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CONDIZIONI DI APPLICABILITA’.

Il legislatore attraverso la definizione delle tipologie delle misure cautelari ha

attuato la parola contenuta nell’art. 13 che ha stabilito innanzitutto che la

legge deve indicare i modi attraverso i quali avviene la limitazione della libertà

personale. Questo è il primo punto. Ma la Costituzione ha demandato anche la

previsione dei casi. Non basta dire ad esempio che si limita la libertà personale

con la carcerazione, ma, occorre che il legislatore ci dica anche quando si può

effettivamente limitare la libertà personale con una delle misure cautelari.

Questo è il secondo profilo ed è più dettagliato, perché il legislatore ha previsto

una serie di condizioni per poterle applicare e sulla base del principio della

presunzione di innocenza, per poter limitare la libertà personale, occorrono

delle esigenze e delle ragioni valide, altrimenti potendole adottare senza limiti

si svuotare di significato e contenuto il principio di inviolabilità.

CASI: PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI.

per poter esercitare il potere cautelare è necessaria la presenza di talune

CONDIZIONI GENERALI. quali sono??

1. la prima la troviamo indicata nell’art. 273 cc, primo comma “Nessuno può

essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi

indizi di colpevolezza”. La prima condizione sono pertanto I GRAVI

INDIZI DI COLPEVOLEZZA, intendendosi per tali la presenza di

elementi di prova idonei a condurre in un futuro processo ad una

probabile condanna. affinché il P.M. possa ottenere una misura cautelare

grado di probabilità della FONDATEZZA

occorre che vi sia un elevato

DELL’IPOTESI ACCUSATORIA.

2. tant’è che nessuna misura può essere adottata come dispone il secondo

comma” se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa

di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione

del reato ovvero una causa di estinzione della pena”. occorre una

prospettiva di punibilità in concreto, cioè che nessuna misura può essere

adottata se per qualche ragione si possa immaginare che una sanziona di

carattere penale non potrà essere applicata perché ricorrono cause di

non punibilità, cause estintive del reato o della pena ecc.. Il se la misura

cautelare non potrà sfociare in pena da espiare viene meno la stessa

ratio di una carcerazione provvisoria. Questa è la c.d. PUNIBILITA’ IN

CONCRETO.

3. GRAVITA’ DEL DELITTO ( LIMITI DI PENA)

4. ESIGENZE CAUTELARI

A.GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

soffermiamoci pure sui GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. Dobbiamo soffermarci

IN PARTICOLARE sulla parola indizio e grave. MA INIZIAMO DALLA PAROLA “

COLPEVOLEZZA” Abbiamo già parlato degli indizi nelle intercettazioni

telefoniche, dove per poterle eseguire occorrono gravi indizi di reato, e quando

si parla di indizi di reato occorre che ci sia una probabilità della commissione

del reato, ma non c’è necessità che il soggetto colpevole sia stato individuato,

perché si possono intercettare anche persone non indagate nel reato es.

persona offesa. Qui invece parliamo di grave indizio di colpevolezza, cioè

indizio di qualcuno che è colpevole, e per essere colpevoli nel diritto penale

occorre materialità ed elemento psicologico, occorre non solo la prova del

reato, ma anche la prova della responsabilità del soggetto e che sia l’autore del

reato. A differenza delle intercettazioni, che possono essere applicate erga

omnes, una misura cautelare può essere applicata solo nei confronti di una

persona della quale si possa predicare un’alta probabilità di colpevolezza.

TERMINE INDIZIO. ora, il termine indizio in tale sede non è assimilabile al

concetto di indizio come prova CRITICA ( c.d. INDIZIO PROBATORIO) di cui

all’art. 192 cpp. l’art. 192 cpp dice “ l’esistenza di un fatto non può essere

desunta da indizi a meno che questi siano gravi precisi e concordanti”.

DOMANDA ESAME: La parola indizio che c’è nel 273 ha lo stesso valore

epistemologico della parola indizio che c’è nel 192? NO, perché il

legislatore ha utilizzato lo stesso termine per indicare due fenomeni diversi.

l’indizio di cui all’art. 192 è una PROVA CRITICA ( indica quel procedimento

logico mediante il quale da un fatto noto si desume l’esistenza di un fatto da

provare mediante l’applicazione di massime di esperienza o leggi scientifiche ,

quindi mediante ragionamento logico/presuntivo (RAGIONAMENTO

PRESUNTIVO). Cioè: ESEMPIO: nella macchina del fidanzato, la fidanzata trova

un rossetto che non è il suo. Dal rossetto si presume il tradimento. Quando

questo ragionamento, lo facciamo in un ambito giudiziario, affinché l’indizio

abbia valenza probatoria, deve essere grave preciso e concordante perché

appunto serve al giudice per poter divenire ad un provvedimento di condanna.

