FONDAMENTI DEL DIRITTO
PRIVATO EUROPEO
Mercoledì 5 ottobre 2016
Definizione di contratto.
Effetti del contratto nel nostro ordinamento.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
Art. 1321 cc:
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere
Art. 1372 cc:
sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti
dalla legge.
La norma esprime innanzitutto il principio di relatività, nel primo
periodo del primo comma e nel secondo comma. In base ad esso il
contratto produce effetti solo tra le parti e non verso i terzi i quali,
estranei alla stipula, non possono di regola esserne coinvolti.
La norma sancisce, però, anche il diritto delle parti di sciogliersi
dall'accordo purché, come principio generale, con un atto che sia
espressione della volontà di entrambe.
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che
Art. 1323 cc:
hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali
contenute in questo titolo
Le disposizioni generali sui contratti sono valide per i contratti tipici e
per i contratti atipici.
La parte generale è denominatore comune rispetto a tutti i contratti,
sia a quelli tipici sia a quelli atipici.
La parte generale comprende sia i tipi sia gli atipici.
Contratti tipici: i contratti regolati e disciplinati dal codice sono tipici
ma questa risposta non è molto corretta.
Risposta corretta: tipici sono i contratti disciplinati (che hanno una
previsione legislativa) dal codice ma anche quelli disciplinati fuori dal
codice.
Atipici sono i contratti non contemplati da una disciplina specifica.
Nel diritto romano la tipicità e la atipicità era regolata non sul piano
sostanziale, bensì sul piano processuale. La tipicità e la atipicità del
diritto romano dipendeva dal fatto che il fatto fosse o non fosse
contemplato in editto nella sua formula.
Il nostro piano è invece sostanziale. 1
Tipicità – atipicità __ contratti nominati – contratti innominati: oggi c’è
una sorta di fungibilità di queste denominazioni.
L’idea di tipico deriva dalla terminologia tedesca: tipizzazione –
riconduzione ad un tipo. Il tipo è un modello teorico, è una fattispecie
astratta.
Es: anche quello del 1235 è un tipo, è un tipo generale di contratto. È
concettualmente un'opera di tipizzazione (macro tipo contrattuale).
Le parti possono
Art. 1322 cc – autonomia contrattuale:
liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge [41 Cost.] e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai
tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico.
È una norma assolutamente centrale.
Autonomia viene dall’idea greca del darsi una regola.
Autonomia: la regola deriva dai soggetti direttamente che si danno
la regola. Non scende dall’alto la regola. Il senso del diritto privato è
questo: ci diamo delle regole. Le regole non discendono dall’alto.
Il contratto ha forza di legge: è l’accordo la cosa fondamentale. È
l'autonomia. È la legge che entra nell’accordo. Le parti
Quando il 1322 al comma uno parla di autonomia dice:
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge e dalle norme corporative.
C’è libertà contrattuale:
- Libertà di contrarre.
- Libertà del contenuto contrattuale.
Il secondo comma precisa cosa si intende per autonoma
contrattuale.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai
tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Il filtro dell’autonomia contrattuale è rappresentato dalla
meritevolezza degli interessi perseguiti.
La capacità di darsi regole deve trovare limiti, regole. Non si deve
violare una norma imperativa.
È il tema romanistico rappresentato dal fatto che l'autonomia deve
perseguire una funzione (tecnicamente una CAUSA) meritevole di
riconoscimento.
Interessi meritevoli di tutela: dobbiamo leggere in questa
espressione l’idea di CAUSA contrattuale.
L’art. 1322 evoca la causa. 2
Cosa significa causa? Per ora non lo vediamo.
Sarebbe interessante vedere delle figure di giuristi. In particolare
evochiamo Emilio Betti, Vassalli, e tanti altri.
Sono grandi monumentali giuristi di quegli anni, sono tutti (quasi)
romanisti, civilisti.
Detti e Vassalli sono autori dell’art. 1322.
C'è poi il tema di cosa debba intendersi per causa.
Emilio parla di causa come funzione economica sociale: è un'idea
idealista nel senso proprio dell’appartenenza all’idealismo tedesco
dove il contratto deve essere supportato da una funzione sociale.
Ci sono poi altre idee di causa.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha abbracciato l’idea della funzione
economico individuale.
C'era poi l’idea di una funzione economica sociale che pero negli ultimi
trent'anni non è accolta.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che
Art. 1324 cc:
regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
È un'ulteriore norma di apertura.
Quello che vale per il contratto si estende agli atti unilaterali TRA
VIVI di contenuto patrimoniale, in quanto compatibili.
