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Le misure interdittive possono applicarsi solo se si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel max a tre anni(ad eccezione dell’art 289 c.2
Criteri per l’individuazione della pena: si deve valutare la pena prevista in astratto per ciascun reato
consumato o tentato senza tener conto degli aumenti di pena derivanti dall’applicazione della continuazione,
della recidiva o delle circostanze del reato, ad eccezione dell’aggravante della minorata difesa,
dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, delle circostanze per le quali la legge stabilisce
una pene di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, ma non si deve tener
conto della recidiva reiterata (sez.unite)
Inoltre per i casi di arresto in flagranza le misure cautelari sono applicabili anche rispetto a reati per i quali
sia prevista una pena inferiore rispetto ai limiti ex art 280 cpp. (c.5 art 391 cpp) si è voluta dare la possibilità
di appplicare una misura custodiale ove se ne ravvisi la necessità
La corte costituzionale ha dichairato infondata la questione di legittimità proposta degli artt 280 e 391 nella
parte in cui non consentono l’applicazione di mc ald fiuori dei casi di arresto in flagranza di reato, in quanto è
rimessa al legislatore la determinazione dei casi in cui il giudice può disporre restrizioni della libertà
personale.
2-gravi indizi di colpevolezza : è il primo presupposto vero(espressione atecnica) L’art
273 infatti prevede che il giudice debba compiere due giudizi: in relazione all’esistenza di
gravi indizi di colpevolezza (giudizio positivo) e all’inesistenza di cause di giustificazione,
di non punibilità, di estinzione del reato e della pena(giudizio negativo).
Il significato di gravi indizi non corrisponde a quello di prova logica ex art 192 cpp, ma
riguarda l’esistenza di elementi capaci di dimostrare la responsabilità penale, anche se
solo in chiave probabilistica, quindi è un concetto più ampio. Significa che la m c si può
applicare solo quando prognosticamente si può prevedere che all’esito del giudizio diretto
il soggetto verrà condannato. Quindi al momento dell’applicazione ho elementi tali per cui
posso prevedere che il soggetto all’esito dei tre gradi di giudizio risulterà colpevole. La
gravità implica un livello quantitativo e qualitativo, cioè l’acquisizione di elementi ulteriori in
futuro e che gli indizi fondino una qualificata probabilità di colpevolezza È il passaggio
attraverso il quale si contempera la presunzione di non colpevolezza, perché altrimenti il
sistema delle misure cautelari sarebbe stato in contrasto con il principio di non
colpevolezza. Quindi la presunzione di non colpevolezza deve risultare affievolita, ed è
allora che è possibile applicare le misure cautelari.
Problema della correità : nel corso degli anni numerose pronunce hanno sostenuto la
legittimità dell’emissione della misura cautelare personale basata sulla sola esistenza della
chiamata in correità. Dopo varie sentenze c’è stata la lg 63/2001 che ha introdotto il
comma 1 bis art 273, tuttavia in giurisprudenza rimangono tre filoni interpretativi :
a) nonostante questa introduzione normativa la chiamata in correità non necessita nella
fase cautelare di riscontri individualizzanti ma di riscontri esterni che confermino
l’attendibilità del chiamante.
b)la chiamata deve essere connotata da intrinseca credibilità e da riscontri esterni
parzialmente individualizzanti che consentano di collocare la condotta del chiamato nello
specifico fatto oggetto dell’imputazione
c) i riscontri devono essere compatibili con la chiamata inmodo da onsentire un
collegamento diretto e univoco sul piano logico-storico con i fatti per cui si procede
mediante connotati individualizzanti. Il rigore richiesto è più elevato perché richiede
l’individualizzazione del riscontro per fonndare la persuasività probatoria della chiamata e
la razionalità della decisione cautelare.
La novella legislativa ha precisato inoltre che non possono essere utilizzate le
dichiarazioni di chi si rifiuti o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha
appreso la notizia oggetto della dichiarazione , né le info di informatori dei quali i poliziotti
non ritengono di poter rivelare il nome, né le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche
(RLG PG 536)
Prove utilizzabili in incidente cautelare : si deve tenere conto solo dei divieti probatori
assoluti, per cui possono rilevare anche gli elementi assunti in incidente probatorio, le
dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall’indagato, le dichiarazioni rese da
persona informata sui fatti, gli atti compiuti da un’autorità straniera.
Condizioni esigenze cautelari : 874 lett a b c:
-pericolo di inquinamento del materiale probatorio dal soggetto oppure che il soggetto
avvicini testimoni, periti.. Questa esigenza cautelare può essere utilizzata ai fini
dell’applicazione della m c solo quando non è possibile ricorrere all’incidente probatorio,
se si interpreta correttamente la misura cautelare come estrema ratio. Il pericolo di
inquinamento deve essere concreto e attuale ed attentare o rendere impossibile
l’acquisizione della prova, per cui non si può individuare nel rifiuto dell’ indagato o
dell’imputato di rendere dichiarazioni o nella mancata ammissione degli addebiti.
