnati (la donna non può trasmettere l’adgnatio ma può

riceverla –> se una donna ha figli non saranno adgnati della famiglia della madre ma della famiglia

del padre. ). Per l’adgnatio in linea collaterale si sale al capostitite comune e si riscende. Ogni

passaggio in salita e in discesa rappresenta un grado. (l’adgnatione collaterale è minimo di primo

grado poiché bisogna sempre salire e discendere).

In base all’adgnatio si trasmette l’eredità.

Cosa succede se una donna si sposa? Succede che la donna esce dalla propria famiglia ed entro in

quella del marito. Va a sottoporsi alla manus del marito. Questa è definita loco filiae, ovvero come

una figlia, è alieni iuris del marito, sottoposta a lui in adgnatione in linea retta. Se questi due hanno

un figlio, questo sarà adgnato di suo padre in linea retta ma nei confronti di sua madre è adgnato in

linea collaterale in grado secondo

Adozione :

4) adrogatio: adozione di un pater da parte di una altro pater. Nel caso della adrogatio succede

che il pater familias P1 adotta il pater familias P2 che diventa, quindi, un suo sottoposto. La

adrogatio può essere fatta solo da un pater familias di cinquant’anni e senza figli. P2 nel

momento in cui viene adottato subisce una diminuzione dello stato in quanto da soggetto sui

iuris diventa soggeto alieni iuris. Questo passaggio si chiama capitis deminutio minima.

Questo tipo di adozione è fatta per l’eredità e andava fatto davanti ai comizi. Al termine

dell’adrogatio, P1 e P2 non sono cognati ma hanno il legame adgantitio.

LA SUCCESSIONE

Si parla di successione quando una persona subentra nella sfera giuridica che era di un altro

soggetto. Si parla principalmente della successione per causa di morte, ovvero quando un soggetto

muore e un altro soggetto subentra nella sfera giuridica di quest'ultimo. Nel diritto romano non

esiste solo la successione per causa di morte ma esiste anche la successione inter vivos che si

verificava nell’adrogatio, quando un pater familias adotta un altro pater familias che diventava

alieni iuris. Il pater che rimaneva sui iuris subentrava in tutti i rapporti, attivi e passivi, del pater

familias sottomesso. L’adottante succedeva all’adottato in tutti i suoi rapporti. Ad oggi questo tipo

di successione non esiste più ma si verifica solo in certe dinamiche societarie nel momento in cui

una società si unisce ad un’altra. La successione inter vivos, quindi, è rimasta solo per le società.

SUCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

Esistono due grandi tipi di successione per causa di morte:

15) La successione a titolo universale, quando il successore subentra globalmente nella

posizione giuridica del defunto. Questa successione è denominata eredità, il successore

prende il nome di erede. L’erede subentra globalmente in quando subentra in tutti i diritti

reali, in tutti i diritti di crediti e in tutti i debiti che appartenevano al defunto. È globale

perché si riferisce alla totalità di tutto l’attivo e il passivo del morto. L’eredità, quindi, non è

solo attiva ma include anche il passivo. Parlare di un erede che subentra a titolo globale, non

implica che l’erede debba essere uno solo. Nel caso di un doppio erede, ciascuno di essi

subentra secondo la quota ereditaria (per esempio 50%) sia nell’attivo che nel passivo.

L’eredità potrebbe essere anche solo ed esclusivamente passiva. In alcuni casi si ha il potere

di decidere se accettare o meno l’eredità.

16) la successione a titolo particolare, (molto più rara) si verifica quando un soggetto subentra

solo nella titolarità di un diritto reale del defunto (solo in un singolo rapporto attivo). Non

subentra nell’attivo e nel passivo ma solo in uno specifico bene. Questa successione è

definita legato, il successore a titolo particolare prende il nome di legatario. Questo tipo di

successione esiste solo se c’è un testamento e solo se in questo testamento il defunto ha

deciso di dare un particolare bene a un determinato soggetto. In assenza di testamento e in

assenza di un legato, la successione a titolo particolare non si verifica.

 Esempio: uno fa testamento nominando erede Tizio ma lasciando la casa a Caio. In qu

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stevemaister di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Gagliardi Lorenzo.