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MISURE CAUTELARI E PRECAUTELARI.

Il modello accusatorio astratto contempla la presunzione di non colpevolezza

dell’inquisito (art. 27. comma 2 Cost.), sicché prima della sentenza

irrevocabile di condanna dovrebbero essere inammissibili meccanismi limitativi

o privativi della libertà personale dell’inquisito, innocente in forza di legge. I

modelli accusatori positivi, tuttavia, in varia misura consentono la limitazione

anticipata dello stato di libertà prima della sentenza passata in giudicato.

Questo lo si deduce innanzitutto dal 2 e 3 comma dell’art. 13 cost, nonché

dall’ultimo comma dello stesso il quale dispone che : la legge stabilisce i limiti

massimi della carcerazione preventiva.

Partiamo però dall’analisi dell’art. 13 cost. se al primo comma tale art.

proclama l’inviolabilità della libertà personale, al secondo comma, ne ammette

la LIMITAZIONE per ATTO MOTIVATO DELL’A.G. nei CASI E MODI

PREVISTI DALLA LEGGE. ( MISURE CAUTELARI). il terzo comma dell’art. 13

stabilisce poi che in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati

tassativamente dalla legge, la p.g. può adottare, provvedimenti

provvisori che devono essere comunicati all’autorità g. entro 48 ore e

convalidati nelle successive 48 ore altrimenti sono prive di effetto ( MISURE

PRE CAUTELARI).

il codice di procedura contempla quindi due categorie di strumenti limitativi

della libertà personale

- MISURE PRECAUTELARI, di pertinenza della P.G. (arresto in flagranza e

fermo di indiziato di delitto) o del P.M. ( fermo), organi inquirenti privi di

potere giurisdizionale.

[ mentre la costituzione fissa il termine di informativa da parte della P.G.

all’A.G. entro 48 ore, il codice riduce tale termine a 24 ore]

- MISURE CAUTELARI, adottabili solo da un Giudice e solo su richiesta del

Pubblico Ministero (e quindi non della P.G., né di ufficio).

[mentre la costituzione attribuisce il potere di emettere tali misure

genericamente all’A.G.(sia giudice che p.m.), il codice attribuisce tale

compimento al giudice]

MISURE CAUTELARI.

Le misure cautelari sono disciplinate nel libro IV del Codice di Procedura Penale

dall’articolo 272 all’articolo 325. Sono misure di vario tipo e genere

adottate dal giudice, sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase

processuale e hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità

di beni al fine di evitare che durante il procedimento penale si possano

verificare situazioni di pericolo per la collettività o pregiudizio dell’attività

processuale. (si tratta di un procedimento incidentale che come vedremo si può

innestare in qualunque fase del procedimento penale: ovviamente è necessaria

quantomeno una notizia di reato. Statisticamente succede che le misure

cautelari si applicano per la maggior parte durante le indagini preliminari. Nelle

singole disposizioni il legislatore però non parla mai di persona sottoposta alle

indagini, ma di imputato, immaginando che questo debba essere un

procedimento che riguarda una fase della quale c’è già l‘esercizio dell’azione

penale. È stato disciplinato avendo di mira un imputato astratto, ma in realtà è

un procedimento che può applicarsi in qualsiasi momento).

il codice di procedura prevede due tipi di misure cautelari:

- quelle personali, che incidono sulla libertà dell'indagato

- quelle reali, che si ripercuotono sulla facoltà di disporre liberamente dei suoi

beni.

il codice da la facoltà di emettere tali misure compete solo al GIUDICE, il quale

comunque non può procedere d’ufficio ma è necessaria una richiesta del P.M.

MISURE CAUTELARI PERSONALI.

Le misure cautelari personali sono provvedimenti limitativi della libertà

personale dell’indagato/imputato. ci troviamo nell’ambito del 2 comma dell’art.

