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NOTE PRELIMINARI IN TEMA DI MUTUO DI SCOPO
1.1 Nozione di contratto di mutuo di scopo
Il mutuo di scopo è il contratto con il quale una parte (mutuante) si impegna a provvedere temporaneamente di mezzi finanziari l'altra parte (mutuatario), la quale si obbliga a sua volta alla realizzazione delle attività o dei risultati convenuti, alla eventuale corresponsione degli interessi ed alla restituzione del capitale per il raggiungimento di una finalità. Una definizione sostanzialmente analoga è fornita dalla giurisprudenza, secondo cui il mutuo di scopo è un contratto mediante il quale il sovvenuto non si obbliga soltanto alla restituzione della somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto. È necessario, quindi, che l'interesse alla realizzazione dello scopo abbia avuto un ruolo primario nella conclusione del contratto, e che questo si sia esplicitato nell'inserimento della clausola di
destinazione, che comporta l'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al conseguimento dello scopo. L'obiettivo da raggiungere1 stabilito nella clausola di destinazione, può essere determinato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (mutuo di scopo volontario), o dalla legge, (mutuo di scopo legale). Il mutuo ordinario ed il mutuo di scopo si differenziano sia per la natura, sia per gli effetti che da queste fattispecie scaturiscono. Diverso risulta l'impianto negoziale a seconda che un istituto di credito conceda un mutuo di scopo in virtù della normativa sul credito agevolato o se la convenzione venga perfezionata nella veste di mutuo ordinario. Nel mutuo ordinario la causa del contratto consiste nell'attribuzione del denaro al mutuatario, rimanendo l'utilizzazione che questi ne farà e quindi in questo istituto non
assume una nuova prospettiva. Secondo la sentenza, ilmutuo di scopo è caratterizzato dalla finalità specifica cheil mutuatario si impegna a realizzare con la sommaricevuta. Questa finalità può essere di diversa natura,come ad esempio la costruzione di un edificio, lacompravendita di un bene o l'avvio di un'attivitàimprenditoriale. La sentenza sottolinea che nel mutuodi scopo la destinazione del finanziamento costituisceun elemento essenziale, che deve essere specificatoprecisamente nel regolamento contrattuale. Inoltre, ilmutuatario ha l'obbligo di utilizzare la somma ricevutaper il raggiungimento dell'obiettivo programmato,oltre alla restituzione del capitale e al pagamento degliinteressi.Affronta e risolve tale questione in termini del tutto nuovi. Il contratto di mutuo di scopo, prestabilito per legge o per volontà delle parti al perseguimento di determinate finalità, si differenziano dallo schema tipico dei negozi di mutuo, oltre che per il modo di perfezionamento, in quanto hanno natura consensuale e non reale, sotto il profilo strutturale, perché il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere i relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto compiendo gli atti o svolgendo l'attività programmata; e sotto il profilo causale assume rilievo la funzione economico-sociale del negozio che non si esaurisce nel consentire al sovvenuto il godimento del denaro dato in prestito, ma riguarda la futura destinazione dello stesso, essendo la disponibilità della somma strumentale all'interesse di conseguire la finalità stabilita. Punto focale del ragionamento seguito.
