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La specificità dell'oggetto (potere pubblico nella sua manifestazione più autentica: la discrezionalità)
Condiziona il regime giuridico applicabile agli accordi: si tratta di un regime giuridico pubblicistico ma solo in via residuale e sussidiaria si può attingere ai principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti e la clausola agisce come criterio risolutore di antinomie. In particolare - FASE DELLA FORMAZIONE DELL'ACCORDO: la manifestazione della volontà della p.a. rileva come esercizio del potere autoritativo, soggetto ai vincoli suoi propri. Tale aspetto è evidente riguardo ai terzi, in quanto l'efficacia nei confronti dei terzi è uno dei profili che meglio consente di misurare la distanza rispetto alle tesi contrattualistiche: l'atto che produce effetti esterni, in ipotesi lesivi della sfera giuridica dei soggetti, è l'accordo stesso in quanto espressione della scelta in vista dell'interesse.
pubblico.-FASE ESECUTIVA: trova applicazione la disciplina del diritto comune in quanto si rileva il profilo dell'adempimento delle prestazioni reciproche da parte dei contraenti; non è escluso che in questa fase vengano in rilievo dei momenti provvedimentali.
Secondo la teoria pubblicistica temperata, l'art. 11 costituisce la norma base per la disciplina del contratto di diritto pubblico. L'inquadramento in senso prevalentemente pubblicistico degli accordi è stato confermato su rilievo verso una qualificazione di questo tipo in cui convengono caratteri come il necessario perseguimento dell'interesse pubblico o il riferimento al contenuto discrezionale.
Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.
L'esigenza di precostituire i criteri di valutazione da applicare nell'esercizio del potere di attribuzione di benefici economici era già stato preso in considerazione da discipline settoriali. La ratio: la prima rinviene il suo
fondamento nell'esigenza di evitare che un soggetto soggiaccia quando beneficia di un finanziamento pubblico, ad un regime differenziato rispetto a quello applicabile agli altri soggetti dell'ordinamento; la seconda, consistente nel richiamo alle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è stata dettata dalla necessità di consentire alle p.a. nell'adottare le forme organizzative più opportune ed è pur sempre necessario un atto formale, non sostituibile con prassi ed usi interni; la terza, consistente nella specificazione che i provvedimenti devono dare specifica consapevolezza dell'applicazione del criterio generale al caso specifico, è stata imposta da esigenza di chiarezza del dato normativo. Attualmente, l'art. 12 assolve ad una triplice funzione:
- improntare l'attività diretta all'erogazione di benefici economici al criterio della consumazione anticipata del potere discrezionale dell'autolimite.
- fornire un
Aiuto di stato può far legittimo affidamento sulla regolarità del beneficio solo se concesso nel rispetto della normativa comunitaria. Per un verso si riconosce in astratto la configurabilità di una posizione di affidamento meritevole di protezione e per un altro si nega con una sorta di presunzione assoluta di conoscenza del carattere illegittimo dell'aiuto. Un'illimitata tutela dell'affidamento è possibile quando la falsa credenza della legittimità dell'aiuto è indotta da un atto o da un comportamento della commissione.
Riparto di giurisdizione: di cui si distingue:
- Tra la fase antecedente al provvedimento che concede l'incentivo:
- A seconda che lo stesso sia riconosciuto al privato direttamente dalla legge, senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte della p.a.
- Residuino in capo alla p.a. dei margini di valutazione discrezionale, da cui deriva la qualificazione della posizione giuridica soggettiva.
dell’aspirante in termini di interesselegittimo.
2. E la fase successiva all’erogazione della provvidenza:
- a seconda che lo scioglimento del rapporto trovi la sua ragione in un provvedimentoadottato per soddisfare una esigenza di carattere pubblico e la giurisdizione spetta alg.a.
- si tratti di controversie relative al preteso inadempimento degli obblighi corrispettivida parte di qualcuno dei soggetti del rapporto, trattandosi di aspetti attinenti al profilodell’adempimento/inadempimento delle reciproche prestazioni, la giurisdizione spettaal g.o.
