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In D 19,1,50 si evince che anche i romani avessero 1 idea duplice del synallagma, del
nesso tra le 2 obbligazioni: 1 a livello genetico all’origine della produzione del
vincolo obbligatorio ma anche quello che chiamiamo un synallagma funzionale che
segue la vicenda della relazione contrattuale. E’ la stessa prospettiva alla base di
istituti come la risoluzione per eccessiva onerosità per inadempimento o impossibilità
sopravvenuta. La cosa che ci appare + interessante è il riferimento alla bf. E’ la
buonadefe che non tollera (che in quel caso) dal momento che il compratore ha
cessato di dover dare il prezzo per il beneficio di qualche legge che lo il vneditore sia
tenuto a privarsi del bene: perché la bf è salvaguardia dell’assetto di interessi
effettivamente voluto dalle parti quindi è anche dell’equilibrio che le parti vollero tra
le rispettive posizioni. Qui è intervenuto qualche fattore esterno 1 qualche legis
beneficium che ha previsto che il prezzo non fosse dovuto. Ma se non è dovuto il
prezzo la bf esige che non sia dovuta nemmeno l’altra prestazione che di per sè
rimane possibilissima. La bf opere come criterio, parametro di riferimento per
salvaguardare la bilateralità del rapporto: ma questo cos’è se non: traduzione in
termini tecnico giuridici di 1 esigenza etica di correttezza”. Se tu per qualche
beneficio di legge la tua prestazione non sei più tenuto a compierla sei un bel
farabutto se esigi che l’altro la debba eseguire. Come tu non devi allora non debba
l’altro: è traduzione tecnica di 1 istanza etica di correttezza.
Analizziamo i testi per cogliere l’esplicarsi l’operatività di questo criterio
nell’esperienza romana e valutarne gli esiti nella tradizione posteriore e coglierne gli
approdi nel nostro codice. D 2,14,58 E’ un passo tratto delle menbrane di Nerazio:
unico titolo nella giurisprudenza romana. Nerazio è il penultimo scolarca proculiano
un po’ più anziano di celso vive tra I e II secolo dC è 1 giurista con 1 prestigio
pubblico considerevole a lui sembra avesse pensato traiano come proprio successore,
prima di orientarsi su adriano. In qst passo nerazio cita Aristone giurista che lavorò
motlo in tema di contratti. Tra aristone e nerazio la sintonia è profonda e ricorrente
anche se aristone era probabilmente estraneo alla scuola proculiana. Nel concreto
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nerazio e aristone si trovano all’unisono: Siamo ancora nel titolo del digesto sui patti
e le convenzioni, (la sedes materiae nel digesto in materia di contratti) Qst è l’unico
testo di tutto il corpus iuris in cui ricorre l’espressione “bone fidei interpretatio” Che
potrebbe legititmamente tradursi sia interpretazione di buonafede sia interpretazione
della buonafede. Ovviamente solo se si opta per la prima traduz di buonafede
potremmo immaginarci che qui ci sia 1 precedente storico di 1 principio oggi
presente anche nel nostro codice al 1366 laddove si dice che il contratto deve essere
interpretato secondo buonafede ma la rubrica dell’articolo è interpretazione di
buonafede. (ci sono civilisti che hanno sostenuto che i pasticci fatti dal legislatore
con questo articolo sono già iniziati dalla difformità tra rubrica e disposto perché
prima si parla di interpretaz di bf poi di interpretaz secondo bf che potrebbero non
essere la stessa cosa). Solo se in D 2,14,58 intendiamo bone fidaes interpretatio come
interpretazione di buonafede possiamo pensare di trovarci 1 precedentr della nostra
interpretazione di buonafede. In reaòtà in questo passo bonae fides int vuol dire
interpretazione della buonafede. Qui la buonafede non è il criterio da seguire
nell0interpretazione o almeno non è così direttamente, è in primo luogo l’oggetto
dell’interpretatio solo di riflesso questo vuol dire che il regime di questo contratto, di
questa fattispece deve tenere conto della buonafede: ma propriamente l’espressione
vuol dire interpretazione della buonafede. Cosa dice nerazio:
“Da 1 compravendita, da 1 locazione conduzione, e dalle restanti simili obbligazioni:
se le prestazioni ancora non sono state esguite,
(integris omnibus vuol dire siamo rimasti sullo 0-0 ci siamo accordati manessuno ha
eseguito è tutto integro nulla è stato compiuto)
“non è dubbio che si possa recedere col consenso di coloro che fra sé si sono
obbligati” 160
Il punto di partenza è un dato non controverso: i giuristi sn d’accordo su qst, dubbium
non est, non è oggetto di dissenzo tra i giuristi è ius receptum, disciplna ormai
acclarata: se si conclude 1 compravendita ma poi il venditore non trasmette il
pacefico godimento del bene il compratore non paga il prezzo: se nessuno dei 2 ha ft
nulla col consenso come si è contratta l’obbligazione così la si può sciogliere (con lo
stesso consenso con cui i soggetti si erano consensualmente obbligati si può recedere
da quel contratto) questo principio non è 1 gran novita riproduce forse quello che in
D 46.3.80 forse non era quinto mucio perché il riferimento alle figure consensuali
forse è pomponio: perché lì cambia la prospettiva che passa dalla doverosità alla
possibiltà. Mentre l’obbligatio re contratta la devi re-solvere perché se hai del denaro
a mutuo per sciogliere un obbligazione lo devi restituire (lo devi non lo vuoi), nel
caso dei contratti consensuali puoi sciogliere col consenso ma non è detto che tu
debba sciogliere col oconsenso: la prima modalità di sciofglimento è l’adempimento.
