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Norma giuridica: regola che condiziona e orienta i comportamenti dei consociati. Norme soggettivamente vincolanti: norme significative per un individuo solo se legate ad una scelta personale. Norma oggettivamente vincolanti: Norma giuridica = regola che si impone a prescindere dalla personale adesione dei singoli consociati. La norma giuridica è costituita da un precetto primario, cioè dalla regola che l'ordinamento vuole che sia seguita dai consociati e da un precetto secondario, cioè la sanzione che l'ordinamento friggerè in caso di mancato rispetto della norma primaria. Coattività = capacità di imporsi a prescindere dalla volontà e anche contro il volere del destinatario. Generalità = la norma deve essere idonea a regolare tematiche e ampie e comprensive senza soffermarsi su situazioni personali e soggettivamente rilevanti. Astrattezza = possibilità di ripetere e applicare per un numero indeterminato di volte il precetto contenuto nella norma perché questa si rivolge all'intera comunità sociale e non ai singoli destinatari.
- FONTI DI PRODUZIONE E FONTI DI COGNIZIONE: Fonte = sorgente del diritto. Le fonti del diritto sono costituite dati o da fatti in zona in essere norme giuridiche e rientrano in questa categoria. Sì le fonti originate da un'attività volitiva di un soggetto o di un'asta nobilitata dall'ordinamento a produrre diritto (atti normativi), sia alle fonti che nascono in seguito ad accadimenti ai quali in presenza di determinate circostanze è lo stesso ordinamento attribuisce valore normativo (fatti normativi).
- Fonti di produzione = fonti finalizzate a produrre norme capaci di rinnovare e modificare l'ordinamento giuridico.
- Fonti di cognizione = documenti che permettono la conoscenza del testo legale delle fonti di produzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica, Bollettini ufficiali delle regioni, Raccolte ufficiali degli usi, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e testi unici compilativi).
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana = fonte di cognizione nella quale vendono pubblicati i testi normativi statali. E se innanzitutto svolge un ruolo notiziale e di pubblicità permettendo la conoscibilità e l'ufficializzazione delle normative di nuova adozione i nostri viene utilizzato come strumento necessario ai fini dell'entrata in vigore e quindi dell'efficacia delle fonti di produzione. Solo in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i testi legisonvuti acquisteranno efficacia vincolante all'interno dell'ordinamento giuridico.
pubblicate cominceranno a produrre i loro effetti solo dopo che si è trascorso determinato periodo di tempo che di norme di 15 giorni, vacatio legis. Ciò alla fine di garantire che in detto termine i consociati possano prendere visione della nuova normativa entrando a conoscenza dei precetti in essa contenuti e il termine della vacatio legis permetterà di determinarne la data in entrata in vigore di un atto normativo. Grazie alla pubblicazione ai cittadini a garantita la astratta conoscibilità dei nuovi provvedimenti legislativi. Stesse considerazioni possono essere riferite ai Bollettini ufficiali delle Regioni, con la differenza che in essi vengono pubblicati i testi degli atti normativi adottati dalle varie regioni nei rispettivi ambiti di competenza. Diversamente dalla Gazzetta Ufficiale dai bollettini ufficiali delle regioni le raccolte ufficiali degli usi assolvono unicamente una funzione notiziale non determinando i tempi di entrata in vigore delle norme in esse contenute. Tali fonti di cognizione permettono unicamente la conoscenza degli usi o consuetudini che rappresentano nel nostro ordinamento le principali fonti-fatto. Anche la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea rientra a pieno titolo tra le fonti di cognizione del nostro ordinamento. Essa riporta quei testi normativi che per espressa previsione della nostra Costituzione trovano piena applicazione all'interno dell'ordinamento italiano e del sistema Nazionale delle Fonti. In particolare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea trovano pubblicazione gli atti normativi dell'Unione Europea quali il regolamenti, le direttive, le decisioni e le raccomandazioni. I testi unici compilativi sono rappresentati da raccolte in un unico documento di una pura di atti normativi preesistenti e ricordanti un medesimo oggetto con lo scopo di facilitare e rendere più agevole la loro conoscenza e la loro applicabilità relativamente ad un determinato settore. Essi non rinnovano il nulla La disciplina della materia su cui intervengono limitandosi alla razionalizzare la consultazione delle regole già esistenti e prodotte nel tempo. Tuttavia essi possono essere considerate come delle fonti di produzione magari inserendole tra quelle meramente formali, cioè quelle norme che pur possedendo la forma tipica delle Fonti in grado di innovare l'ordinamento nella sua stanza non appartano alcuna modifica alla regolamentazione preesistente.•LE FONTI-ATTO: esse sono atti giuridici posto essere in seguito ad un'attività volontaria di organi istituzionali a cui l'ordinamento attribuisce
significato di una precedente normativa potrà essere oggetto di nuove ulteriori interpretazioni
- I CRITERI INTERPRETATIVI: i soggetti prima evidenziati devono utilizzare dei criteri utili a ricavare il significato i significati di un testo normativo.
