DOMANDE SULLE OBBLIGAZIONI (diritto romano)
- Il concetto di obbligazione
I diritti di credito, detti obbligazioni, sono dei diritti patrimoniali relativi che esistono solo in relazione a
determinati soggetti, ossia una persona titolare del diritto (il creditore) e un soggetto passivo (il debitore), il
quale è tenuto a un obbligo positivo di dare, fare o non fare qualcosa, detto prestazione. Nelle istituzioni di
Giustiniano, l’obbligazione è un vincolo di diritto per mezzo del quale il promittente (debitore) è costretto a
prestare qualcosa. Ma è anche una facoltà solo potenziale del creditore sul debitore, la cui attuazione effettiva
è subordinata alla condizione che siano accertati l’esistenza del debito e dell’inadempimento. Secondo Paolo,
invece, le obbligazioni sono in contrapposto ai diritti reali, affermando che il diritto di credito non attribuisce
al titolare alcun potere sulle cose, il creditore ha un potere soltanto sul debitore, nel senso che può indurlo a
tenere un certo comportamento.
- Le obbligazioni naturali
Vi erano situazioni in cui esisteva un debito, ma esso non era azionabile: si parlava di obligationes naturales,
perché erano tutelate dal diritto naturale. Queste situazioni erano riconducibili all'incapacità giuridica
processuale, delle persone alieni iuris, schiavi e filiae familias. Questi soggetti a potestà, se intellettualmente
capaci, potevano concludere dei contratti, dai quali scaturiva un debito, ma il creditore non avrebbe potuto
agire in giudizio contro il soggetto a potestà. Le obbligazioni naturali difettano perciò di azione e quindi
dell'elemento della responsabilità; per tutti gli altri aspetti si tratta di validi debiti. Il creditore naturale che
riceveva un adempimento spontaneo aveva la soluti retentio, cioè il diritto di trattenere quanto gli era stato
pagato. Infine, il debito naturale poteva essere opposto in compensazione oppure essere sostituito con
un'obbligazione vincolante tramite una novazione.
- Le fonti delle obbligazioni: 1) Bipartizione 2) Tripartizione 3) Quadripartizione
Fonti delle obbligazioni sono gli atti o fatti che generano obbligazioni; le causae obligationum sono tutte
tipiche.
(1. Bipartizione) Gaio afferma che le possibili fonti delle obbligazioni sono il contratto o il delitto e tale
bipartizione è giustificata dalle differenze di regime giuridico tra le obbligazioni da atto lecito o
illecito. Il delictum è un atto illecito di natura penale, lesivo di un interesse privato, che
l'ordinamento dall'epoca preclassica, sanziona con una somma di denaro a titolo di pena privata e
l’azione ha funzione sanzionatoria. Il contractus è essenzialmente un contrahere obligationem, un
atto che può soltanto costituire rapporti obbligatori. Il contractus dunque non poteva costituire,
modificare o estinguere rapporti giuridici di natura reale e neppure modificare o estinguere rapporti
di natura obbligatoria.
(2. Tripartizione) Gaio propone una classificazione delle fonti delle obbligazioni più esauriente nella
Res cottidianae o aurea, per cui le obbligazioni nascono o da contratto o da maleficio o da varie
figure di fonti. Si tratta di una tripartizione perché vengono aggiunte le variae causarum figurae,
categoria che contiene tutte quelle fattispecie che producevano obbligazioni pur non essendo né
contratti, né delitti.
(3. Quadripartizione) Nelle Istituzioni di Giustiniano, ove si dà una quadripartizione (sono infatti o da
contratto o come da contratto o da delitto o come da delitto). Secondo questa classificazione ci si può
obbligare anche in base a fattispecie quasi ex contractu e quasi ex delicto.
- I requisiti della prestazione
(1) La prestazione deve essere sufficientemente determinata o per lo meno determinabile, perché il debitore
deve sapere a cosa sarà tenuto. Per la futura determinazione della prestazione il contratto può far rinvio a
elementi oggettivi esterni (determinazione per relationem). La determinazione può anche essere lasciata alla
volontà di un terzo o alla volontà di una delle parti. In questo caso si parla di arbitraggio svolto secondo un
arbitrium boni viri, cioè con il metro di giudizio di un uomo onesto che opera con senso di giustizia ed
equità. (2) La prestazione deve essere possibile: il contratto, il cui adempimento sia impossibile, è nullo.
Deve trattarsi di un'impossibilità oggettiva. L'impossibilità poteva essere materiale (dare una cosa che non
esiste) o giuridica (dare un uomo libero o una res extra commercium o una cosa già del creditore). In materia
di compravendita si affermò l'idea per cui il debitore che fosse consapevole dell'impossibilità della
prestazione avrebbe dovuto risarcire alla controparte i danni (responsabilità in contrahendo). (3) La
prestazione deve essere lecita; è nullo il negozio che abbia ad oggetto una prestazione contraria a norme
imperative o alla morale sociale. (4) L'interesse del creditore alla prestazione deve essere suscettibile di
valutazione in denaro. Questo requisito deriva dalla caratteristica del processo formulare, nel quale la
condanna può avere per oggetto solo una somma di denaro. Nell'epoca precedente era possibile anche
l'assunzione di obbligazioni a contenuto non patrimoniale.
