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DALL’OBBLIGATORIETA’ ALLA DISCREZIONALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE
Il principio di obbligatorietà dell’azione penale non ostacola valutazioni discrezionali del giudice in relazione
alla fissazione temporale dei processi ed impone che tali valutazioni siano vincolate a parametri oggettivi,
quindi i criteri di priorità devono essere costruiti in modo da risultare generali, astratti e ragionevoli.
Per assicurare l’effettività dei criteri posti dall’art. 132 bis disp att. Cpp, l’art. 2 ter l. 125/2008 ha
introdotto delle soluzioni processuali volte a rallentare i processi relativi ai reati commessi fino al 2 maggio
2006 per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’indulto, ex lege 241/2006, e la pena
all’art. 1 comma 1 legge 241/2006: è
eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui
previsto il rinvio della trattazione per un tempo non superiore a 18 mesi per consentire agli uffici giudiziari
di occuparsi dei processi che rispondono ai criteri ex art. 132 bis.
L’art. 2 ter è stato introdotto in sede di conversione del d. l. 92/2008 nella l. 125/2008, al fine di assicurare la
rapida definizione dei processi pendenti all’entrata in vigore della legge 125 per i quali è predisposta la
trattazione prioritaria.
Il provvedimento prevede quindi il rinvio dei processi penali che anche se giungessero a condanna non
avrebbero fase esecutiva perché il condannato godrebbe dell’indulto.
L’indulto è una causa di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la pena inflitta o la converte in
un’altra specie purché dello stesso genere: la l. 241/2006 concede l’indulto per i reati commessi fino al 2
maggio 2006 nella misura non superiore a 3 anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 € per le pene
pecuniarie sole o congiunte con quelle detentive.
giudice ha l’obbligo di provvedere all’applicazione dell’indulto nella fase di cognizione, sia di merito sia
Il
di legittimità, con la conseguenza che l’imputato può proporre ricorso per cassazione, in caso di omissione.
Ai dirigenti degli uffici giudiziari non è attribuito il compito di fornire la disciplina di dettaglio, già stabilito
dal legislatore, ma di individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per i reati
per l’applicazione dell’indulto, tenendo
commessi fino al 2 maggio 2006 per i quali ricorrono le condizione
conto della gravità e dell’offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo nella formazione
della prova e nell’accertamento dei fatti: il dirigente quindi deve pronunciarsi sul merito della causa, in
quanto devono fare una valutazione sulla <gravità> ed <offensività>, del <pregiudizio> che potrebbe
derivare dal ritardo nella formazione della prova e nell’accertamento del fatto, circostanze che implicano una
valutazione sull’oggetto del processo.
La norma però non chiarisce se:
al dirigente spetti un compito limitato di individuare le linee guida per l’applicazione della norma,
- lasciando al giudice il compito di individuare in concreto i processi da rinviare, nel qual caso però la
norma sarebbe inutile;
- al dirigente spetti il compito di individuare in concreto i processi da indicare nel provvedimento di
rinvio, nel qual caso si verificherebbe una travalicazione delle funzioni del giudice.
La decisione di rinviare il processo adottata da un soggetto diverso da quello davanti al quale il processo
stesso è svolto, sembra porsi in contrasto con il principio costituzionale della precostituzione legale del
giudice, ossia l’individuazione del giudice precostituito naturale deve essere realizzato attraverso le norme
processuali sulla competenza. Secondo la norma invece vi è un soggetto, il dirigente, individuato
successivamente alla commissione del reato, che deve pronunciarsi su aspetti, come la gravità, l’offensività,
che sono valutazioni legate al merito della causa.
La questione del giudice precostituito per legge non si pone solo nei confronti dell’indagato/imputato, ma
anche nei confronti della persona offesa che non ha nessun potere ostativo al provvedimento di rinvio. Alla
parte civile costituita però è data la possibilità di trasferire la pretesa risarcitoria in sede civile, se ciò avviene
i termini per comparire, ex art. 163 bis cpc, sono abbreviati fino alla metà ed il giudice civile deve dare
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DALL’OBBLIGATORIETA’ ALLA DISCREZIONALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE
precedenza alle cause provenienti dal processo penale e non si applica la sospensione del processo civile fino
alla sentenza penale definitiva ex art. 75 comma 3 cpp.
Il provvedimento di rinvio può avere durata massima di 18 mesi: per tutta la durata del rinvio il termine di
prescrizione è sospeso, quindi la prescrizione non decorre e riprende a decorrere con la ripresa della
trattazione del processo penale: il tempo compreso tra la sospensione e la ripresa non si computano ai fini
della prescrizione, mentre il tempo antecedente e quello successivo si sommano ai fini della prescrizione.