13 cost. per le misure cautelari è previsto un regime di doppia riserva : è

necessario un provvedimento motivato dell’a.g. ( meglio del giudice), ed è

riservato alla legge la previsione dei CASI E DEI MODI in cui può avvenire la

limitazione di tale libertà. abbiamo una RISERVA DI LEGGE e una RISERVA DI

GIURISDIZIONE.

l’art 272 cpp dispone: la libertà delle persone possono essere limitate con

misure cautelari solo a norma delle disposizioni del presente titolo.

viene qui sancito il PRINCIPIO DI TASSATIVITA’: le misure cautelari personali

sono solo quelle tipiche previste dal codice ed applicabili nei casi e nei

modi ivi indicati

ES. QUALI SONO I CASI IN CUI SI PUO’ ESEGUIRE UNA CARCERAZIONE

PREVENTIVA??QUALI SONO I MODI IN CUI SI PUO’ LIMITARE LA

LIBERTA’ PERSONALE? Noi abbiamo l’idea che la misura cautelare sia solo la

custodia in carcere.( La detenzione che si ha durante le indagini preliminari,

durante il processo, non è la detenzione che avviene dopo l’esecuzione della

sentenza, perché dopo la sentenza è una pena vera e propria con una funzione

rieducativa, mentre la finalità della carcerazione è altra. Sarebbe un errore

immaginare che la carcerazione preventiva costituisca un’anticipazione della

pena con funzione rieducativa, perché sarebbe una finalità incostituzionale,

sarebbe una contraddizione. C’è però un principio di fungibilità, per cui

l’eventuale carcerazione che viene patita durante il processo, viene

scomputata dalla pena finale ed è un principio che viene sancito dal legislatore,

e può anche essere che la pena finale venga assorbita dalla carcerazione

preventiva e in sostanza la finalità rieducativa non si verifica, ma questo entra

nell’ambito di un problema di solidarietà: si va incontro al condannato in modo

da evitare che questo subisca in maniera smisurata una privazione di un bene

costituzionalmente protetto quale la libertà personale.). in realtà esistono altri

modi per limitare la libertà personale.

MODI.

quali sono i modi attraverso cui è possibile limitare la libertà personale??? le

misure cautelari personali che il giudice può disporre si dividono in due macro

categorie:

- MISURE COERCITIVE

- MISURE INTERDITTIVE.

è una distinzione molto importante per quanto riguarda i meccanismi di

impugnazione delle misure cautelari, appello, riesame ecc.

1.MISURE COERCITIVE.

Le misure coercitive differiscono da quelle interdittive perché le prime

attengono a forme di privazione o limitazione della libertà personale, le

seconde a forme temporanee di impedimento dell’esercizio di alcune facoltà o

diritti. Se guardiamo gli art. 280 ss., sotto le misure coercitive troviamo che

c’è una sorta di crescendo in termini di privazione della libertà personale. Si va

dal divieto di espatrio che è la misura più blanda, poi l’obbligo di presentazione

alla pg. per arrivare agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare

le misure coercitive sono suddivise in

- MISURE CUSTODIALI, che comportano la soppressione della

libertà fisica dovendo l’interessato rimanere ristretto in un

istituto carcerario, in un presidio ospedaliero o in una privata

dimora. ( sono considerate misure di tipo detentivo). esse sono:

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, ARRESTI DOMICILIARI E

CUSTODIA CAUTELARE IN LUOGO DI CURA.

il periodo di sottoposizione alle misure custodiali è detratto dall’eventuale

pena da espiare con la sentenza definitiva

- MISURE NON CUSTODIALI che implicano la limitazione ma non la

soppressione della libertà di locomozione. l’indagato è più

specificatamente sottoposto al divieto i portarsi in determinati luoghi

( stati esteri o altri comuni) ovvero all’obbligo di presentarsi

periodicamente in un dato luogo ( ufficio di P.g.) o di permanere

costantemente in una certa località ( obbligo di dimora). tali misure sono:

DIVIETO DI ESPATRIO, DIVIETO DI DIMORA, OBBLIGO DI

PRESENTAZIONE PERIODICA ALL A PG., ALLONTANAMENTO DALLA

CASA FAMILIARE E OBBLIGO DI DIMORA IN UN DATO COMUNE.

ART 280 CPP. le misure coercitive possono essere applicate solo quando si

procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o

della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati

o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a 4 anni.

