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CONTRATTI CON FUNZIONE CREDITIZIA.

Vediamo i casi più significativi nei quali si originano interessi con funzione

corrispettiva.

Si è a cospetto di un debito LIQUIDO ED ESIGIBILE sul quale decorrono

interessi corrispettivi quando l’obbligazione pecuniaria debba eseguirsi (come

nel caso in cui le parti abbiano in tal modo stabilito esercitando una facoltà

riconosciuta dal comma uno art. 1182 cc) al domicilio del debitore: alla

scadenza del debito si producono allora interessi ai sensi dell’art. 1282 cc.

In assenza di una convenzione in tal senso opera il meccanismo previsto

dall’art. 1219 comma 2 n. 3 in base al quale allorché la prestazione sia da

eseguirsi al domicilio del creditore, con la scadenza del termine si verifica

ope legis la mora del debitore sorgono interessi moratori ex art. 1224 cc.

In presenza di un’obbligazione pecuniaria pagabile al domicilio del

debitore non vi è mora e tuttavia ricorre il carattere dell’esigibilità:

giacché la prestazione può essere attualmente richiesta, decorrono

interessi corrispettivi.

L’esigibilità della prestazione pecuniaria può collegarsi a una data prefissata

oppure al verificarsi di un fatto.

La fattispecie più rilevante tra quelle che danno luogo a interessi corrispettivi

è quella del mutuo oneroso (mutuo feneratizio).

Il mutuo è un contratto naturalmente produttivo di interessi secondo la

previsione dell’art. 1815 cc “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario

deve corrispondere gli interessi al mutuante. 35

Gli interessi sono un ELEMENTO NATURALE del mutuo: sono interessi previsti

dalla legge – modellabili dall’autonomia privata.

Per la determinazione del SAGGIO DI INTERESSI art. 1284 cc.

Ricordiamo che l’art. 1815 comma due dice se sono convenuti interessi

usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Inoltre l’art. 1782 comma due dice al deposito irregolare si applicano, in

quanto compatibili, le regole su mutuo.

Interessi nascenti da mutuo sono il modello di riferimento per gli interessi

che l’art. 1825 cc prevede in tema di CONTO CORRENTE sulle rimesse

decorrono interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in

mancanza, in quella legale.

Lo schema degli interessi nascenti da mutuo trova applicazione anche per il

caso delle figure che a questo tipo contrattuale si ritengono conducibili in

quanto con esse si realizzi un prestito a consumo di denaro o di altri beni

fungibili.

Ogni volta che il contratto risponde a una funzione di prestito di denaro e la

sua struttura preveda la facoltà dell’eccipiente di godere e di disporre di quel

denaro, in una con l’obbligo di restituire in tantundem, è da ravvisarsi il

nascere del debito di interessi.

Sono ricondotti in tale categoria i contratti accomunati dalla funzione

creditizia.

Nell’art. 185 cc si ravvisa la norma di riferimento per l’intera categoria dei

contratti di credito.

Qualora il mutuo avesse ad oggetto beni diversi dal denaro ugualmente il

contratto si ritiene produttivo di interessi. Una volta divenuta impossibile o

di esecuzione notevolmente difficile la restituzione de tantundem

l’obbligazione restitutoria si trasforma in debito di valore e sarebbero dovuti

interessi in denaro.

Art. 1815 cc il contratto di mutuo è naturalmente produttivo di interessi.

Art. 1820 cc è attribuito al mutuante il potere di ottenere la

risoluzione del contratto qualora il mutuatario non adempia

all’obbligazione avente per oggetto il pagamento degli interessi.

Quindi c’è risoluzione per inadempimento che normalmente è

prevista per i contratti a prestazioni corrispettive.

Il mutuo però è un contratto reale – per la sua conclusione è prevista la

consegna della res. Ed è UNILATERALE al momento genetico si producono

obbligazioni solo in capo al mutuatario il quale è tenuto alla restituzione e al

pagamento di interessi.

Il senso dell’art. 1820 cc è da cogliersi in collegamento con la funzione

corrispettiva.

La previsione degli interessi assume un rilievo decisivo rispetto alla

configurazione causale del contratto di mutuo dal momento che esso mette

in luce una struttura che, almeno sul piano della distribuzione dei

36

sacrifici giuridici a carico delle parti, finisce per apparire

sinallagmatica.

In questo senso è orientata la recente giurisprudenza.

La dottrina inoltre ha osservato che, se la legge prevede soltanto l’ipotesi

dell’inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate e degli netresi,

non è prevista invece l’ipotesi dell’inadempimento del mutuante, sicché

invero un sinallagma non sarebbe ravvisabile.

Ma il fatto che il codice del 1942 assuma quale elemento di identificazione

dei contratti il rapporto di corrispettività tra le prestazioni delle parti induce

a ritenere che il mutuo debba ritenersi attratto entro l’ambito della

sinallagmaticità.

Si tratta di u nesso di sinallagmaticità da intendersi tra le attribuzioni o tra i

vantaggi giuridico-economici oppure tra sacrifici giuridici che il contratto pone

a carico delle parti.

