Il possesso
L'articolo 1140 del codice civile definisce il possesso come il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Questo vuol dire che il possesso non è un diritto. Se ne parla nell'ambito dei diritti reali per connessione, ma non si tratta di un diritto reale. È un potere di fatto, una situazione di fatto. È il potere esercitato da qualcuno che si comporta o che comunque ritiene di essere il proprietario di una certa res anche se non la possiede.
Il possesso si compone di due parti, secondo la dottrina moderna che si rifà alle teorie dei giuristi romani: il corpus e l’animus domini (detto anche animus possidendi). Corpus significa avere il potere sulla cosa, avere il corpus, la res, il potere fisico sulla res. Animus domini, invece, è la componente intellettuale, mentale per cui la persona si considera proprietario.
Colui che è effettivamente proprietario di una res e ha la res nelle sue mani ne ha anche il possesso. Sicuramente il proprietario è anche possessore. Ma non è detto che il possessore debba per forza essere proprietario: anche il ladro, per esempio, è possessore poiché ha la res e inoltre si considera proprietario. Il ladro, però, è un possessore in malafede e quindi non potrà mai usucapire (ricordiamo che nel diritto romano per usucapire bisognava avere la buona fede; al contrario nel diritto moderno anche il ladro può usucapire).
Il possesso deve essere distinto dalla detenzione. La detenzione consiste nell’avere la cosa nella propria disponibilità riconoscendo, però, di non aver alcun diritto su quella res.
Tutela del possesso
Il possesso, benché non sia un diritto (ricordiamo che i diritti sono tutelati dall’ordinamento attraverso le azioni), è tutelato, non dalle azioni ma tramite gli interdetti. Il possesso non è un diritto, è una situazione di fatto che riceve qualche forma di tutela dall’ordinamento. Il possessore di una res, anche se è un possessore di mala fede, anche se non ha alcun diritto sulla res, viene tutelato per ragioni di ordine pubblico.
Tipi di interdetti
- Interdetti adipiscendae possessionis: sono gli interdetti che consentono a una persona di acquistare il possesso di una res. Consentono a una persona che, per qualche motivo, ha un bisogno riconosciuto di avere il possesso di una determinata res. Attraverso l’interdetto viene autorizzato a impossessarsi di quella determinata res. Adipisci significa acquistare. È, infatti, l’interdetto utilizzato per acquistare il possesso. Un esempio di questo tipo di interdetto è l’interdetto salvianum del I secolo a.C.
- Interdetti retinendae possessionis: consentono di mantenere il possesso di una res (dal latino retinere, mantenere). In questa categoria troviamo due principali esempi: l’interdetto uti possidentis e l’interdetto utrubi. Il primo è l’interdetto sugli immobili. Su istanza di un possessore che subisse delle molestie, il pretore ordinava al molestatore di cessare le molestie purché questo attuale possessore non gli abbia tolto il possesso con violenza o con clandestinità nel corso dell’ultimo anno. Se l’attuale possessore ha tolto lui stesso il possesso nell’ultimo anno ad un altro soggetto, non riceve alcuna tutela.
- Interdetto utrubi: è molto simile al precedente ma riguarda i beni mobili.
- Interdetti recuperandae possessionis: consentono al possessore, che ha perduto il possesso, solo in certi casi, di riacquistarlo. Un esempio è l’interdetto unde vi: il possessore a cui gli veniva tolto il possesso con violenza, entro un anno poteva ottenere, tramite questo interdetto, il permesso di potersi riprendere il possesso, anche con la forza. Le condizioni per poter riottenere il possesso solo: deve essere stato spossessato con violenza, non deve essere passato più di un anno, il possessore che è stato privato della res non deve aver lui stesso tolto il possesso al soggetto.
Capacità giuridica e capacità di agire
Per capacità giuridica si intende la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi; la capacità di agire, invece, è la capacità di porre in essere degli atti validi per l’ordinamento giuridico. La capacità giuridica, oggi, è posseduta da tutti. La capacità di agire, invece, si acquista nel momento in cui si è maggiorenni, sani di mente, che non siano stati interdetti.
