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SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del

proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del

debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il

pignoramento.

Sequestro giudiziario e sequestro conservativo sono profondamente diversi. Articolo 671: la

norma è molto diversa da quella sul sequestro giudiziario, poiché si parla di istanza del

creditore e diversi sono i beni oggetto del sequestro. Il tipo di diritti che si vogliono

salvaguardare con il sequestro conservativo sono diversi: quello giudiziario mira a

salvaguardare la proprietà, quello conservativo il diritto di credito. Il diritto di credito non ha

un oggetto individuato come quello di proprietà. Il diritto di credito se non c’è

adempimento spontaneo non dà un diritto specifico su qualcosa ma la possibilità di rivalersi

sul patrimonio del debitore, patrimonio è però entità molto dinamica. Quindi il sequestro

conservativo è molto più complesso di quello giudiziario. Il sequestro conservativo va visto

in stretto collegamento con l’esecuzione forzata.

Si tratta di un creditore. Il credito ha un oggetto non necessariamente unitario, può essere

credito alla consegna di una cosa determinata o di cose fungibili o somme di denaro. La

prima cosa da chiedersi è se quando si parla di creditore ci si riferisca a tutti o a qualcuno

in particolare in funzione della controprestazione, un diritto di credito alla consegna di una

cosa determinata o una certa quantità di cose fungibili non ci si può servire

dell’espropriazione forzata poiché è idonea a far conseguire solo una certa quantità di

denaro. Dunque non tutti i creditori sono in condizione di usare il sequestro conservativo,

ma solo quelli di somme di denaro. L’altro profilo che viene in considerazione è: quando si

ha un creditore. Sia quando la prestazione è scaduto sia che la prestazione non sia ancora

scaduta. Le esigenze cautelari del sequestro conservativo si presentano sia che il credito

sia scaduto sia che debba scadere. La situazione più delicata è quando il creditore

presume che avrà un credito in un futuro, creditore che sia sottoposto a condizione

sospensiva: “ti pagherò quando la nave arriverà”. Il credito soggetto a condizione non

esiste fino a che la condizione non si è realizzata e potrebbe non venire mai ad esistenza. Il

codice civile dice espressamente all’articolo 1356 codice civile. “In pendenza di un diritto

si possono compiere gli atti conservativi” pertanto anche chi ha un’aspettativa di credito

può accedere al sequestro conservativo. La condizione di creditore è una certa condizione

ben individuata dall’ordinamento e se non si sono realizzati tutti i presupposti, il credito non

viene ad essere, tale articolo non è suscettibile di interpretazione analogica. Natura del

credito: esigibile e liquido. I crediti risarcitori che sono normalmente illiquidi beneficiano

della tutela del sequestro conservativo. La salvaguardia del diritto di credito deve essere

differenziata tra un diritto liquido (determinato nel suo ammontare) e illiquido, non deve

essere fatta alcuna distinzione tra tutte le ipotesi previste nel 474. Non hanno ragion d’essere

per una ragione evidente: fare un espropriazione forzata significa prendere bene del

patrimonio dell’obbligato e venderli per soddisfare il credito con il ricavato della vendita.

Chiaro è che se si deve soddisfare un credito bisogna sapere a quanto ammonta il credito

ma quello conservativo è finalizzato solo a garantire che il bene su cui far valere l’azione

esecutiva ci sia ancora nel patrimonio dell’obbligato. Logico che il regime di queste due

misure espropriazione e sequestro sia diverso. Creditore che ha fondato timore di perdere

la garanzia del proprio credito. Nel nostro sistema si parla di garanzie generiche e

specifiche. In senso generico è usato in modo improprio poiché è la contropartita per il mio

possibile soddisfacimento. Il patrimonio è garanzia generica al fronte degli obblighi che ha

una parte nel senso che è un quid variabile, non c’è un’aspettativa se non generica a che

quei beni ci siano ancora ma potrebbero non esserci. Garanzia specifica: obbligazione che

crea un rapporto ulteriore e specifico rispetto a quello verso l’obbligato. Obbligo di pagare

il debito e fideiussione di un altro soggetto, potenzia le possibilità di soddisfacimento, ma

ha la stessa struttura della garanzia generica poiché può evolversi in modo negativo il

patrimonio del fideiussore e del debitore. Tuttavia alcune garanzie creano un rapporto

specifico con il bene come il pegno e l’ipoteca. Nel momento in cui ho un’ipoteca ho un

diritto a soddisfarmi in modo prioritario e un diritto di seguito nel senso che il bene che

fuoriesce dal patrimonio è comunque gravato dal diritto di soddisfacimento del creditore.

Garanzie reali poiché insistono su un bene specifico. Il debitore deve aver timore di perdere

la garanzia generica rappresentata dal patrimonio: “fondato timore” cioè deve

discendere da una serie di elementi positivi, sostenuto da elementi oggettivi. Il periculum in

mora è molto diverso: fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Se il pegno

e l’ipoteca cadono su beni sufficienti a soddisfare il credito non si può vantare un fondato

timore di perdere la garanzia. Il sequestro conservati può essere domandata in presenza di

una garanzia reale che non vale a coprire il soddisfacimento di tutto quanto il credito.

