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Le situazioni possessorie e l'animus possidendi
La proprietà è una situazione di diritto che attribuisce al titolare un potere generale su di una cosa, potenzialmente illimitato e onnicomprensivo, che incontra solo limiti negativi. Il possesso è l'esercizio di fatto di un diritto reale: possiede il diritto di proprietà o un altro diritto reale chi lo esercita, a prescindere dalla titolarità di esso. La detenzione consiste nell'avere la cosa nella propria materiale disponibilità, riconoscendo però che altri ne è proprietario. Può accadere che il proprietario non sia possessore del bene, il possessore è di buona fede se è convinto di essere proprietario, e di mala fede se sa che la cosa è in proprietà di altri.
Savigny ha ritenuto che a distinguere il possesso dalla detenzione fosse la presenza di un elemento soggettivo, l'animus domini o animus possidendi, col quale si
indicaval’intenzione del possessore di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale. La possessio romana era una signoria di fatto esercitata materialmente su di una cosa corporale, era la possibilità di disporre di una res con esclusione di qualsiasi terzo. La possessio era un potere di fatto esercitato da un soggetto su di una cosa, dal quale derivavano importanti conseguenze giuridiche. Nelle XII Tavole c’è un versetto nel quale si afferma che acquistava la proprietà civile chi avesse l’usus, cioè utilizzasse concretamente un bene, se fosse stato un fondo, sarebbe dovuto durare per un biennio, altrimenti per un anno; ciò valeva solo per i cittadini romani, le Tavole escludevano le cose rubate (res furtivae). La giurisprudenza preclassica cominciò a parlare di usu-capio, acquisto con l’uso, limitato al campo della proprietà sui beni; non qualunque possesso poteva condurre.All'acquisto per usucapione, dovevano esserci dei requisiti:
- possessio (ad usucapionem o civilis): l'esercizio effettivo di una situazione di potere su una cosa corporale
- tempus: breve termine previsto dalle XII Tavole, un'eventuale interruzione del possesso (usurpatio) prima del compimento dell'usucapione avrebbe comportato l'azzeramento del tempo trascorso e la necessità di cominciare da capo un nuovo computo. Qualora il possessore fosse morto prima di aver concluso l'usucapione, avrebbe potuto portarla a termine il suo erede.
- res habilis: la cosa posseduta doveva essere idonea all'usucapione, doveva essere un bene che poteva essere oggetto di proprietà civile che non ricadeva in qualche divieto. Non idonee a essere usucapite erano le cose extra commercium in quanto non potevano essere proprietà di nessuno, e i fondi provinciali, perché non potevano essere oggetto di proprietà civile.
- fides: intesa come
trasferiscono all'avente causa. Il contratto di compravendita non era un modo di acquisto della proprietà poiché produceva solo effetti obbligatori per le parti.
Mancipatio (un gestum per aes et libram: gesto compiuto per mezzo del bronzo e della bilancia): costitutiva di diritti assoluti su cose corporali e su persone, atto di trasferimento della proprietà. Forma rituale: alla presenza di 5 cittadini, maschi e puberi, e di una persona che reggeva una bilancia (libripens), l'acquirente (mancipio accipiens) al cospetto della res mancipi e dell'alienante (mancipio dans) afferrava la cosa e affermava solennemente che essa fosse sua in quanto l'aveva comprata col bronzo e con la bilancia (Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aereaeneaque libra) la cosa doveva essere presente all'atto, se fosse stata un bene immobile, si sarebbe dovuto compiere l'atto sul posto o procurarsi una cosa
chesimboleggiasse il fondo.Dal IV secolo a.C. la pesatura del bronzo divenne inutile poiché diffusosi l'uso dellamoneta coniata, la mancipatio lo mantenne ma l'effettivo pagamento del prezzo non faceva più parte della struttura negoziale, poteva essere compiuto e dichiarato aparte o mancare del tutto, quando si volesse donare il bene. La mancipatio divenne quindi una imaginaria venditio, un negozio astratto a causa variabile: conservò l'apparenza di una compravendita ma venne utilizzata anche per altre funzioni (costituzione di una dote, realizzare una donazione reale ecc). La forma rituale costituiva la causa di attribuzione, la motivazione del passaggio di proprietà, ma perché il trasferimento fosse definitivo, doveva esiste una causa di giustificazione (titulus) che garantisse il permanere della proprietà della cosa presso l'acquirente; qualora non vi fosse alcuna causa di giustificazione o fosse invalida, la
proprietà sitrasferiva ma era possibile chiederne poi la restituzione con un'azione di ripetizione dell'indebito (condictio indebiti).- In iure cessio: nasca dall'interpretazione pontificale, si poteva utilizzare per trasferire la proprietà di cose sia mancipi che nec mancipi, per costituire o estinguere diritti reali limitati e per altre funzioni, come la cessione dell'eredità o della tutela oper la manomissione di schiavi. Era costituita da un processo svolto nell'antica forma delle legis actiones, la struttura non poteva quindi manifestare all'esterno la causa che doveva giustificare il trasferimento di proprietà, quindi era un negozio astratto a causa variabile. Entrambe non necessitano dell'espresso accordo tra le parti né della consegna effettiva della cosa perché l'atto esprime senza possibilità di equivoco l'effetto cui è diretto e l'intenzione delle parti: basta che ilsia rispettato perché si trasferisca la proprietà - Traditio: atto non formale di ius gentium, utilizzabile sia dai cittadini romani che dagli stranieri, che permette di trasferire la proprietà delle res nec mancipi, consiste nella consegna di un bene dal tradens all'accipiens. Era necessaria un'effettiva consegna materiale della cosa, poi si ammisero consegne più semplificate e si ritenne sufficiente che il bene fosse entrato in qualche modo nella sfera di controllo dell'accipiens, bastava una traditio symbolica: la consegna di un bene che simboleggiasse quello da trasferire o un atto che denotasse la presa di possesso da parte dell'accipiens, come l'apporre dei segni sulle cose che indichino l'essere entrate in potere dell'acquirente. Traditio longa manu: indicazione dall'alto dei confini di un fondo. Traditio brevi manu: l'acquirente, detentore della cosa, inizia a possederla come propria. La consegna.può produrre effetti diversificati a seconda delle intenzioni delle parti: a volte può essere effettuata per il passaggio della detenzione sul bene (contratto di deposito), altre volte si tratta di un trasferimento del possesso sulla cosa (pegno). Solo in certi casi permette di trasferire il diritto di proprietà, con i seguenti requisiti: 1) il tradens dev'essere proprietario del bene o legittimato ad alienare (tutore dell'impubere) 2) le parti devono avere l'intento di trasferire e acquistare la proprietà 3) vi dev'essere una iusta causa traditionis Quando l'accordo è collegato alla causa di giustificazione, se essa non sussiste, cade anche il trasferimento della proprietà e il tradens può agire con l'azione reale di rivendica per recuperare il bene. Ogni tanto l'accordo è sganciato dalla causa di giustificazione: traditio pro soluto, il tradente è obbligato a dare la cosa perché l'ha promessa.effettuata. La stipulatio è un contratto nel quale una delle parti si obbliga a dare una determinata somma di denaro o un bene in cambio di un'altra prestazione. La traditio, invece, è l'atto con cui si trasferisce la proprietà di un bene da una persona all'altra.