A Roma le cose erano diverse. I soggetti che potrebbero avere la capacità giuridica possono essere rintracciati tramite una teoria, sviluppata dagli studiosi moderni, la cosiddetta teoria dei tre status. Ogni persona, dal punto di vista dei romani, poteva essere classificata in base a tre status, ovvero a tre condizioni giuridiche:
- Status libertatis: permetteva di distinguere i liberi dagli schiavi. Nell’ambito della categoria dei liberi esistono due sottogruppi: quelli nati liberi che erano denominati ingenui e quelli che erano stati liberati dalla schiavitù, i liberti. Importante distinzione è che gli ingenui potevano, al contrario dei liberti, ricoprire le cariche della magistratura.
- Status civitatis: distingueva i cittadini dagli stranieri.
- Status familiae: distingueva i soggetti sui iuris dai soggetti alieni iuris. (in età classica, alla morte del pater familias tutti i soggetti alieni iuris diventano soggetti sui iuris, anche le donne o i bambini).
Nel diritto romano, la capacità giuridica è affidata a chi ha la pienezza di questi tre status, ovvero chi era totalmente libero, totalmente cittadino e totalmente sui iuris. È importante perché tali soggetti possono godere dei diritti.
Capacità di agire
Per la capacità di agire, invece, bisognava essere maschi, puberi (come nel mondo moderno; significa avere la maggiore età) e sani di mente (come nel mondo moderno). Se un soggetto possiede capacità giuridica ma non possiede la capacità di agire, come va ad amministrare un patrimonio? Prendiamo l’esempio di una donna sui iuris, che quindi ha la capacità giuridicia. Questo non ha però la capacità di agire. Come fa ad amministrare il proprio patrimonio? Viene utilizzato un soggetto che affianchi e in alcuni casi sostituisca il soggetto privo della capacità di agire: per la donna e l’impubere viene usato un tutore, per l’insano di mente un curatore.
Pubere: i romani, almeno nell’età arcaica, non determinavano la maggiore età con riferimento a un’età convenzionale, come succede nel mondo moderno. Era, invece, collegata a una caratteristica morfologica ovvero la pubertà. Per essere liberato dalla tutela il soggetto doveva chiamare il consiglio di famiglia che doveva fare un ispezioni corporale (la cosiddetta inspectio corporis) per accertare lo sviluppo del soggetto che cosi poteva acquistare la capacità di agire. Con il passare del tempo, questo concetto viene superato fino a giungere in età classica in cui si fissò un’età convenzionale corrispondente all’età di quattordici anni. Per la donna l’età viene fissata a dodici anni, età che non serviva per compiere la capacità di agire ma per potersi sposare.
Per il diritto pubblico, la capacità giuridica corrisponde alla possibilità di votare e di partecipare ai comizi e alla vita pubblica. Nell’antica Roma, per possedere tale capacità bisognava essere maschi, liberi, cittadini, liberi, maggiorenni (per il diritto pubblico la maggiore età è fissata a diciassette), sani di mente. Non bisognava necessariamente essere sui iuris per poter partecipare alla vita politica. Questi potevano anche ricoprire le cariche della magistratura. Poteva per assurdo divenire console e capo della città ma in casa sua non aveva alcun diritto in quanto doveva sottostare al pater familias.
Poteri del pater familia
Il complesso dei poteri si chiama mancipius:
- Patria potestas: sui figli
- Manus: sulle donne
- Dominica potestas: sugli schiavi. Potestas che indica il potere sulle persone. Dominica che deriva da dominio, che indica il potere sulle cose.
Lo schiavo ha una duplice natura, è persona ma anche res.
- Dominium ex iure quiritium: dominio sulle cose
Roma, prima della sua espansione, era un piccolo borgo nel quale gli schiavi erano pochi. Erano una merce preziosa. Lo schiavo era sottoposto al potere del pater familias, che è il suo padrone e che ha su di lui dei poteri: può vendere lo schiavo, può punirlo e può arrivare ad ucciderlo senza dover subire alcuna conseguenza. Se una persona vive in stato di schiavitù ma in sostiene di essere libero, può far valere in giudizio la sua condizione di libero. Deve semplicemente trovare un cittadino che lo rappresenti in giudizio. Questo cittadino viene denominato adsertor, che deriva dal verbo asserire (affermare). È infatti colui che afferma in giudizio che una certa persona che vive da schiavo è in realtà una persona libera. Questo particolare processo si chiama processo di libertà. Si tratta di un processo particolarmente importante poiché riguardava lo status della persona. Proprio per questo motivo era giudicata non da un singolo giudice ma da un collegio di giudici.
