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Le Fonti

Le norme giuridiche sono regole vincolanti, che regolamentano comportamenti e rapporti all'interno di una qualsiasi società organizzata.

Tutte insieme costituiscono l'ordinamento giuridico.

N.B. Queste norme vengono modificate, per adattarsi alla continua evoluzione della società.

Queste norme vengono prodotte dalle fonti del diritto

  • Fonti di produzione del diritto
  • Fonti di ricognizione o fonti sulla produzione del diritto

Sono quelle che immettono direttamente nel nostro ordinamento, le norme giuridiche che regolano la vita in comune.

Perciò tutti gli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a produrre o a non produrre norme giuridiche, vengono definite fonti di produzione del diritto.

Sono perciò tutte quelle che indicano l'autorità, il procedimento e l'atto, con il quale le fonti di produzione possono essere create.

Infine queste fonti dettano regole vincolanti, ma devono essere una gerarchia tra le fonti del diritto. Le altre norme (es. la Costituzione), ne esiste una, anche tra queste due tipi di fonti.

Una fonte di produzione del diritto, non potrà essere abrogata se non mediante diversamente da quelle previste dalla propria fonte sulla produzione.

  • Costituzione + Leggi costituzionali (fonti superprimarie)

  • Leggi e atti aventi forza di legge (fonti primarie)

  • I regolamenti (fonti secondarie)

  • Le consuetudini

Detto questo bisogna prima ricercare le fonti sulla produzione del diritto nella costituzione e in seguito si individueranno, a cascata, le fonti di produzione del diritto.

Es. giurisprudenza + elenco

Ma le fonti del diritto le possiamo distinguere ancora:

  • Fonti-atto
  • Fonti-fatto

Determinante da procedure, sono manifestazioni di volontà espresse da un'autorità individuata da un ordinamento.

Es. le leggi, i decreti legge, i regolamenti governativi.

Si tratta di eventi o comportamenti, riconosciuti dall'ordinamento, per cui si sono realizzati in un certo modo, idonei a produrre effetti giuridici.

L'unica fonte scritta riconosciuta è la consuetudine (ripetizione nel corso del tempo di un certo comportamento), nella convinzione però che si tratti di un comportamento giuridicamente vincolante.

Perciò le uniche fonti fatto escluse, sono quelle non prodotte dallo stato italiano, ma comunque con rilievo giuridico.

  • Norme di diritto internazionale privato

Es. art. 29, legge n° 218 del 1995.

  • Norme UE

Es. art. 34 e 143 comma 1

L'INTERPRETAZIONE

(ART. 12)

Distinzione tra disposizione (cosa) e norma

  • È il testo linguistico scritto.
  • È il significato che si ricava dalla disposizione attraverso la sua interpretazione.

N.B. Descrive anche il passaggio dalle fonti del diritto alla norma giuridica.

  • Es. Articolo 5
  • Es. Consiglio di stato

La disposizione non è un'apologia solo dei giudici, ma anche dei cittadini e dei giuristi.

"L'interpretazione delle leggi" è oggetto del c.d. regio decreto numero 12 del 1944 → Art. 65

  1. Criterio letterale
  2. Criterio sistematico
  3. Criterio legato al legislatore

Il criterio interpretazione letterale

Attribuisce alle parole che compongono la disposizione, il senso che hanno nel linguaggio comune o in quello logico-giuridico.

Es. Debito → manifestazioni giuridiche.

Il criterio interpretazione "sistematica"

È desunta dall'art. 12 delle preleggi.

Secondo questo criterio le norme fanno parte di un complesso sistema giuridico. L'interprete deve quindi leggere la disposizione tenendo conto dell'intero sistema normativo, non soffermandosi solo su una singola disposizione, ma allargando l'allora visione al contesto in cui una disposizione si realizza.

Soggezione della legge

  • Le decisioni dei giudici sono subordinate dalla volontà legislativa.

Prima legge

  • Il potere pubblico prima di manifestarsi legittimamente, deve essere preventivamente autorizzato.

Criterio della competenza

La fonte competente disciplina nel proprio ambito.

(È la Costituzione a definire competente una fonte).

  • Es. I regolamenti parlamentari ➔ Articolo 64

La fonte individuata è soggetta solo alla Costituzione.

  • Es. I rapporti tra Stato e Regioni ➔ Articolo 117
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
11 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher reale03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia politica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Salsano Francesco.