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CONVENZIONE DI VIENNA SULLE VENDITE INTERNAZIONALI DI BENI MOBILI 1980: se
un contratto non fissa il prezzo, nè contiene disposizioni che permettono di
determinarlo, si considera che le parti fanno riferimento al prezzo generalmente
praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo,
venduti in circostanze simili nel settore commerciale considerato.
Le parti possono far determinare il prezzo da un terzo.
PRINCIPI UNIDROIT: se un contratto non fissa il prezzo, nè contiene disposizioni che
permettono di determinarlo, si considera che le parti fanno riferimento al prezzo
generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello
stesso tipo, venduti in circostanze simili nel settore commerciale considerato o, se il
prezzo non è determinabile, a un prezzo ragionevole.
Se il prezzo deve essere stabilito da una parte ma la sua determinazione è
irragionevole, provvede il giudice a sostituirlo, nonostante la presenza di una clausola
contraria.
Se il prezzo deve essere fissato da un terzo ma non può o vuole farlo, deve essere
fissato un prezzo ragionevole.
Se il prezzo va fissato in base a fattori esterni che non esistono, bisogna sostituirli coi
fattori equivalenti più vicini.
PECL e DCFR: entrambi presentano 4 norme con un regime simile, tese a conservare
il contratto:
Se l'ammontare del prezzo non può essere determinato da clausole, altra regola o
usi, il prezzo è quello stabilito in circostanze simili al momento della conclusione o un
prezzo ragionevole (PECL si riferiscono solo al prezzo ragionevole).
Se il prezzo deve essere determinato da un terzo ma non può o vuole farlo, il giudice
può nominare un'altra persona, tranne se in contrasto con le clausole contrattuali; se
il prezzo è gravemente irragionevole, viene sostituito con uno ragionevole.
Se il prezzo deve essere determinato da una parte che la svolge in modo
irragionevole, viene adottato un prezzo ragionevole, nonostante una previsione
contraria.
Se il prezzo deve essere determinato con riferimento a un fattore che non esiste, si
sostituisce col fattore equivalente più vicino, tranne se irragionevole in quelle
circostanze e si sostituisce con un prezzo ragionevole.
CESL: normativa simile a quella dei PECL e DCFR.
Col passaggio parlamentare è stata eliminata la norma sul riferimento a fattori non
più esistenti.
2) IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
DIRITTO ROMANO: i giuristi romani sostengono il principio "pacta sunt servanda" e la
centralità dell'accordo delle parti.
- Ulpiano: l'Editto pretorio sull'azione di deposito afferma che il depositario è
responsabile della mancata restituzione solo il caso di dolo ma le parti possono
decidere di estendere la responsabilità anche alla colpa.
- Ulpiano: (Digesto) i criteri di responsabilità sono questi elencati ma le parti possono
decidere diversamente nel contratto, poichè il contratto da una legge ai contraenti.
Le parti sono libere di decidere in quale occasione una parte è responsabile e le
pattuizioni aggiunte hanno carattere vincolante, in quanto clausole incorporate nel
contratto.
- Cancelleria di Diocleziano: (293) ognuno ha il potere di concludere o meno un
contratto ma, costituita l'obbligazione, non può recedere senza il consenso della
controparte.
Risalta i principi della libertà contrattuale e pacta sunt servanda, quindi nega una
modifica di quanto concordato senza il consenso della controparte.
Il principio affermato è inserito nel Digesto, senza la specificazione del caso concreto.
La giurisprudenza romana non ha tralasciato le circostanze sopravvenute che
incidono sulla volontà originaria dei contraenti e ha elaborato non un'unica soluzione
ma diverse per ogni caso concreto, rispettando l'impegno assunto ma valutando una
sua possibile alterazione a causa di una circostanza sopravvenuta.
a) Circostanza rende impossibile la prestazione: (impossibilità sopravvenuta)
circostanza si verifica a contratto formato e rende impossibile l'adempimento della
prestazione. Se circostanza prevedibile, debitore non è liberato; se non prevedibile, il
debitore è liberato.
- Sabino e Ulpiano: i casi fortuiti che provocano morti degli animali, fuga anomala
degli schiavi, incendi e alluvioni non determinano responsabilità a carico di nessuno.
b) Circostanza rende impossibile la prestazione ma non libera il debitore: in alcuni
casi anche la circostanza non prevedibile non libera il debitore, per volontà delle parti
o in base agli usi; ciò si verifica soprattutto con due contratti: locazione di fondi e
compravendita.
- Ulpiano: Servio Sulpicio Rufo (morto 43 aC) afferma che se si verifica una
circostanza sopravvenuta, il rischio deve essere sopportato dal locatore: se un
terreno è stato distrutto da un terremoto, il proprietario subisce il danno perchè deve
garantire al conduttore la fruizione del terreno.
- Africano: Giuliano afferma che se un fondo agricolo dato in locazione viene
confiscato dalla pubblica autorità o se frana il terreno sotto un edificio dato in
locazione, il rischio deve essere sopportato dal locatore e il conduttore può far valere
l'azione nascente dal contratto per non aver fruito del fondo e chiedere la
restituzione del prezzo per l'arco di tempo in cui non ha potuto godere del suo diritto.
c) Circostanza rende impossibile la prestazione e segue nuovo accordo: le parti si
possono accordare per rivedere le condizioni contrattuali originarie.
