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CLAUSOLE DI REVISIONE

CLAUSOLE DI HARDSHIP --> prevedono un maggior peso – diventa

più gravoso nel corso del tempo l’esecuzione di una prestazione. Sono

variamente orientate alla rideterminazione nel corso del tempo.

Vedi pagina 214.

Spesso nei contratti internazionali troviamo queste clausole con cui si

prevede la rideterminazione del contratto in presenza di fatti

sopravvenuti.

Rideterminazione che cosa significa? Significa che anche solo il fatto

di impegnarmi con questa clausola significa che faccio sorgere

un’obbligazione con oggetto la ricontrattualizzazione del medesimo

contratto. 58

Riflessioni:

- Clausola di hardship secca quando io ho una clausola di

rideterminazione che coinvolge due soggetti.

- Se io pensassi di coinvolgere una terza persona avremmo la figura

dell’ARBITRAGGIO.

- CONTRATTO PRELIMINARE: dal contratto preliminare sorge

un’obbligazione alla stipulazione del contratto. l contratto

preliminare che obbliga al futuro consenso posso farlo calzare per

questa ipotesi?

Si puo applicare il 1232 cc?

Puo esserci un giudice che fa una sentenza che tiene luogo di

contratto, come se la controparte non si presenta alla stipula del

definitivo?

Capitolo sesto: da pagina 197. Da pagina 204 – fino al

paragrafo 22.

Fino a 265 .

Martedì 22 novembre 2011

Caso 4:

Il comune di Ortisei deve rimborsare a Tizio le opere di urbanizzazione

che questi ha realizzato a proprie spese da liquidarsi secondo criteri

prestabiliti.

Tizio non avendo ricevuto dal comune alcun rimborso, decide di

convenire in giudizio il comune stesso, chiedendo la restituzione della

somma rivalutata in base alla svalutazione monetaria nel frattempo

occorsa.

Come può difendersi il comune?

Premessa: la traccia ha un termine improprio. È il termine restituzione

della somma. La domanda è: Tizio agisce nei confronti del comune

chiedendo la RESTITUZIONE della somma. Dalla traccia non emerge

però che vi è stata una previa consegna di una somma di denaro.

Sarebbe più corretto declinare la pretesa: Tizio non avendo ricevuto

dal comune alcuna somma, conviene in giudizio il comune chiedendo

il pagamento – il rimborso.

Individuiamo come prima cosa i fatti rilevanti -->

• Tizio e Comune sono i soggetti.

• L’attività è: realizzazione di opere di urbanizzazione.

• A proprie spese.

• Criteri prestabiliti.

Tizio e il comune si sono accordati.

Tizio realizza l’opera ma il comune non lo paga.

Tizio chiede il rimborso.

Rimborso è il termine corretto. 59

È il primo caso che introduce la materia OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

Pagine da 1 a 19 del manuale.

Il caso è: trovare la possibilità del comune di difendersi dal pagamento

della somma rivalutata.

Per la risoluzione dobbiamo distinguere tra:

- Debito di valuta. Sono soggetti al principio nominalistico di

cui all’art. 1277 del cc.

- Debito di valore. Non sono soggetti al principio nominalistico.

Per capire che cos’è un debito di valuta dobbiamo fare riferimento agli

interventi della dottrina e della giurisprudenza. Nel codice non

troviamo le espressioni debito di valuta e debito di valore.

Il debito pecuniario nominato nel codice è il debito di valuta: debito

avente per oggetto una somma di denaro.

Vediamo un altro articolo sulle obbligazioni pecuniarie.

Art. 1224 cc: danni nelle obbligazioni pecuniarie.

Parentesi sul concetto di interessi: si fa riferimento alle obbligazioni

pecuniarie e che producono interessi legali cioè interessi di pieno

diritto. Gli interessi possono essere distinti dal punto di vista della

funzione in:

- Corrispettivi: sono interessi di pieno diritto.

- Moratori: collegati al ritardo nell’adempimento di un obbligazione.

- Compensativi: per i contratti di scambio. Svolgono una funzione

compensativa delle prestazioni.

Articoli di riferimento per le obbligazioni pecuniarie: 1277 e 1224 cc.

La paternità della distinzione tra debito di valore e debito di valuta

spetta ad Ascarelli che disciplina lo statuto giudico della categoria

debiti di valuta.

Nelle obbligazioni pecuniarie si deve distinguere tra debito di valuta e

di valore.

La dottrina chiarisce la distinzione avendo riguardo delle differenti

funzioni del denaro.

Sentenze 15.

....

Io posso considerare un debito come debito di valuta perchè a me

creditore interessa ottenere una somma di denaro e NON un valore

che posso esprimere in termini monetari.

Possiamo dunque dire che:

Quando l’oggetto della prestazione è immediatamente identificabile in

termini monetari allora il debito è di valuta. 60

Quando il denaro permette di commisurare un valore non direttamente

esprimibile in moneta allora la prestazione ha per oggetto un debito di

valore.

Si guarda al momento del sorgere dell’obbligazione.

Per vedere quando un debito è di valuta devo vedere l'oggetto

dell’obbligazione.

L’opera della giurisprudenza riempie di contenuto la categoria:

- È debito di valuta quel debito che sin dal suo sorgere ha

per oggetto una somma di denaro espressa.

Es: Tizio è obbligato a dare 100.

