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DOMANDE SULLE OBBLIGAZIONI (diritto romano)

- Il concetto di obbligazione

I diritti di credito, detti obbligazioni, sono dei diritti patrimoniali relativi che esistono solo in relazione a

determinati soggetti, ossia una persona titolare del diritto (il creditore) e un soggetto passivo (il debitore), il

quale è tenuto a un obbligo positivo di dare, fare o non fare qualcosa, detto prestazione. Nelle istituzioni di

Giustiniano, l’obbligazione è un vincolo di diritto per mezzo del quale il promittente (debitore) è costretto a

prestare qualcosa. Ma è anche una facoltà solo potenziale del creditore sul debitore, la cui attuazione effettiva

è subordinata alla condizione che siano accertati l’esistenza del debito e dell’inadempimento. Secondo Paolo,

invece, le obbligazioni sono in contrapposto ai diritti reali, affermando che il diritto di credito non attribuisce

al titolare alcun potere sulle cose, il creditore ha un potere soltanto sul debitore, nel senso che può indurlo a

tenere un certo comportamento.

- Le obbligazioni naturali

Vi erano situazioni in cui esisteva un debito, ma esso non era azionabile: si parlava di obligationes naturales,

perché erano tutelate dal diritto naturale. Queste situazioni erano riconducibili all'incapacità giuridica

processuale, delle persone alieni iuris, schiavi e filiae familias. Questi soggetti a potestà, se intellettualmente

capaci, potevano concludere dei contratti, dai quali scaturiva un debito, ma il creditore non avrebbe potuto

agire in giudizio contro il soggetto a potestà. Le obbligazioni naturali difettano perciò di azione e quindi

dell'elemento della responsabilità; per tutti gli altri aspetti si tratta di validi debiti. Il creditore naturale che

riceveva un adempimento spontaneo aveva la soluti retentio, cioè il diritto di trattenere quanto gli era stato

pagato. Infine, il debito naturale poteva essere opposto in compensazione oppure essere sostituito con

un'obbligazione vincolante tramite una novazione.

- Le fonti delle obbligazioni: 1) Bipartizione 2) Tripartizione 3) Quadripartizione

Fonti delle obbligazioni sono gli atti o fatti che generano obbligazioni; le causae obligationum sono tutte

tipiche.

(1. Bipartizione) Gaio afferma che le possibili fonti delle obbligazioni sono il contratto o il delitto e tale

bipartizione è giustificata dalle differenze di regime giuridico tra le obbligazioni da atto lecito o

illecito. Il delictum è un atto illecito di natura penale, lesivo di un interesse privato, che

l'ordinamento dall'epoca preclassica, sanziona con una somma di denaro a titolo di pena privata e

l’azione ha funzione sanzionatoria. Il contractus è essenzialmente un contrahere obligationem, un

atto che può soltanto costituire rapporti obbligatori. Il contractus dunque non poteva costituire,

modificare o estinguere rapporti giuridici di natura reale e neppure modificare o estinguere rapporti

di natura obbligatoria.

(2. Tripartizione) Gaio propone una classificazione delle fonti delle obbligazioni più esauriente nella

Res cottidianae o aurea, per cui le obbligazioni nascono o da contratto o da maleficio o da varie

figure di fonti. Si tratta di una tripartizione perché vengono aggiunte le variae causarum figurae,

categoria che contiene tutte quelle fattispecie che producevano obbligazioni pur non essendo né

contratti, né delitti.

(3. Quadripartizione) Nelle Istituzioni di Giustiniano, ove si dà una quadripartizione (sono infatti o da

contratto o come da contratto o da delitto o come da delitto). Secondo questa classificazione ci si può

obbligare anche in base a fattispecie quasi ex contractu e quasi ex delicto.

- I requisiti della prestazione

(1) La prestazione deve essere sufficientemente determinata o per lo meno determinabile, perché il debitore

deve sapere a cosa sarà tenuto. Per la futura determinazione della prestazione il contratto può far rinvio a

elementi oggettivi esterni (determinazione per relationem). La determinazione può anche essere lasciata alla

volontà di un terzo o alla volontà di una delle parti. In questo caso si parla di arbitraggio svolto secondo un

arbitrium boni viri, cioè con il metro di giudizio di un uomo onesto che opera con senso di giustizia ed

equità. (2) La prestazione deve essere possibile: il contratto, il cui adempimento sia impossibile, è nullo.

Deve trattarsi di un'impossibilità oggettiva. L'impossibilità poteva essere materiale (dare una cosa che non

esiste) o giuridica (dare un uomo libero o una res extra commercium o una cosa già del creditore). In materia

di compravendita si affermò l'idea per cui il debitore che fosse consapevole dell'impossibilità della

prestazione avrebbe dovuto risarcire alla controparte i danni (responsabilità in contrahendo). (3) La

prestazione deve essere lecita; è nullo il negozio che abbia ad oggetto una prestazione contraria a norme

imperative o alla morale sociale. (4) L'interesse del creditore alla prestazione deve essere suscettibile di

valutazione in denaro. Questo requisito deriva dalla caratteristica del processo formulare, nel quale la

condanna può avere per oggetto solo una somma di denaro. Nell'epoca precedente era possibile anche

l'assunzione di obbligazioni a contenuto non patrimoniale.

