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SEQUESTRO CONSERVATIVO
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del
proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del
debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il
pignoramento.
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo sono profondamente diversi. Articolo 671: la
norma è molto diversa da quella sul sequestro giudiziario, poiché si parla di istanza del
creditore e diversi sono i beni oggetto del sequestro. Il tipo di diritti che si vogliono
salvaguardare con il sequestro conservativo sono diversi: quello giudiziario mira a
salvaguardare la proprietà, quello conservativo il diritto di credito. Il diritto di credito non ha
un oggetto individuato come quello di proprietà. Il diritto di credito se non c’è
adempimento spontaneo non dà un diritto specifico su qualcosa ma la possibilità di rivalersi
sul patrimonio del debitore, patrimonio è però entità molto dinamica. Quindi il sequestro
conservativo è molto più complesso di quello giudiziario. Il sequestro conservativo va visto
in stretto collegamento con l’esecuzione forzata.
Si tratta di un creditore. Il credito ha un oggetto non necessariamente unitario, può essere
credito alla consegna di una cosa determinata o di cose fungibili o somme di denaro. La
prima cosa da chiedersi è se quando si parla di creditore ci si riferisca a tutti o a qualcuno
in particolare in funzione della controprestazione, un diritto di credito alla consegna di una
cosa determinata o una certa quantità di cose fungibili non ci si può servire
dell’espropriazione forzata poiché è idonea a far conseguire solo una certa quantità di
denaro. Dunque non tutti i creditori sono in condizione di usare il sequestro conservativo,
ma solo quelli di somme di denaro. L’altro profilo che viene in considerazione è: quando si
ha un creditore. Sia quando la prestazione è scaduto sia che la prestazione non sia ancora
scaduta. Le esigenze cautelari del sequestro conservativo si presentano sia che il credito
sia scaduto sia che debba scadere. La situazione più delicata è quando il creditore
presume che avrà un credito in un futuro, creditore che sia sottoposto a condizione
sospensiva: “ti pagherò quando la nave arriverà”. Il credito soggetto a condizione non
esiste fino a che la condizione non si è realizzata e potrebbe non venire mai ad esistenza. Il
codice civile dice espressamente all’articolo 1356 codice civile. “In pendenza di un diritto
si possono compiere gli atti conservativi” pertanto anche chi ha un’aspettativa di credito
può accedere al sequestro conservativo. La condizione di creditore è una certa condizione
ben individuata dall’ordinamento e se non si sono realizzati tutti i presupposti, il credito non
viene ad essere, tale articolo non è suscettibile di interpretazione analogica. Natura del
credito: esigibile e liquido. I crediti risarcitori che sono normalmente illiquidi beneficiano
della tutela del sequestro conservativo. La salvaguardia del diritto di credito deve essere
differenziata tra un diritto liquido (determinato nel suo ammontare) e illiquido, non deve
essere fatta alcuna distinzione tra tutte le ipotesi previste nel 474. Non hanno ragion d’essere
per una ragione evidente: fare un espropriazione forzata significa prendere bene del
patrimonio dell’obbligato e venderli per soddisfare il credito con il ricavato della vendita.
Chiaro è che se si deve soddisfare un credito bisogna sapere a quanto ammonta il credito
ma quello conservativo è finalizzato solo a garantire che il bene su cui far valere l’azione
esecutiva ci sia ancora nel patrimonio dell’obbligato. Logico che il regime di queste due
misure espropriazione e sequestro sia diverso. Creditore che ha fondato timore di perdere
la garanzia del proprio credito. Nel nostro sistema si parla di garanzie generiche e
specifiche. In senso generico è usato in modo improprio poiché è la contropartita per il mio
possibile soddisfacimento. Il patrimonio è garanzia generica al fronte degli obblighi che ha
una parte nel senso che è un quid variabile, non c’è un’aspettativa se non generica a che
quei beni ci siano ancora ma potrebbero non esserci. Garanzia specifica: obbligazione che
crea un rapporto ulteriore e specifico rispetto a quello verso l’obbligato. Obbligo di pagare
il debito e fideiussione di un altro soggetto, potenzia le possibilità di soddisfacimento, ma
ha la stessa struttura della garanzia generica poiché può evolversi in modo negativo il
patrimonio del fideiussore e del debitore. Tuttavia alcune garanzie creano un rapporto
specifico con il bene come il pegno e l’ipoteca. Nel momento in cui ho un’ipoteca ho un
diritto a soddisfarmi in modo prioritario e un diritto di seguito nel senso che il bene che
fuoriesce dal patrimonio è comunque gravato dal diritto di soddisfacimento del creditore.
Garanzie reali poiché insistono su un bene specifico. Il debitore deve aver timore di perdere
la garanzia generica rappresentata dal patrimonio: “fondato timore” cioè deve
discendere da una serie di elementi positivi, sostenuto da elementi oggettivi. Il periculum in
mora è molto diverso: fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Se il pegno
e l’ipoteca cadono su beni sufficienti a soddisfare il credito non si può vantare un fondato
timore di perdere la garanzia. Il sequestro conservati può essere domandata in presenza di
una garanzia reale che non vale a coprire il soddisfacimento di tutto quanto il credito.