L’obbligazione avente per oggetto quella somma di denaro è un debito

di valuta.

- Secondo ambito: ricomprendere le ipotesi in cui i debiti la cui

somma da corrispondere è determinabile in base ad un riterrò

preventivamente stabilito.

Serve un criterio di determinazione della somma di denaro oggetto

dell’obbligazione.

È un debito soggetto al principio nominalistico perchè è di valuta.

È il carattere di determinatezza di quantificazione della

somma dovuta che risulta decisivo.

- Ipotesi in cui la somma di denaro dovuta ricorre a

prescindere della sussistenza dei normali criteri di

determinabilità che condurrebbero ad identificare una

certa pecunia.

Quando?

Non ho dimenticato una certa pecunia. Non ho nemmeno un criterio

predeterminato che mi permette di individuare il quantum dovuto.

Come posso allora dire che è un debito di valuta.

L’interesse del creditore è sempre quello di ottenere una quantità di

denaro. Si guarda l’intrinseca natura pecuniaria del debito al

momento della sua genesi.

Queste sono i tre ambiti enucleati dalla giurisprudenza nella

sua evoluzione.

Se un debito nasce già determinato nel suo ammonitore è di natura

valutaria.

Quando non vi è un immediato riconoscimento del quantum bisogna

fare un procedimento di valutazione che permette di qualificare quel

debito come un debito di denaro: ci possono essere dei criteri

predeterminati oppure si guarda alla natura intrinseca del debito.

Riportiamo alcuni esempi:

La giurisprudenza è intervenuta a qualificare debiti di valuta i debiti

aventi per oggetto una somma di denaro. Commento giurisprudenziale

art. 1277 cc. 61

Sono debiti di valuta:

- Prezzo del contratto di compravendita.

- Restituzione della Oman ricevuta a titolo di somma o a titolo di

caparra.

- Credito dell'avvocato per gli onorari professionali.

- Credito avente per oggetto una somma di denaro percepita

indebitamente ai sensi del 2033 del cc.

Art. 2033 cc: indebito oggettivo – chi ha eseguito un pagamento non

dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

Inizialmente dalla lettura della traccia emerge l’utilizzo del termine

restituzione in via impropria.

Se tutto quello che abbiamo detto è chiaro (contenuto dell’obbligo di

valuta), come può difendersi il comune posto che nei suoi confronti è

stata fatta domanda:

- Di pagamento.

- Di rivalutazione monetaria.

Risoluzione del caso

Posto che la ricostruzione della prima risoluzione del caso prevede un

accordo tra tizio e caio. Il comune può eccepire la natura valutaria del

debito.

Quindi applicazione del principio nominalistico del debito di valuta -->

impedire la rivalutazione monetaria. Tizio verrà rimborsato ma non si

vedrà rivalutato il proprio debito.

La somma capitale è quello e non cambierà mai se è debito di valuta.

Siccome si applicano gli art. 1277 e seguenti cc --> possono applicarsi

gli interessi che sono quelli corrispettivi prima della mora e moratori

dopo la mora.

1282 cc: interessi corrispettivi.

1224 cc: interessi moratori.

Seconda possibilità di risoluzione del caso

Se invece proviamo a risolvere la traccia così come è formulata (senza

la correzione del termine).

Tizio vuole fare riferimento (con il verbo restituire) a un interesse

negativo.

Se non avessimo detto che tra tizio e il comune c’era un accordo: ha

senso la domanda di restituzione di una somma?

Quid iuris: in quale istituto giuridico collochiamo l’indebita pretesa?

Arricchimento ingiustificato – art. 2041 cc.

Art. 2042 cc – carattere sussidiario dell’azione.

Non è categoria omogenea rispetto all’indebito oggettivo:

- Perché si possa integrare arricchimento ingiustificato serve una

correlazione tra un arricchimento e una diminuzione patrimoniale.

62

- Il pagamento dell’indebito presuppone un pagamento. Pagamento

indica un adempimento di un debito che risulta essere

oggettivamente inesistente. L’arricchimento invece non

presuppone un’inesistente obbligazione sul piano oggettivo.

- L’art. 2033 e ss. prendono in considerazione un’azione finalizzata

alla ripetizione di quanto stato dato. Solo una cosa determinata può

rappresentare un non dovuto ex 2033 cc. Se c’è un'azione per la

ripetizione, non è un risarcimento del danno nei limiti dell’interesse

negativo – è un’indennità del depauperamento che si è subito.

Conclusione: laddove la fattispecie fosse inquadrabile in termini di

arricchimento ingiustificato si è parlato di indennizzo.

La giurisprudenza è intervenuta per configurare l’indennizzo e lo

configura come debito di valore. Assoggettabile a rivalutazione

monetaria.

Caso 5:

Tizio è debitore della somma di 20000 euro nei confronti di Caio e

decide di pagare il suo debito tramite assegno circolare.

Nonostante ciò, viene convenuto in giudizio da Caio per l’adempimento

del debito.

Tizio eccepisce di avere già estinto il suo debito per mezzo di assegno

circolare.

Può Caio pretendere l’adempimento in denaro contante?

Elementi rilevanti del caso:

- Tizio e Caio sono i soggetti.

- La prestazione è una prestazione di pagamento.

- Tizio adempie il debito con un assegno circolare --> NB

adempimento tramite assegno circolare.

- C

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara_sette di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto privato europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Dalla Massara Tommaso.