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DOMANDE-RISPOSTE LIBRO IV MISURE CAUTELARI
• NON possono applicarsi la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari SE il
giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
®
della pena il giudice deve fare una valutazione prognostica sull’esito del processo; se
la prognosi fosse positiva, apparirebbe contraddittorio che, in relazione ad un
procedimento il cui esito si può prognosticare, il soggetto sia chiamato a subire una
limitazione personale.
• NON può applicarsi la custodia cautelare in carcere SE il giudice ritiene che, all’esito
®
del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni quando fu inserita
tale previsione, la soglia dei 3 anni identificava l’area per la quale l’esecuzione della pena
era in forma extracarceraria: se la pena verrà eseguita con misure extracarcerarie sarebbe
smisurata la custodia cautelare in carcere.
C’è una clausola iniziale (“salvo…”) e un ultimo periodo (“tale disposizione non si applica…”) che,
seppur in forma diversa, dicono la stessa cosa: limitano l’applicazione della regola in una serie di casi
(es., 280, comma 3).
PRINCIPIO DI EXTREMA RATIO
Comma 3 La custodia in carcere può essere disposta solo quando le altre misure coercitive e
interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
I periodi successivi sono stati oggetto di un’evoluzione:
®
¥ 1989 si applicava il REGIME ORDINARIO per tutti i reati: il giudice è libero di applicare
la misura che ritiene più appropriata, sulla base delle linee guida (valutazione arbitraria ma non
discrezionale).
®
¥ 1991 viene mantenuto il REGIME ORDINARIO per i reati comuni e nasce un REGIME
SPECIALE per alcuni reati – sulla base della loro natura: quando si procede per uno di essi,
certificata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si applica la custodia cautelare in
carcere, salvo che risultino elementi dai quali derivi l’insussistenza di ogni esigenza cautelare.
Di primo acchito, tale formula sembra relativa ma in realtà ne contiene due:
- Relativa, che riguarda l’esigenza cautelare;
- Assoluta, che riguarda la scelta della misura applicabile (non ammette prova contraria:
l’unica misura applicabile è il carcere).
®
¥ 2010 questo regime speciale viene poi esposto ad una valutazione di legittimità della C.C.:
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale nella parte in cui ammette il regime speciale
rispetto al reato di violenza sessuale aggravata. Non ritiene di poter allargare l’illegittimità a
tutto il regime speciale, ma negli anni successivi ciò le costerà un’invocazione per tutta una
serie di reati (pronuncerà 9 declaratorie di incostituzionalità fotocopia).
Perché? La Corte riconosce che sull’idoneità della misura da applicare il legislatore abbia
più libertà: su tale profilo, quindi, ammette l’utilizzo di una presunzione assoluta, purché
non sia irragionevole. La soglia della ragionevolezza viene superata quando manca la
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DOMANDE-RISPOSTE LIBRO IV MISURE CAUTELARI
massima di esperienza, sulla base della quale possa affermarsi che, nella stragrande
maggioranza dei casi, si procede con la misura cautelare del carcere (in altri termini:
ogniqualvolta sia possibile immaginare procedimenti nei quali le esigenze cautelari possano
essere soddisfatte applicando una misura diversa da quella del carcere, allora sarà da
considerarsi irragionevole). Quindi, per 9 volte, la Corte riterrà che la presunzione assoluta non
sia sorretta da regole d’esperienza.
®
¥ 2015 il legislatore è poi intervenuto positivizzando quanto disposto dalla Corte, la quale non
era arrivata a una declaratoria tout court del regime speciale, ma
- aveva introdotto un TERZO REGIME, con una doppia presunzione (esigenze cautelari e
scelta della misura entrambe relative);
- aveva trovato un caso in cui la presunzione assoluta fosse costituzionalmente
compatibile, ossia i reati di cui al 416bis in base alle caratteristiche tipiche, cui sono state
aggiunti i reati di associazione sovversiva con fini terroristici (art. 270) e di eversione
dell’ordinamento democratico (art. 270bis).
QUINDI, oggi il comma 3 risulta essere diviso in 3 parti:
Regola base Regime più duro Regime speciale
Per i reati ex artt. 416bis, 270 e Con doppia presunzione
Per i reati comuni. 270bis il giudice applica la (entrambe relative) e l’onere
custodia cautelare in carcere, della prova si inverte.
salva prova contraria;
NORMA DI CHIUSURA
È una norma di chiusura, che impone un divieto assoluto di disposizione o di
Comma mantenimento della misura cautelare in carcere quando la malattia si trova in
4quinquies una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del
servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Il rispetto
della dignità umana prevale, in questo caso, su qualsiasi istanza sociale. 7
DOMANDE-RISPOSTE LIBRO IV MISURE CAUTELARI
IL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Possiamo suddividere il procedimento cautelare in 3FASI.