Diverse ricostruzioni della fattispecie hanno affermato la sussistenza di un’ipotesi digiurisdizione esclusiva. In particolare, attraverso la valorizzazione del termineCONCESSIONE, ipotizzando che l’atto attributivo possa essere qualificato in termini diconcessione di bene pubblico. Sulla revoca dei provvedimenti di concessione dibenefici economici, il d.l. 133/2014, modificando l’art 21-quinquies della legge,
ha escluso il potere di revoca per ripensamento.
Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
L'esclusione di alcune categorie espressamente individuate dal legislatore al primo e secondo comma, trova fondamento nell'esigenza di sottrarre, per ragioni pratiche, atti caratterizzati da un ambito applicativo generalizzato e destinati ad incidere nella sfera giuridica di un numero indeterminato di soggetti. L'art. 13 sottende due contrapposte esigenze:
- la necessità di assicurare la democraticità dell'azione amministrativa attraverso la più ampia partecipazione possibile dei privati.
- il rispetto del principio del buon andamento (art. 97 cost.) che impone l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, con conseguente divieto di aggravamento dei relativi procedimenti.
I comma: le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della p.a. diretta
All'emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per cui restano le particolari norme che li disciplinano. Le prime due categorie di atti sono atti normativi e atti amministrativi generali: l'inclusione di un determinato atto nell'una piuttosto che nell'altra categoria non è priva di ricadute applicative in termini di principi applicabili. La differenza tra atti normativi e amministrativi generali ricade nel contenuto dell'atto stesso: i primi si caratterizzano per tre requisiti essenziali: generalità, astrattezza (indefinita ripetibilità ed applicabilità a fattispecie concrete) e innovatività (capacità di modificare definitivamente l'ordinamento giuridico). La caratteristica dell'indeterminabilità dei destinatari, propria degli atti amministrativi generali, costituisce il fondamento della non coincidenza in ordine ad alcuni profili sostanziali.
eprocessuali rispetto ai provvedimenti individuali. Inoltre, gli atti normativi, la cui esclusione dall'ambito di operatività delle norme sulla partecipazione, si spiega in ragione dell'esigenza di sottrarre al procedimento di formazione dell'atto quei soggetti potenzialmente interessati all'emanazione dello stesso o diversi da quelli istituzionalmente chiamati alla sua emanazione. La disposizione si riferisce agli atti di pianificazione e programmazione che costituiscono atti particolari che riguardano materie specifiche: la specifica ed autonoma individuazione degli atti a carattere pianificatorio e programmatorio, rispetto ai procedimenti relativi ad atti generali e normativi, si giustifica sia per i contratti sorti per la natura giuridica che in varie ipotesi di partecipazione nell'ambito della specifica disciplina.
II comma: delimita la portata precettiva delle norme sulla partecipazione con riferimento ai procedimenti tributari. Tale scelta legislativa
Si spiega in quanto nel procedimento tributario non esistono interessi da contemperare, essendo unicamente diretto all'acquisizione di informazioni utili per esercitare il potere di imposizione nei confronti dei destinatari.
Art. 14 Conferenza dei servizi
Nel Capo IV della l.241/90 trovano spazio anche gli ACCORDI TRA LA P.A.; L'ISTITUTO DELLA SCIA; IL SILENZIO ASSENSO, tutti istituti volti a razionalizzare e accelerare l'azione amministrativa e ad uniformarla ai principi di economicità ed efficacia codificati dall'art. 1. La conferenza nasce come strumento di concentrazione dell'analisi dei diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e ulteriore finalità di deflazione dell'eventuale contenzioso: lo strumento è attuativo del principio costituzionale del buon andamento, nonché dei relativi canoni di economicità, semplicità, celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.
Taliaffermazioni hanno trovato fondamento in una sentenza giudiziale in cui si afferma che per sua natura la co