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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

E TUTELA DELLE LIBERTÀ COSTITUZIONALI

PROCESSO PENALE l’ordine, per evitare

Nasce storicamente come un apparato per reprimere condotte illecite e riportare

che vi sia la vendetta privata e per accertare se vi è stato un fatto e applicare eventualmente una

sanzione (cosa che serve a dissuadere gli altri dal compiere la condotta illecita): funzione di assicurare

l’ordine messo in discussione da una condotta illecita posta da un soggetto.

e conservare o ripristinare

Il processo può essere modulato in modo diverso a seconda del grado di civiltà dello Stato:

 Apparati più democratici: sono gli ordinamenti in cui vi sono diritti per l’imputato e si

protegge la vittima (modello accusatorio, più sensibile alle esigenze di libertà del cittadino).

 Apparati meno democratici: quelli (ad alta efficienza) dove il processo è strumento di

accertamento/verifica di una verità che si dà per assodata, non vi è attenzione per le garanzie,

quindi, sono orientati alla condanna, poca attenzione per il modo in cui si arriva all’obiettivo

(modello inquisitorio, scopo di assicurare la punizione).

Bisogna trovare il giusto equilibrio tra esigenza del risultato (accertare il fatto commesso) e rispetto

della persona.

Modelli (sistemi puri)

Astratti bc non esistono sistemi puri ma misti ovvero che combinano gli aspetti di vari modelli.

1) Sistema inquisitorio:

 all’esigenza che i reati non

Tipico degli Stati autoritari che sono particolarmente sensibili

restino impuniti mentre sono meno esigenti sul fronte della tutela dei diritti: si punta al

risultato.

 Il ruolo che assume il giudice non è così 3° come nel nostro sistema ma ha molti poteri e può

anche raccogliere le prove (poteri probatori in capo al giudice), sono ammessi denunciatori

anonimi o segreti (non vi è garanzia di trasparenza).

 La difesa ha un ruolo più marginale/eventuale bc non riconosciuta la parità tra le parti quindi

disequilibrio tra parte pubblica (giudice + PM) e difesa bc questi processi sono stt segreti e

questo implica che difesa non ha accesso agli atti del processo ma ha le mani legate (come

modello del processo alle streghe).

 Giudice apre il processo, formula l’imputazione, cerca le prove quindi è fondamentale x tt

queste funzioni e questo fa si che manchi la possibilità di difendersi bc essendo tutto

accentrato in una persona è di tipo unilaterale (prova formata unilateralmente: PM fa le

domande focalizzandosi solo sugli aspetti che gli tornano utili e quindi poi giudice ha visione

parziale).

 Libertà del giudice di raccogliere le prove, indipendentemente dalle richieste di accusatore e

accusato: il limite di questi sistemi è che il giudice perde l’imparzialità dopo la ricerca delle

prove, vi sarà un pregiudizio che porta il giudice ad essere indirizzato alla soluzione quasi

sempre della condanna.

 Dato che conta il risultato e non importano i diritti delle persone coinvolte, si usano strumenti

come anche la carcerazione preventiva (limitazione della libertà) x ottenere confessioni bc no

presunzione di innocenza + si ammette uso della forza e torture bc l’importante è che la

macchina sia efficiente. Pag. 1 di 83

 Segretezza degli atti è una delle caratteristiche di questo modello bc difesa ha accesso agli atti

fine e no diritto alla controprova + cittadino non coinvolto bc non può verificare com’è

alla

amministrata la giustizia.

 Organo istruttorio compie da solo le acquisizioni probatorie, manca la fase dibattimentale,

non vi è la presenza del pubblico e il processo si svolge per iscritto (memoria per il giudice +

le parti possono presentare memorie scritte)

 Principio dell’unità della giurisdizione: quello deciso in sede penale viene preso x buono

anche in sede civile.

2) Sistema accusatorio:

 Stati liberali e democratici: massima tutela dei diritti e può essere ben raffigurato

dall’espressione “meglio che ci sia un colpevole in libertà che un innocente in carcere”.

 Giudice:

o 3° e imparziale ma x esserlo deve assumere una passività processuale ovvero essere

una sorta di spettatore.

o Ha qualche potere probatorio che però sono funzionali a completare un quadro già

delineato e costruito dalle parti (es. può chiedere chiarimenti ai testimoni, non li

sceglie (sono le parti a farlo), ma se lo può fare deve motivare e lo può fare

limitatamente in via residuale).