PRIMA
291
Corrisponde alla richiesta del Pm, di cui al comma 1:
• ®
Dev’essere motivata il Pm deve argomentare in ordine alla sussistenza di tutti i
presupposti richiesti dalla legge;
• ®
Deve indicare quale misura applicare ciò comporta uno sforzo argomentativo
ulteriore, perché il Pm dovrà motivare in ordine all’applicazione di quella misura specifica e
non di altre.
L’indicazione è vincolante verso l’alto, ma il giudice può applicare anche una misura meno
afflittiva: si pone, quindi, il problema della competenza.
Il comma 2 stabilisce che se il giudice si ritiene incompetente, per qualsiasi causa, e
ricorrono le condizioni e l’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari ex art. 274, dispone
la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria
incompetenza. Tale misura sarà immediatamente applicabile ma, entro 20gg, dovrà
intervenire il provvedimento di conferma del giudice competente, altrimenti perde efficacia.
• ®
C’è un onere di allegazione il Pm non può limitarsi ad indicare le ragioni per le quali
applicare la misura ma queste devono essere supportate da una serie di elementi di fatto: si
tratta dei risultati dell’attività probatoria che si è svolta fino a quel momento.
Con una distinzione:
- selezione di elementi a favore dell’accusa, in quanto, in quel momento, c’è sia
l’esigenza di applicare una misura cautelare, sia l’esigenza di continuare le indagini,
perciò, svelare tutto quanto emerso fino a quel momento potrebbe nuocere all’accusa;
- tutti gli elementi a favore dell’indagato, in quanto il rapporto che si va a instaurare è
un rapporto a due tra Pm e giudice mentre la posizione dell’indagato è rilevante ma
non attiva. Quindi, l’obbligo del Pm di trasmettere tutti gli elementi a suo favore è un
modo per renderlo presente.
Nel 2020 c’è stato un intervento da parte del legislatore in tema di intercettazioni, che ha modificato
la disciplina sotto diversi profili. La misura cautelare viene chiesta normalmente all’inizio del
procedimento, una fase nella quale i risultati delle intercettazioni corrispondono a una forma piuttosto
grezza; cosa succede se il Pm li allega? Il giudice deve tenerne conto per la decisione e, nel momento
in cui decide, tutto il materiale viene depositato diventando pubblico: attraverso questo passaggio,
venivano portati alla conoscenza collettiva risultati non filtrati, con tutta una serie di pregiudizi
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DOMANDE-RISPOSTE LIBRO IV MISURE CAUTELARI
sulla riservatezza delle persone estranee al processo. Ecco allora che, per ridurre tale effetto
collaterale, il comma 1ter prevede oggi che debbano essere riprodotti solo i brani essenziali delle
comunicazioni e conversazioni intercettate.
Vista la rilevanza dell’atto di richiesta, il legislatore del 2006 ha previsto, nella riforma
dell’ordinamento giudiziario, che la stessa sia tra quegli atti che debbano riportare la controfirma
del capo d’ufficio: quali sono, quindi, gli effetti sul piano processuale in caso di mancanza di tale
controfirma? Le S.U. 2009 hanno abbracciato la tesi per cui, in assenza di un’espressa comminatoria,
non si può ritenere che la mancanza di sottoscrizione integri una causa di invalidità della
richiesta. DURANTE
292
Ricevuta la richiesta, il giudice decide con ordinanza, di cui il comma 2 ne indica gli elementi che
devono essere contenuti a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:
- generalità dell’imputato o quanto valga a identificarlo;
- descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono
violate; ®
- fissazione della data di scadenza della misura tale elemento però non deve sempre essere
presente: è necessario quando il giudice dispone la misura per finalità probatorie, al fine di
evitare che le misure cautelari vengano disposte sulla base della generica esigenza di
preservare il buon esito dell’indagine;
- data e sottoscrizione del giudice.
Un altro elemento a pena di nullità è la motivazione: tutte le ordinanze devono essere motivate,
perciò, il fatto che il legislatore abbia voluto insistere sul punto indica come la stessa conti qui
di più rispetto ad altre ordinanze a causa del bene in questione, ossia la libertà personale. La
motivazione è costruita secondo una bipartizione:
® ®
Lett. c) parte della motivazione Lett. c-bis) parte della
in positivo: il giudice deve indicare le motivazione in negativo: il giudice
ragioni per cui è pervenuto a un certo deve indicare le ragioni per cui non è
esito pervenuto a un certo esito
Ciò rispetto a tutte le decisioni che il giudice deve assumere, in relazione a tutti i presupposti.
Agli incipit delle lett. c) e c-bis), il legislatore prevede che il giudice debba esporre e valutare
autonomamente: ciò ha un valore perché l’autonomia della valutazione è intesa in senso specifico
rispetto all’atto che rischia di condizionarla, ossia la richiesta del Pm.
La motivazione in negativo viene poi ripetuta nel comma 2ter: l’ordinanza è nulla se non contiene
la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato. Cosa aggiunge? 9
DOMANDE-RISPOSTE LIBRO IV MISURE CAUTELARI
nella lett. c-bis) si fa riferimento agli elementi forniti dalla difesa ma non a quelli a favore
o della difesa forniti dal Pm: è a que