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PROCEDIMENTO
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai
singoli ordinamenti.
ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del
comma 1 dell'articolo 4.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
ART. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento:
Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui
all'articolo 14;
Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi
dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
ART. 6bis – CONFLITTO DI INTERESSE
ll responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
ART. 7 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
ART. 8 - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
L'amministrazione competente;
L'oggetto del procedimento promosso;
L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
La data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
ART. 9 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.
ART. 10 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
Di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
Di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare
ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
ART.11 - ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL
PROVVEDIMENTO
L’Amministrazione, in riferimento all’art 10, può concludere accordi con gli interessati sia per
determinare il contenuto discrezionale dell’atto, sia per sostituirlo. In ogni caso non deve creare
pregiudizio dei diritti dei terzi, e deve perseguire sempre il pubblico interesse.
Per favorire gli accordi il responsabile del procedimento può organizzare incontri con il destinatario
ed eventuali controinteressati.
Gli accordi devono essere scritti, pena la nullità, e sono regolati dal codice civile in materia di
obbligazioni e contratti.
Quando l’accordo sostituisce il provvedimento questi deve subire gli stessi controlli del
provvedimento.
Per motivi di interesse pubblico l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, ma
se questo provoca pregiudizio per il privato, l’amministrazione ha l’obbligo di pagare un indennizzo.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
A tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, nei casi di conclusione
di un accordo, la stipula dell’accordo stesso deve essere preceduta da una determinazione
dell’organo competente per l’adozione del provvedimento. Le controversie di tali accordi sono di
competenza del giudice amministrativo (giurisdizione esclusiva del TAR).
Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
ART. 12 - PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI
ECONOMICI
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi.
ART.13 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte queste disposizioni non si applicano a:
- Atti normativi
- Atti amministrativi generali
- Atti di pianificazione e di programmazione
- Procedimenti tributari
ART.14 - CONFERENZA DEI SERVIZI
Viene indetta di regola dall’Amministrazione procedente qualora sia opportuno esaminare
contestualmente vari interessi pubblici coinvolti nello stesso procedimento. Tale conferenza si
svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite
dall'amministrazione procedente.
La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici e non ottenuti entro 30 gg dalla ricezione, da parte
dell’amministrazione competente, della richiesta dei pareri, nulla osta ecc.
La conferenza può essere indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o
più amministrazioni interpellate.
La conferenza può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati.
Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di competenza di una P.A., la
conferenza di servizi è indetta, anche su richiesta dell’interessato, dalla P.A. competente per
l’adozione del provvedimento finale.
L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della
conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La
conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei
termini fino alla metà.
In caso di affidamento di concessione lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro 15 giorni, secondo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA = valutazione impatto ambientale. Quando la
conferenza è convocata ad istanza del concessionario, spetta in ogni caso al concedente il diritto
di voto. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e
svolta avvalendosi degli strumenti informatici. Tutte le autorizzazioni, nulla osta etc. vengono
acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona.
Le amministraz