Vi è l’esclusione di ogni libertà del giudice nella raccolta delle prove, che devono

o essere fornite dalle parti. Il giudice non può influenzare lo sviluppo delle indagini

proposte dalle parti che rappresenta il popolo e garantisce l’equilibrio degli interessi:

o È affiancato da giuria

generalmente è composta da persone non esperte di diritto

 Ricostruzione attendibile dei fatti nasce da contrapposizione ovvero processo di parti in stato

di parità: non nel senso che sono uguali ma come parità di opportunità.

 Limitazione della libertà no strumentalizzata a fini probatori quindi x ottenere confessioni:

carcerazione preventiva è strumentale al risultato del processo quindi solo in determinati casi

(x preservare lo svolgimento del processo, limitazione della libertà che si giustifica solo se

funzionale a soddisfare esigenze processuali es. per evitare che il soggetto inquini le prove).

 Imputato ha diritto al silenzio ovvero non è tenuto ad aiutare l’autorità ad accertare i fatti ma

silenzio non basta bc servono altre prove x superare la non colpevolezza.

 Processo improntato al principio del contradditorio e della pubblicità, le parti si confrontano,

ed è pubblico: cittadini possono assistere al processo, possono verificare come è amministrata

la giustizia, questa è anche una garanza per il soggetto sottoposto al processo + gli atti si

estrinsecano a voce, davanti al giudice e le parti e si succedono in un tempo ristretto e in un

medesimo spazio (aula di udienza).

 riconosciuta all’offeso e congiunti (e un cittadino qualsiasi), senza il cui

Libertà di accusa

esercizio il giudice non può intervenire.

 Non c’è il principio di unità di giurisdizione + in contraddittorio il giudice nota anche le

reazioni. Pag. 2 di 83

Italia

Storicamente vi sono stati sistemi diversi, ispirati ai codici francesi, in particolare al Codice

napoleonico, fondamentalmente sistemi misti. Con il codice degli Anni 30 vi era un sistema

autoritario, visto il carattere autoritario dello stato durante il periodo del fascismo e questo ha

influenzato il Codice penale e di procedura.

Il sistema che abbiamo oggi del 1988 (Codice di procedura penale) quanto alle fonti:

 Costituzione non precisa la preferenza x sistema accusatorio o inquisitorio ma individua i

principi del giusto processo, i quali orientano verso il sistema accusatorio (tutela libertà

personale, salvaguardia della privatezza, inviolabilità del diritto, precostituzione e naturalità

del giudice, presunzione di innocenza, soggezione del giudice solo alla legge ecc).

 Art 2 Legge delega 1987 stabilisce che il codice deve attuare nel processo penale i caratteri

del sistema accusatorio + direttive che indicano come il legislatore deve intervenire per far sì

che il processo abbia i caratteri del sistema accusatorio.

Il nostro è un sistema prevalentemente accusatorio ma definito misto bc:

 Concepiamo la carcerazione preventiva che non concepito in un sistema puro.

 Nostro processo si divide in 2 fasi che presentano alcuni aspetti del sistema inquisitorio come

la segretezza delle indagini.

 Abbiamo accanto a un procedimento ordinario dei procedimenti speciali (procedimento con

tt le fasi o più corto es. patteggiamento x contrarre i tempi o quando la prova è molto evidente)

più a una logica o a un’altra come:

così si può individuare dei procedimenti che rispondono

giudizio direttissimo e procedimento x decreto.

Sistema di diritto processuale e sostanziale

Norme del codice di procedura disciplinano l’attività posta in essere da soggetti come PM, polizia

giudiziaria ecc. x applicare legge penale astratta a caso concreto: disciplina che si occupa di

regolamentare gli atti del processo e gli organi e persone che vi partecipano.

Ruolo del giudice e del legislatore: il giudice stabilisce se il soggetto ha commesso un reato; il

legislatore definisce la condotta come reato.

In materia penale sostanziale esiste una riserva di legge: norme devono rispondere a determinate

a stati d’animo o attacchi

caratteristiche, tassative, irretroattive, non possono fare riferimento

psicologici, chiare e non vaghe.

Riserva di giurisdizione in procedura penale bc spetta agli organi giurisdizionali che caratteristica di

organo indipendente e parziale.

Il legislatore può interferire con l’attività del giudice, può interferire con la riserva di giurisdizione?