- La patrimonialità della prestazione e la stipulatio poenae impropria
La patrimonialità della prestazione e la stipulatio poenae impropria sono due concetti distinti ma connessi
all'interno del diritto romano. La patrimonialità della prestazione si riferisce al requisito che il contenuto
dell'obbligazione sia suscettibile di valutazione in denaro. Questo requisito deriva dalla caratteristica del
processo formulare, dove la condanna poteva avere come oggetto solo una somma di denaro. In passato, era
possibile anche l'assunzione di obbligazioni a contenuto non patrimoniale, ma col tempo si impose la
patrimonialità come regola generale per garantire la certezza e l'uniformità nell'applicazione delle
obbligazioni. La stipulatio poenae veniva utilizzata come strumento per aggirare l'impossibilità di far valere
in giudizio un comportamento non patrimoniale. In questo contesto, il debitore prometteva di pagare una
somma di denaro nel caso di inadempimento di una determinata condizione o comportamento richiesto.
Giuridicamente, l'obbligazione era considerata esistente solo per la somma di denaro (prestazione
patrimoniale), mentre il comportamento desiderato era dedotto in condizione sospensiva e non direttamente
in obbligazione. Questo meccanismo permetteva di garantire l'interesse del creditore anche quando la
prestazione richiesta non fosse valutabile economicamente. Infine, il diritto romano garantiva la
patrimonialità delle obbligazioni, ma attraverso la stipulatio poenae era possibile tutelare indirettamente
anche interessi non patrimoniali, sfruttando un sistema condizionale.
- La perpetuatio obligationis
Non esisteva una specifica azione per l'inadempimento imputabile. Il creditore poteva esperire soltanto
l'azione che sorgeva dal rapporto originario. Per permettere al creditore di ottenere comunque soddisfazione,
i giuristi escogitarono la costruzione giuridica della perpetuatio obligationis (se è dipeso dal debitore che la
cosa non è stata data, l'obbligazione permane). L'obbligazione perpetuata può essere estinta solo per mezzo
della litis contestatio. In tal modo, il debitore può essere condannato al valore della cosa dovuta;
l'obbligazione originaria è diventata così obbligazione al risarcimento del danno causato dall'impossibilità
sopravvenuta della prestazione imputabile al debitore.
- I criteri di imputazione dell’inadempimento: 1) Dolo 2) Colpa (e culpa lata) 3) Custodia
È fondamentale stabilire quando l'impossibilità sopravvenuta sia imputabile al debitore. A questo scopo, i
giuristi hanno individuato dei criteri di imputazione, distinti in soggettivi e oggettivi. Non si arrivò a
formulare una regola generale: essi si desumevano dalla formula oppure erano stabiliti in via di
interpretazione.
(1. Dolo) Per dolus si intende la volontarietà del comportamento e dell'evento dannoso da esso
provocato: il debitore non vuole adempiere. Il dolo poteva consistere sia in comportamenti
fraudolenti preordinati a eludere l'obbligazione, sia nella consapevolezza di tenere un
comportamento pregiudizievole. Si tratta di un criterio soggettivo: il debitore ha causato
volontariamente l'inadempimento. Nel criterio del dolo i giuristi vi fecero rientrare anche la
volontaria omissione di atti diretti a eliminare le conseguenze di un inadempimento. Tutti i debitori
rispondono di dolo.
(2. Colpa e colpa lata) Si risponde di colpa, che fa riferimento alla riprovevolezza della condotta,
quando vi è un difetto di attenzione nel comportamento. Si tratta di un criterio oggettivo, che guarda
al suo comportamento perché non ha rispettato le normali regole di diligenza e prudenza. Un
comportamento è imprudente quando il debitore agisce senza attenzione e impegno; è negligente
quando il debitore omette di tenere dei comportamenti di media cura, che avrebbero impedito
l'inadempimento. Venne considerata colpa anche l'imperizia, cioè la mancanza delle capacità
intellettuali e tecniche. Talvolta si parla di culpa lata o grave, identificata con la mancanza dei più
elementari standard di diligenza e prudenza: essa viene equiparata al dolo, nel senso che le più crasse
violazioni del dovere di diligenza vengono imputate anche ai debitori che sono chiamati a rispondere
solo per inadempimenti dolosi.
(3. Custodia) Di solito non si risponde per il caso fortuito; tuttavia, alcuni debitori sono chiamati a
rispondere anche di custodia, cioè anche per fatti che non dipendono né dalla loro volontà né da un
loro comportamento colposo, ma che sarebbero stati oggettivamente nella loro sfera di controllo. Si
tratta, dunque, di una forma di negligenza valutata presuntivamente, che prescinde da un'indagine sul
caso concreto (responsabilità oggettiva). Non si è però mai responsabili per la forza maggiore, cioè
per eventi naturali o attività umane violente che provocano l'inadempimento.