- Ulpiano: Papiano afferma che se durante un contratto di locazione di un fondo
agricolo avviene una cattiva annata, il rischio non è del locatore perchè è una
circostanza interna all'attività ma le parti possono provvedere a un nuovo accordo,
come non far pagare il canone per quell'anno ma chiedere un canone maggiore per
gli anni successivi se molto fertili.
d) Circostanza rende impossibile la prestazione e gli effetti sono stati già previsti dai
contraenti o dagli usi del luogo dove il contratto è stato concluso: le parti possono
prevedere gli effetti di un'impossibilità sopravvenuta.
- Alessandro Severo: se un contratto pluriennale di locazione di un fondo agricolo non
prevede gli effetti di un'impossibilità sopravvenuta o questi non sono previsti dalla
consuetudine, si può richiedere un giudizio alla Cancelleria Imperiale basato sulla
buona fede.
Intervento imperiale sussidiario rispetto alle decisione dei contraenti e a norme
consuetudinarie locali.
e) Circostanza rende impossibile la prestazione e subentra la buona fede: la buona
fede integra la volontà dei contraenti e esclude arricchimenti ingiustificati.
- Labeone: (passo già visto con la bf) conclusa una compravendita e prima
dell'esecuzione del contratto, interviene una legge che dispone la trasmissione
forzata di terre a favore dei veterani di guerra e, in base ad essa, l'acquirente non
deve pagare il prezzo. Secondo la buona fede, il venditore non è obbligato a
trasmettere la cosa, per non alterare il sinallagma tra le prestazioni. Se ha già
trasmesso il possesso del fondo, deve sopportare il rischio della perdita.
Motivo: fino alla consegna, c'è il nesso di interdipendenza; venuto meno con la
consegna, l'altra obbligazione segue la propria sorte.
- Africano: Servio Sulpicio Rufo afferma che nel caso in cui durante una locazione di
un edificio sorge un'impossibilità sopravvenuta che impedisce al conduttore di
goderne, bisogna distinguere: se comporta la demolizione, locatore deve rimettere il
canone al conduttore per il periodo in cui non può usare l'edificio; se non comporta la
demolizione ma questa viene eseguita, locatore risarcire i danni.
- Alessandro Severo: se un contratto pluriennale di locazione di un fondo agricolo non
prevede gli effetti di un'impossibilità sopravvenuta o questi non sono previsti dalla
consuetudine, si può richiedere un giudizio alla Cancelleria Imperiale basato sulla
buona fede.
f) Circostanza rende impossibile la causa di un'attribuzione patrimoniale: (datio sine
causa) circostanza sopravvenuta non giustifica un'attribuzione patrimoniale.
- Ulpiano: un lavandaio perde i vestiti di un cliente e gli corrisponde il valore
pecuniario; poco dopo il propietario li ritrova e ci si chiede quale azione può
conseguire il lavandaio per recuperare la somma versata. Cassio (I sec): azione che
nasce dalla locazione d'opera o azione di ripetizione di quanto dato senza causa.
Ulpiano (III sec): azione che nasce dalla locazione d'opera (stipulato contratto d'opera
per la pulizia dei vestiti) e non anche la seconda perchè quando ha pagato la somma
non era indebita ma dovuta ma poi la conferma, perchè il ritrovamento successivo la
rende indebita.
g) Circostanza valutata in base alle situazioni personali dei contraenti.
- Africano: Giuliano afferma che se Tizio si è fatto promettere di dare a lui o a un
cocreditore, è preferibile adempiere a Tizio, ma se cambia status (es perdita qualità
di cittadino) l'adempimento effettuato verso di lui è invalido, poichè è implicito nel
consenso delle parti che l'esecuzione dell'obbligazione può realizzarsi solo se rimane
immutata la condizione personale del concreditore.
- Nerat. (?): Servio afferma che se il matrimonio è invalido per difetto di età degli
sposi, chi ha costituito la dote può chiederne la restituzione; per Nerazio può
chiederla solo se l'unione invalida è cessata, altrimenti la restituzione non è ammessa
fino al raggiungimento dell'età legale per vedere se l'unione viziata si tramuta in
matrimonio valido o in divorzio.
h) Circostanza comporta la facoltà di recedere unilateralmente anche se la
controparte non è inadempiente: effetto possibile solo per i contratti di società e
mandato, entrambi fondati sulla buona fede e caratterizzati dalla fiducia verso l'altra
parte del rapporto.
Un'alterazione dei presupposti iniziali (es comportamento pregiudizievole, malattia,
inamicizie) può rendere più difficoltosa la prestazione e giustificare il recesso
unilaterale.
Il mandante può revocare l'incarico per qualsiasi ragione, ma il mandatario non deve
avere iniziato l'incarico; il mandatario può rinunciare all'incarico solo se la rinuncia
non incide sul diritto del mandante di concludere ugualmente l'affare in proprio o con
altri.
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO: fra 1100 e 1200 i Glossatori della Scuola di Bologna
analizzano i testi sulle circostanze valutate in base alle situazioni personali dei
contraenti e elaborano il concetto di "rebus sic stantibus" (stando così le c