22 Cass. 10.6.1981, n. 3752, FI,
1982, I, 1687dalla Corte è il legame che sussiste tra il finanziamentoconcesso e la realizzazione dello scopo. Conseguenza ditale affermazione è l'aver ritenuto che il contratto è nulloper mancanza originaria della causa, ai sensi dell'art.1418 c.c., quando sia stato stipulato dall'istituto dicredito e dal mutuatario con l'accordo che ilfinanziamento sarà utilizzato per una diversa finalità, inmodo che il sovvenuto venga esoneratodall'adempimento dell'obbligazione di adoperare lasomma nel raggiungimento dello scopo stabilito inconformità della legge speciale; e in tal caso l'invaliditàpuò essere fatta valere da qualsiasi interessato. In questocaso viene abbandonata l'ispirazione del codice civile checontraddistingueva le prime proposte ricostruttive delmutuo di scopo; diversa è la logica cui si riferisce laCorte, in cui il sistema delle fonti ha subito una profondatrasformazione,
scopo la finalità diventa un elemento essenziale. Inquesto caso, infatti, il mutuo viene concesso per ilraggiungimento di uno specifico scopo e la restituzionedella somma prestata dipende dal raggiungimento omeno di tale scopo. Pertanto, se il mutuatario nonadempie alla finalità per cui è stato concesso il mutuo,il mutuante può richiedere la restituzione dellasomma prestata. Questa diversa interpretazione èstata confermata anche dalla giurisprudenza successivaalla sentenza della Cassazione del 1981.scopo legale la destinazione delle somme mutuate si identifica come un elemento di rilevanza causale, venendo a costituire parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dai contraenti ed entrando a far parte del sinallagma contrattuale. Gli autori che inquadravano il mutuo di scopo nella fattispecie codicistica, ritenevano che, pur specificando la funzione economica e sociale del contratto, la clausola di destinazione non ne modificasse la struttura tipica provocando unicamente un semplice adeguamento della stessa. Invece, secondo altri autori, le differenze tra i due contratti esistevano e riposavano nella causa, nel contenuto della prestazione principale, nel modo di conclusione del contratto, nella forma e nella legittimazione della operazione. Si ritiene che la clausola di destinazione imprima al mutuo ordinario caratteristiche peculiari, dando vita pertanto ad una distinta figura negoziale. È così ribadito che è mutuo di scopo.quello necessariamente preordinato al raggiungimento, attraverso la somma di denaro mutuata, di un determinato scopo, che viene così a contrassegnare la funzione del negozio e l'inserimento nel sinallagma contrattuale della destinazione obbligata al raggiungimento di un dato obiettivo giustifica l'autonoma rilevanza di tale figura negoziale.
1.4 La funzione del contratto
Perché possa parlarsi di mutuo di scopo è necessario che l'interesse alla realizzazione dello scopo abbia un ruolo fondamentale nella conclusione del contratto e che sia sostanzialmente specificato nel contratto. Lo scopo deve mettere in evidenza un intento in grado di penetrare nella struttura del contratto al punto tale da assumere un valore determinante da cui scaturisce un comportamento necessario, suscettibile di riflettersi sugli effetti negoziali. Infatti si osserva come il mutuo di scopo consiste nell'erogazione del credito a medio o a lungo termine in cui acquista rilievo, accanto
alla causa genericamente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo viene concesso. In particolare, in questo contratto il collegamento funzionale tra il finanziamento e il contratto di compravendita si esprime in una forma di subordinazione e in un condizionamento reciproco tale per cui gli effetti dei due contratti si coordinano per l'adempimento di una funzione unica della fattispecie negoziale in virtù della clausola di destinazione. Affinché l'effetto descritto possa concretamente realizzarsi è necessaria la determinazione unita dei contraenti al risultato definito nel regolamento negoziale, con particolare attenzione all'obiettivo dell'interesse che ha sollecitato negli stessi la formazione stessa del rapporto. Occorre che il raggiungimento dello scopo sia considerato all'interno della dinamica negoziale come un atto dovuto, cioè un atto di adempimento che si inserisce nello schema contrattuale vincolando i propositi.delmutuatario all’interesse del mutuante. In questo senso,la realizzazione dello scopo diventa tra le partiun’obbligazione che va ad aggiungersi a quella relativaalla restituzione del capitale e al pagamento degliinteressi.
1.5 La finalità nel mutuo di scopoNello schema del mutuo di scopo, la finalità può esseredefinita dalla volontà delle parti o da quella dellegislatore nel caso in cui sia sollecitata da particolariesigenze per tutelare gli interessi più estesi. In entrambi i4 Trib. Reggio Calabria, 6.4.06, n. 1307, in Guida al dir., 2007, 22, 46casi, è di fondamentale importanza lo scopo specifico perrendere efficace il rapporto verso cui il mutuo vieneorientato e assumono rilievo centrale gli obblighi checontestualmente sorgono in capo al mutuatario. Sottoquest’aspetto si rileva che una somma di denaro od altrecose fungibili vengono consegnate al mutuatarioesclusivamente per raggiungere una determinata
finalità espressamente inserita nel contratto. Il venir meno o l'esaurimento di detta finalità determinano l'insorgere per il mutuatario dell'obbligo di restituzione di questa somma. Nel caso del mutuo di scopo volontario, la scelta del fine viene determinata dalle parti e si pone come atto di autonomia privata, mentre, nell'ipotesi del mutuo di scopo legale, essa rimane limitata all'estensione tracciata dalla norma con conseguente limitazione della legittimazione a contrarre. La finalità stabilita nel regolamento contrattuale del mutuo di scopo volontario riflette in ogni caso un interesse privato e la volontà negoziale.