Esiste anche il processo inverso per cui un soggetto che vive libero ma è schiavo. In questo caso viene chiamato in processo un uomo libero da uno che sostiene di essere il suo padrone. Questi processi erano divisi in due fasi e si svolgevano davanti al pretore, nella prima fase, e davanti a un collegio, nella seconda fase. A Roma esistevano due tipi di collegio: una per le situazioni in cui una persona era tenuto come schiavo e veniva portato in processo per acquistare la libertà (i giudici di questo tipo di processo sono denominati recuperatores, termine che ha in se la radice di recuperare. Questi erano dei cittadini nominati dai pretori ad ogni singolo processo. ( Di norma erano cinque); nei processi di libertà inversi, il collegio era formato da dieci magistrati che restavano in carica un anno. Questi erano nominato decemviri. Una delle magistrature più bassa a Roma era proprio quella dei decemviri che rappresentava il gradino più basso del cursus honorum.
Cursus honorum, scala gerarchica
- Vigintiviri, venti uomini
- Decemviri, dieci uomini
- Questori che si occupavano del tesoro di Roma, ovvero dove confluivano tutte le ricchezze della città e i bottini di guerra
- Edili, che si occupavano della manutenzione delle strade e avevano la giurisdizione in quanto si occupavano dei processi riguardanti i problemi nati nelle compravendite dei mercati. Erano quattro, due patrizi e due plebei
- Pretore, che si occupavano della prima fase dei processi (tranne quelli riguardanti le questioni dei mercati). La seconda fase era gestita dai giudici. Nei processi di libertà invece abbiamo i collegi. Erano due, pretore urbano e pretore peregrino
- Consoli, che avevano la suprema magistratura e si occupavano di fare le proposte di legge, di convocare i comizi e di condurre le guerre (erano i supremi capi dell’esercito).
- Censori, che si occupavano del censimento che consisteva nel contare la ricchezza della persona. Questo permetteva di dividere la popolazione in classi di censo. Nei comizi, dove si eleggevano i magistrati e si votavano le leggi, i voti erano per classe. Le classi erano cinque (la quinta era la più affollata e contava di meno).
I censori, inoltre, avevano il compito di decidere chi poteva stare in senato (oggi diremo che i censori avevano il compito di decidere la decadenza dei senatori, ovvero decidere quando un senatore decadeva della propria carica).
Gli schiavi
Il pater familias poteva liberare il proprio schiavo. Questo processo veniva definito manomissione civile (latino: manumissionis). (Civile poiché in età arcaica esisteva solo lo ius civile). Le manomissioni avevano un effetto fondamentale cioè facevano acquistare allo schiavo la libertà e la cittadinanza. Lo schiavo manomesso, quindi un liberto, si trovava ad essere libero e cittadino romano. Queste manomissioni erano tre:
- Manomissio testamento: era prevista all’interno del testamento del padrone. Aveva la sua efficacia solo dopo la morte del pater familias.
- Manomissio censu: consisteva nella iscrizione dello schiavo nelle liste del censimento (preparato dai censori ogni cinque anni). Il pater familias si rivolgeva al censore chiedendogli di poter iscrivere nelle liste di censimento il suo schiavo. Ovviamente, lo schiavo veniva iscritto nella quinta classe. (I censori erano nominati ogni anno e mezzo). Essendo iscritto nelle liste del censo, lo schiavo acquistava cittadinanza e libertà. Poteva votare. Lo schiavo (liberto) rimane comunque legato al suo padrone (un ex padrone è denominato patrono) tramite un rapporto definito rapporto di patronato in base al quale lo schiavo deve fare delle azioni (come la salutatio mattutina, salutare tutte le mattine il padrone); è sottoposto ad un obbligo: deve prestare un certo numero di ore settimanali al padrone; non può fare causa al patrono; il patrono è erede del liberto se e solo se il liberto muore senza aver dato luce a figli (figli del liberto sono ingenui).
- Manomissio vindicta: che al contrario della precedente che poteva essere fatta ogni cinque anni, poteva essere condotta ogni anno. Si basa su un principio simile a quello della iure cessio (finto processo). Il pater familias trova un amico che si presti a fare da adsertor in un processo di libertà. Il padrone dello schiavo, essendo appunto un finto processo, tace e acconsente tramite il silenzio assenzio la libertà dello schiavo. Il pretore tocca lo schiavo con una bacchetta e lo rende libero. Questa bacchetta prende il nome di vindicta. Lo schiavo rimane comunque legato al suo padrone tramite un rapporto definito rapporto di patronato (stesse azioni del caso precedente).
