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La novazione e i suoi effetti

Qualunque fosse la forma utilizzata, la novazione aveva comunque l'effetto di estinguere la prima obbligazione. Perché l'effetto estintivo si verificasse occorreva però in primo luogo che l'obbligazione che si intendeva estinguere fosse valida. Si richiedeva anche che fosse altresì valida la nuova obbligazione (novativa), pur ammettendosi che una stipulatio inutilis potesse avere ugualmente efficacia estintiva della precedente obbligazione. Estinta ipso iure per novazione l'obbligazione preesistente, cadevano altresì i rapporti accessori di garanzia (es. pegno e fideiussione), a meno che non fossero ricostituiti a garanzia della nuova obligatio, e cessavano di decorrere eventuali interessi. Con Giustiniano la novazione subisce una radicale trasformazione. Egli la svincola dal requisito dell'idem debitum e dalla necessità della forma e la fonda esclusivamente sulla volontà delle parti espressamente manifestata, estendendola alle.

obbligazioni da delitto e a quelle nascenti in conseguenza della violazione di un diritto reale.

La litis contestatio era l'atto che chiudeva la fase in iure dei processi dell'ordo, e in particolare del processo formulare. Da essa discendeva l'effetto della preclusione processuale, che impediva che si potesse agire in giudizio 2 volte per lo stesso rapporto. Se si trattava di iudicium legitimum con formula in ius la litis contestatio conclusa con un'actio civilis in personam produceva ipso iure l'estinzione dell'obbligo dedotto in giudizio e lo sostituiva con il diverso obbligo di sottostare all'eventuale condanna; intervenuta la sentenza di condanna il convenuto cessava di essere tenuto ex litis contestatione e cominciava a essere oggetto all'obbligo di adempiere il giudicato, che, essendo nel processo formulare la condanna sempre pecuniaria, importava l'obbligo di pagare la somma di denaro da essa stabilita.

La litiscontestatio aveva un duplice effetto: da un lato estintivo dei precedenti rapporti dedotti in giudizio, dall'altro costitutivo di nuovi vincoli nascenti dal giudizio e dalla sentenza emanata a conclusione di esso. Non sempre tuttavia il vincolo nascente dalla litiscontestatio era fondato sul ius civile, e dunque omogeneo con le obligationes, sì da poter riassorbire e quindi estinguere l'obligatio fatta valere dall'attore e non sempre la situazione giuridica dedotta in giudizio da questi era un'obligatio: in questi casi la litiscontestatio non avrebbe potuto produrre nessun effetto estintivo e solo si sarebbe prodotto l'effetto preclusivo.

L'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio nel tempo intercorrente fra la litiscontestatio e la definitiva sentenza non avrebbe dovuto produrre alcun effetto trattandosi di obbligazione estinta, ma essa comportò invece ugualmente l'assoluzione del convenuto negli iudicia bonae.

fidei.Con la scomparsa del processo formulare (epoca post-classica) venne meno anche l’effetto estintivodella litiscontestatio.Sotto il profilo del decorso del tempo analogo effetto produceva anche il mancato eserciziodell’azione nei termini previsti. In caso di azioni penali in factum, decorso un anno dalla commissionedell’illecito senza che si fosse fatto luogo a litiscontestatio, queste non avrebbero più potuto esseresercitate e si estinguevano ipso iure le obbligazioni da illecito che con esse avrebbero potuto esser fattevalere. In età postclassica fu disposta una più generale prescrizione trentennale delle azioni, applicabile tantoalle azioni in rem che in personam, che sovvertendo il principio della perpetua esperibilità delle azioni inpersonam stabilito dal diritto classico, impedì all’attore di agire decorsi trent’anni da quanto era sorto per luiil diritto di proporre l’azione. In conseguenza ogni

obbligazione si estingueva per effetto di preaescriptio senon fatta valere entro il termine fissato dalla costituzione di Teodosio.

Obbligazioni da delittoI delicta.

Fonti di obbligazione sono nel diritto romano, oltre ai contratti, gli atti illeciti che ledono gli interessi disingoli privati, definiti delicta o maleficia (e contrapposti ai più gravi crimina, reati che turbano l’ordinepubblico incidendo sugli interessi dell’intera collettività, la cui repressione è avocata allo stato cheirroga pubbliche pene corporali e/o patrimoniali, quali la privazione della vita, limitazioni della libertà,confische e multe). Per aversi delictum, come criterio generale di imputabilità, l’autore devenecessariamente volere l’atto pur avendo coscienza della sua illiceità, deve cioè agire con dolo,componente dunque essenziale dell’atto illecito. Se il dolo è in re ipsa, cioè normalmente connaturato

