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CONVENZIONE DI VIENNA SULLE VENDITE INTERNAZIONALI DI BENI MOBILI 1980: se

un contratto non fissa il prezzo, nè contiene disposizioni che permettono di

determinarlo, si considera che le parti fanno riferimento al prezzo generalmente

praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo,

venduti in circostanze simili nel settore commerciale considerato.

Le parti possono far determinare il prezzo da un terzo.

PRINCIPI UNIDROIT: se un contratto non fissa il prezzo, nè contiene disposizioni che

permettono di determinarlo, si considera che le parti fanno riferimento al prezzo

generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello

stesso tipo, venduti in circostanze simili nel settore commerciale considerato o, se il

prezzo non è determinabile, a un prezzo ragionevole.

Se il prezzo deve essere stabilito da una parte ma la sua determinazione è

irragionevole, provvede il giudice a sostituirlo, nonostante la presenza di una clausola

contraria.

Se il prezzo deve essere fissato da un terzo ma non può o vuole farlo, deve essere

fissato un prezzo ragionevole.

Se il prezzo va fissato in base a fattori esterni che non esistono, bisogna sostituirli coi

fattori equivalenti più vicini.

PECL e DCFR: entrambi presentano 4 norme con un regime simile, tese a conservare

il contratto:

Se l'ammontare del prezzo non può essere determinato da clausole, altra regola o

usi, il prezzo è quello stabilito in circostanze simili al momento della conclusione o un

prezzo ragionevole (PECL si riferiscono solo al prezzo ragionevole).

Se il prezzo deve essere determinato da un terzo ma non può o vuole farlo, il giudice

può nominare un'altra persona, tranne se in contrasto con le clausole contrattuali; se

il prezzo è gravemente irragionevole, viene sostituito con uno ragionevole.

Se il prezzo deve essere determinato da una parte che la svolge in modo

irragionevole, viene adottato un prezzo ragionevole, nonostante una previsione

contraria.

Se il prezzo deve essere determinato con riferimento a un fattore che non esiste, si

sostituisce col fattore equivalente più vicino, tranne se irragionevole in quelle

circostanze e si sostituisce con un prezzo ragionevole.

CESL: normativa simile a quella dei PECL e DCFR.

Col passaggio parlamentare è stata eliminata la norma sul riferimento a fattori non

più esistenti.

2) IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

DIRITTO ROMANO: i giuristi romani sostengono il principio "pacta sunt servanda" e la

centralità dell'accordo delle parti.

- Ulpiano: l'Editto pretorio sull'azione di deposito afferma che il depositario è

responsabile della mancata restituzione solo il caso di dolo ma le parti possono

decidere di estendere la responsabilità anche alla colpa.

- Ulpiano: (Digesto) i criteri di responsabilità sono questi elencati ma le parti possono

decidere diversamente nel contratto, poichè il contratto da una legge ai contraenti.

Le parti sono libere di decidere in quale occasione una parte è responsabile e le

pattuizioni aggiunte hanno carattere vincolante, in quanto clausole incorporate nel

contratto.

- Cancelleria di Diocleziano: (293) ognuno ha il potere di concludere o meno un

contratto ma, costituita l'obbligazione, non può recedere senza il consenso della

controparte.

Risalta i principi della libertà contrattuale e pacta sunt servanda, quindi nega una

modifica di quanto concordato senza il consenso della controparte.

Il principio affermato è inserito nel Digesto, senza la specificazione del caso concreto.

La giurisprudenza romana non ha tralasciato le circostanze sopravvenute che

incidono sulla volontà originaria dei contraenti e ha elaborato non un'unica soluzione

ma diverse per ogni caso concreto, rispettando l'impegno assunto ma valutando una

sua possibile alterazione a causa di una circostanza sopravvenuta.

a) Circostanza rende impossibile la prestazione: (impossibilità sopravvenuta)

circostanza si verifica a contratto formato e rende impossibile l'adempimento della

prestazione. Se circostanza prevedibile, debitore non è liberato; se non prevedibile, il

debitore è liberato.

- Sabino e Ulpiano: i casi fortuiti che provocano morti degli animali, fuga anomala

degli schiavi, incendi e alluvioni non determinano responsabilità a carico di nessuno.

b) Circostanza rende impossibile la prestazione ma non libera il debitore: in alcuni

casi anche la circostanza non prevedibile non libera il debitore, per volontà delle parti

o in base agli usi; ciò si verifica soprattutto con due contratti: locazione di fondi e

compravendita.

- Ulpiano: Servio Sulpicio Rufo (morto 43 aC) afferma che se si verifica una

circostanza sopravvenuta, il rischio deve essere sopportato dal locatore: se un

terreno è stato distrutto da un terremoto, il proprietario subisce il danno perchè deve

garantire al conduttore la fruizione del terreno.

- Africano: Giuliano afferma che se un fondo agricolo dato in locazione viene

confiscato dalla pubblica autorità o se frana il terreno sotto un edificio dato in

locazione, il rischio deve essere sopportato dal locatore e il conduttore può far valere

l'azione nascente dal contratto per non aver fruito del fondo e chiedere la

restituzione del prezzo per l'arco di tempo in cui non ha potuto godere del suo diritto.

c) Circostanza rende impossibile la prestazione e segue nuovo accordo: le parti si

possono accordare per rivedere le condizioni contrattuali originarie.