Solo sul presupposto della corrispettività del contratto di muto, di

quest’ultimo si potrebbe ammettere la cedibilità.

Dalla questione della sinallagmaticità del mutuo dipende l’inquadramento

della norma contemplata nell’art. 1820 cc. se si ritiene che sia dettata una

norma che si armonizza con la struttura di un contratto a prestazioni

corrispettive, con l’art. 1820 cc dovrebbe intendersi richiamato il sistema

generale di cui agli art. 1453 e ss. cc, con la conseguenza che sarebbe

applicabile la norma dell’art. 1455 cc il contratto non si può risolvere se

l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo

l’interesse dell’altra.

-- invece all’opposta conclusione, ossia alla risolvibilità del contratto senza

il limite della non scarsa importanza, occorrerebbe giungere se si ravvisasse

nell’art. 1820 cc una norma di carattere eccezionale entro il regime del

mutuo.

Diverse sono le strade che la dottrina ha percorso al fine di avvallare l’idea

della corrispettività del mutuo a interessi.

Con il mutuo, nonostante l’unilateralità obbligatoria, si darebbe luogo uno

scambio di beni attuali con beni futuri (quelli oggetto della restituzione). 

in questa prospettiva la differenza rispetto alle figure contrattuali tipicamente

sinallagmatiche finirebbe per apparire in ordine meramente cronologico.

+

L’obbligazione in capo al mutuante sarebbe quella di non pretendere la

restituzione per un tempo determinato.

In entrambi i casi si giunge al paradosso per cui il mutuo avrebbe una

 struttura corrispettiva anche quando è gratuito.

Dobbiamo considerare in proposito l’art. 1819 cc prevede una forma

particolare di recesso per l’ipotesi di mancata restituzione rateale delle

cose maturate. 37

Per fondare l’idea della corrispettività del mutuo oneroso è più plausibile la

via del segnato superamento di una rappresentazione del contratto sotto il

profilo puramente obbligatorio.

Non bisogna guardare alle obbligazioni nascenti dal contratto ma alla

distribuzione dei sacrifici derivanti dall’operazione.

Tende dunque a smarrirsi l’idea secondo cui la struttura del mutuo

 sarebbe caratterizzata dall’obbligazione restitutoria a carico del

mutuatario.

Infatti al passaggio dal codice ottocentesco a quello vigente corrisponde lo

spostamento dell’operatività del sinallagma sul piano delle obbligazioni a

quello delle prestazioni. Quindi per prestazione deve intendersi una

qualsivoglia attribuzione (sacrificio giuridico).

Concludiamo nel senso che il mutuo ha ormai guadagnato il campo della

corrispettività.

La prestazione di interessi di cui all’art. 1815 cc.

Secondo una lettura economico-funzionale Gli interessi nascenti dal mutuo

hanno una funzione corrispettiva.

La prestazione di interessi si colloca in relazione di scambio con l’altra

prestazione (la consegna del denaro).

Gli interessi da mutuo non sono riconducibili alla categoria dell’art. 1282 cc

perché gli interessi da mutuo maturano da una somma che è esigibile solo

alla scadenza del contratto stesso. Gli interessi dunque non scaturiscono da

una somma liquida ed esigibile.

Si comprende dunque perché nella relazione al codice le disposizioni

riguardanti gli interessi nel mutuo e nel conto corrente sono riferite alla

categoria degli interessi con funzione compensativa.

Nel mutuo gli interessi decorrono dal momento in cui il contratto è

perfezionato e maturano giorno per giorno.

La loro esigibilità non è fissata dalla legge in assenza di una

determinazione pattizia è presumibile una periodicità annuale – e in ipotesi

di prestito di durata infra-annuale gli netresi sono da corrispondere al termine

del rapporto. LA CATEGORIA DEI DEBITI DI VALUTA.

PAGINE 1 – 19.

Il legislatore del 1942 ha fatto una scelta importante: ha fatto arrivare le

obbligazioni pecuniarie ad autonoma categoria all’interno del CAPO VII del

LIBRO IV (intitolato ‘di alcune specie di obbligazioni’).

Negli art. 1277-1284 si trova raccolto il nucleo essenziale di disposizioni in

tema di obbligazioni pecuniarie. 38

Negli articoli del codice civile non si trova una definizione di debito di valuta

– debito di valore. Di questa divisione sono visibili solo alcuni riflessi.

Il binomio concettuale appartiene comunque al nostro diritto vivente.

La sezione I del Capo VII del libro IV reca il titolo DELLE OBBLIGAZIONI

PECUNIARIE.

Art. 1277 cc: principio nominalistico.

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato

al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso

legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale

ragguagliata per valore alla prima .

Sembra che la volontà del legislatore sia stata quella di riferirsi alle

obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro IN GENERALE, evitando di

fare distinzioni all’interno di questo genus.

All’origine della distinzione valuta-valore si colloca una costruzione dogmatica

elaborata dalla dottrina operante già nel vigore del codice del 1865: in primo

piano collochiamo Tullio Ascarelli.

A questo autore è riconosciuta la paternità della distinzion

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara_sette di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto privato europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Dalla Massara Tommaso.