Capitolo XLII il contratto di pacchetto turistico
Paragrafo 1. La nozione
A causa dell'assenza di una disciplina specifica e del diffondersi del contratto di viaggio nella prassi negoziale, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di individuare la natura giuridica del rapporto contrattuale in questione. Secondo la tesi maggioritaria, il contratto di viaggio rappresenta un appalto di servizi, mentre per un diverso orientamento è assimilato a un contratto di mandato. Negli anni '50, il turismo diviene un fenomeno di massa e questo fece nascere un ventaglio eterogeneo di schemi contrattuali. Si diffusero viaggi organizzati attraverso i quali gli operatori del settore non si limitavano a svolgere il ruolo di intermediari per il trasporto e soggiorno del cliente, ma organizzavano anche una serie di servizi complementari che vengono venduti contestualmente in un unico "pacchetto".
Paragrafo 2. La convenzione internazionale di Bruxelles e la direttiva 90/314
La convenzione di Bruxelles risale al 1970 ed ha avuto una scarsa incisività in quanto solo due sono stati i paesi che vi hanno aderito: Belgio e Italia. Dopo quasi vent'anni, l'Unione Europea emana la direttiva 90/314 concernente viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso". Per questo motivo, in Italia abbiamo oggi delle fonti normative concorrenziali della materia perché, nell'attuare la direttiva, il legislatore non ha provveduto a introdurre le modifiche ed integrazioni necessarie per coordinare la disciplina comunitaria con quella della convenzione.
Il diverso campo di applicazione delle due discipline: La nozione di venditore contenuta nel d.lgs 111/95 (attuativo della direttiva) è sicuramente più limitata di quella di intermediario offerta dalla convenzione. Venditore = colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici (esclusi i venditori di singoli servizi se varati ai quali si applicherà la previgente disciplina). Anche la nozione di "pacchetto turistico" contenuta nel decreto legislativo è più circoscritta della nozione di "organizzazione di viaggio" riportata dalla disciplina della convenzione. C'è da dire che la direttiva tende a conferire al settore turistico maggiore omogeneità e ad assicurare a ciascun cittadino dell'Unione la possibilità di godere delle medesime condizioni nei diversi stati membri, oltre a rafforzare la tutela e informazione del consumatore.
L'ambito di applicazione della direttiva è limitato ai:
- Viaggi
- Vacanze
- Circuiti turistici "Tutto compreso"
venduti o offerti in vendita nel territorio della comunità. Servizio tutto compreso = prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta/offerta in vendita ad un prezzo forfettario, ove questa prestazione superi le 24 ore e comprenda una notte:
- Trasporto
- Alloggio
- Altri servizi turistici non accessori
Altra divergenza tra la direttiva e la convenzione sta nella concezione di contratto che, mentre per la direttiva consiste nell'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore, per la convenzione il contratto si distingueva in contratto di organizzazione e contratto di intermediazione di viaggio, distinzione che ora scompare.
Paragrafo 3. L'attuazione della direttiva negli stati membri
Il termine fissato per l'attuazione della direttiva è il 31 dicembre 1992, ma non è stato rispettato. Il ritardo si giustifica con l'esigenza di coordinare il testo comunitario con la normativa previgente. La grande discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali ha prodotto forti disarmonie tra le leggi di recepimento dei diversi stati. Per esempio, l'articolo 4 della direttiva prevede che il consumatore debba informare l'organizzatore/venditore della cessione del rapporto protetto entro un termine ragionevole: l'Italia quattro giorni, il Lussemburgo tre settimane. Ancora, l'articolo 5 prevede la responsabilità del venditore e/o organizzatore: la maggioranza degli stati membri ha coniato un regime di ripartizione dei rischi tra il venditore e l'organizzatore in base alla sfera di azioni di ciascuno. La Danimarca, invece, ha elaborato una responsabilità solidale in base alla quale dei danni subiti dal consumatore risponde in modo immediato ed integrale il venditore, il quale successivamente potrà agire in regresso verso l'organizzatore.
Paragrafo 4. L'attuazione della direttiva in Italia
L'Italia ha attuato la direttiva con il d.lgs 111/95, ora confluito nel codice del consumo agli articoli 82 e ss. L'ambito di applicazione territoriale è circoscritto ai pacchetti turistici venduti o offerti nel territorio nazionale. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, non si prevede, ai fini della qualifica professionale dell'organizzatore o venditore, il possesso dell'autorizzazione governativa. Organizzatore e venditore = soggetti che, rispettivamente, predispongono e vendono pacchetti turistici: il consumatore è maggiormente garantito. (La definizione di consumatore, ambito oggettivo di applicazione, tipologie negoziali contenute nel codice del consumo riproducono alla lettera il testo della direttiva)
Il contratto:
- Deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
- Una sua copia deve essere rilasciata al consumatore sottoscritta o timbrata dall'operatore.
- Il contenuto: elementi utili ad individuare il contenuto negoziale, i doveri di informazione e circa le modalità di svolgimento del viaggio, la ricettività delle strutture e diritti che spettano al viaggiatore.
- La conclusione del contratto → si attribuisce alla somma versata all'atto della prenotazione la qualifica di caparra = somma versata dalla parte al momento della conclusione del contratto. La natura della prenotazione effettuata dal turista: la conclusione del contratto dovrebbe coincidere con la prenotazione.
L'articolo 86 lett. d) prevede che "gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte". La caparra è agganciata al recesso e non all'inadempimento, come invece pretende l'articolo 1385, per il quale il recesso è un posterius rispetto alla dazione della caparra e all'inadempimento di una delle parti. Il recesso del consumatore è una facoltà riconosciuta a priori e il suo esercizio risulta oneroso perché implica la perdita della somma versata al momento della prenotazione, intesa quindi come caparra penitenziale (corrispettivo dell'invocazione del recesso). Tale onerosità del recesso viene meno quando il consumatore se ne avvalga a causa:
- Di una variazione contrattuale sgradita
- Di un fatto sopravvenuto a lui non imputabile
- Di un inadempimento grave delle parti
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Diritto societario
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Diritto civile europeo - subfornitura
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Diritto civile europeo - appalto
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Appunti di Diritto Privato dell'Economia prof. Piranio