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CEDU
• La persona arrestata deve essere informata dei motivi dell’arresto e delle
accuse a suo carico
Libertà personale 3
• deve essere presentata davanti a un giudice
• ha diritto di presentare ricorso ad un tribunale
• ha diritto a una riparazione per violazione delle disposizioni dell’art. 5
Non è prevista una riserva di giurisdizione, ma solo un intervento successivo,
entro un termine breve dalla limitazione della libertà personale.
L’oggetto tutelato
La nozione di libertà personale ha per base non solo l’art. 13, ma anche gli art. 2 e 3
della Costituzione. La libertà della persona non proteggerebbe solo dagli arresti
arbitrari, ma diverrebbe la base costituzionale dei diritti della personalità.
Tesi riguardanti l’oggetto della libertà personale
1. L’oggetto tutelato sarebbe la libertà da misure coercitive fisiche o materiali,
che potrebbero essere disposte solo seguendo le regole che lo stesso art. 13
prevede per la limitazione della libertà personale.
2. La libertà personale come protezione, oltre che da misure di coercizione
fisica, anche da ogni altra violenza altrui, anche soltanto morale e quindi
come protezione anche da misure aventi carattere non coattivo ma solo
obbligatorio.
3. La libertà personale includerebbe la protezione da ogni misura, obbligatoria o
coercitiva, che comporti una degradazione giuridica della persona.
Oggetto tutelato: libertà fisica della persona e di disporre del proprio essere fisico.
Questo deriva da una tradizione di tutela della libertà fisica dagli arresti, di protezione
della disponibilità del proprio essere fisico, anzitutto nei poteri coercitivi statali
nell’ambito della repressione penale.
Tradizione costituzionalista della libertà personale
• Diritto inglese: sin dal Medioevo si afferma un meccanismo di tutela chiamato
“Habeas Corpus”, che proteggeva dalla libertà da arresti arbitrari.
L’art.39 della Magna Charta afferma che “gli uomini liberi non possono essere
catturati o imprigionati se non da un tribunale legale dei loro pari, secondo le
leggi del Paese”.
Libertà personale 4
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: “nessun uomo può essere
accusato, arrestato o detenuto se non nei casi previsti dalla legge secondo le forme
da essa previste”.
• Diritto italiano: l’art. 26 dello Statuto Albertino disciplinava la libertà individuale,
stabilendo che nessuno potesse essere arrestato e detenuto se non nei casi previsti
dalla legge e nelle forme da essa previste.
Detenzione. costrizione sulla persona fisica che ne impedisca il movimento
sia mediante mezzi materiali che la immobilizzano (manette,
incatenamento…), sia mediante la collocazione in un luogo chiuso e
delimitato.
In entrambi i casi sono colpite la libertà fisica e la libertà di movimento.
Ispezione personale: volta ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali
del reato sulla persona.
Perquisizione personale: ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al
reato che si ritiene siano state occultate sulla persona.
Per queste tre forme di restrizione valgono le garanzie di cui all’art. 13.
L’art. 13 protegge anche da limitazioni della libertà morale e non solo della libertà
fisica, purché queste limitazioni determinino una degradazione giuridica della
persona, tale da incidere sulla sua libertà.
Non tutte le limitazioni della libertà fisica sono protette dalla disciplina della libertà
personale, ma restano escluse le limitazioni di lieve entità.
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Rilievi segnaletici: finalizzati all’identificazione del soggetto, mediante la
rilevazione di alcune sue caratteristiche: ciò rende necessario incidere sulla
sua libertà fisica rilevando le impronte digitali o scattando fotografie.
• Rilievi segnaletici esterni: (impronte digitali, fotografie…), non sono protetti dall’art.
13.
• Rilievi segnaletici interni: (prelievi ematici), possono essere disposti solo se previsti
dalla legge e in modo concreto dall’autorità giudiziaria, e solo nei casi eccezionali di
necessità e urgenza.
La riserva di legge
La riserva di legge du cui all’art. 13 è l’esempio paradigmatico di riserva di legge
assoluta: solo alla legge è consentito stabilire i casi e i modi in cui la libertà personale
può essere limitata, mentre l’unico spazio che può residuare per i regolamenti
governativi è quello della mera e stretta esecuzione.
Tipi di riserve di legge
• Riserva di legge assoluta: quando tutta la materia è riservata alla legge e non
residua alcuno spazio per il regolamento.