- Ulpiano: Papiano afferma che se durante un contratto di locazione di un fondo

agricolo avviene una cattiva annata, il rischio non è del locatore perchè è una

circostanza interna all'attività ma le parti possono provvedere a un nuovo accordo,

come non far pagare il canone per quell'anno ma chiedere un canone maggiore per

gli anni successivi se molto fertili.

d) Circostanza rende impossibile la prestazione e gli effetti sono stati già previsti dai

contraenti o dagli usi del luogo dove il contratto è stato concluso: le parti possono

prevedere gli effetti di un'impossibilità sopravvenuta.

- Alessandro Severo: se un contratto pluriennale di locazione di un fondo agricolo non

prevede gli effetti di un'impossibilità sopravvenuta o questi non sono previsti dalla

consuetudine, si può richiedere un giudizio alla Cancelleria Imperiale basato sulla

buona fede.

Intervento imperiale sussidiario rispetto alle decisione dei contraenti e a norme

consuetudinarie locali.

e) Circostanza rende impossibile la prestazione e subentra la buona fede: la buona

fede integra la volontà dei contraenti e esclude arricchimenti ingiustificati.

- Labeone: (passo già visto con la bf) conclusa una compravendita e prima

dell'esecuzione del contratto, interviene una legge che dispone la trasmissione

forzata di terre a favore dei veterani di guerra e, in base ad essa, l'acquirente non

deve pagare il prezzo. Secondo la buona fede, il venditore non è obbligato a

trasmettere la cosa, per non alterare il sinallagma tra le prestazioni. Se ha già

trasmesso il possesso del fondo, deve sopportare il rischio della perdita.

Motivo: fino alla consegna, c'è il nesso di interdipendenza; venuto meno con la

consegna, l'altra obbligazione segue la propria sorte.

- Africano: Servio Sulpicio Rufo afferma che nel caso in cui durante una locazione di

un edificio sorge un'impossibilità sopravvenuta che impedisce al conduttore di

goderne, bisogna distinguere: se comporta la demolizione, locatore deve rimettere il

canone al conduttore per il periodo in cui non può usare l'edificio; se non comporta la

demolizione ma questa viene eseguita, locatore risarcire i danni.

- Alessandro Severo: se un contratto pluriennale di locazione di un fondo agricolo non

prevede gli effetti di un'impossibilità sopravvenuta o questi non sono previsti dalla

consuetudine, si può richiedere un giudizio alla Cancelleria Imperiale basato sulla

buona fede.

f) Circostanza rende impossibile la causa di un'attribuzione patrimoniale: (datio sine

causa) circostanza sopravvenuta non giustifica un'attribuzione patrimoniale.

- Ulpiano: un lavandaio perde i vestiti di un cliente e gli corrisponde il valore

pecuniario; poco dopo il propietario li ritrova e ci si chiede quale azione può

conseguire il lavandaio per recuperare la somma versata. Cassio (I sec): azione che

nasce dalla locazione d'opera o azione di ripetizione di quanto dato senza causa.

Ulpiano (III sec): azione che nasce dalla locazione d'opera (stipulato contratto d'opera

per la pulizia dei vestiti) e non anche la seconda perchè quando ha pagato la somma

non era indebita ma dovuta ma poi la conferma, perchè il ritrovamento successivo la

rende indebita.

g) Circostanza valutata in base alle situazioni personali dei contraenti.

- Africano: Giuliano afferma che se Tizio si è fatto promettere di dare a lui o a un

cocreditore, è preferibile adempiere a Tizio, ma se cambia status (es perdita qualità

di cittadino) l'adempimento effettuato verso di lui è invalido, poichè è implicito nel

consenso delle parti che l'esecuzione dell'obbligazione può realizzarsi solo se rimane

immutata la condizione personale del concreditore.

- Nerat. (?): Servio afferma che se il matrimonio è invalido per difetto di età degli

sposi, chi ha costituito la dote può chiederne la restituzione; per Nerazio può

chiederla solo se l'unione invalida è cessata, altrimenti la restituzione non è ammessa

fino al raggiungimento dell'età legale per vedere se l'unione viziata si tramuta in

matrimonio valido o in divorzio.

h) Circostanza comporta la facoltà di recedere unilateralmente anche se la

controparte non è inadempiente: effetto possibile solo per i contratti di società e

mandato, entrambi fondati sulla buona fede e caratterizzati dalla fiducia verso l'altra

parte del rapporto.

Un'alterazione dei presupposti iniziali (es comportamento pregiudizievole, malattia,

inamicizie) può rendere più difficoltosa la prestazione e giustificare il recesso

unilaterale.

Il mandante può revocare l'incarico per qualsiasi ragione, ma il mandatario non deve

avere iniziato l'incarico; il mandatario può rinunciare all'incarico solo se la rinuncia

non incide sul diritto del mandante di concludere ugualmente l'affare in proprio o con

altri.

DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO: fra 1100 e 1200 i Glossatori della Scuola di Bologna

analizzano i testi sulle circostanze valutate in base alle situazioni personali dei

contraenti e elaborano il concetto di "rebus sic stantibus" (stando così le c

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A.A. 2021-2022
106 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anto_mgioc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti romanistici del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cavina Marco.