- La mora del debitore
Talvolta la prestazione è ancora possibile e il creditore conserva interesse, ma il debitore è in ritardo o ha
tenuto un comportamento che non corrisponde a un corretto adempimento; si parla di mora solvendi o
debitoris. Il ritardo è imputabile al debitore quando sia colpevole. Al fine di determinare tale momento, il
creditore lo invita a adempiere con una formale richiesta: si ha una mora ex persona se il ritardo comincia
dopo che il creditore ha richiesto l'adempimento. In certi casi si parla di mora ex re, perché il debitore sarà in
ritardo automaticamente al verificarsi di dati eventi; ciò avviene qualora il negozio obbligatorio preveda
l'adempimento al domicilio del creditore entro un termine preciso. Si ha mora ex re anche nel caso in cui
l'obbligazione derivi dalla commissione di un delitto. Il debitore in mora resta obbligato ad adempiere: vi è il
rapporto di debito e nasce una responsabilità collaterale per il ritardo o per l'esecuzione scorretta. La
posizione del debitore in mora è particolarmente aggravata perché egli può essere sempre chiamato a
rispondere dell’inadempimento, anche se la prestazione divenisse in seguito impossibile per causa a lui non
imputabile. I giuristi utilizzano la costruzione della perpetuatio obligationis: il fatto di essere in ritardo viene
equiparato all'aver reso impossibile la prestazione. Inoltre è obbligato a dare al creditore anche i frutti che la
cosa dovuta aveva prodotto dal momento del mancato adempimento o gli interessi moratori nel caso di debiti
pecuniari. Il debitore poteva far cessare questa situazione aggravata offrendo di adempiere la prestazione.
- I criteri per il calcolo del risarcimento del danno da inadempimento
I criteri per il calcolo del risarcimento del danno da inadempimento nel diritto romano sono delineati
chiaramente e si basano principalmente su due formule principali:
1. "Quanti ea res fuit-est-erit": calcolava il risarcimento sulla base del valore di mercato della cosa
dovuta in diversi momenti. Il momento poteva essere quello della litis contestatio, un momento
precedente, oppure il momento della sentenza. Si tratta quindi di una valutazione economica
oggettiva legata alla cosa stessa.
2. "Id quod interest": usata nei giudizi di buona fede, valutava l’interesse che il creditore aveva alla
prestazione. Si parla di interesse positivo, che comprende sia il danno emergente (le perdite effettive
subite) che il lucro cessante (i mancati guadagni). Questo criterio si distingue dal concetto di
interesse negativo, che invece è rilevante nei casi di responsabilità precontrattuale (quando si
calcolano le spese sostenute confidando nella valida conclusione del contratto).
- Distinzione tra contratti unilaterali, bilaterali e bilaterali imperfetti
Si parla di contratti unilaterali quando dal contratto sorge obbligazione a carico di una soltanto delle parti; in
tal caso, vi sarà un'unica azione. Bisogna prestare attenzione a non confondere i contratti unilaterali con i
negozi unilaterali, cioè quegli atti giuridici posti in essere da una parte soltanto, come il testamento. Sono
invece contratti bilaterali o a prestazioni corrispettive, quelli in base ai quali entrambe le parti rimangono
obbligate. In tali casi sorgono due obbligazioni interdipendenti. A disposizione dei due creditori vi sono due
azioni autonome, l'emptio venditio, in cui il compratore è tutelato con l'actio empti e il venditore con l'actio
venditi, e la locatio conductio. La bilateralità è sicuramente genetica, cioè all'inizio devono sorgere entrambe
le obbligazioni; se non sorge una, non sorge neppure l'altra; l'attuazione di una delle due obbligazioni è
subordinata all'adempimento dell'altra. I contratti bilaterali imperfetti: a volte da un contratto sorge
obbligazione a carico di una soltanto delle parti, ma dall'esecuzione di quel contratto può sorgere
un'obbligazione anche a carico dell'altra parte. Le due obbligazioni non sono dipendenti. In questi casi vi è
un'azione diretta, a tutela dell'obbligazione e un'azione contraria per il caso in cui sorga anche l'obbligazione
eventuale, la quale ha sempre per contenuto il rimborso di spese o il risarcimento di danni.
- I contratti reali
Obligatio re contracta (contratti reali) è l'obbligazione che sorge solo con la consegna di una cosa con
l'accordo che essa sarà restituita. Gaio presenta come esempio solo il contratto di mutuo, in cui si ha una
datio traslativa di proprietà di denaro o altri beni fungibili; tuttavia, già la giurisprudenza classica era arrivata
ad ampliare la categoria, ricomprendendovi anche casi di contratti in cui la consegna della cosa non è
traslativa della proprietà, ma soltanto del possesso (nel pegno) o della detenzione della stessa (nel deposito e
nel comodato). I contratti reali sono diversi dai negozi con effetti reali, che producono come effetto il
trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali limitati.
- Il mutuo
Si andò sviluppando un prestito senza le formalità del gestum per aes et libram, con il trasferimento di