- La patrimonialità della prestazione e la stipulatio poenae impropria

La patrimonialità della prestazione e la stipulatio poenae impropria sono due concetti distinti ma connessi

all'interno del diritto romano. La patrimonialità della prestazione si riferisce al requisito che il contenuto

dell'obbligazione sia suscettibile di valutazione in denaro. Questo requisito deriva dalla caratteristica del

processo formulare, dove la condanna poteva avere come oggetto solo una somma di denaro. In passato, era

possibile anche l'assunzione di obbligazioni a contenuto non patrimoniale, ma col tempo si impose la

patrimonialità come regola generale per garantire la certezza e l'uniformità nell'applicazione delle

obbligazioni. La stipulatio poenae veniva utilizzata come strumento per aggirare l'impossibilità di far valere

in giudizio un comportamento non patrimoniale. In questo contesto, il debitore prometteva di pagare una

somma di denaro nel caso di inadempimento di una determinata condizione o comportamento richiesto.

Giuridicamente, l'obbligazione era considerata esistente solo per la somma di denaro (prestazione

patrimoniale), mentre il comportamento desiderato era dedotto in condizione sospensiva e non direttamente

in obbligazione. Questo meccanismo permetteva di garantire l'interesse del creditore anche quando la

prestazione richiesta non fosse valutabile economicamente. Infine, il diritto romano garantiva la

patrimonialità delle obbligazioni, ma attraverso la stipulatio poenae era possibile tutelare indirettamente

anche interessi non patrimoniali, sfruttando un sistema condizionale.

- La perpetuatio obligationis

Non esisteva una specifica azione per l'inadempimento imputabile. Il creditore poteva esperire soltanto

l'azione che sorgeva dal rapporto originario. Per permettere al creditore di ottenere comunque soddisfazione,

i giuristi escogitarono la costruzione giuridica della perpetuatio obligationis (se è dipeso dal debitore che la

cosa non è stata data, l'obbligazione permane). L'obbligazione perpetuata può essere estinta solo per mezzo

della litis contestatio. In tal modo, il debitore può essere condannato al valore della cosa dovuta;

l'obbligazione originaria è diventata così obbligazione al risarcimento del danno causato dall'impossibilità

sopravvenuta della prestazione imputabile al debitore.

- I criteri di imputazione dell’inadempimento: 1) Dolo 2) Colpa (e culpa lata) 3) Custodia

È fondamentale stabilire quando l'impossibilità sopravvenuta sia imputabile al debitore. A questo scopo, i

giuristi hanno individuato dei criteri di imputazione, distinti in soggettivi e oggettivi. Non si arrivò a

formulare una regola generale: essi si desumevano dalla formula oppure erano stabiliti in via di

interpretazione.

(1. Dolo) Per dolus si intende la volontarietà del comportamento e dell'evento dannoso da esso

provocato: il debitore non vuole adempiere. Il dolo poteva consistere sia in comportamenti

fraudolenti preordinati a eludere l'obbligazione, sia nella consapevolezza di tenere un

comportamento pregiudizievole. Si tratta di un criterio soggettivo: il debitore ha causato

volontariamente l'inadempimento. Nel criterio del dolo i giuristi vi fecero rientrare anche la

volontaria omissione di atti diretti a eliminare le conseguenze di un inadempimento. Tutti i debitori

rispondono di dolo.

(2. Colpa e colpa lata) Si risponde di colpa, che fa riferimento alla riprovevolezza della condotta,

quando vi è un difetto di attenzione nel comportamento. Si tratta di un criterio oggettivo, che guarda

al suo comportamento perché non ha rispettato le normali regole di diligenza e prudenza. Un

comportamento è imprudente quando il debitore agisce senza attenzione e impegno; è negligente

quando il debitore omette di tenere dei comportamenti di media cura, che avrebbero impedito

l'inadempimento. Venne considerata colpa anche l'imperizia, cioè la mancanza delle capacità

intellettuali e tecniche. Talvolta si parla di culpa lata o grave, identificata con la mancanza dei più

elementari standard di diligenza e prudenza: essa viene equiparata al dolo, nel senso che le più crasse

violazioni del dovere di diligenza vengono imputate anche ai debitori che sono chiamati a rispondere

solo per inadempimenti dolosi.

(3. Custodia) Di solito non si risponde per il caso fortuito; tuttavia, alcuni debitori sono chiamati a

rispondere anche di custodia, cioè anche per fatti che non dipendono né dalla loro volontà né da un

loro comportamento colposo, ma che sarebbero stati oggettivamente nella loro sfera di controllo. Si

tratta, dunque, di una forma di negligenza valutata presuntivamente, che prescinde da un'indagine sul

caso concreto (responsabilità oggettiva). Non si è però mai responsabili per la forza maggiore, cioè

per eventi naturali o attività umane violente che provocano l'inadempimento.

