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SEQUESTRO PREVENTIVO
Il sequestro preventivo (ex 321) è una misura cautelare reale (di prevenzione criminosa),che
impe-disce la disponibilità materiale di beni pertinenti al reato per cui si procede e pericolosi
(rispetto a pericoli tassativi),in attesa della sentenza penale,a tutela della collettività; è disposto dal
giudice pro-cedente,su richiesta del pm,con ordinanza,anche e prevalentemente in fase di ip,se
sussiste il peri-colo che la libera disponibilità di cosse pertinenti al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati
es sequestro (impeditivo) di immobili abusivi,macchinari non a norma sul versante
dell’infortunisti-ca sul lavoro,impianti produttivi non a norma sul versante dell’inquinamento
atmosferico; seque-stro di beni confiscabili come stupefacenti,armi,banconote false.
Quanto al contenuto,è una misura di coercizione reale strumentale ad esigenze cautelari
preven-tive (di prevenzione criminosa speciale),che impedisce la disponibilità materiale di beni
dell’inda-gato o di terzi,mediante spossessamento (cui possono accompagnarsi anche specifiche
prescri-zioni cautelari imposte dal giudice,consistenti in vincoli di fare o non fare),a tutela della
collettività
1)ha per oggetto beni (mobili o immobili)
A)pertinenti al reato per cui si procede
B)pericolosi rispetto a pericoli tassativi e cioè:
a)ritenuti pericolosi perché la loro libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del
reato per cui si procede o agevolare la commissione di altri reati
es sequestro (impeditivo) di immobili abusivi,macchinari non a norma sul versante
dell’infortunisti-ca sul lavoro,impianti produttivi non a norma sul versante dell’inquinamento
atmosferico
b)oppure oggettivamente pericolosi perché confiscabili
es sequestro (funzionale a confisca) di arnesi da scasso,del ricavato della vendita della refurtiva
(la cui confisca è facoltativa),di stupefacenti,armi,banconote false (la cui confisca è obbligatoria)
C)beni che possono appartenere all’indagato ma anche a terzi (estranei alle indagini),salvo il caso
del sequestro funzionale a confisca
es sequestro (cd impeditivo) dei beni della vittima di un sequestro estorsivo e delle persone legate
alla vittima,finalizzato ad evitare il pagamento del riscatto
2)ha lo scopo di evitare un pericolo di danno o di illecito futuro tassativo e cioè
A)uno dei pericoli connessi alla libera disponibilità della res (il pericolo che la libera disponibilità di
cose pertinenti al reato aggravi o protragga le conseguenze del reato per cui si procede o agevoli
la commissione di ulteriori reati)
B)oppure i pericoli intrinseci alla confiscabilità della res
3)la ratio è impedire la disponibilità materiale di beni pericolosi o determinate attività inerenti alla
cosa pericolosa,in attesa della sentenza,a tutela della collettività.
Presupposti e condizioni di applicabilità sono:
1)fumus delicti e cioè astratta configurabilità (presumibile verificazione) del reato per cui si
procede, a prescindere dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e a prescindere dai limiti
edittali di pena (le misure reali sono applicabili per qualsiasi reato,anche contravvenzio-nale,a
differenza delle misure personali)
2)periculum in mora e cioè un pericolo di danno o di illecito futuro tassativo,in attesa della
sentenza
A)il sequestro impeditivo presuppone il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri
reati
B)il sequestro funzionale a confisca presuppone solo la confiscabilità della res (pericolosa proprio
perché confiscabile).
Quanto alla competenza,è un provvedimento giurisdizionale e di competenza del giudice
proce-dente,in linea con riserva di giurisdizione e criterio della competenza funzionale in materia
cau-telare,con la precisazione che:
1)il sequestro preventivo può essere disposto anche prima dell’esercizio dell’ap,quindi
A)dal gip in fase di ip
B)dal giudice competente a pronunciarsi nel merito,dopo l’esercizio dell’ap
C)dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata,in pendenza del ricorso per cassazione (mai
in cassazione,come tutte le misure cautelari)
2)il sequestro preventivo urgente (della pg e del pm) è sempre di competenza giurisdizionale
perché deve cmq essere convalidato e ordinato dal gip,pena la sua estinzione automatica.
