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Possiamo cominciare dal passo nel quale Domat precisava, partendo da quella di danno, la nozione di
risarcimento: Domat, Lois civiles, I, III, V: “D’all’obbligo generale di non far torto ad alcuno e da tutte
le specie di obblighi particolari, deriva la conseguenza naturale, che chi ha cagionato danno, con aver
contravvenuto alla propria obbligazione, o con preterire quello che esigeva questa obbligazione, sia
tenuto a riparare il danno cagionato. Tutti i danni possono ridursi a due specie. L’una de’ danni
visibili, cagionati da coloro che fanno perire, smarrire o deteriorare una cosa. L’altro de’ danni
cagionati da coloro, che senza distruggere o deteriorare cosa alcuna danno occasione ad una perdita
di altra natura. I danni riguardati sotto un altro aspetto, cioè secondo l’intenzione di coloro che li
cagionano, possono cadere sotto un'altra distinzione. Alcuni danni sono l’effetto di un cattivo
disegno, come un attentato, un delitto ecc: altri accadono senza alcuna malizia di colui ch’è tenuto a
ripararli, ma solamente per negligenza, per colpa o per impotenza ad adempiere un qualche obbligo.
Di qualunque natura sia il danno, colui che è tenuto a ripararlo deve farlo con un risarcimento
proporzionato. Tutti i risarcimenti si riconducono a due specie; l’una chiamasi semplicemente
interesse (indennizzazione a cui un debitore di una somma di denaro può essere tenuto mancando di
pagare), l’altra chiamasi danni e interessi (tutti gli altri risarcimenti qualunque sia il danno cagionato).
Si dà ancora il nome di danni di danni ed interessi a’ risarcimenti, a’ quali sono tenuti coloro, che
hanno cagionato qualche danno con un delitto. Il risarcimento ne’ delitti chiamasi propriamente
interesse civile, ch’è la medesima cosa de’ danni ed interessi.” Il termine delitto nel testo indica i
delitti pubblici. Quanto agli illeciti privati, il Domat li poneva allo stesso dell’inadempimento
contrattuale e li trattava come quasi delitti colposi pur senza attribuire agli stessi alcuna
denominazione, ma solo riconducendoli alla nozione di colpa.
Domat, Lois Civiles, I. III, VIII: “Possono distinguersi tre sorte di colpe, per cui può accadere un danno.
Quelle che s’imputano a delitto. quelle delle persone che mancano agli obblighi de’ contratti.
E quelle che non hanno alcuna relazione co’ contratti, e che non formano un vero delitto”.
L’impostazione che il Domat dava alla materia delle obbligazioni da fatto illecito extra-contrattuale
presentava un difetto rilevante: di escludere dal delitto civile le obbligazioni da delitto, quelle, cioè,
che provengono dagli illeciti pubblici e quindi, oltre alla pena, comportano “la riparazione del danno
cagionato da delitto”. Egli partiva dalla distinzione fra delitti e quasi delitti come distinzione fra
fattispecie dolose e fattispecie colpose, ed era il fatto di avere escluso le prime dall’ambito del diritto
civile e le seconde dalla nozione di delitto che gli aveva permesso di non impiegarvi la nozione di
quasi delitto. Per conseguenza, correggendo l’impostazione di Domat, cioè recuperando al diritto
civile le fattispecie delittuali dolose come fonti dell’obbligazione al risarcimento del danno, la
distinzione tra delitti e quasi delitti ne risulterebbe restaurata.
E quanto troviamo nel Traité des obligations del Pothier. “Les causes des obligations sont les contrats,
les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits; quelquefois la loi où l’équité seule”. Il Pothier tiene ben
distinti concettualmente i delitti dai quasi delitti, ma la trattazione della materia relativa è fatta in un
unico discorso, che si riferisce a entrambe le figure, unificate dall’idea che si tratta sempre di fatti
illeciti.
L’impostazione del Pothier fu seguita dai redattori del Code civil, ma la distinzione fra delitti e quasi
delitti fu da loro adottata in modo puramente formale. La rubrica del chapitre II è bensì enunciata
Des Dèlits et dés Quasi-Delits, ma dei due concetti non si dà alcuna definizione, sicché l’enunciato
della clausola generale appare relativa ad una sola figura giuridica di fatto illecito extracontrattuale:
Art 1382 “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommag, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer”.
L’art 1383 parrebbe relativo ai vecchi quasi delitti, ma così com’è scritto ha solo la funzione di
affermare la rilevanza anche della colpa omissiva “chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non-seulment par son fait, mais encore par sa néglicence et son imprudence.”
Anche la dottrina e la giurisprudenza francesi considerarono praticamente la disciplina del Code civil
come relativa ad un’unica figura di illecito; anche quando la trattazione dei delitti. La disciplina del
CCfr in materia di delitti e quasi delitti, ed in particolare il tenore degli artt. 1382, 1383 passarono
inalterati nei codici civili italiani preunitari.
11. L’inesausto problema dei quasi contratti.
Nel 1937, il civilista tedesco Günter Haupt parlò dei rapporti contrattuali di fatto (faktisches
Vertragsverhӓltnis), volendo inquadrare giuridicamente il fenomeno pratico consistente nel
riconoscere il sorgere di obbligazioni con regime di obbligazioni da contratto da fatti in cui il consenso
obbligatorio delle parti è assente, o è irrilevante se vi sia stato o meno.
