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Estratto del documento

In D 19,1,50 si evince che anche i romani avessero 1 idea duplice del synallagma, del

nesso tra le 2 obbligazioni: 1 a livello genetico all’origine della produzione del

vincolo obbligatorio ma anche quello che chiamiamo un synallagma funzionale che

segue la vicenda della relazione contrattuale. E’ la stessa prospettiva alla base di

istituti come la risoluzione per eccessiva onerosità per inadempimento o impossibilità

sopravvenuta. La cosa che ci appare + interessante è il riferimento alla bf. E’ la

buonadefe che non tollera (che in quel caso) dal momento che il compratore ha

cessato di dover dare il prezzo per il beneficio di qualche legge che lo il vneditore sia

tenuto a privarsi del bene: perché la bf è salvaguardia dell’assetto di interessi

effettivamente voluto dalle parti quindi è anche dell’equilibrio che le parti vollero tra

le rispettive posizioni. Qui è intervenuto qualche fattore esterno 1 qualche legis

beneficium che ha previsto che il prezzo non fosse dovuto. Ma se non è dovuto il

prezzo la bf esige che non sia dovuta nemmeno l’altra prestazione che di per sè

rimane possibilissima. La bf opere come criterio, parametro di riferimento per

salvaguardare la bilateralità del rapporto: ma questo cos’è se non: traduzione in

termini tecnico giuridici di 1 esigenza etica di correttezza”. Se tu per qualche

beneficio di legge la tua prestazione non sei più tenuto a compierla sei un bel

farabutto se esigi che l’altro la debba eseguire. Come tu non devi allora non debba

l’altro: è traduzione tecnica di 1 istanza etica di correttezza.

Analizziamo i testi per cogliere l’esplicarsi l’operatività di questo criterio

nell’esperienza romana e valutarne gli esiti nella tradizione posteriore e coglierne gli

approdi nel nostro codice. D 2,14,58 E’ un passo tratto delle menbrane di Nerazio:

unico titolo nella giurisprudenza romana. Nerazio è il penultimo scolarca proculiano

un po’ più anziano di celso vive tra I e II secolo dC è 1 giurista con 1 prestigio

pubblico considerevole a lui sembra avesse pensato traiano come proprio successore,

prima di orientarsi su adriano. In qst passo nerazio cita Aristone giurista che lavorò

motlo in tema di contratti. Tra aristone e nerazio la sintonia è profonda e ricorrente

anche se aristone era probabilmente estraneo alla scuola proculiana. Nel concreto

159

nerazio e aristone si trovano all’unisono: Siamo ancora nel titolo del digesto sui patti

e le convenzioni, (la sedes materiae nel digesto in materia di contratti) Qst è l’unico

testo di tutto il corpus iuris in cui ricorre l’espressione “bone fidei interpretatio” Che

potrebbe legititmamente tradursi sia interpretazione di buonafede sia interpretazione

della buonafede. Ovviamente solo se si opta per la prima traduz di buonafede

potremmo immaginarci che qui ci sia 1 precedente storico di 1 principio oggi

presente anche nel nostro codice al 1366 laddove si dice che il contratto deve essere

interpretato secondo buonafede ma la rubrica dell’articolo è interpretazione di

buonafede. (ci sono civilisti che hanno sostenuto che i pasticci fatti dal legislatore

con questo articolo sono già iniziati dalla difformità tra rubrica e disposto perché

prima si parla di interpretaz di bf poi di interpretaz secondo bf che potrebbero non

essere la stessa cosa). Solo se in D 2,14,58 intendiamo bone fidaes interpretatio come

interpretazione di buonafede possiamo pensare di trovarci 1 precedentr della nostra

interpretazione di buonafede. In reaòtà in questo passo bonae fides int vuol dire

interpretazione della buonafede. Qui la buonafede non è il criterio da seguire

nell0interpretazione o almeno non è così direttamente, è in primo luogo l’oggetto

dell’interpretatio solo di riflesso questo vuol dire che il regime di questo contratto, di

questa fattispece deve tenere conto della buonafede: ma propriamente l’espressione

vuol dire interpretazione della buonafede. Cosa dice nerazio:

“Da 1 compravendita, da 1 locazione conduzione, e dalle restanti simili obbligazioni:

se le prestazioni ancora non sono state esguite,

(integris omnibus vuol dire siamo rimasti sullo 0-0 ci siamo accordati manessuno ha

eseguito è tutto integro nulla è stato compiuto)

“non è dubbio che si possa recedere col consenso di coloro che fra sé si sono

obbligati” 160

Il punto di partenza è un dato non controverso: i giuristi sn d’accordo su qst, dubbium

non est, non è oggetto di dissenzo tra i giuristi è ius receptum, disciplna ormai

acclarata: se si conclude 1 compravendita ma poi il venditore non trasmette il

pacefico godimento del bene il compratore non paga il prezzo: se nessuno dei 2 ha ft

nulla col consenso come si è contratta l’obbligazione così la si può sciogliere (con lo

stesso consenso con cui i soggetti si erano consensualmente obbligati si può recedere

da quel contratto) questo principio non è 1 gran novita riproduce forse quello che in

D 46.3.80 forse non era quinto mucio perché il riferimento alle figure consensuali

forse è pomponio: perché lì cambia la prospettiva che passa dalla doverosità alla

possibiltà. Mentre l’obbligatio re contratta la devi re-solvere perché se hai del denaro

a mutuo per sciogliere un obbligazione lo devi restituire (lo devi non lo vuoi), nel

caso dei contratti consensuali puoi sciogliere col consenso ma non è detto che tu

debba sciogliere col oconsenso: la prima modalità di sciofglimento è l’adempimento.