-pericolo di fuga: del soggetto per sottrarsi all’espiazione della pena in seguito a
condanna. Deve essere desunto da elementi concreti, attuali che fanno pensare ad una
ragionevole probabilità che il soggetto fugga facendo perdere le proprie tracce alla polizia
e all’autorità giudiziaria. (può essere applicata quando il soggetto si è già dato alla fuga)
- pericolo di reiterazione di un reato (di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi violenti o
reati contro l’ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata o della stessa specie
di quello per cui si procede) il pericolo deve risultare da situazioni concrete ed è
indispensabile un’alta e concreta probabilità che il soggetto commetta nuovamente un
delitto. Essa va desunta da comportamenti, atti concreti, precedenti penali. Inoltre gli
elementi non possono coincidere con quegli stessi che sono stati necessari a provare la
sola esistenza del fatto- reato e la sola pendenza delle indagini e l’esercizio dell’azione
penale senza la verifica giudiziale del suo fondamento non possono assumere alcun
significato probatorio.
Comunque la let c resta la più vaga, in quanto mentre il pericolo per l’inquinamento delle
prove o il pericolo di fuga deve essere oggettivamente dimostrato, nella lett c sovente la
pericolosità viene fatta coincidere con il giudizio di gravità del fatto attribuito all’imputato.
Es: violenza in famiglia. Se un sogg gravato da denunce di maltrattamento viene
denunciato dalla compagna x violenza sicuramente gli verrà applicata la misura della
detenzione in carcere. Esigenza di pericolosità sociale.
È sufficiente una delle tre condizioni
Tipologia di misure : Le misure che limitano la libertà personale hanno una duplice
natura: misure coercitive e misure interdittive. Le prime intervengono in maniera
considerevole nella libertà personale, le seconde sono come le pene accessorie
interdicono dall’esercizio di una funzione.
1-misure cautelari coercitive :
-la detenzione in carcere: grado più alto di privazione della libertà personale. Per evitare
abusi possibili in danno dell’imputato è previsto che l’imputato debba essere
immediatamente trasferito nell’istituto carcerario e che presso gli uffici di polizia possano
esplicarsi solo le formalità indispensabili per l’identificazione e la traduzione. Il tempo
trascorso in stato di custodia cautelare è scomputato dalla pena da espiare.
In caso di infermità mentale è possibile il ricovero presso una struttura psichiatrica.
Il d.l 92/2008 ha introdotto una nuova ipotesi di giudizio immediato che sancisce il dovere
per il pm di richiedere il giudizio immediato entro 180 gg dall’esecuzione della misura per il
reato per il quale il soggetto si trova in custodia cautelare.
-arresti domiciliari: è una mitigazione della custodia cautelare in carcere e consiste nella
privazione della libertà personale nella casa di abitazione o altro luogo di dimora a
seconda delle esigenze di vita lavoro etc e può essere denegata dal giudice quando il
soggetto appaia propenso all’inosservanza dell’obbligo di allontanarsi dal domicilio(es.:
una recente condanna per evasione farebbe scattare la presunzione di inosservanza delle
prescrizioni) in quanto misura detentiva,
il tempo trascorso agli arresti domiciliari si sottrae a quello della pena da espiare e in caso
di indigenze è possibile che il soggetto sia autorizzato a lasciare i luogo per il tempo
necessario ad es per svolgere un’attività lavorativa. Nel domicilio il soggetto è libero, ma il
giudice può vietargli di comunicare con persone con lui non conviventi. Il pm e la pg
possono in ogni momento controllare l’osservanza delle prescrizioni, restando escluso il
piantonamento in casa. L’allontanamento integra il delitto di evasione. Comunque non è
una modalità di controllo il braccialetto elettronico, per cui se nel provvedimento di arresti
domiciliari è anche previsto il controllo elettronico, tale misura si considera sostitutiva della
custodia cautelare in carcere, per cui se il destinatario nega il consenso all’utilizzo, il
giudice prevede l’applicazione della custodia cautelare in carcere con lo stesso
provvedimento con cui è stata disposta la misura domiciliare.
-obbligo di dimora: prescrizione di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora
abituale o dal piu ristretto ambito di una frazione dello stesso comune.ad esso possono
accompagnarsi ulteriori prescrizioni come l’obbligo di dichiarare alla polizia orari e luoghi di
reperibilità per i necessari controlli e comunicazione delle eventuali variazioni. Si può
anche prescrivere di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno senza
pregiudizio per le normali esigenze lavorative. In questi casi viene a coincidere con gli
arresti domiciliari, anche se questi ultimi sono ex lege una modalità di espiazione della
pena
-divieto di dimora: proibizione di dimorare in una determinata località e nella prescrizione
di non accedervi senza preventiva autorizzazione del giudice
-Divieto di avvicinamento