Origine degli schiavi
- Cattura in guerra: i nemici venivano portati a Roma e poi venduti all’asta. Anche i romani potevano essere trasformati in schiavi dagli stranieri. Esisteva a loro favore il postliminium, ovvero un istituto che riguardava il romano che era stato fatto schiavo all’estero dai nemici, riusciva a liberarsi e ritornava a Roma. Riacquistava tutti i diritti sul patrimonio che era rimasto ai suoi figli e riacquistava anche la patria potestas. Si perdevano solo due cose: il matrimonio e il possesso.
- Nascita da una donna schiava: esisteva una regola a Roma per cui se un bimbo nasce da due persone sposate, questo segue lo status del padre al momento del concepimento. Se la donna è schiava e non ha quindi marito, sarà lei a dare lo status al figlio. (Gli schiavi non potevano sposarsi).
- Per debiti del pater familias: che non riesce a pagarli. Il fallito a Roma diventava schiavo, veniva preso dai creditori e veniva venduto da schiavo. Non potevano tenerlo come schiavo a Roma ma dovevano venderlo fuori dalla città poiché un cittadino Romano non poteva essere schiavo in patria. Veniva venduto trans tiberim, ovvero nei territori a nord del Tevere dove c’erano gli etruschi.
Manomissioni e cittadinanza
In età classica abbiamo notevoli cambiamenti. La prima e la più importante novità è che Roma inizia la sua espansione conquistando una serie di territori: da prima i territori italici (con la guerra civile che porterà dentro i confini tutta l’Italia) e successivamente a partire dal III secolo, le province (Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna, Tunisia, Grecia e tutto il resto dell’Europa, Nord Africa, Egitto e infine verso oriente). A seguito dell’espansione, Roma ha modo di sottomettere numerosi popoli i cui abitanti vengono, in una certa misura, resi schiavi. La maggior parte degli abitanti rimangono liberi e diventano semplicemente sudditi provinciali. I popoli sconfitti nelle battaglie, invece, diventano prigionieri di guerra, portati a Roma e venduti come schiavi.
Gli schiavi divennero così molto numerosi. Su questi si fondava gran parte dell’economia romana. I grandi proprietari romani non hanno più uno o due schiavi ma bensì centinaia di schiavi. Gli schiavi sono l’ossatura dell’economia (coltivano la terra) ma sono anche educatori dei figli (per gli schiavi dotti soprattutto provenienti dalla Grecia). Il valore economico della merce schiavo, diminuisce notevolmente poiché gli schiavi iniziano ad essere facilmente reperibili. Questo porta a delle importanti novità sulle manomissioni: per i padroni che hanno numerosi schiavi non è più un grande problema manometterli (renderli liberi). Ecco quindi che le manomissioni iniziano a diventare molto frequenti.
Per questo motivo, durante il principato di Augusto (27 a.C. – 14 d.C.) iniziamo a trovare delle leggi che limitano le manomissioni. Augusto fu fautore di una politica fortemente demografica. Voleva che il numero dei cittadini romani aumentasse così da far aumentare l’importanza di Roma. Tuttavia Augusto voleva l’aumento dei cittadini romani per nascita e non attraverso le manomissioni. Augusto, al contrario, voleva limitare le manomissioni facendo sì che queste portassero solo alla libertà e non alla cittadinanza poiché gli schiavi non erano persone appartenenti alla cultura romana (ricordiamo che la manomissioni civile faceva sì che uno schiavo diventasse libero e cittadino).
Ecco, quindi, che la politica di Augusto era concentrata sul limitare la possibilità di far diventare uno schiavo un libero cittadino. Creò due leggi che limitavano le manomissioni, nel loro aspetto testamentario (poiché le manomissioni testamentarie permettevano di liberare un gran numero di schiavi. Le manomissioni inter vivos, invece, erano molto meno frequenti). La prima legge prende il nome di Lex Fufia Caninia (ricordiamo che il nome della legge deriva dai loro propositori, in questo caso due consoli Fufio e Caninio). Si tratta di una legge del 2 a.C.
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