Non può farlo legittimamente ma esistono dei modi attraverso i quali il legislatore può interferire es.

leggi di interpretazione autentica (legge lecita), attraverso le quali il legislatore prima emana una

legge, quando viene applicata male in quanto non compresa come dovrebbe, il legislatore interviene

chiarendo un contenuto già espresso nella norma. Il problema si ha quando aggiunge un contenuto

diverso, il legislatore impone una soluzione al giudice, una norma nuova mascherandola per un

contenuto espresso, vi è il rischio che il legislatore si sostituisca al giudice nel suo operato.

Norme penali sostanziali e processuali: riguardano stesso settore ma si differenziano anche x

formulazione.

1) Sostanziali: norme di tutela, limitano la condotta dei soggetti x tutelari beni fondamentali

“chiunque

individuali/collettivi. Rivolte a chiunque. Contengono al loro interno la sanzione (es.

cagioni la morte di un uomo…”). Solitamente strutturate come comandi o divieti.

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2) Processuali (norme costruttive):

 Disciplinano le attività di organi, uffici e soggetti del processo. Rivolte a soggetti determinati.

 Organizzano, attribuiscono poteri e prerogative, istituiscono organi e ne disciplinano il

cosa può fare il difensore, la persona offesa, chi è quest’ultima, chi

funzionamento + dicono

è il pubblico ministero + disciplinano i rapporti tra individuo e attività, determinano ambiti e

modalità di esercizio del potere di quest’ultima.

 Sono quelle che concorrono a disciplinare il procedimento penale in tt la sua estensione (da

quando vi è la notizia criminis, e si sviluppa attraverso la verifica di questa fino

all’applicazione delle conseguenze).

 Si distinguono in:

o Norme di organizzazione: provvedono a creare e coordinare soggetti giuridici uffici.

Norme di funzionamento: sono volte a regolare lo svolgimento dell’attività dei singoli

o e degli uffici.

 Inosservanza non comporta mai conseguenze a livello personale ma conseguenza di tipo

processuale che si scarica sul processo, quindi, significa avere conseguenze negative sul

processo, sulla validità degli atti che ho compiuto:

Irregolarità: non ogni violazione comporta un’invalidità bc alcune di poco conto che

1. non hanno alcun riverbero (es. giudice quando inizia dibattimento dovrebbe

dichiarare aperto il dibattimento ma se si dimentica di dirlo non viene annullato

l’intero processo).

2. Tipi di invalidità processuali (conseguenze processuali):

I. Nullità: sanzione dominata dal principio di tassatività + in base alla gravità

determina degli effetti diversi come la regressione (regredire a quando atto

nullo compiuto) o rinnovazione dell’atto + riverberare effetti su atto

successivo.

II. Inutilizzabilità: la prova non potrà essere utilizzata dal giudice (es. divieto di

utilizzare metodi o tecniche che incidono sulla libertà di autodeterminazione

per ottenere una dichiarazione come la macchina della verità).

III. Inammissibilità:

 Sanzione che colpisce l’atto che non rispetta dei requisiti di fondo o no

compiuto nel termine previsto o no contenuto richiesto o compiuto da

soggetto che non aveva colpe.

 Solitamente è un’invalidità che colpisce gli atti di una parte es. atto di

impugnazione, se i requisiti/profili (es forma, soggetto legittimato,

termini) non sono rispettati l’impugnazione è inammissibile, la

violazione si scarica sull’atto.

IV. Decadenza: perdita del potere di compiere un atto bc non è stato compiuto

entro il termine perentorio stabilito dalla legge es. atto di impugnazione

presentato dopo un termine: inammissibilità + decadenza.

Di creazione giurisprudenziale:

 Abnormità: l’atto è abnorme quando è esercitato da un soggetto che non ne ha il potere o x

una finalità diversa da quella di quell’atto, deriva da un utilizzo sbagliato del potere.

 Inesistenza: sanzione estrema, riguarda gli atti processuali che sono talmente sbagliati da non

essere assimilabili al modello legale (es. sentenza priva di intestazione, motivazione,

sottoscrizione).

Compito del giudice è di applicare le norme penali al fatto concreto + individuare la norma quella

che va applicata al caso (interpretazione: problematica x formulazione della norma bc se è chiara è

precisa non ci sono problemi ma se ci sono termini ambigui e vaghi allora si). Un termine è ambiguo

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ovvero può avere più significati (es. fiera: animale, fiera di commercianti) mentre vago cioè hanno

significato certo ma contorni sfumati (es. calvo: nessun capello ma se ne ha 5?). Concetto di osceno

è vago.

