IL MUTUO
ARTICOLO 1813 CODICE CIVILE
1813
ARTICOLO CODICE CIVILE
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità
di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità .
LE PARTI CHE FIGURANO NEL CONTRATTO :
MUTUANTE MUTUARIO
LA PARTE CHE RICHIEDE IL MUTUO
GENERALMENTE LA BANCA LA QUALE
CONSEGNA ALL ALTRA PARTE UNA SOMMA DI
DENARO IN CAMBIO DI INTERESSI
I MECCANISMI DI EROGAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO
LA RICHIESTA E LA PRESTAZIONE DELLA DOMANDA;
• LA VALUTAZIONE DEL REDDITO ;
• LA PERIZIA TECNICA E LA RELAZIONE NOTARILE ;
• LA DELIBERA FINALE SULLA CONNESSIONE DEL FINANZIAMENTO;
• FIRMA DEL CONTRATTO ;
• L’ EROGAZIONE DEL MUTUO .
• LA DURATA
LA DURATA DEL MUTUO E’ CONCORDATA TRA LE PARTI E
PRODUCE EFFETTI NEL TEMPO. SOLITAMENTE LA SCADENZA E’
VARIA TRA 5 O 40 ANNI.
quanto più breve è la durata, quanto più lunga è la durata, tanto maggiore è
tanto più alte sono le rate ma l’importo dovuto per gli interessi ma più
più basso l’importo dovuto per leggere le rate
gli interessi LA RATA
La rata, la quale è la somma che il mutuatario, cioè colui che ha
ricevuto il mutuo, versa periodicamente in base al piano di
ammortamento per la restituzione del prestito.
È composta da una quota capitale, a titolo di restituzione del
prestito, e da una quota interessi, in ragione dell’applicazione del
tasso. L’importo della rata dipende dall’importo preso a prestito,
dalla durata del contratto e dal tasso di interesse applicato.
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