Un esempio semplice è dato da Tizio che sale su un treno e viene quindi considerato obbligato a
munirsi del biglietto, ossia a pagare una somma per il servizio: tale obbligazione si spiega perché tra
le parti sorge un contratto di trasporto. In realtà, se Tizio, salendo, dichiarasse apertamente di non
voler concludere nessun contratto si avrebbero comunque le stesse conseguenze del caso in cui non
dicesse nulla, lasciando presumere la sua volontà contrattuale: con una dichiarazione contraria non si
può presumere un consenso contrattuale, pertanto la volontà contrattuale è irrilevante. Di
conseguenza, l’esistenza di un contratto è irrilevante per la produzione degli effetti.
Per inquadrare queste ipotesi, Haupt propose come strumento dommatico (concettuale) la nozione,
appunto, di rapporto contrattuale di fatto.
Tra la nuova figura del contratto di fatto e quella antica del quasi contratto vi è innegabilmente una
forte connessione. Tuttavia, questa nuova categoria – genere di fonti d’obbligazione consistente nel
fatto lecito non contrattuale produttivo di obbligazioni di tipo contrattuale – è una figura per sua
natura aperta, quindi uno strumento per poter riconoscere nuove fattispecie obbligatorie, che è
un’esigenza molto pratica.
In un parere, Celso individuava come particolare modo di formazione delle obbligazioni quello a
prescindere dalle dichiarazioni delle parti e dall’affare che eventualmente queste volessero gestire tra
loro: sembra trattarsi di situazioni parallele a quelle dei contratti consensuali, ma che si connotano
proprio per la mancanza del consenso contrattuale. Celso, però, a proposito, indicava il modello del
pagamento d’indebito, il cui parallelo contrattuale è il mutuo, che implica pur sempre un consenso
delle parti (accordo sulla causa credendi). Si può quindi dire che il pagamento d’indebito non rientra
nella categoria dei rapporti contrattuali di fatto ideata da Haupt, mentre la categoria immaginata da
Celso appare più estesa di quella del moderno contratto di fatto, ma comprende pur sempre anche
quest’ultimo.
Nonostante la categoria del quasi contratto sia nelle res cottidianae che nelle Istituzioni giustinianee
avesse un puro scopo classificatoria di figure già note dal diritto, senza funzione innovativa, la figura
era stata individuata dal suo autore, Celso, con scopo innovativo, conservando questo potenziale.
Diversamente dalla categoria dei quasi delitti, considerata alla fine superflua, la categoria dei quasi
contratti non può essere ignorata. Anche se usata in chiave classificatoria, da sempre è categoria
considerata aperta: è possibile attribuirle un valore euristico, ossia la si può considerare strumento
per riconoscere l’esistenza di nuove fonti d’obbligazione.
Il valore euristico della nozione dei contratti permette di riconoscere efficacia obbligatoria a fatti che,
prima che tale nozione fosse disponibile, non potevano essere considerati produttivi d’obbligazione.
Fu Labeone a fare questa operazione traendo dalla struttura dei contratti tipici già esistenti (in quanto
corrispondenti ad azioni nell’editto pretorio) una struttura concettuale, offrendo lo stesso tipo di
tutela a contratti non previsti nell’editto (contratti innominati), ma che meritavano la stessa tutela.
Ad esempio, uno scambio di servizio contro servizio non corrisponde a nessuna fattispecie
contrattuale tipica, ma può rientrare nella nozione generale labeoniana di contratto, poiché A potrà
esercitare contro B l’azione contrattuale generale, fondandosi sull’accordo con questi concluso.
Invece, la nozione di quasi contratto non può funzionare in questo senso. La sua struttura prevede
una causa ed un effetto, ma solo l’effetto è determinato in modo preciso, mentre dell’atto che lo
causa si sa solo che questo è lecito e non comprende un accordo contrattuale. Pertanto, non può
esservi una regola generale che permetta di includervi fattispecie che non siano già incluse: il quasi
contratto ha una funzione classificatoria solo per le fonti d’obbligazioni già riconosciute e che non
possono essere incluse nelle altre categorie della divisio obligationum, cioè il contratto e il delitto
(ampliata, volendo, al quasi delitto).
In realtà, nonostante ciò sia vero, si inserisce un ulteriore aspetto derivante dalla differenza tra il
modo in cui il quasi contratto viene presentato nelle res cottidianae e nelle Istituzioni giustinianee, da
un lato, e il modo in cui viene presentato da Celso, dall’altro.
Nelle prime, l’intento è puramente classificatorio: si presentano alcuni casi nei quali già si sa
che nascono obbligazioni, e vi si dice che queste nascono “come da contratto” perché la loro
fonte non è un fatto illecito e non è intervenuto fra le parti un contratto che le creasse.
Per Celso, il senso è che per quanto è accaduto tra le parti, vi sono solide ragioni perché
un’azione contrattuale sia concessa e il fatto che non vi sia stato un contratto non è un
ostacolo, in quanto obbligazioni da fatto lecito, perfettamente tutelate e che nascono senza
contratto, già esistono, e nulla vieta che in questo