Motivazioni di fatto e di diritto. Accertamento è complesso bc ruolo del giudice è assimilato allo

storico x risalire al fatto bc attraverso le prove devo risalire al fatto. Al giudice rimarrà sempre un

dubbio ma non deve essere fondato sulle prove (deve essere superato il dubbio ragionevole).

Fonti

Quanto al processo penale per un certo periodo si è dubitato che la Costituzione fosse una fonte del

diritto processuale penale, negli Anni 70 vi era chi la ometteva per una ragione storica. Il codice

vigente allora era il codice degli Anni 30 che non si conciliava del tt con i principi della Costituzione

vista l’impronta autoritaria del codice. La sua applicazione avrebbe portato a dover mettere in

discussione e dichiarare illegittimi molte norme del codice. Si è così cercato di circoscrivere l’ambito

di operatività della Costituzione. Questo è stato poi superato, il codice del 30 è stato modificato dalla

Corte costituzionale e adeguato a principi più democratici e liberali. Oggi vi è un nuovo codice

ispirato a nuovi principi e conforme alla costituzione: la 1^ fonte è la Costituzione.

Giudice applica:

 Norme sostanziali.

 Codice di procedura penale.

 Fonti sovranazionali:

o Legislatore UE:

 Direttive nel settore penale: es. direttiva in materia di interpretazione e

traduzione degli atti processuali, vi era il problema in Italia se un soggetto

straniero sottoposto a processo avesse diritto all’interprete o anche alla

traduzione degli atti: la direttiva ha chiarito che il diritto all’interprete

comprende anche il diritto al traduttore, diritto duplice: a livello interno il

legislatore ha dovuto modificare la disciplina e adeguarsi.

o CEDU (riconosce i diritti fondamentali):

 Norma interna se lede una norma convenzionale che opera come parametro

interposto e allora si darebbe luogo a una controversia costituzionale).

 Corte di Strasburgo è importante bc garantisce la tutela di diritti fondamentali.

 Riforme a livello costituzione (Art 111 Cost) x recepire i principi espressi

dalla Convenzione.

Procedimento ordinario

Fasi:

1. Indagini preliminari:

o Soggetti: PM, polizia giudiziaria, difensore, GIP, indagato (se individuato).

o Fase segreta che si apre con la notizia di reato e PM iscrive la notizia in modo

tempestivo, giudice ad acta che è il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) che è

garanzia x i diritti in gioco.

che PM chieda l’archiviazione (quando non ha gli elementi x

o 2 possibilità ovvero

andare avanti + se in 2° momento emergessero elementi x processare allora riapertura

delle indagini) o eserciti l’azione penale (imputazione quindi indagato diventa

imputato). Pag. 5 di 83

2. Udienza preliminare:

o Soggetti: PM, difensore, GUP, imputato, parte civile (persona offesa del bene

giuridico leso).

o Questa fase vi è se il PM alla fine delle indagini ritiene di avere gli elementi per

sostenere l’accusa in giudizio.

o Al termina si va in dibattimento o si potrebbe arrivare ad una sentenza di non doversi

procedere (NPD).

Giudice è il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare).

o

3. Giudizio/dibattimento:

o Soggetti: PM, difensore, giudice del dibattimento, imputato, parte civile.

Se l’udienza non si è conclusa con una

o sentenza che dà luogo a procedere, non si

arriva al dibattimento. Se si arriva al dibattimento vi è un decreto che dispone il rinvio

a giudizio.

o Giudice del dibattimento: cambia proprio figura e non solo nome. Garanzia di

imparzialità del giudice bc se fosse GIP conoscerebbe già gli atti.

o Luogo dove si forma la prova.

4. Sentenza di condanna o di assoluzione.

Difensore è onnipresente e accompagna indagato fino alla fine del processo.

Non vi è sempre coincidenza tra persona offesa e parte civile (danneggiato): es. omicidio: morto non

potrà costituirsi parte civile ma possono farlo gli eredi vantando un danno derivato dalla morte.

Procedimenti speciali (venir meno di alcuni momenti)

(su impulso dell’interessato) e

1) Giudizio abbreviato patteggiamen

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valevic23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ordinamento giudiziario e tutela delle libertà costituzionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Rombi Natalia.
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