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PROCEDIMENTO

Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni

sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza

l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,

nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai

singoli ordinamenti.

 ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto

all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo

procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del

singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del

comma 1 dell'articolo 4.

L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono

comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

 ART. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento:

 Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

 Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni

misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il

rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

 Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui

all'articolo 14;

 Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai

regolamenti;

 Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti

all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del

provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi

dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non

indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

 ART. 6bis – CONFLITTO DI INTERESSE

ll responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

 ART. 7 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del

procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo

8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a

quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento

predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o

facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro,

con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima

della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

 ART. 8 - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione

personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

 L'amministrazione competente;

 L'oggetto del procedimento promosso;

 L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

 La data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve

concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

 Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

 L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti

particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2

mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui

interesse la comunicazione è prevista.

 ART. 9 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno

facoltà di intervenire nel procedimento.

 ART. 10 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO

I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

 Di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

 Di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare

ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

 ART.11 - ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL

PROVVEDIMENTO

L’Amministrazione, in riferimento all’art 10, può concludere accordi con gli interessati sia per

determinare il contenuto discrezionale dell’atto, sia per sostituirlo. In ogni caso non deve creare

pregiudizio dei diritti dei terzi, e deve perseguire sempre il pubblico interesse.

Per favorire gli accordi il responsabile del procedimento può organizzare incontri con il destinatario

ed eventuali controinteressati.

Gli accordi devono essere scritti, pena la nullità, e sono regolati dal codice civile in materia di

obbligazioni e contratti.

Quando l’accordo sostituisce il provvedimento questi deve subire gli stessi controlli del

provvedimento.

Per motivi di interesse pubblico l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, ma

se questo provoca pregiudizio per il privato, l’amministrazione ha l’obbligo di pagare un indennizzo.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente

dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli

eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

A tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, nei casi di conclusione

di un accordo, la stipula dell’accordo stesso deve essere preceduta da una determinazione

dell’organo competente per l’adozione del provvedimento. Le controversie di tali accordi sono di

competenza del giudice amministrativo (giurisdizione esclusiva del TAR).

Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un

calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del

provvedimento ed eventuali controinteressati.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

 ART. 12 - PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI

ECONOMICI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla

predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai

rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli

interventi.

 ART.13 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte queste disposizioni non si applicano a:

- Atti normativi

- Atti amministrativi generali

- Atti di pianificazione e di programmazione

- Procedimenti tributari

 ART.14 - CONFERENZA DEI SERVIZI

Viene indetta di regola dall’Amministrazione procedente qualora sia opportuno esaminare

contestualmente vari interessi pubblici coinvolti nello stesso procedimento. Tale conferenza si

svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite

dall'amministrazione procedente.

La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la

conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti,

nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i

gestori di beni o servizi pubblici e non ottenuti entro 30 gg dalla ricezione, da parte

dell’amministrazione competente, della richiesta dei pareri, nulla osta ecc.

La conferenza può essere indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o

più amministrazioni interpellate.

La conferenza può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più

procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati.

Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di competenza di una P.A., la

conferenza di servizi è indetta, anche su richiesta dell’interessato, dalla P.A. competente per

l’adozione del provvedimento finale.

L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della

conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La

conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei

termini fino alla metà.

In caso di affidamento di concessione lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal

concedente ovvero con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro 15 giorni, secondo

quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA = valutazione impatto ambientale. Quando la

conferenza è convocata ad istanza del concessionario, spetta in ogni caso al concedente il diritto

di voto. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e

svolta avvalendosi degli strumenti informatici. Tutte le autorizzazioni, nulla osta etc. vengono

acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona.

Le amministraz

Dettagli
A.A. 2021-2022
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia.mele.97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Meale Agostino.