Qualora invece si tratti di misure cautelari, il termine assume un significato

differente che non si rifà quindi ad una prova logica e indiretta ma con il

termine indizio indica un elemento conoscitivo acquisito durante le indagini a

prescindere dalla sua natura di prova rappresentativa o critica. Il legislatore,

richiedendo gravi indizi di colpevolezza per l’emissione delle misure cautelari,

non ha inteso riferirsi esclusivamente alla prova indiziaria in senso stretto ( es.

testimone racconta di aver visto l’indagato che scappava dal luogo del delitto e

in tale luogo si trovano le impronte digitai di questo) ma anche alla prova

rappresentativa( es. testimone racconta di aver visto l’indagato commettere il

delitto), carente della verifica probatoria: si deve trattare di elementi tali da far

apparire PROBABILE la responsabilità dell’indagato.

giurisprudenza da molti anni, dice che se avessero lo stesso significato,

significherebbe che si potrebbero applicare delle misure cautelari solo quando

ci sono gli indizi e non quando ci sono prove diverse dagli indizi. Per cui se si ha

una testimonianza che racconta di aver visto Tizio che spara a Caio, anziché un

ragionamento presuntivo, non si potrebbe applicare una misura cautelare

perché non è indizio, ma una prova diretta del fatto. ed è assurdo dire questo.

L’INDIZIO di cui all’art. 273 non è una PROVA, ( che si può ottenere in

dibattimento all’esito di un processo), ma è qualcosa di meno della PROVA. si

deve trattare comunque di un GRAVE indizio di colpevolezza: l’indizio deve

essere ALTAMENTE PROBABILE, quasi prossimo alla certezza che ci sia la

colpevolezza. ( è un problema di grado di certezza).

l’espressione GRAVI INDIZIA sta a significare il QUANTUM DI PROVA

( rappresentativa o critica) che serve a legittimare la misura cautelare.

Possiamo quindi dire che l’indizio in questa fase è un problema di QUANTITA.

Per applicare ogni misura cautelare di qualunque genere, occorre un’altissima

probabilità che la persona nei confronti dei quali sia comminata la misura

cautelare abbia il fatto e sia completamente punibile, questo sempre per non

svilire il principio contenuto al 1 comma dell’art. 13.

quella dell’indizio tipo prova è un problema di QUALITA’ della prova.

B. ESIGENZE CAUTELARI

Se il legislatore avesse previsto solo questo presupposto, significherebbe che

ogni volta che si ha una notizia di reato altamente probabile, il PM potrebbe

prendere qualsiasi cittadino e metterlo in prigione e si svilirebbe ulteriormente

il principio di libertà personale. Ogni volta che c’è un reato non significa che ci

debba essere una misura cautelare. E quindi c’è un’ulteriore e dettagliata

tipizzazione dei casi, soprattutto tenuto conto del fatto che siccome la libertà

personale è un bene molto importante, per poterla limitare prima che ci sia una

sentenza passata in giudicato, occorre che si trovino degli scopi che siano

compatibili con la Costituzione. Qui nasce la tematica delle esigenze

cautelari. Accanto al 273 (punibilità in concreto + gravita indiziaria di

colpevolezza), occorrono le esigenze cautelari. Il legislatore ha individuato quali

sono gli scopi delle misure cautelari, contenute nell’ art.274 suddiviso in 3

lettere: A: esigenza probatoria, B: pericolo di fuga, C: pericolo reiterazione del

reato. a. esigenza probatoria ( situazioni di pericolo per l’acquisizione o la genuinità

della prova : INQUINAZIONE PROVA). le misure cautelari sono disposte

allorchè la libertà dell’indagato/imputato determini, in relazione ai fatti per

cui si procede, una situazione di concreto e attuale pericolo per

l’acquisizione o genuinità della prova. [il processo penale per poter

funzionare ha bisogno di una serie di elementi probatori (esempio il rossetto,

la testimonianza, ecc.). Se l’indagato, che sa di esserlo, inizia a nascondere

delle prove, il giudice ha dei dati inquinati e, se il bene protetto esige una

sanzione penale, il giudice deve essere messo in grado di poterla applicare

correttamente. La prima esigenza cautelare, è quella della tutela della

genuinità della prova, sia nelle indagini preliminari che nel giudizio, è la

condicio sine qua non.]. il pericolo di inquinazione della prova deve essere

riferito all’INDAGATO. L’autore del reato non può essere messo in prigione, o

altra, se a sua insaputa un terzo sta inquinando la prova a suo favore. è

necessario poi che le circostanze da cui si desume il pericolo devono essere

dal giudice indicate specificatamente nel provvedimento, ciò a pena di

nullità.

inoltre la situazione di pericolo non può essere individuata nel rifiuto

dell’indagato/imputato di rendere dichiarazioni od ammissione degli addebiti.

La custodia cautelare non può essere orientata per indurre l’indagato ad

ottenere determinate dichiarazioni. (se confessi non ti arresto)

b. FUGA O PERICOLO DI FUGA ( quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste

concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che

possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione). il

pericolo deve essere concreto (ES: biglietto solo andata per Dubai, biglietto

solo andata vuol dire che non ritorni, e Dubai perché non c’è il trattato di

estradizione) e non un mero sospetto. Le situazioni di concreto e attuale

pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo

di reato per cui si procede;

c. il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato.” quando, per

specific

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Diddi Alessandro.