Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 32
Pacchetto sicurezza Pag. 1 Pacchetto sicurezza Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pacchetto sicurezza Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pacchetto sicurezza Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pacchetto sicurezza Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pacchetto sicurezza Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pacchetto sicurezza Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pacchetto sicurezza Pag. 31
1 su 32
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DALL’OBBLIGATORIETA’ ALLA DISCREZIONALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE

Il principio di obbligatorietà dell’azione penale non ostacola valutazioni discrezionali del giudice in relazione

alla fissazione temporale dei processi ed impone che tali valutazioni siano vincolate a parametri oggettivi,

quindi i criteri di priorità devono essere costruiti in modo da risultare generali, astratti e ragionevoli.

Per assicurare l’effettività dei criteri posti dall’art. 132 bis disp att. Cpp, l’art. 2 ter l. 125/2008 ha

introdotto delle soluzioni processuali volte a rallentare i processi relativi ai reati commessi fino al 2 maggio

2006 per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’indulto, ex lege 241/2006, e la pena

all’art. 1 comma 1 legge 241/2006: è

eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui

previsto il rinvio della trattazione per un tempo non superiore a 18 mesi per consentire agli uffici giudiziari

di occuparsi dei processi che rispondono ai criteri ex art. 132 bis.

L’art. 2 ter è stato introdotto in sede di conversione del d. l. 92/2008 nella l. 125/2008, al fine di assicurare la

rapida definizione dei processi pendenti all’entrata in vigore della legge 125 per i quali è predisposta la

trattazione prioritaria.

Il provvedimento prevede quindi il rinvio dei processi penali che anche se giungessero a condanna non

avrebbero fase esecutiva perché il condannato godrebbe dell’indulto.

L’indulto è una causa di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la pena inflitta o la converte in

un’altra specie purché dello stesso genere: la l. 241/2006 concede l’indulto per i reati commessi fino al 2

maggio 2006 nella misura non superiore a 3 anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 € per le pene

pecuniarie sole o congiunte con quelle detentive.

giudice ha l’obbligo di provvedere all’applicazione dell’indulto nella fase di cognizione, sia di merito sia

Il

di legittimità, con la conseguenza che l’imputato può proporre ricorso per cassazione, in caso di omissione.

Ai dirigenti degli uffici giudiziari non è attribuito il compito di fornire la disciplina di dettaglio, già stabilito

dal legislatore, ma di individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per i reati

per l’applicazione dell’indulto, tenendo

commessi fino al 2 maggio 2006 per i quali ricorrono le condizione

conto della gravità e dell’offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo nella formazione

della prova e nell’accertamento dei fatti: il dirigente quindi deve pronunciarsi sul merito della causa, in

quanto devono fare una valutazione sulla <gravità> ed <offensività>, del <pregiudizio> che potrebbe

derivare dal ritardo nella formazione della prova e nell’accertamento del fatto, circostanze che implicano una

valutazione sull’oggetto del processo.

La norma però non chiarisce se:

al dirigente spetti un compito limitato di individuare le linee guida per l’applicazione della norma,

- lasciando al giudice il compito di individuare in concreto i processi da rinviare, nel qual caso però la

norma sarebbe inutile;

- al dirigente spetti il compito di individuare in concreto i processi da indicare nel provvedimento di

rinvio, nel qual caso si verificherebbe una travalicazione delle funzioni del giudice.

La decisione di rinviare il processo adottata da un soggetto diverso da quello davanti al quale il processo

stesso è svolto, sembra porsi in contrasto con il principio costituzionale della precostituzione legale del

giudice, ossia l’individuazione del giudice precostituito naturale deve essere realizzato attraverso le norme

processuali sulla competenza. Secondo la norma invece vi è un soggetto, il dirigente, individuato

successivamente alla commissione del reato, che deve pronunciarsi su aspetti, come la gravità, l’offensività,

che sono valutazioni legate al merito della causa.

La questione del giudice precostituito per legge non si pone solo nei confronti dell’indagato/imputato, ma

anche nei confronti della persona offesa che non ha nessun potere ostativo al provvedimento di rinvio. Alla

parte civile costituita però è data la possibilità di trasferire la pretesa risarcitoria in sede civile, se ciò avviene

i termini per comparire, ex art. 163 bis cpc, sono abbreviati fino alla metà ed il giudice civile deve dare

4

DALL’OBBLIGATORIETA’ ALLA DISCREZIONALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE

precedenza alle cause provenienti dal processo penale e non si applica la sospensione del processo civile fino

alla sentenza penale definitiva ex art. 75 comma 3 cpp.

Il provvedimento di rinvio può avere durata massima di 18 mesi: per tutta la durata del rinvio il termine di

prescrizione è sospeso, quindi la prescrizione non decorre e riprende a decorrere con la ripresa della

trattazione del processo penale: il tempo compreso tra la sospensione e la ripresa non si computano ai fini

della prescrizione, mentre il tempo antecedente e quello successivo si sommano ai fini della prescrizione.