DIVIETO DI ESPATRIO ( art. 281 cpp)

Il divieto di espatrio va ad incidere più che altro sull’art. 16 cost comma 2. il 1

comma dell’art. 6 come sappiamo tutela la libertà di circolazione (poiché ogni

cittadino ha la liberta di circolare e soggiornare sul territorio nazionale salvo le

limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza) mentre il 2

comma la LIBERTA’ COST. DI USCIRE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA. è

proprio su questa libertà che il divieto di espatrio va a incidere (si ha la

possibilità di circolare su tutto il territorio nazionale, non ci si può solo

allontanare.)

art 281 cpp. il divieto di espatrio viene emesso con una ordinanza del giudice,

la quale può contenere anche disposizioni volte ad impedire l’utilizzazione del

passaporto e egli altri documenti validi per l’espatrio. la misura in questione

non è computabile nella carcerazione definitiva

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G. (art 282 cpp)

ART 282 CPP. la misura consiste in un obbligo di presentazione periodica ad

un determinato e prefissato ufficio di p.g. in modo da controllare la reperibilità

dell’imputato. È una misura che potrebbe essere applicata per chi abitualmente

crea incidenti durante le partite di calcio ad esempio.

la misura non incide sullo stato di libertà, limitandosi ad imporre all’imputato

un adempimento periodico e lasciando inalterata la libertà di locomozione e

circolazione

ALLONTANAMENTO CASA FAMILIARE (art 282 bis cpp)

Art. 282 bis allontanamento dalla casa familiare: questa è una misura

introdotta recentemente nell’ambito della tutela della c.d. violenza FAMILIARI

dove troviamo una legislazione ad hoc, che si è costruita attorno la protezione

della vittima.

tale misura mira a prevenire il pericolo del consumarsi di reati di

violenze in seno alla famiglia. con il provvedimento il giudice, su richiesta

del p.m., dispone l’allontanamento dal domicilio familiare dell’imputato. nei

casi di maggiore gravità il giudice può anche prescrivere all’imputato di non

avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari.

inoltre, su richiesta del p.m., il giudice può imporre all’imputato di versare un

assegno di mantenimento alle persone conviventi che a seguito del suo

allontanamento, rimangono privi di mezzi di sussistenza.

DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA

OFFESA ( 282 ter cpp)

Art. 282 ter con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

offesa, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati

abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una

determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. ( pensiamo allo

stalking)

DIVIETO O OBBLIGO DI DIMORA ( 283 cpp)

ART 283 CPP. il divieto di dimora consiste nella proibizione di dimorare in una

determinata località e quindi nella prescrizione di non accedervi senza

preventiva autorizzazione del giudice.

l’obbligo di dimora consiste nella prescrizione di non allontanarsi dal territorio

del comune di dimora abituale o dal più ristretto ambito di una frazione dello

stesso comune.

quando dispone l’obbligo di dimora il giudice indica l’autorità di polizia alla

quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo.

ARRESTI DOMICILIARI e CUSTODIA CAUTELARE ( 284 e 285 cpp)

Arriviamo alle due misure oltre che coercitive anche custodiali perché sono più

limitative della libertà personale: art. 284 e 285 Arresti domiciliari e la

custodia cautelare in carcere.

Quando si parla di arresti domiciliari, non ci si deve confondere con la

detenzione domiciliare che è un istituto che si applica nella fase esecutiva, è

una misura alternativa alla detenzione.

1. ARRESTI DOMICILIARI

gli arresti domiciliari consistono in uno stato di privazione della libertà

personale, come tale detraibile dalla pena definitiva. con il

provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive

all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo

di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

è una misura equivalente alla custodia cautelare in carcere.

( l’imputato si considera in stato di custodia cautelare art. 284 cpp) è

tuttavia una attenuazione della stessa, sia per il luogo in cui si

attua ( domicilio) sia per le possibili mitigazioni della restrizione

( autorizzazione ad assentarsi). ( perché comunque in presenza di

esigenze indispensabili il giudice può autorizzare l’imputato ad assentarsi

per il tempo strettamente necessario ad attuare tali esigenze es. lavoro)

nello scegliere il luogo di esecuzione di tale misura, il giudice deve

valutare le esigenze di tutela della persona offesa. all’interno di tale

luogo l’imputato è libero ma il giudice pu&o

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Diddi Alessandro.
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