Obbligazione parziaria verso più soggetti, dieci soggetti legati dall’obbligo di rimborso di un
decimo del mio credito possono chiedere sequestro conservativo. Obbligazione solidale,
in forza di questa il pagamento può essere domandato a uno qualsiasi degli obbligati,
problema: se si dà in assoluto la prevalenza della pretesa del creditore allora può essere
domandato sequestro o alle modalità di soddisfacimento allora il sequestro non potrà
essere domandato poiché il creditore può soddisfarsi nei confronti di un altro degli obbligati
solidali. Il sequestro serve ad evitare deterioramenti. Quando il fondato motivo c’è può
domandare il sequestro nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
L’espropriazione forzata è regolata con mezzi esecutivi diversi a seconda del bene e delle
stato di detenzione del bene: mobile, immobile o credito. L’espropriazione forzata segue
parametri ben precisi relativamente a mobili, immobili e credito e in funzione di questo il
legislatore ha individuato l’oggetto del sequestro. Tutte le forme di sequestro sono forme
cautelari strumentalità piena cioè chiedono tutte l’instaurazione di un giudizio di merito,
quello che interessa è cristallizzare la situazione. Il sequestro conservativo si trasforma in
procedura esecutiva quando la causa di merito avrà permesso di determinare l’esistenza
e l’ammontare preciso del credito. Questa è la condizione per permettere al sequestro
conservativo di trasformarsi in esecuzione forzata, il credito illiquido si trasforma in credito
determinato. Il sequestro conservativo dice beni mobili, immobili, crediti. Nel sequestro
giudiziario i crediti non ci sono poiché non esiste proprietà ma titolarità e non può essere
messo in discussione da pagamenti che riguardano soggetti diversi dal titolare. Ci sono nel
sequestro conservativo poiché il patrimonio comprende i crediti e sono cespiti molto
importanti. Non è contemplata l’azienda: l’espropriazione forzata è fatta per categorie
omogenee di beni, l’azienda è composta invece da beni mobili, immobili e corporali e il
legislatore ha escluso la sequestrabilità dell’azienda in se ma ha permesso di sequestrare
singoli beni. Esistono beni che non possono essere sottoposti a sequestro, fanno parte del
patrimonio ma non di quello aggredibile, beni impignorabili ad esempio è la metà della
retribuzione se ci sono più creditori, la ragione è evidente poiché la retribuzione ha natura
alimentare e non si permette che la pignorabilità escluda la sopravvivenza del debitore, gli
strumenti di lavoro, mobili di casa, televisione. Realizzazione del diritto non deve essere
pregiudizievole per l’altra parte.
Esecuzione: il legislatore crea un rapporto diretto tra il credito e determinati cespiti del
patrimonio del debitore. Il diritto reale di garanzia (pegno ipoteca) creano un rapporto di
immediatezza. Il meccanismo che il legislatore segue è sostanzialmente analogo: individua
determinati beni del patrimonio del debitore che non possono uscire dal patrimonio del
debitore stesso, la situazione rispetto a questi beni è cristallizzata nel senso che non può
compiere atti di disposizione di quei beni che siano opponibili al creditore sequestrante.
Azione revocatoria: è il contraltare del sequestro conservativo poiché l’azione revocatoria
si fa dopo che i beni siano stati sottratti per far rientrare i beni nel patrimonio del debitore.
Si fanno rientrare in modo fittizio poiché rientrano solo con riguardo a colui che ha esperito
l’azione revocatoria. Ci possono essere al contempo due situazioni: il patrimonio di tizio è
composto da tre beni per tutti, per chi invece ha ottenuto la revoca dell’atto di alienazione
sarà composto anche da un quarto bene. Il sequestro è rimedio preventivo rispetto
all’azione revocatoria. Ottengo il sequestro di un certo bene che non potrà essere oggetto
di atti di disposizione a me opponibili, ma opponibili invece ad altri (= inefficacia relativa).
Il diritto di chi ha comprato deve soccombere solo nei confronti del creditore sequestrante.
Come fare a stabilire quali beni sono soggetti a regime di inopponibilità, il giudice quando
dà il sequestro conservativo dice “autorizzo il sequestro fino alla concorrenza di euro
100.000”, sarà il creditore che dovrà individuare i beni che gli sembrano garantirlo meglio
fino alla somma determinata. Il sequestro giudiziario individua direttamente un bene mentre
quello conservativo non individua nulla, dopodiché bisogna concretare il vincolo sui singoli
beni. Questo sistema si presta a degli abusi poiché in definitiva è il creditore che sceglie i
beni. Questo sistema realizza un bilanciamento di posizioni, lasciare che l’iniziativa di parte
giochi anche in questo profilo. 5 ottobre 2015
Procedura civile progredita
Lezione 4
I sequestri sono due strumenti che risentono delle diverse caratteristiche