Obbligazione parziaria verso più soggetti, dieci soggetti legati dall’obbligo di rimborso di un

decimo del mio credito possono chiedere sequestro conservativo. Obbligazione solidale,

in forza di questa il pagamento può essere domandato a uno qualsiasi degli obbligati,

problema: se si dà in assoluto la prevalenza della pretesa del creditore allora può essere

domandato sequestro o alle modalità di soddisfacimento allora il sequestro non potrà

essere domandato poiché il creditore può soddisfarsi nei confronti di un altro degli obbligati

solidali. Il sequestro serve ad evitare deterioramenti. Quando il fondato motivo c’è può

domandare il sequestro nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

L’espropriazione forzata è regolata con mezzi esecutivi diversi a seconda del bene e delle

stato di detenzione del bene: mobile, immobile o credito. L’espropriazione forzata segue

parametri ben precisi relativamente a mobili, immobili e credito e in funzione di questo il

legislatore ha individuato l’oggetto del sequestro. Tutte le forme di sequestro sono forme

cautelari strumentalità piena cioè chiedono tutte l’instaurazione di un giudizio di merito,

quello che interessa è cristallizzare la situazione. Il sequestro conservativo si trasforma in

procedura esecutiva quando la causa di merito avrà permesso di determinare l’esistenza

e l’ammontare preciso del credito. Questa è la condizione per permettere al sequestro

conservativo di trasformarsi in esecuzione forzata, il credito illiquido si trasforma in credito

determinato. Il sequestro conservativo dice beni mobili, immobili, crediti. Nel sequestro

giudiziario i crediti non ci sono poiché non esiste proprietà ma titolarità e non può essere

messo in discussione da pagamenti che riguardano soggetti diversi dal titolare. Ci sono nel

sequestro conservativo poiché il patrimonio comprende i crediti e sono cespiti molto

importanti. Non è contemplata l’azienda: l’espropriazione forzata è fatta per categorie

omogenee di beni, l’azienda è composta invece da beni mobili, immobili e corporali e il

legislatore ha escluso la sequestrabilità dell’azienda in se ma ha permesso di sequestrare

singoli beni. Esistono beni che non possono essere sottoposti a sequestro, fanno parte del

patrimonio ma non di quello aggredibile, beni impignorabili ad esempio è la metà della

retribuzione se ci sono più creditori, la ragione è evidente poiché la retribuzione ha natura

alimentare e non si permette che la pignorabilità escluda la sopravvivenza del debitore, gli

strumenti di lavoro, mobili di casa, televisione. Realizzazione del diritto non deve essere

pregiudizievole per l’altra parte.

Esecuzione: il legislatore crea un rapporto diretto tra il credito e determinati cespiti del

patrimonio del debitore. Il diritto reale di garanzia (pegno ipoteca) creano un rapporto di

immediatezza. Il meccanismo che il legislatore segue è sostanzialmente analogo: individua

determinati beni del patrimonio del debitore che non possono uscire dal patrimonio del

debitore stesso, la situazione rispetto a questi beni è cristallizzata nel senso che non può

compiere atti di disposizione di quei beni che siano opponibili al creditore sequestrante.

Azione revocatoria: è il contraltare del sequestro conservativo poiché l’azione revocatoria

si fa dopo che i beni siano stati sottratti per far rientrare i beni nel patrimonio del debitore.

Si fanno rientrare in modo fittizio poiché rientrano solo con riguardo a colui che ha esperito

l’azione revocatoria. Ci possono essere al contempo due situazioni: il patrimonio di tizio è

composto da tre beni per tutti, per chi invece ha ottenuto la revoca dell’atto di alienazione

sarà composto anche da un quarto bene. Il sequestro è rimedio preventivo rispetto

all’azione revocatoria. Ottengo il sequestro di un certo bene che non potrà essere oggetto

di atti di disposizione a me opponibili, ma opponibili invece ad altri (= inefficacia relativa).

Il diritto di chi ha comprato deve soccombere solo nei confronti del creditore sequestrante.

Come fare a stabilire quali beni sono soggetti a regime di inopponibilità, il giudice quando

dà il sequestro conservativo dice “autorizzo il sequestro fino alla concorrenza di euro

100.000”, sarà il creditore che dovrà individuare i beni che gli sembrano garantirlo meglio

fino alla somma determinata. Il sequestro giudiziario individua direttamente un bene mentre

quello conservativo non individua nulla, dopodiché bisogna concretare il vincolo sui singoli

beni. Questo sistema si presta a degli abusi poiché in definitiva è il creditore che sceglie i

beni. Questo sistema realizza un bilanciamento di posizioni, lasciare che l’iniziativa di parte

giochi anche in questo profilo. 5 ottobre 2015

Procedura civile progredita

Lezione 4

I sequestri sono due strumenti che risentono delle diverse caratteristiche

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A.A. 2015-2016
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Saletti Achille.