vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CONDIZIONI DI APPLICABILITA’.
Il legislatore attraverso la definizione delle tipologie delle misure cautelari ha
attuato la parola contenuta nell’art. 13 che ha stabilito innanzitutto che la
legge deve indicare i modi attraverso i quali avviene la limitazione della libertà
personale. Questo è il primo punto. Ma la Costituzione ha demandato anche la
previsione dei casi. Non basta dire ad esempio che si limita la libertà personale
con la carcerazione, ma, occorre che il legislatore ci dica anche quando si può
effettivamente limitare la libertà personale con una delle misure cautelari.
Questo è il secondo profilo ed è più dettagliato, perché il legislatore ha previsto
una serie di condizioni per poterle applicare e sulla base del principio della
presunzione di innocenza, per poter limitare la libertà personale, occorrono
delle esigenze e delle ragioni valide, altrimenti potendole adottare senza limiti
si svuotare di significato e contenuto il principio di inviolabilità.
CASI: PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI.
per poter esercitare il potere cautelare è necessaria la presenza di talune
CONDIZIONI GENERALI. quali sono??
1. la prima la troviamo indicata nell’art. 273 cc, primo comma “Nessuno può
essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi
indizi di colpevolezza”. La prima condizione sono pertanto I GRAVI
INDIZI DI COLPEVOLEZZA, intendendosi per tali la presenza di
elementi di prova idonei a condurre in un futuro processo ad una
probabile condanna. affinché il P.M. possa ottenere una misura cautelare
grado di probabilità della FONDATEZZA
occorre che vi sia un elevato
DELL’IPOTESI ACCUSATORIA.
2. tant’è che nessuna misura può essere adottata come dispone il secondo
comma” se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa
di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione
del reato ovvero una causa di estinzione della pena”. occorre una
prospettiva di punibilità in concreto, cioè che nessuna misura può essere
adottata se per qualche ragione si possa immaginare che una sanziona di
carattere penale non potrà essere applicata perché ricorrono cause di
non punibilità, cause estintive del reato o della pena ecc.. Il se la misura
cautelare non potrà sfociare in pena da espiare viene meno la stessa
ratio di una carcerazione provvisoria. Questa è la c.d. PUNIBILITA’ IN
CONCRETO.
3. GRAVITA’ DEL DELITTO ( LIMITI DI PENA)
4. ESIGENZE CAUTELARI
A.GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
soffermiamoci pure sui GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. Dobbiamo soffermarci
IN PARTICOLARE sulla parola indizio e grave. MA INIZIAMO DALLA PAROLA “
COLPEVOLEZZA” Abbiamo già parlato degli indizi nelle intercettazioni
telefoniche, dove per poterle eseguire occorrono gravi indizi di reato, e quando
si parla di indizi di reato occorre che ci sia una probabilità della commissione
del reato, ma non c’è necessità che il soggetto colpevole sia stato individuato,
perché si possono intercettare anche persone non indagate nel reato es.
persona offesa. Qui invece parliamo di grave indizio di colpevolezza, cioè
indizio di qualcuno che è colpevole, e per essere colpevoli nel diritto penale
occorre materialità ed elemento psicologico, occorre non solo la prova del
reato, ma anche la prova della responsabilità del soggetto e che sia l’autore del
reato. A differenza delle intercettazioni, che possono essere applicate erga
omnes, una misura cautelare può essere applicata solo nei confronti di una
persona della quale si possa predicare un’alta probabilità di colpevolezza.
TERMINE INDIZIO. ora, il termine indizio in tale sede non è assimilabile al
concetto di indizio come prova CRITICA ( c.d. INDIZIO PROBATORIO) di cui
all’art. 192 cpp. l’art. 192 cpp dice “ l’esistenza di un fatto non può essere
desunta da indizi a meno che questi siano gravi precisi e concordanti”.
DOMANDA ESAME: La parola indizio che c’è nel 273 ha lo stesso valore
epistemologico della parola indizio che c’è nel 192? NO, perché il
legislatore ha utilizzato lo stesso termine per indicare due fenomeni diversi.
l’indizio di cui all’art. 192 è una PROVA CRITICA ( indica quel procedimento
logico mediante il quale da un fatto noto si desume l’esistenza di un fatto da
provare mediante l’applicazione di massime di esperienza o leggi scientifiche ,
quindi mediante ragionamento logico/presuntivo (RAGIONAMENTO
PRESUNTIVO). Cioè: ESEMPIO: nella macchina del fidanzato, la fidanzata trova
un rossetto che non è il suo. Dal rossetto si presume il tradimento. Quando
questo ragionamento, lo facciamo in un ambito giudiziario, affinché l’indizio
abbia valenza probatoria, deve essere grave preciso e concordante perché
appunto serve al giudice per poter divenire ad un provvedimento di condanna.