Per sciogliere l’obbligazion eche nasce dalla compravendita: la prima cosa da fare è
che il compratore paghi e il venditore immetta nel pacifico godimento, c’è 1 logica
della possibilità e non della doverosità e forse qst ci induce a pensare che in D46.3.80
sia il commentatore a inserire il riferimento e non il commentato. Il dato da ciu
nerazio parte è non controverso. Ma nerazio registra 1 posizione più avanzata assunta
da aristone
“ Ma aristone andava anche oltre a questo caso pacifico e diceva: Qualora io ti avessi
dato le cose che era necessario ti dessi in base alla compera”
Io sono il venditore ero venuto a immetterti nel pacifico godimento del bene e l’ho
fatto:
“ma mentre tu ancora mi dovevi il prezzo
(tu compratore ancora non mi hai pagato) 161
“ma nel frattempo ci siamo accordati in modo che tu mi restituissi tutto quello che ti
avevo dato e tu non mi dovessi dare il prezzo allora (parere di aristone) smette di
essere dovuto il prezzo poichè l’interpretazione della bona fides alla quale si modella
il regime di tutte queste cose ammette anche questo accordo”
La situazione non dubbia è: abbiamo concluso 1 compravendita, io non ti ho immesso
nel pacifco godimento del bene tu non mi hai pagato il prezzo, ci ripensiamo ci
mettiamo d’accordo c’è 1 contrario consenso per recedere dalla compravendita: lo
possiamo fare perché è integris omnis tutto è integro niente è stato eseguito, l’ipotesi
contemplata da aristone è quella in cui:
1 delle 2 prestazioni è compiuta, il venditore ha immmesso il compratore nel pacifico
godimento del bene, l’altra prestazione non è compiuta perché il compratore non ha
pagato il prezzo: anziché pagare il compratore va dal venditore e gli dice “senti ti va
bene se ti restituisco tutto quello che mi hai dato e recediamo dalla compravendita?”
Se è d’accordo il venditore si può fare 1 accordo del genere? Aristone dice si. Ma xk
è ammissibile? L’potesi è diversa dalla precedente dove tutti i igiuristi eran
d’accordo. Egli dice “perché l’interpretazione della bona fides ammette questo
accordo”, il giurista avrebbe potuto ragionare in termini diversi, per analogia per es:
Se nessuna delle 2 prestazioni è eseguita o ne è stata eseguita 1 ma è suscettibile di
reintegrazione e questa reintegrazione c’è: entrambi i casi diventano analoghi.
io ti ho venduto una borsa te l’ho data tu me la restituisci e mi dice “il prezzo
accordiamo ci perché io non te lo debba e la borsa non te la debba più dare” che
differenza c’è con il caso in cui non ti ho mai trasferito la borsa ? Si potrebbe dire
nella sostanza le 2 situazioni son corrispondenti. Ma il giursta non fa appello a questo
elemento che è un modo di ragionare ricorrente in altre costruzioni giurispudenziali:
il guardare all’analogia sostanziale aldilà delle forme: non si fa appello a qst ma alla
buonafede.Si dice “ l’interpratazione della buonafede” cioè devo andare a pensare a
cos’è la bf a cosa impone in qst caso, poichè è essa il paramentro di riferimento in
tutte qst siuazioni: in tutti i contratti tutelati da azioni che danno luogo a giudizi di
162
bf. Devo interpretare la bf, non è interpretazione di bf del contratto è interpretazione
che ha ad oggetto la buonafede ma in realtà interpreto la bf
per sapere se è ammissibile o meno 1 certo accordo tra le parti. Non interpreto la bf in
general ela interpreto per trarne 1 direttiva in merito alla valutazione di quel caso. Ma
il punto è che né bona fides né interpretatio sono perfettamente corrispondenti alle
nozioni odierne. La bona fides è essenzialemnte salvaguardia del voluto dalle parti, è
parametro da invocare per dare la + ampia salvaguardia al consenso delle parti (non
è+ la nostra bf) qui la bona fides viene invocata xk proprio in suo nome si può
allargare la possibilità dell’accordo dei contraenti, si possono mettere d’accordo e
recedere da qsti tipi di contratti anche se propriamente non siamo omnibus integris:
perché 1 prestazione è stata eseguita, ma possiamo anche tornare indietro. Aumenta la
tutela dell’accordo le possibilità di consneso. Anche interpretatio non è la nostra
interpretazione: interpratatio qui non vuol dire attribuire 1 significato all’accordo:
l’accordo è chiarissimo, non è la nostra interprertazione del contratto. Qui
interpretazio è l’operaizone del giiurist che dice: è ammissibile o non è ammissibile
questo accordo. Non è la stessa cosa del giudice che dice qst contratto delle parti vuol
dire questo (io intendo in qst modo qst frase delle parti) qui c’è 1 decisione di
ammissibilità giuridica o meno circa 1 negozio non il conferimento di significato a 1
negozio. E’ 1 netta differenza: qui si decide: il contratto è lecito o no &eg