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IL MUTUO DI SCOPO

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INDICE

Capitolo 1: Note preliminari in tema di mutuo di scopo...........1

Nozione di contratto di mutuo di scopo..............................1

La sentenza della Cassazione 10.6.1981 n. 3752...............3

Successivi orientamenti......................................................4

La funzione del contratto....................................................6

La finalità nel mutuo di scopo.............................................7

Lo scopo e la causa negoziale............................................8

Capitolo 2: Gli elementi qualificanti.......................................11

Il carattere della consensualità.........................................11

La clausola di destinazione...............................................12

Il reimpiego della somma mutuata...................................13

Illiceità della causa e risoluzione per inadempimento ......16

Le conseguenze dell’inadempimento della clausola di

destinazione.....................................................................17

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Capitolo 1

NOTE PRELIMINARI IN TEMA DI MUTUO DI SCOPO

1.1 Nozione di contratto di mutuo di scopo

Il mutuo di scopo è il contratto con il quale una parte

(mutuante) si impegna a provvedere temporaneamente

di mezzi finanziari l’altra parte (mutuatario), la quale si

obbliga a sua volta alla realizzazione delle attività o dei

risultati convenuti, alla eventuale corresponsione degli

interessi ed alla restituzione del capitale per il

raggiungimento di una finalità. Una definizione

sostanzialmente analoga è fornita dalla giurisprudenza,

secondo cui il mutuo di scopo è un contratto mediante il

quale il sovvenuto non si obbliga soltanto alla

restituzione della somma mutuata, con la corresponsione

dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo

previsto . È necessario, quindi, che l’interesse alla

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realizzazione dello scopo abbia avuto un ruolo primario

nella conclusione del contratto, e che questo si sia

esplicitato nell’inserimento della clausola di destinazione,

che comporta l’assunzione, da parte del sovvenuto,

dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al

conseguimento dello scopo. L’obiettivo da raggiungere

1 Cass. 10.6.1981, n. 3752, FI, 1982, I, 1687

stabilito nella clausola di destinazione, può essere

determinato dalle parti, nell’esercizio della loro

autonomia contrattuale (mutuo di scopo volontario), o

dalla legge, (mutuo di scopo legale). Il mutuo ordinario

ed il mutuo di scopo si differenziano sia per la natura, sia

per gli effetti che da queste fattispecie scaturiscono.

Diverso risulta l’impianto negoziale a seconda che un

istituto di credito conceda un mutuo di scopo in virtù

della normativa sul credito agevolato o se la convenzione

venga perfezionata nella veste di mutuo ordinario. Nel

mutuo ordinario la causa del contratto consiste

nell’attribuzione del denaro al mutuatario, rimanendo

l’utilizzazione che questi ne farà e quindi in questo

istituto non assume alcuna rilevanza il fine cui è

destinato il finanziamento. Invece nel mutuo di scopo, il

mutuante stipulerebbe questo mutuo non solo al fine di

ricevere gli interessi, ma in modo particolare perché il

mutuatario possa realizzare una determinata opera o

conseguire un obiettivo specifico, che corrisponde a

quello contenuto espressamente nel regolamento

contrattuale. Nel mutuo di scopo la destinazione del

finanziamento costituisce un elemento essenziale. La

prestazione a carico del mutuatario è anche quella di

impiegare la somma ricevuta per il raggiungimento

dell’obiettivo programmato oltre che alla restituzione

della somma ricevuta e al pagamento degli interessi.

1.2 La sentenza della Cassazione 10.6.1981, n.

3752

Una qualificazione giuridica del mutuo di scopo è

espressa dalla sentenza della Corte di Cassazione n.3752

del 10.6.1981 in cui si abbandonano le posizioni,

espresse in passato, con riferimento al modello di mutuo

previsto nel codice civile, e si affronta e risolve tale

questione in termini del tutto nuovi. Il contratto di mutuo

di scopo, prestabilito per legge o per volontà delle parti al

perseguimento di determinate finalità, si differenziano

dallo schema tipico dei negozi di mutuo, oltre che per il

modo di perfezionamento, in quanto hanno natura

consensuale e non reale , sotto il profilo strutturale,

perché il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la

somma mutuata e a corrispondere i relativi interessi, ma

anche a realizzare lo scopo previsto compiendo gli atti o

svolgendo l’attività programmata; e sotto il profilo

casuale assume rilievo la funzione economico-sociale del

negozio che non si esaurisce nel consentire al sovvenuto

il godimento del denaro dato in prestito, ma riguarda la

futura destinazione dello stesso, essendo la disponibilità

della somma strumentale all’interesse di conseguire la

finalità stabilita . Punto focale del ragionamento seguito

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2 Cass. 10.6.1981, n. 3752, FI, 1982, I, 1687

dalla Corte è il legame che sussiste tra il finanziamento

concesso e la realizzazione dello scopo. Conseguenza di

tale affermazione è l’aver ritenuto che il contratto è nullo

per mancanza originaria della causa, ai sensi dell’art.

1418 c.c., quando sia stato stipulato dall’istituto di

credito e dal mutuatario con l’accordo che il

finanziamento sarà utilizzato per una diversa finalità, in

modo che il sovvenuto venga esonerato

dall’adempimento dell’obbligazione di adoperare la

somma nel raggiungimento dello scopo stabilito in

conformità della legge speciale; e in tal caso l’invalidità

può essere fatta valere da qualsiasi interessato. In questo

caso viene abbandonata l’ispirazione del codice civile che

contraddistingueva le prime proposte ricostruttive del

mutuo di scopo; diversa è la logica cui si riferisce la

Corte, in cui il sistema delle fonti ha subito una profonda

trasformazione, dato dal ridimensionamento del ruolo del

codice civile..

1.3 Successivi orientamenti

Per un lungo periodo la dottrina e la giurisprudenza,

contrariamente a quanto stabilito in Cass. 3752/1981,

aveva affermato l’appartenenza del mutuo di scopo al

modello del codice civile, precisando che il venir meno

della finalità cui è legato il prestito, non determina

l’insorgere dell’obbligo di restituzione. In sostanza i

giudici ribadiscono che sia nel mutuo di scopo sia in

quello ordinario il nucleo centrale dell’istituto è costituito

dall’obbligo della restituzione della stessa quantità di

cose dello stesso genere a carico del mutuatario, con

conseguente riconducibilità del primo a quello

disciplinato dall’art. 1813 c.c. In altre occasioni, viene

invece dato rilievo alla differenza tra le due figure

negoziali: se nel contratto di mutuo ordinario la finalità

per la quale le somme vengono date in prestito non

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stella88488 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Zampini Giovanni.
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