Il contratto è
L’art. 1321 fa riferimento al contenuto patrimoniale:
l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico patrimoniale.
Quindi le regole suoi contratti si applicano oltre che per l'accordo,
anche agli atti unilaterali tra vivi. C'è una clausola di apertura rispetto
a una nozione che è sotto traccia di tutto il codice del 1942: cioè la
nozione di negozio giuridico.
La nozione di negozio giuridico è più ampia di quella di contratto.
Il legislatore fa un passo sul negozio giuridico, ma nel richiamo che fa
al negozio giuridico esclude il campo dei negozi morti causa.
Il legislatore evoca una categoria che era una categoria potentemente
presente nel dibattito: la categoria di negozio giuridico.
La categoria di negozio giuridico è il negozium dei giuristi romani.
Negozio giuridico: manifestazione di volontà volta a porre un
regolamento giuridico di interessi.
Si deve manifestare (con forma scritta, orale, con silenzio, ecc) e
porre un regolamento giuridico di interessi.
L'art. 1324 evoca il negozio giuridico. Il negozio giuridico non viene
però mai nominato in tutto il codice. 3
Era una figura rielaborata dalla pandettistica tedesca. BGB.
La prassi oggi è molto spesso anglofona. In inglese negozio giuridico
si dice: act.
Anche se comunque non è la stessa cosa.
Il negozio giuridico è evocato dal nostro legislatore del 1942 ma non
è mai nominato. Betti scrisse la teoria generale del negozio giudico ma
ciò nonostante non lo menziona nel codice.
Il codice rimane incardinato alla tradizione del codice francese anche
se un po’ si spinge verso al BGB. Il codice francese contempla solo il
contratto e non il negozio, noi rimaniamo incardinati verso il modello
francese. I francesi nel codice non lavorano con il negozio (nella
pratica si ma nel codice non lo nominano). Rimaniamo nella tradizione
del codice francese del 1800.
Il legislatore prende poi pezzo dopo pezzo i requisiti del contratto.
Art. 1326 cc: da questo articolo in poi si lavora soprattuto
sull’accordo. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto
Art. 1326 cc:
la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [1328,
1333, 1335].
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito
o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o
secondo gli usi [1328 2].
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne
dia immediatamente avviso all'altra parte [1175].
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma
determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa
[1352].
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova
proposta
.
Questo accordo è l'incontro di due volontà che devono incrociarsi. Si
incrociano quando proposta e accettazione si toccano.
Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione
dell’alta parte.
Quando arriviamo alla sezione due troviamo la causa del contratto.
Art. 1343, 1344, 1345 cc.
Il legislatore detta alcune regole della causa del contratto.
Il legislatore non dice tutto sulla causa del contratto.
Il legislatore NON da una definizione di causa del contratto.
Il legislatore parla senza ambizioni definitorie (questo si collega alla
tradizione del codice napoleonico. Il codice napoleonico aveva un
4
linguaggi concreto e semplice. I BGB ha un'impostazione diversa,
molto più tedesca, molto più definitoria).
Il nostro codice non si perde troppo in definizioni.
Sulla causa si decide di non fare una definizione di causa del contratto
(se si fosse data si sarebbe data la definirne di funzione economico
sociale).
L'art. 1343 parla di causa illecita.
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume.
Nel 1345 cc si fa riferimento al motivo illecito. Nel diritto i motivi
sono irrilevanti. Pero eccezionalmente si.
NB: esclusivamente e comune (art. 1345 cc).
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo
esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
L’oggetto del contratto deve essere: possibile – lecito – determinato
– determinabile.
Art. 1350 – la forma:
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di
nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di
usufrutto su beni immobili,, il diritto di superficie, il diritto del
concedente e dell'enfiteuta ;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai
numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto
di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a
nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un
tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie , salve le
disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge. 5
La forma: art. 1350 e seguenti cc.
L’art. lo dobbiamo tenere presente per avere un'idea generale di quelli
che devono concludersi in forma scritta ad subtatntiam.
- Trasferimento proprietà beni immobiliari,
- Diritti immobiliari,
- Ecc.
- Contratti di locazione di beni mobili ultranovennali.
Il contratto è nullo quando è contrario a
Art. 1418 cc (e seguenti):
norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [1343], l'illiceità dei motivi nel
caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti
stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [458, 778,
785, 788, 794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972,
2103, 2115, 2265, 2744].
È quasi una conseguenza necessaria di quello che stiamo dicendo.
Se manca uno dei requisiti essenziali di cui al 1325 (definiti elementi
di struttura), il contratto è nullo.