- Criterio letterale: il giudice deve limitarsi ad essere la bocca della legge evitando qualsiasi attività esegetica che si discosti dalla volontà che il legislatore ha manifestato nel testo legislativo. Tale principio è finalizzato a circoscrivere l'attività interpretativa evitando che forzando nel senso si possono ricavare delle norme distanti da ciò che viene esplicitato dal tenore letterale della disposizione.
- Criterio logico: si può aggiungere alla corretta interpretazione della legge facendo emergere il significato derivante dalla connessione tra le parole in essa utilizzate.
- Criterio originalista: possibilità di fare il riferimento alle originarie intenzioni del legislatore cioè alle finalità per le quali lo stesso legislatore ha approvato una determinata legge. Dovendo però basarsi sulle circostanze che hanno dato luogo alla approvazione di una legge tale criterio viene utilizzato da rinforzo all'argomento letterale e a quello logico.
- Criterio storico: facendo riferimento alla disciplina con cui in precedenza era regolato una determinata materia e valutando l'evoluzione che essa subito si intende collocare la disposizione nel suo contesto storico al fine di evidenziarne il significato.
- Criterio sistematico: il significato di una disposizione può essere ricavato mettendolo in relazione alle altre norme che compongono l'ordinamento giuridico. Si basa sulla presunzione di coerenza dell'ordinamento giuridico all'interno del quale le norme si tengono le une con le altre secondo analogica compatta e priva di contraddizioni. Si basano sulla convinzione che le norme giuridiche debbano essere lette non in modo statico ma in chiave dinamica. Un determinato testo legislativo puoi evolvere nei suoi contenuti normativi per questo è possibile parlare di eterogenesi dei Fini della norma giuridica volendo indicare le continue trasformazioni dettate dall'evoluzione dei costumi E dai susseguenti cambiamenti che intervengono nel corpo sociale →interpretazione evolutiva= adeguazione del contenuto alle rinnovate esigenze
- interpretazione adeguatrice= adeguazione di un atto normativo
dovrà tenersi nell'emanare il regolamenti per la disciplina di dettaglio (es art 23). -riserva di legge relativa necessaria= A fronte della determinazione dei principi di una materia per il tramite della legge la regolamentazione di dettaglio offerta da fonti di grado inferiore non sarebbe possibile ma necessaria. Es art 33, relativo all'organizzazione di università, Accademie e Istituti di alta cultura, prescrivendo l'intervento delle norme autonome di tali enti pur nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi dello Stato.
-Riserva di legge rinforzata= si ha quando il legislatore nel regolare la materia deve seguire un particolare procedimento (riserva di legge rinforzata per procedimento), es. art. 116, concessione del regionalismo differenziato, oppure se la fonte parlamentare deve avere un determinato contenuto (riserva di legge rinforzata per contenuto), es. art 14, limitazioni alla libertà di domicilio per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali.
Sez.3
LE FONTI STATALI
- ORDINE GERARCHICO DELLE FONTI: Costituzione= fondamento primario dell'ordinamento giuridico; fonti di rango costituzionale= altre norme che postate allo stesso livello gerarchico della Costituzione, sono in grado di modificarla e integrarla.
- Fonti di primo grado= leggi-> leggi statali deliberate dal Parlamento ed efficaci su tutto il territorio nazionale, o leggi regionali adottate dai consigli regionali e valevoli esclusivamente nell'ambito delle regioni che le hanno poste in essere; atti normativi del Governo con forza e valore di legge-> decreti legislativi e decreti-legge; atti risultanti dal referendum abrogativo; regolamenti parlamentari e regolamento della Corte Costituzionale.
- Fonti di secondo grado= regolamenti->statali (competenza attribuita alla governo per la loro adozione) o regionali (competenza ai singoli statuti di individuare l'organo competente alla loro emanazione).
- Fonti di terzo grado= regolamenti ministeriali e interministeriali (possono essere adottati da uno o più ministri nell'ambito delle materie di propria competenza).
- Fonti consuetudinarie= consuetudini (date dalla ripetizione nella collettività di un comportamento finché lo stesso si sia consolidato e sia