L’imputato ed il difensore munito di procura speciale hanno la possibilità, per i reati per cui può essere

concesso il beneficio dell’indulto, di richiedere ed ottenere la rimessione in termini per presentare la richiesta

di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se decorso il termine ex art. 446 comma 1 cpp e

purché tale richiesta sia presentata nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge in

patteggiamento non è incentivata dal fatto che l’imputato potrebbe essere

questione. Tuttavia la richiesta di

incoraggiato ad ottenere il rinvio in vista che ove il processo giunga a condanna potrebbe godere del

beneficio dell’indulto.

Il provvedimento di rinvio è subordinato ad una valutazione sulla <<gravità>>, sulla << concreta offensività

del reato>> e sul <<pregiudizio che potrebbe derivare dal ritardo nella formazione della prova e

nell’accertamento del fatto>>, che implicano delle scelte discrezionali da parte non del pm titolare

penale, ma da parte di un soggetto terzo che non era mai stato coinvolto nel merito dei processi

dell’azione

trattati da componenti dello stesso ufficio giudiziario, perciò possiamo sostenere che l’art. 2 ter l. 125/2008 si

obbligatorietà dell’azione penale perché si basa su una scelta di ampi

pone in contrasto con il principio di

margini discrezionali.

La l. 124/2008 (lodo Alfano) prevedeva la sospensione dei processi nei confronti delle alte cariche

dello Stato e che è stata una ripresa della l. 140/2003 (lodo Schifani) dichiarata poi incostituzionale: la Corte

Costituzionale però nella sentenza aveva indicato dei parametri che se rispettati dal legislatore ordinario

avrebbe permesso l’introduzione di un regime a favore delle alte cariche, indicazioni che sembrerebbero

rispettate nella l. 124/2008.

La Corte Costituzionale sostiene che l'introduzione di un regime differenziato non determina un contrasto

con l'art. 3 Cost. perché il principio di uguaglianza comporta che situazioni differenti vengano disciplinati in

maniera diversa, quindi la necessità di introdurre un sistema di immunità con una legge costituzionale

deriverebbe solo nel caso in cui la costituzione precluda espressamente la materia alla disciplina ordinaria.

La l. 124/2008 rappresenta una riproposizione della l. 140/2003 con le condizioni ed i limiti indicati dalla

sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2004, la quale richiama la relazione ministeriale che accompagna il

disegno di legge e ove è evidenziata la necessità di predisporre un sistema di garanzie per il sereno

svolgimento delle funzioni da parte delle alte cariche dello Stato.

Analizziamo la legge 124/2008:

 Comma 1: stabilisce la sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica,

Presidente del Senato, Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio, dalla data di

assunzione fino alla cessazione della carica. Nei confronti del Presidente della Repubblica e del

Presidente del Consiglio la sospensione riguarda i reati extrafunzionali, perché per i reati funzionali è

già prevista una disciplina dalla Costituzione. La sospensione opera anche per i reati commessi

prima dell'assunzione della carica.

Circa i profili soggettivi notiamo che la legge non ricomprende tra i soggetti cui opera l'immunità il

Presidente della Corte Costituzionale, dato che la stessa Corte ha sostenuto che tale carica non può

rientrarvi data la differente posizione ordinamentale; infatti il lodo Schifani accomunava in un'unica

disciplina diverse cariche sia sotto il profilo delle fonti di investitura, sia per la natura delle funzioni.

Il lodo Alfano invece introduce la sospensione solo per le 4 più elevate cariche istituzionali. 5

DALL’OBBLIGATORIETA’ ALLA DISCREZIONALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE

 Comma 2: configura la possibilità per l'imputato di rinunciare, in ogni momento, alla sospensione,

anche attraverso il difensore munito di procura speciale. In merito la Corte Costituzionale afferma

che l'automatismo generalizzato della sospensione incide sul diritto di difesa dell'imputato il quale

deve scegliere tra continuare a svolgere l'incarico istituzionale o dimettersi al fine di permettere la

continuazione del processo. La rinuncia può essere fatta in qualsiasi momento così da garantire al

titolare della carica la possibilità di esercitare il diritto di difesa, il punto è decidere se esercitare

questo diritto immediatamente o posticiparlo al momento in cui non ricopre più tale carica.

 Una questione non toccata dalla Corte Costituzionale è rappresentata dalla mancata previsione di

svolgere atti urgenti durante il periodo di sospensione, ossia una clausola che preveda il compimento

di atti urgenti di natura processuale, non potendosi far ricorso all'art. 512 cpp (che disciplina l'ipotesi

di acquisizione in dibattimento di atti assunti durante le indagini preliminari nel caso in cui per fatti o

per circostanze imprevedibili non siano più ripetibili). Il comma 3 prevede la possibilità per il

giudice di acquisire nel processo sospeso le prove non rinviabili qualora ne ricorrano i presupposti,

riconoscendo così la possibilità di effettuare atti urgenti e di acquisire prove non rinviabili, tutelando

così il diritto alla formazione della prova durante la sospensione del processo.

 Comma 4: sancisce la sospensione della prescrizione dei reati, in caso di sospensione del processo,

in modo

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ruggero Giuseppe.