Qualora invece si tratti di misure cautelari, il termine assume un significato
differente che non si rifà quindi ad una prova logica e indiretta ma con il
termine indizio indica un elemento conoscitivo acquisito durante le indagini a
prescindere dalla sua natura di prova rappresentativa o critica. Il legislatore,
richiedendo gravi indizi di colpevolezza per l’emissione delle misure cautelari,
non ha inteso riferirsi esclusivamente alla prova indiziaria in senso stretto ( es.
testimone racconta di aver visto l’indagato che scappava dal luogo del delitto e
in tale luogo si trovano le impronte digitai di questo) ma anche alla prova
rappresentativa( es. testimone racconta di aver visto l’indagato commettere il
delitto), carente della verifica probatoria: si deve trattare di elementi tali da far
apparire PROBABILE la responsabilità dell’indagato.
giurisprudenza da molti anni, dice che se avessero lo stesso significato,
significherebbe che si potrebbero applicare delle misure cautelari solo quando
ci sono gli indizi e non quando ci sono prove diverse dagli indizi. Per cui se si ha
una testimonianza che racconta di aver visto Tizio che spara a Caio, anziché un
ragionamento presuntivo, non si potrebbe applicare una misura cautelare
perché non è indizio, ma una prova diretta del fatto. ed è assurdo dire questo.
L’INDIZIO di cui all’art. 273 non è una PROVA, ( che si può ottenere in
dibattimento all’esito di un processo), ma è qualcosa di meno della PROVA. si
deve trattare comunque di un GRAVE indizio di colpevolezza: l’indizio deve
essere ALTAMENTE PROBABILE, quasi prossimo alla certezza che ci sia la
colpevolezza. ( è un problema di grado di certezza).
l’espressione GRAVI INDIZIA sta a significare il QUANTUM DI PROVA
( rappresentativa o critica) che serve a legittimare la misura cautelare.
Possiamo quindi dire che l’indizio in questa fase è un problema di QUANTITA.
Per applicare ogni misura cautelare di qualunque genere, occorre un’altissima
probabilità che la persona nei confronti dei quali sia comminata la misura
cautelare abbia il fatto e sia completamente punibile, questo sempre per non
svilire il principio contenuto al 1 comma dell’art. 13.
quella dell’indizio tipo prova è un problema di QUALITA’ della prova.
B. ESIGENZE CAUTELARI
Se il legislatore avesse previsto solo questo presupposto, significherebbe che
ogni volta che si ha una notizia di reato altamente probabile, il PM potrebbe
prendere qualsiasi cittadino e metterlo in prigione e si svilirebbe ulteriormente
il principio di libertà personale. Ogni volta che c’è un reato non significa che ci
debba essere una misura cautelare. E quindi c’è un’ulteriore e dettagliata
tipizzazione dei casi, soprattutto tenuto conto del fatto che siccome la libertà
personale è un bene molto importante, per poterla limitare prima che ci sia una
sentenza passata in giudicato, occorre che si trovino degli scopi che siano
compatibili con la Costituzione. Qui nasce la tematica delle esigenze
cautelari. Accanto al 273 (punibilità in concreto + gravita indiziaria di
colpevolezza), occorrono le esigenze cautelari. Il legislatore ha individuato quali
sono gli scopi delle misure cautelari, contenute nell’ art.274 suddiviso in 3
lettere: A: esigenza probatoria, B: pericolo di fuga, C: pericolo reiterazione del
reato. a. esigenza probatoria ( situazioni di pericolo per l’acquisizione o la genuinità
della prova : INQUINAZIONE PROVA). le misure cautelari sono disposte
allorchè la libertà dell’indagato/imputato determini, in relazione ai fatti per
cui si procede, una situazione di concreto e attuale pericolo per
l’acquisizione o genuinità della prova. [il processo penale per poter
funzionare ha bisogno di una serie di elementi probatori (esempio il rossetto,
la testimonianza, ecc.). Se l’indagato, che sa di esserlo, inizia a nascondere
delle prove, il giudice ha dei dati inquinati e, se il bene protetto esige una
sanzione penale, il giudice deve essere messo in grado di poterla applicare
correttamente. La prima esigenza cautelare, è quella della tutela della
genuinità della prova, sia nelle indagini preliminari che nel giudizio, è la
condicio sine qua non.]. il pericolo di inquinazione della prova deve essere
riferito all’INDAGATO. L’autore del reato non può essere messo in prigione, o
altra, se a sua insaputa un terzo sta inquinando la prova a suo favore. è
necessario poi che le circostanze da cui si desume il pericolo devono essere
dal giudice indicate specificatamente nel provvedimento, ciò a pena di
nullità.
inoltre la situazione di pericolo non può essere individuata nel rifiuto
dell’indagato/imputato di rendere dichiarazioni od ammissione degli addebiti.
La custodia cautelare non può essere orientata per indurre l’indagato ad
ottenere determinate dichiarazioni. (se confessi non ti arresto)
b. FUGA O PERICOLO DI FUGA ( quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste
concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che
possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione). il
pericolo deve essere concreto (ES: biglietto solo andata per Dubai, biglietto
solo andata vuol dire che non ritorni, e Dubai perché non c’è il trattato di
estradizione) e non un mero sospetto. Le situazioni di concreto e attuale
pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo
di reato per cui si procede;
c. il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato.” quando, per
specific