Per sciogliere l’obbligazion eche nasce dalla compravendita: la prima cosa da fare è

che il compratore paghi e il venditore immetta nel pacifico godimento, c’è 1 logica

della possibilità e non della doverosità e forse qst ci induce a pensare che in D46.3.80

sia il commentatore a inserire il riferimento e non il commentato. Il dato da ciu

nerazio parte è non controverso. Ma nerazio registra 1 posizione più avanzata assunta

da aristone

“ Ma aristone andava anche oltre a questo caso pacifico e diceva: Qualora io ti avessi

dato le cose che era necessario ti dessi in base alla compera”

Io sono il venditore ero venuto a immetterti nel pacifico godimento del bene e l’ho

fatto:

“ma mentre tu ancora mi dovevi il prezzo

(tu compratore ancora non mi hai pagato) 161

“ma nel frattempo ci siamo accordati in modo che tu mi restituissi tutto quello che ti

avevo dato e tu non mi dovessi dare il prezzo allora (parere di aristone) smette di

essere dovuto il prezzo poichè l’interpretazione della bona fides alla quale si modella

il regime di tutte queste cose ammette anche questo accordo”

La situazione non dubbia è: abbiamo concluso 1 compravendita, io non ti ho immesso

nel pacifco godimento del bene tu non mi hai pagato il prezzo, ci ripensiamo ci

mettiamo d’accordo c’è 1 contrario consenso per recedere dalla compravendita: lo

possiamo fare perché è integris omnis tutto è integro niente è stato eseguito, l’ipotesi

contemplata da aristone è quella in cui:

1 delle 2 prestazioni è compiuta, il venditore ha immmesso il compratore nel pacifico

godimento del bene, l’altra prestazione non è compiuta perché il compratore non ha

pagato il prezzo: anziché pagare il compratore va dal venditore e gli dice “senti ti va

bene se ti restituisco tutto quello che mi hai dato e recediamo dalla compravendita?”

Se è d’accordo il venditore si può fare 1 accordo del genere? Aristone dice si. Ma xk

è ammissibile? L’potesi è diversa dalla precedente dove tutti i igiuristi eran

d’accordo. Egli dice “perché l’interpretazione della bona fides ammette questo

accordo”, il giurista avrebbe potuto ragionare in termini diversi, per analogia per es:

Se nessuna delle 2 prestazioni è eseguita o ne è stata eseguita 1 ma è suscettibile di

reintegrazione e questa reintegrazione c’è: entrambi i casi diventano analoghi.

io ti ho venduto una borsa te l’ho data tu me la restituisci e mi dice “il prezzo

accordiamo ci perché io non te lo debba e la borsa non te la debba più dare” che

differenza c’è con il caso in cui non ti ho mai trasferito la borsa ? Si potrebbe dire

nella sostanza le 2 situazioni son corrispondenti. Ma il giursta non fa appello a questo

elemento che è un modo di ragionare ricorrente in altre costruzioni giurispudenziali:

il guardare all’analogia sostanziale aldilà delle forme: non si fa appello a qst ma alla

buonafede.Si dice “ l’interpratazione della buonafede” cioè devo andare a pensare a

cos’è la bf a cosa impone in qst caso, poichè è essa il paramentro di riferimento in

tutte qst siuazioni: in tutti i contratti tutelati da azioni che danno luogo a giudizi di

162

bf. Devo interpretare la bf, non è interpretazione di bf del contratto è interpretazione

che ha ad oggetto la buonafede ma in realtà interpreto la bf

per sapere se è ammissibile o meno 1 certo accordo tra le parti. Non interpreto la bf in

general ela interpreto per trarne 1 direttiva in merito alla valutazione di quel caso. Ma

il punto è che né bona fides né interpretatio sono perfettamente corrispondenti alle

nozioni odierne. La bona fides è essenzialemnte salvaguardia del voluto dalle parti, è

parametro da invocare per dare la + ampia salvaguardia al consenso delle parti (non

è+ la nostra bf) qui la bona fides viene invocata xk proprio in suo nome si può

allargare la possibilità dell’accordo dei contraenti, si possono mettere d’accordo e

recedere da qsti tipi di contratti anche se propriamente non siamo omnibus integris:

perché 1 prestazione è stata eseguita, ma possiamo anche tornare indietro. Aumenta la

tutela dell’accordo le possibilità di consneso. Anche interpretatio non è la nostra

interpretazione: interpratatio qui non vuol dire attribuire 1 significato all’accordo:

l’accordo è chiarissimo, non è la nostra interprertazione del contratto. Qui

interpretazio è l’operaizone del giiurist che dice: è ammissibile o non è ammissibile

questo accordo. Non è la stessa cosa del giudice che dice qst contratto delle parti vuol

dire questo (io intendo in qst modo qst frase delle parti) qui c’è 1 decisione di

ammissibilità giuridica o meno circa 1 negozio non il conferimento di significato a 1

negozio. E’ 1 netta differenza: qui si decide: il contratto è lecito o no &eg

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A.A. 2013-2014
300 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Brovict di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti Romanistici del Diritto Europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Stolfi Emanuele.