Quanto ai profili formali,al procedimento applicativo:
1)è disposto dal giudice procedente (al momento della richiesta cautelare)
2)su richiesta motivata del pm e nei limiti della sua richiesta:mai d’ufficio (per il divieto di misure
cautelari d’ufficio e ultra petita) e mai su richiesta della pc (data la finalità pubblica di prevenzione
criminosa della misura)
3)con decreto motivato
A)emesso de plano (senza apposita udienza) e inaudita altera parte (senza sentire il possessore
dei beni sequestrati) e quindi sulla sola base degli elementi forniti dal pm
B)è immediatamente trasmesso alla pg per l’esecuzione
C)il contraddittorio è solo eventuale e differito all’eventuale riesame
4)può essere disposto sia prima che dopo l’esercizio dell’ap (anche se prevalentemente emesso
in fase di ip)
5)il sequestro preventivo urgente (del pm o della pg) è ammesso solo in fase di ip,in situazioni
di urgenza e con efficacia temporanea perché deve essere convalidato dal gip (con ordinanza
seguita da decreto di sequestro preventivo del gip),pena la sua estinzione automatica:
A)può essere disposto dal pm,solo in fase di ip e in situazioni di urgenza tali per cui non è
possi-bile attendere il provvedimento del gip,con decreto motivato d’urgenza
B)può essere compiuto ad iniziativa della pg,solo prima dell’intervento del pm (prima che il pm
abbia assunto la direzione delle indagini) e in situazioni di urgenza tali per cui non è possibile
attendere l’intervento del pm,con l’obbligo della pg di trasmettere il verbale al pm, entro (il termine
perentorio di) 48 ore
C)in entrambi i casi deve essere convalidato e ordinato dal gip,per cui:
a)il pm deve chiedere la convalida al gip,entro 48 ore (dall’esecuzione del sequestro o dalla
ricezione del verbale di pg),pena l’estinzione automatica della misura reale,salvo ovviamente il
potere-dovere del pm di disporre il dissequestro,se non ritiene sussistenti i presupposti del
sequestro urgente della pg
b)il gip ha il duplice onere di convalidare (con ordinanza e se ritiene sussistente il presupposto
dell’urgenza) e di ordinare il sequestro (con decreto motivato e se ritiene sussistenti i presupposti
sostanziali del sequestro),entro 10 giorni (dalla richiesta di convalida del pm),pena l’estinzione
automatica della misura reale.
Quanto ai profili esecutivi (ex 104 disp att),è eseguito dalla pg con le stesse modalità del
seque-stro probatorio e cioè mediante spossessamento coattivo (acquisizione materiale ed
affidamento in custodia delle cose sequestrate).
Le vicende evolutive sono estinzione giudiziale (per revoca) e automatica (per la pronuncia di
determinate sentenze).
La revoca (321/3)
1)è disposta dal pm o dal giudice procedente a seconda della fase:
A)in fase di ip,provvede il pm,anche su richiesta dell’interessato,con decreto motivato:il pm,se non
condivide la richiesta di revoca dell’interessato,ha l’obbligo trasmetterla al gip,col suo parere
nega-tivo,affinché decida il gip
B)dopo la chiusura delle ip,provvede il giudice procedente,su istanza del pm o dell’interessato o
anche d’ufficio,con ordinanza (di revoca o reiettiva della relativa istanza)
2)presuppone il venir meno delle esigenze cautelari preventive (ad es perché l’interessato ha
ese-guito le specifiche prescrizioni cautelari nel termine prefissato dal giudice)
3)implica il dissequestro (con restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto).
Le cause di estinzione automatica sono pronuncia della sentenza di nlp e della sentenza di
1°grado (anche impugnabile),che
1)di regola impone il dissequestro (con restituzione della res all’avente diritto),disposto dal
giudice in sentenza e con provvedimento immediatamente esecutivo,per venir meno delle
esigenze cautelari preventive (in linea con natura cautelare e quindi provvisoria della misura)
2)salvo deroghe tassative:confisca e conversione in sequestro probatorio o conservativo,
provvedimenti giurisdizionali
A)disposti dal giudice,solo se ne sussistono i corrispondenti presupposti e con provvedimento
formale ad hoc (mai automaticamente)
B)e che escludono la restituibilità delle cose sequestrate a fini preventivi,imponendo il
mante-nimento del vincolo reale a diverso titolo,in deroga al limite di durata del sequestro
preventivo.
Il regime di impugnazione è più articolato rispetto al sequestro conservativo e prevede riesame,
appello e ricorso anche per saltum.
Il riesame (322+324) è esperibile come gravame cautelare di 2°grado
1)è proponibile contro il provvedimento genetico della misura reale e cioè contro il decreto di
sequestro preventivo del giudice (unico provvedimento riesaminabile)
2)è esperibile da:
A)indagato-imputato e suo difensore
B)persone interessate ai beni sequestrati (cui sono state sequestrate le cose o che cmq avrebbero
diritto alla loro restituzione)
C)purché abbiano la disponibilità (anche solo materiale) del bene sequestrato
3)è esperibile per motivi sia di merito che di legittimità,in funzione di un nuovo accertamento dei
presupposti (sostanziali e formali) del sequestro preventivo
4)è esperibile davanti al tribunale delle libertà,che per le misure reali è tribunale collegiale
compe-tente su base provinciale (anziché distrettuale) e cioè il tribunale collegiale del luogo in cui
ha sede l’ag che ha emesso il provvedimento impugnato:ad es il tribunale collegiale di PR è
compe-tente per tutte le richieste di riesame presentate contro i decreti di sequestro emessi a PR
e tanto dal gip o dal tribunale monocratico quanto dalla corte d’assise di PR
5)il procedimento di riesame ricalca lo schema del riesame delle misure personali,salvo alcune
differenze:
A)non opera la sanzione dell’estinzione della misura cautelare per tardiva decisione del tribunale
delle libertà (riferita solo alle misure coercitive)
B)il tribunale delle libertà deve rimettere al giudice civile le eventuali controversie sulla proprietà
delle cose sequestrate,mantenendo nel frattempo fermo il sequestro (obbligo ipotizzabile solo per
le misure reali)
6)il riesame può annullare,riformare o confermare il decreto di seque