• Riserva di legge relativa: quando la legge è tenuta a stabilire almeno i principi
ma può scegliere se lasciare lo sviluppo di tali principi a norme regolamentari
oppure disciplinare integralmente la materia.
• Riserva di legge rinforzata: quando la Costituzione non solo indica la fonte che
deve intervenire, ma indica anche come tale fonte deve operare.
La riserva di giurisdizione e le sue eccezioni
Tre autorità, sul versante pubblico, possono intervenire per limitare la libertà personale:
• Forze dell’ordine: parte del potere esecutivo
• Il giudice: parte del potere giudiziario, la riserva di giurisdizione è riserva di
intervento del giudice
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• Il pubblico ministero: parte dell’autorità giudiziaria, ma svolge funzione non
giurisdizionale, ma piuttosto di promozione della repressione dei reati, dirigendo
l’autorità di pubblica sicurezza. È selezionato con i concorsi con cui si selezionano i
magistrati, gode di una garanzia qualificata di indipendenza, non dipende dal potere
esecutivo.
In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è
consentito l’intervento preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza, che può adottare
solamente provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore
all’autorità giudiziaria e, se non vengono convalidati, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
Riserva di giurisdizione: forma specifica di tutela giurisdizionale, in virtù
della quale è necessario un intervento preventivo dell’autorità giudiziaria,
salvo la deroga di cui all’art. 13.3.
Tutela giurisdizionale: opera in via generale, ma dopo che l’atto di un
pubblico potere è stato adottato, allora esso è assoggettabile a tutela
giurisdizione.
Le restrizioni alla libertà personale: cenni sui principi costituzionali in materia
penale
Sia i reati che le pene previste per essi sono assoggettati al principio di legalità,
enunciato dall’art. 25.2
Art. 25.2:
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Esige che sia il Parlamento, mediante la legge, a stabilire i reati e le pene.
Nell’ordinamento italiano, è soddisfatto in maniera imperfetta, poiché i reati e le
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pene possono essere previsti, oltre che dalla legge, anche da tali atti governativi
con forza di legge (decreto legge, decreto legislativo).
La norma di legge che prevede un reato deve rispettare il principio di tassatività e
indeterminatezza, essa deve individuare con precisione il comportamento vietato,
al fine di consentire al destinatario della norma di avere una percezione chiara ed
immediata del comportamento vietato.
Principio di offensività del reato: non può esservi reato senza offesa di un bene
giuridico. Il legislatore è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro
configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi
meritevoli di protezione.
Nella loro proiezione concreta, il potere-dovere del giudice comune di escludere la
configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche
circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva.
Principio della proporzionalità della pena alla gravità del reato: esige che la
pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del
fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal
fatto medesimo.
Art. 27.1:
La responsabilità penale è personale.
L’art. 27.1 prevede che la responsabilità penale è personale, può scattare solo in
presenza di un evento riconducibile al soggetto cui essa è attribuita, e dunque il
tassativo divieto della responsabilità per fatto altrui.
Principio di colpevolezza: la pena non può reprimere qualsiasi offesa ingiustificata
a un bene giuridico, ma soltanto quella realizzata colpevolmente, che possa essere
personalmente rimproverata dall’agente. La responsabilità oggettiva, dunque,
contrasta con il principio costituzionale della responsabilità penale.
Le misure di sicurezza
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Misure di sicurezza: provvedimenti intesi a riadattare il delinquente alla vita
libera sociale e, cioè a promuovere l’educazione oppure la cura, mettendolo,
comunque, nell’impossibilità di nuocere.
Possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano
commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Il loro presupposto, quindi, è la
pericolosità sociale delle persone assoggettate a tali misure, cioè la possibilità che esse
commettano nuovi reati; scattano insieme a una pena o alternativamente a una pena.
Le misure di sicurezza si distinguono in:
• misure di sicurezza personali (detentive e non detentive).
• misure di sicurezza patrimoniali
Esse trovano fondamento costituzionale nell’art. 25.3
Art. 25.3:
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Le misure di sicurezza devono essere previste dalla legge, e che la legge ne determini
tassativamente i presupposti e i tipi, mentre la loro durata può essere collegata alla
permanenza della pericolosità sociale che le giustifica. Le misure di sicurezza, a
differenza della pena, può applicarsi anche a fatti già verificatisi al momento in cui essa
viene prevista dalla legge.
Misure di sicurezza detentive
Comportano una limitazione della libertà personale.
• assegnazione a colonie agricole o a case di lavoro
• ricovero in casa di cura o custodia
• ricovero in ospedale