Nullità come mancata venuta ad esistenza di qualche cosa.
È come una ricetta senza un ingrediente.
Il comma uno afferma che il contratto è nullo quando contrario a
norme imperative. Cioè quando è illecito. La nullità è la sanzione della
illiceità.
Il contratto illecito è nullo. Poi il risarcimento del danno è cosa a parte.
Facciamo un cenno sulla imprescrittibilità sull’azione di nullità.
L’imprescrittibilità dell'azione discende (è la premessa) del principio
“quando è nullo non produce nessun effetto”. Se è nullo oggi è nullo
sempre, dunque l'azione di nullità non può prescriversi.
La nullità è infinita. Sarà sempre possibile agire per l’accertamento
della nullità.
La nullità viene accertata. La devo solo accertare.
Tema diverso è quello dell’annullabilità.
Cioè il riferimento è alla patologia del negozio giuridico: cause di
invalidità (errore, violenza, dolo, incapacità) che consentono di
annullare, mettere nel nulla il negozio giuridico.
Dedichiamo adesso qualche attenzione a un tema che c’è nel nostro
codice (molto valorizzato) e che oggi è grandemente presente nel
diritto privato europeo: TEMA DELLA BUONA FEDE E
CORRETTEZZA.
Buona fede come bona fides.
Richiamo in Germania a treu und Glaubeu – 242 --> io credo. C'è
dentro un affidamento. 6
Correttezza nel linguaggio giuridico anglosassone diventa invece:
fermes.
Nel nostro codice dove sono le disposizioni?
Sono al di fuori del terreno del contratto.
Libro quarto delle obbligazione – art. 1175 cc.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza.
Il legislatore del 1942 impone ai due soggetti della obbligazione
obblighi di buona fede e correttezza.
L’art. 1175 viene subito dopo le prime due disposizioni in materia di
obbligazione.
L’art. 1175 trova una corrispondenza dentro alla disciplina sul
contratto, nell’art. 1375 abbiamo esecuzione di buona fede: il
contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Qui il concetto di buona fede è riferito all’esecuzione del contratto.
Siamo dentro al capo quinto sugli effetti del contratto.
Esecuzione: chiunque deve portare ad esecuzione il contratto deve
farlo secondo buona fede.
Il 1175 dice che debitore e creditore sono tenuti a buona fede.
Nel 1375 si parla invece di chiunque.
Definizione di obbligazione: L'obbligazione è un rapporto giuridico in
forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una
determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a
favore di un altro soggetto, detto creditore.
Concetto di contratto unilaterale, bilaterale, ecc: Se le parti sono due
o più si ha il negozio bilaterale o il negozio plurilaterale.
Clausola generale di buona fede: art. 1375 cc.
Le clausole sono regole di chiusura.
Dove c’è uno spazio interpretativo la clausola ci riempie di contenuti.
È questa la portata espressa di un altro articolo: art. 1374 –
integrazione del contratto:
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso
ma anche a tutte le conseguenze che en derivano secondo la legge o
in mancanza secondo gli usi o l’equità.
Legge – usi – equità: solo elementi integrativi del contenuto del
contratto.
Il contratto può anche essere tutto frutto dell’autonomia ma è sempre
e comunque integrato da legge, usi ed equità. Si parla di
eterointegrazione contrattuale. Il contratto è integrato da
elementi che sono sullo stesso piano, non sono subordinati.
Valenza normativa della buona fede: non è qualcosa di subordinato
ma stanno sullo stesso piano di quello che le parti vogliono. 7
Cosa significa norma?
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può
Lo dice il 1372 cc:
essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla
legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti
dalla legge.
La legge riempie il contratto. Il contratto riceve la forza di legge.
Possiamo dire dunque: la buona fede anch'essa acquista forse di
legge.
La buona fede entra nel contratto. Il contratto ha forza di legge e
quindi la buona fede ha forza di legge.
Questa buona fede è diversa dalla buona fede che sta sul piano
interpretativo.
Vediamo l’art. 1366 cc – interpretazione di buona fede.
Questa è la buona fede interpretativa. È una buona fede diversa.
Un conto è dire leggi il testo e fanne un'interpretazione di buona fede.
Un conto è dire che autonomia e eterointegrazione sono sullo stesso
piano e hanno forza di legge (buona fede oggettiva).
La buona fede oggettiva l'abbiamo richiamato in dritto romano: il
principio di buona fede ha base oggettiva da valutarsi in relazione alla
coscienza sociale.
È nozione diversa dalla nozione di buona fede soggettiva: che è il
pensare di non ledere un interesse altrui
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