L’imputato ed il difensore munito di procura speciale hanno la possibilità, per i reati per cui può essere
concesso il beneficio dell’indulto, di richiedere ed ottenere la rimessione in termini per presentare la richiesta
di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se decorso il termine ex art. 446 comma 1 cpp e
purché tale richiesta sia presentata nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge in
patteggiamento non è incentivata dal fatto che l’imputato potrebbe essere
questione. Tuttavia la richiesta di
incoraggiato ad ottenere il rinvio in vista che ove il processo giunga a condanna potrebbe godere del
beneficio dell’indulto.
Il provvedimento di rinvio è subordinato ad una valutazione sulla <<gravità>>, sulla << concreta offensività
del reato>> e sul <<pregiudizio che potrebbe derivare dal ritardo nella formazione della prova e
nell’accertamento del fatto>>, che implicano delle scelte discrezionali da parte non del pm titolare
penale, ma da parte di un soggetto terzo che non era mai stato coinvolto nel merito dei processi
dell’azione
trattati da componenti dello stesso ufficio giudiziario, perciò possiamo sostenere che l’art. 2 ter l. 125/2008 si
obbligatorietà dell’azione penale perché si basa su una scelta di ampi
pone in contrasto con il principio di
margini discrezionali.
La l. 124/2008 (lodo Alfano) prevedeva la sospensione dei processi nei confronti delle alte cariche
dello Stato e che è stata una ripresa della l. 140/2003 (lodo Schifani) dichiarata poi incostituzionale: la Corte
Costituzionale però nella sentenza aveva indicato dei parametri che se rispettati dal legislatore ordinario
avrebbe permesso l’introduzione di un regime a favore delle alte cariche, indicazioni che sembrerebbero
rispettate nella l. 124/2008.
La Corte Costituzionale sostiene che l'introduzione di un regime differenziato non determina un contrasto
con l'art. 3 Cost. perché il principio di uguaglianza comporta che situazioni differenti vengano disciplinati in
maniera diversa, quindi la necessità di introdurre un sistema di immunità con una legge costituzionale
deriverebbe solo nel caso in cui la costituzione precluda espressamente la materia alla disciplina ordinaria.
La l. 124/2008 rappresenta una riproposizione della l. 140/2003 con le condizioni ed i limiti indicati dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2004, la quale richiama la relazione ministeriale che accompagna il
disegno di legge e ove è evidenziata la necessità di predisporre un sistema di garanzie per il sereno
svolgimento delle funzioni da parte delle alte cariche dello Stato.
Analizziamo la legge 124/2008:
Comma 1: stabilisce la sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica,
Presidente del Senato, Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio, dalla data di
assunzione fino alla cessazione della carica. Nei confronti del Presidente della Repubblica e del
Presidente del Consiglio la sospensione riguarda i reati extrafunzionali, perché per i reati funzionali è
già prevista una disciplina dalla Costituzione. La sospensione opera anche per i reati commessi
prima dell'assunzione della carica.
Circa i profili soggettivi notiamo che la legge non ricomprende tra i soggetti cui opera l'immunità il
Presidente della Corte Costituzionale, dato che la stessa Corte ha sostenuto che tale carica non può
rientrarvi data la differente posizione ordinamentale; infatti il lodo Schifani accomunava in un'unica
disciplina diverse cariche sia sotto il profilo delle fonti di investitura, sia per la natura delle funzioni.
Il lodo Alfano invece introduce la sospensione solo per le 4 più elevate cariche istituzionali. 5
DALL’OBBLIGATORIETA’ ALLA DISCREZIONALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE
Comma 2: configura la possibilità per l'imputato di rinunciare, in ogni momento, alla sospensione,
anche attraverso il difensore munito di procura speciale. In merito la Corte Costituzionale afferma
che l'automatismo generalizzato della sospensione incide sul diritto di difesa dell'imputato il quale
deve scegliere tra continuare a svolgere l'incarico istituzionale o dimettersi al fine di permettere la
continuazione del processo. La rinuncia può essere fatta in qualsiasi momento così da garantire al
titolare della carica la possibilità di esercitare il diritto di difesa, il punto è decidere se esercitare
questo diritto immediatamente o posticiparlo al momento in cui non ricopre più tale carica.
Una questione non toccata dalla Corte Costituzionale è rappresentata dalla mancata previsione di
svolgere atti urgenti durante il periodo di sospensione, ossia una clausola che preveda il compimento
di atti urgenti di natura processuale, non potendosi far ricorso all'art. 512 cpp (che disciplina l'ipotesi
di acquisizione in dibattimento di atti assunti durante le indagini preliminari nel caso in cui per fatti o
per circostanze imprevedibili non siano più ripetibili). Il comma 3 prevede la possibilità per il
giudice di acquisire nel processo sospeso le prove non rinviabili qualora ne ricorrano i presupposti,
riconoscendo così la possibilità di effettuare atti urgenti e di acquisire prove non rinviabili, tutelando
così il diritto alla formazione della prova durante la sospensione del processo.
Comma 4: sancisce la sospensione della prescrizione dei reati, in caso di sospensione del processo,
in modo