- La mora del debitore

Talvolta la prestazione è ancora possibile e il creditore conserva interesse, ma il debitore è in ritardo o ha

tenuto un comportamento che non corrisponde a un corretto adempimento; si parla di mora solvendi o

debitoris. Il ritardo è imputabile al debitore quando sia colpevole. Al fine di determinare tale momento, il

creditore lo invita a adempiere con una formale richiesta: si ha una mora ex persona se il ritardo comincia

dopo che il creditore ha richiesto l'adempimento. In certi casi si parla di mora ex re, perché il debitore sarà in

ritardo automaticamente al verificarsi di dati eventi; ciò avviene qualora il negozio obbligatorio preveda

l'adempimento al domicilio del creditore entro un termine preciso. Si ha mora ex re anche nel caso in cui

l'obbligazione derivi dalla commissione di un delitto. Il debitore in mora resta obbligato ad adempiere: vi è il

rapporto di debito e nasce una responsabilità collaterale per il ritardo o per l'esecuzione scorretta. La

posizione del debitore in mora è particolarmente aggravata perché egli può essere sempre chiamato a

rispondere dell’inadempimento, anche se la prestazione divenisse in seguito impossibile per causa a lui non

imputabile. I giuristi utilizzano la costruzione della perpetuatio obligationis: il fatto di essere in ritardo viene

equiparato all'aver reso impossibile la prestazione. Inoltre è obbligato a dare al creditore anche i frutti che la

cosa dovuta aveva prodotto dal momento del mancato adempimento o gli interessi moratori nel caso di debiti

pecuniari. Il debitore poteva far cessare questa situazione aggravata offrendo di adempiere la prestazione.

- I criteri per il calcolo del risarcimento del danno da inadempimento

I criteri per il calcolo del risarcimento del danno da inadempimento nel diritto romano sono delineati

chiaramente e si basano principalmente su due formule principali:

1. "Quanti ea res fuit-est-erit": calcolava il risarcimento sulla base del valore di mercato della cosa

dovuta in diversi momenti. Il momento poteva essere quello della litis contestatio, un momento

precedente, oppure il momento della sentenza. Si tratta quindi di una valutazione economica

oggettiva legata alla cosa stessa.

2. "Id quod interest": usata nei giudizi di buona fede, valutava l’interesse che il creditore aveva alla

prestazione. Si parla di interesse positivo, che comprende sia il danno emergente (le perdite effettive

subite) che il lucro cessante (i mancati guadagni). Questo criterio si distingue dal concetto di

interesse negativo, che invece è rilevante nei casi di responsabilità precontrattuale (quando si

calcolano le spese sostenute confidando nella valida conclusione del contratto).

- Distinzione tra contratti unilaterali, bilaterali e bilaterali imperfetti

Si parla di contratti unilaterali quando dal contratto sorge obbligazione a carico di una soltanto delle parti; in

tal caso, vi sarà un'unica azione. Bisogna prestare attenzione a non confondere i contratti unilaterali con i

negozi unilaterali, cioè quegli atti giuridici posti in essere da una parte soltanto, come il testamento. Sono

invece contratti bilaterali o a prestazioni corrispettive, quelli in base ai quali entrambe le parti rimangono

obbligate. In tali casi sorgono due obbligazioni interdipendenti. A disposizione dei due creditori vi sono due

azioni autonome, l'emptio venditio, in cui il compratore è tutelato con l'actio empti e il venditore con l'actio

venditi, e la locatio conductio. La bilateralità è sicuramente genetica, cioè all'inizio devono sorgere entrambe

le obbligazioni; se non sorge una, non sorge neppure l'altra; l'attuazione di una delle due obbligazioni è

subordinata all'adempimento dell'altra. I contratti bilaterali imperfetti: a volte da un contratto sorge

obbligazione a carico di una soltanto delle parti, ma dall'esecuzione di quel contratto può sorgere

un'obbligazione anche a carico dell'altra parte. Le due obbligazioni non sono dipendenti. In questi casi vi è

un'azione diretta, a tutela dell'obbligazione e un'azione contraria per il caso in cui sorga anche l'obbligazione

eventuale, la quale ha sempre per contenuto il rimborso di spese o il risarcimento di danni.

- I contratti reali

Obligatio re contracta (contratti reali) è l'obbligazione che sorge solo con la consegna di una cosa con

l'accordo che essa sarà restituita. Gaio presenta come esempio solo il contratto di mutuo, in cui si ha una

datio traslativa di proprietà di denaro o altri beni fungibili; tuttavia, già la giurisprudenza classica era arrivata

ad ampliare la categoria, ricomprendendovi anche casi di contratti in cui la consegna della cosa non è

traslativa della proprietà, ma soltanto del possesso (nel pegno) o della detenzione della stessa (nel deposito e

nel comodato). I contratti reali sono diversi dai negozi con effetti reali, che producono come effetto il

trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali limitati.

- Il mutuo

Si andò sviluppando un prestito senza le formalità del gestum per aes et libram, con il trasferimento di

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nina568965 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.
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