al comportamento di chi arreca offesa, con riferimento invece al damnum iniuria datum nella previsione dell'alex Aquilia il criterio di imputabilità si raffina e si estende a prevedere la responsabilità per danneggiamento anche in caso di colpa lievissima. Mentre per alcune delle obbligazioni di quasi delitto tale criterio viene asfociare in forme di responsabilità oggettiva. 8b. La pena. Le azioni penali, reipersecutorie, miste Alla commissione di un delictum consegue il sorgere in capo al reo di una obligatio nei confronti dell'offeso, cui è dunque affidata la persecuzione del colpevole: tale obligatio ex delicto impone al responsabile il pagamento di una somma di denaro (pena privata), al termine di un percorso evolutivo che dalla vendetta illimitata passa a quella proporzionata alla lesione subita per arrivare appunto allacomposizione pecuniaria del torto, definita dapprima su base volontaria poi secondo variabili parametri di legge. L'obbligato exdelicto sarà infatti tenuto a versare alla parte lesa, secondo le circostanze, una somma fissa predeterminata, oppure la somma corrispondente all'entità del danno economico prodotto (simplum) nei casi meno gravi, o un multiplo della stessa (dal simplum al quadruplum) in quelli più gravi. Scopo iniziale della pena privata è la punizione del colpevole in misura adeguata al male arrecato, e tale fine si traduce e sostanzia nel tempo nella funzione risarcitoria di carattere patrimoniale, che finirà con l'attrarre nella sfera privatistica gli illeciti cui consegue il risarcimento del danno attraverso la reintegrazione del patrimonio della parte lesa, consegnando invece all'ambito del diritto penale pubblico gli illeciti sanzionati con pene afflittive. I delicta fonte di obligatio sono indicate in quattro figure tipiche: furtum (furto), bona vi rapta (rapina), danneggiamento (damnum iniuria datum), ingiuria (iniuria), ciascuna delle.quali presenta caratteri ed elementi peculiari. A propria tutela l'offeso da un illecito ex delicto può esperire l'azione penale (actio poenalis), mirante a ottenere dal reo, a titolo di sanzione, una poena, cioè una somma di danaro. Le azioni penali sono accomunate da particolari caratteristiche. In primis con riferimento alla trasmissibilità: l'azione penale è infatti passivamente intrasmissibile (1), cioè non può essere intentata contro gli eredi del responsabile, la morte del quale estingue l'obligatio ex delicto; è invece trasmissibile dal lato attivo, cioè può essere esperita dall'erede della parte lesa, salvo nel caso che si voglia tutelare un interesse morale (come nel caso dell'azione per ingiurie), il cui evidente scopo di vendetta la rende intrasmissibile sia attivamente che passivamente. Altra caratteristica dell'azione penale è la nossalità. Se a commettere ildel sistema di responsabilità penale nel caso di delitti sono le seguenti: - Nel caso di un delitto commesso da un soggetto in potestate, come un servo o un figlio, la parte lesa può richiedere il risarcimento economico al capo famiglia, che è tenuto a rispondere per l'illecito commesso da altri. Tuttavia, il capo famiglia ha la possibilità di consegnare il colpevole alla parte lesa, in modo che questi sconti la pena. - Se il colpevole diventa indipendente o libero, risponde personalmente per il reato commesso e il capo famiglia, che sia il padre naturale, adottivo o il padrone, viene liberato da ogni responsabilità poiché la pena segue la persona. - Nel caso di più colpevoli, cioè di un delitto commesso da più persone, l'obbligazione nasce per ciascuno dei responsabili. L'azione può quindi essere intentata in solido contro ogni colpevole per l'intero importo. Questa solidarietà cumulativa è un ulteriore carattere dell'azione penale, che mira a infliggere una pena che deve gravare completamente su ciascun responsabile. Queste sono le peculiarità del sistema di responsabilità penale nel caso di delitti.

Dell'azione penale rilevano chiaramente se essa viene contrapposta all'azione reipersecutoria (rei vindicatio, condictio, azione contrattuale), che non ha scopo afflittivo, ma solo risarcitorio, mirando al ristoro del danno subito o a impedire l'ingiustificato arricchimento.

L'azione reipersecutoria è trasmissibile sia dal lato attivo che da quello passivo (può essere intentata contro il paterfamilias del responsabile nei limiti del peculium, e in caso di più debitori non contro ciascuno ma pro parte, salvo che la legge non preveda la solidarietà).

Mentre è ammesso il cumulo dell'una con l'altra, non è ammesso il cumulo fra due azioni reipersecutorie. Se poi dallo stesso fatto traggono origine due azioni penali, la possibilità di cumularle dipende dalle circostanze: l'actio furti potrà così cumularsi con l'actio iniuriam, ma non con l'azione per rapina, che, di fatto assorbendo l'altra.

Le si pone come alternativa. Con riferimento alla prescrizione, premesso che le azioni reipersecutorie di solito non si prescrivono, per quelle penali il regime è diverso: sono perpetue se previste dal ius civile, annuali se conseguono a figure di illecito previste dal ius horarium. Accanto alle due categorie delle azioni penali e reipersecutorie sarà elaborato il tertium genus delle azioni c.d. miste, in quanto mirano a garantire all'attore sia il risarcimento che la pena. Quindi, condannano a un multiplo del valore della res: il simplum corrisponderà dunque a tale valore e integrerà il risarcimento, mentre i multipli costituiranno la pena. L'actio furti rimane esclusivamente penale, dato che può accompagnarsi a separata azione risarcitoria.

Il furtum. Complessa ed estesa è la nozione del delitto di furtum nel sistema romano, in ragione delle numerose fattispecie in cui può integrarsi, che nel diritto penale attuale si riconducono

Ad altre specifiche ed autonome figure di reato. Il furtum è dunque "l'appropriazione (contrectatio) di una cosa compiuta con dolo, in modo fraudolento, per trarre guadagno dalla cosa stessa oppure anche dal suo uso o dal suo possesso".

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Solidoro Laura.