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Determinazione del soggetto abilitato a disporre del domicilio: trattandosi di una
libertà negativa, il titolare del diritto è abilitato sia ad escludere i terzi, sia ad ammetterli.
Nel caso di soggetti collettivi, per la determinazione del soggetto abilitato a disporre del
domicilio, occorre distinguere:
La libertà di domicilio 3
• Comunità di natura gerarchica: competente a decidere è il superiore gerarchico
della comunità.
• Comunità di natura paritaria: nel caso di diversità di pareri lo ius exludendi
prevale sullo ius includendi.
Le limitazioni
Il bene giuridico domicilio può subire delle compressioni, a condizioni giustificate da
taluni interessi cui la Costituzione accorda tutela.
Vi sono due modalità di limitazione, diverse sia per tipo di misura che può essere
adottata, sia per l’intensità della garanzia e quindi per la procedura che deve essere
eseguita.
Disciplina dell’art. 14.2: ha garanzia di portata più generale ed è basata sul
parallelismo con la libertà personale.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Valgono per l’art. 14 le stesse garanzie previste per l’art. 13 e da altre disposizioni
costituzionali in materia di libertà personale:
• La riserva di legge: per la definizione in generale dei casi e dei modi
• La riserva di giurisdizione: per la limitazione in concreto (salvo casi di
necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge) in cui è consentito
l’intervento provvisorio dell’autorità di pubblica sicurezza, che deve però
immediatamente comunicarlo all’autorità giudiziaria, la quale può convalidarlo
entro 48 ore.
È necessario rispettare la riserva di giurisdizione tutte le volte in cui la restrizione
è rappresentata da una perquisizione, o da un sequestro, cioè da misure
coattive di ricerca di qualcosa, finalizzate all’ottenimento e allo spossessamento
di quelle cose.
Disciplina dell’art. 14.3: è una disciplina più leggera.
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Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Quindi l’art. 14.2 prevede la regola e l’art. 14.3 individua l’eccezione. Si tratta di un
binario agevolato per la limitazione della libertà domiciliare, e garantisce quindi una
protezione meno intensa.
Differenza tra i due commi:
• Provvedimenti limitativi: l’art. 14.3 si riferisce solo agli accertamenti e alle
ispezioni, cioè a misure obbligatorie, che prevedono un obbligo assistito da
sanzione, ma non consistono in una coercizione fisica della persona assoggettata
all’obbligo. Esse richiedono la collaborazione dell’interessato, il quale può sottrarsi a
tale obbligo, pur incorrendo in una sanzione. Occorre applicare l’art. 14.2 tutte quelle
volte in cui l’intervento assume forma coercitiva (perquisizione o sequestro).
• Riserva di giurisdizione: la procedura prevista dall’art. 14.3 non prevede la
riserva di giurisdizione per l’intervento limitativo, ma solo una riserva di legge (”sono
regolati da leggi speciali”): non è dunque necessario l’intervento preventivo
dell’autorità giudiziaria né l’immediata convalida da parte di essa.
• Motivi che giustificano i provvedimenti più leggeri: sanità, incolumità pubblica,
fini economici e fini fiscali.
Dalla libertà di domicilio al diritto sociale all’abitazione?
Per esercitare la libertà di domicilio, occorre disporre di un luogo da destinare a propria
sede.
Un diritto di libertà consiste in una pretesa all’astensione da parte dello Stato, non
garantisce quindi al suo titolare di disporre di un mezzo apprestato dallo Stato per
poterla esercitare. Vi è però un principio di politica pubblica per realizzare il quale
devono concorrere il supporto finanziario pubblico e lo sforzo individuale del soggetto
interessato.
Posizioni in materia di diritto all’abitazione della Corte Costituzionale
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