IL MUTUO DI SCOPO
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INDICE
Capitolo 1: Note preliminari in tema di mutuo di scopo...........1
Nozione di contratto di mutuo di scopo..............................1
La sentenza della Cassazione 10.6.1981 n. 3752...............3
Successivi orientamenti......................................................4
La funzione del contratto....................................................6
La finalità nel mutuo di scopo.............................................7
Lo scopo e la causa negoziale............................................8
Capitolo 2: Gli elementi qualificanti.......................................11
Il carattere della consensualità.........................................11
La clausola di destinazione...............................................12
Il reimpiego della somma mutuata...................................13
Illiceità della causa e risoluzione per inadempimento ......16
Le conseguenze dell’inadempimento della clausola di
destinazione.....................................................................17
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Capitolo 1
NOTE PRELIMINARI IN TEMA DI MUTUO DI SCOPO
1.1 Nozione di contratto di mutuo di scopo
Il mutuo di scopo è il contratto con il quale una parte
(mutuante) si impegna a provvedere temporaneamente
di mezzi finanziari l’altra parte (mutuatario), la quale si
obbliga a sua volta alla realizzazione delle attività o dei
risultati convenuti, alla eventuale corresponsione degli
interessi ed alla restituzione del capitale per il
raggiungimento di una finalità. Una definizione
sostanzialmente analoga è fornita dalla giurisprudenza,
secondo cui il mutuo di scopo è un contratto mediante il
quale il sovvenuto non si obbliga soltanto alla
restituzione della somma mutuata, con la corresponsione
dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo
previsto . È necessario, quindi, che l’interesse alla
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realizzazione dello scopo abbia avuto un ruolo primario
nella conclusione del contratto, e che questo si sia
esplicitato nell’inserimento della clausola di destinazione,
che comporta l’assunzione, da parte del sovvenuto,
dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al
conseguimento dello scopo. L’obiettivo da raggiungere
1 Cass. 10.6.1981, n. 3752, FI, 1982, I, 1687
stabilito nella clausola di destinazione, può essere
determinato dalle parti, nell’esercizio della loro
autonomia contrattuale (mutuo di scopo volontario), o
dalla legge, (mutuo di scopo legale). Il mutuo ordinario
ed il mutuo di scopo si differenziano sia per la natura, sia
per gli effetti che da queste fattispecie scaturiscono.
Diverso risulta l’impianto negoziale a seconda che un
istituto di credito conceda un mutuo di scopo in virtù
della normativa sul credito agevolato o se la convenzione
venga perfezionata nella veste di mutuo ordinario. Nel
mutuo ordinario la causa del contratto consiste
nell’attribuzione del denaro al mutuatario, rimanendo
l’utilizzazione che questi ne farà e quindi in questo
istituto non assume alcuna rilevanza il fine cui è
destinato il finanziamento. Invece nel mutuo di scopo, il
mutuante stipulerebbe questo mutuo non solo al fine di
ricevere gli interessi, ma in modo particolare perché il
mutuatario possa realizzare una determinata opera o
conseguire un obiettivo specifico, che corrisponde a
quello contenuto espressamente nel regolamento
contrattuale. Nel mutuo di scopo la destinazione del
finanziamento costituisce un elemento essenziale. La
prestazione a carico del mutuatario è anche quella di
impiegare la somma ricevuta per il raggiungimento
dell’obiettivo programmato oltre che alla restituzione
della somma ricevuta e al pagamento degli interessi.
1.2 La sentenza della Cassazione 10.6.1981, n.
3752
Una qualificazione giuridica del mutuo di scopo è
espressa dalla sentenza della Corte di Cassazione n.3752
del 10.6.1981 in cui si abbandonano le posizioni,
espresse in passato, con riferimento al modello di mutuo
previsto nel codice civile, e si affronta e risolve tale
questione in termini del tutto nuovi. Il contratto di mutuo
di scopo, prestabilito per legge o per volontà delle parti al
perseguimento di determinate finalità, si differenziano
dallo schema tipico dei negozi di mutuo, oltre che per il
modo di perfezionamento, in quanto hanno natura
consensuale e non reale , sotto il profilo strutturale,
perché il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la
somma mutuata e a corrispondere i relativi interessi, ma
anche a realizzare lo scopo previsto compiendo gli atti o
svolgendo l’attività programmata; e sotto il profilo
casuale assume rilievo la funzione economico-sociale del
negozio che non si esaurisce nel consentire al sovvenuto
il godimento del denaro dato in prestito, ma riguarda la
futura destinazione dello stesso, essendo la disponibilità
della somma strumentale all’interesse di conseguire la
finalità stabilita . Punto focale del ragionamento seguito
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2 Cass. 10.6.1981, n. 3752, FI, 1982, I, 1687
dalla Corte è il legame che sussiste tra il finanziamento
concesso e la realizzazione dello scopo. Conseguenza di
tale affermazione è l’aver ritenuto che il contratto è nullo
per mancanza originaria della causa, ai sensi dell’art.
1418 c.c., quando sia stato stipulato dall’istituto di
credito e dal mutuatario con l’accordo che il
finanziamento sarà utilizzato per una diversa finalità, in
modo che il sovvenuto venga esonerato
dall’adempimento dell’obbligazione di adoperare la
somma nel raggiungimento dello scopo stabilito in
conformità della legge speciale; e in tal caso l’invalidità
può essere fatta valere da qualsiasi interessato. In questo
caso viene abbandonata l’ispirazione del codice civile che
contraddistingueva le prime proposte ricostruttive del
mutuo di scopo; diversa è la logica cui si riferisce la
Corte, in cui il sistema delle fonti ha subito una profonda
trasformazione, dato dal ridimensionamento del ruolo del
codice civile..
1.3 Successivi orientamenti
Per un lungo periodo la dottrina e la giurisprudenza,
contrariamente a quanto stabilito in Cass. 3752/1981,
aveva affermato l’appartenenza del mutuo di scopo al
modello del codice civile, precisando che il venir meno
della finalità cui è legato il prestito, non determina
l’insorgere dell’obbligo di restituzione. In sostanza i
giudici ribadiscono che sia nel mutuo di scopo sia in
quello ordinario il nucleo centrale dell’istituto è costituito
dall’obbligo della restituzione della stessa quantità di
cose dello stesso genere a carico del mutuatario, con
conseguente riconducibilità del primo a quello
disciplinato dall’art. 1813 c.c. In altre occasioni, viene
invece dato rilievo alla differenza tra le due figure
negoziali: se nel contratto di mutuo ordinario la finalità
per la quale le somme vengono date in prestito non
assume rilie
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