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Il pensiero di Aristone: causa del contratto

C’è la necessità di concentrarsi sulle origini della causa del contratto. Tra le menzioni più antiche del termine causa in senso giuridico bisogna nominare quella contenuta nella formula vindicatoria della legis actio sacramento in rem il cui rituale ci viene descritto da Gaio in 4.16. L’espressione secundum sua causa ha una valenza tecnico-giuridica in quanto contribuisce a determinare gli effetti scaturenti dall’atto.

La parola causa da principio ha espresso il senso generale di:

  • Interesse.
  • Processo.

Vi è un ampio reticolo di significati del termine causa. La più intensa esplorazione delle potenzialità implicite nell’idea di causa è da ascriversi a Tizio Aristone, un giurista. Il passo cruciale è: D. 2.14.7.2. È un testo di Ulpiano nel quale è conservata memoria della soluzione di Aristone di fronte al problema posto dalla tutelabilità civile degli accordi non nominalmente riconducibili ad alcuno dei edittali.

L'approccio di Aristone

Si dice che l’affare (res), il quale non sia qualificabile nei termini di un contratto tutelato da una propria formula in editto, allorché sia conosciuto il sussistere della causa, produce effetti obbligatori. Note devono comunque essere le prese di posizione di Labeone – vedi appunti. Aristone sceglie di indagare l’idea di causa e giunge a mettere a fuoco un concetto dai profili nuovi. Il concetto di causa del contratto di Aristone rimarrà stabilmente come patrimonio dogmatico dei sistemi di tradizione romanistica.

Per Aristone la causa rappresenta lo strumento in grado di far sì che un affare, quand’anche non qualificabile nei termini di un contratto tutelato da una propria formula in editto, riceva tutela contrattuale. L’opinione tradizionale è propensa a ritenere che il richiamo alla causa evochi l’idea di un’avvenuta datio, almeno nel senso dogmatico improprio di esecuzione della prima prestazione.

Se la causa coincide con la datio significa che è la datio che dà luogo all’obbligazione avente per oggetto l’adempimento della controprestazione. Lo schema è allora quello delle obbligazioni re contractae – accordi contrattuali nei quali il prodursi degli effetti obbligatori dipende dall’esecuzione di un comportamento consistente nella consegna della res.

Il nesso tra datio e obligatio

Poniamo lo sguardo sul nesso datio-obligatio non si giunge a cogliere l’esatta valenza assunta dal richiamo alla causa nel contesto del responso di Aristone. Aristone aveva in mente le potenzialità espansive della condictio; infatti in un passo di Ulpiano è riportata l’opinione di Aristone ai sensi della quale si sarebbe potuto agire con un’azione chiamata condictio incerti per un caso nel quale il creditore pignoratizio avesse preteso ciò che fosse traibile dalla res ricevuta a tutela del credito.

Sembra un’applicazione particolare della condictio = anticipazione della tutela civile degli accordi atipici (riconosciuta da Aristone). Non è però da ritenersi accreditata l’idea dell’identificazione tra la causa e la datio. Neppure se si guarda all’amplissima elaborazione della giurisprudenza in tema di condictio emerge una coincidenza tra causa e datio.

Facciamo un richiamo alla testimonianza di Ulpiano (D.12.5.6) qui è ravvisabile il primo modello di elaborazione dell’idea di causa nella cornice dei problemi della condictio. A detta di Ulpiano Sabino si sarebbe conformato all’opinione dei veteres secondo i quali: ciò che era presso qualcuno senza giusta causa poteva essere reso oggetto di condictio. All’opinione aderisce anche Celso.

La posizione dei Veteres

Evidenziamo che la nozione di causa è qui richiamata in relazione a trasferimenti patrimoniali. La ricostruzione dei veteres è difficilmente raccordabile con quella gaiana nella quale la condictio è legata imprescindibilmente alla datio. Si è proposta infatti in dottrina l’introduzione di una distinzione tra presupposto e fondamento dell’azione:

  • Datio: presupposto della condictio.
  • Espressione ‘senza giusta causa’: essenza del fondamento.

È stato dimostrato che questo tentativo di lettura è superfluo. Conclusioni: dentro la cornice dei problemi della condictio il significato di causa non è sovrapponibile a quello di datio. Secondo l’impianto dei veteres: per causa deve intendersi il fondamento giustificativo della stabilità di una certa situazione patrimoniale.

L’obiettivo di Aristone era: attribuire a un certo affare, ancorché non riconducibile ad alcuno dei nomina edittali, tutela contrattuale. La nozione di causa è strumentale a tale obiettivo. La nozione di causa ha però bisogno di una nuova collocazione: abbandoniamo l’ambito di riferimento della condictio e realizziamo la trasposizione della causa in ambito contrattuale. NB: sulla causa si sarebbe fondata la tutelabilità civile degli accordi atipici.

La causa come funzione del contratto

L’avvenuta datio sarebbe stata sì in grado di far sorgere effetti obbligatori, però soltanto nel senso che per il soggetto a favore del quale era eseguita quella prestazione sarebbe sorto l’obbligo di restituire quanto ricevuto. La necessità che emerge dal ragionamento di Aristone è quella di fondare il riconoscimento civile dell’accordo atipico, ma precisamente nel senso che quest’ultimo avrebbe meritato una tutela contrattuale.

La causa rappresenta il segno di giuridicità che consente il superamento della soglia di ciò che è rilevante nella sfera giuridica del diritto. L’accordo atipico sostenuto dalla causa diviene contratto. Penso che Aristone facesse richiamo alla causa in un significato sostanzialmente corrispondente a quello di funzione ossia di scopo oggettivo del contratto. Precisiamo che a obiettivarsi in uno scopo comune sono pur sempre gli interessi delle parti.

  • Affare su cui si sono accordate le parti.
  • Affare sostenuto da una causa.
  • L’accordo allora produce effetti obbligatori.

NB: causa come funzione del contratto. Un ruolo decisivo ha avuto la riflessione platonico-aristotelica sulla causa finalis.

La causa come datio e la causa obligations

L’impostazione tradizionale è la seguente: causa intesa come datio. Non si vede però perché l’obbligazione avrebbe dovuto avere per contenuto l’adempimento della controprestazione anziché solo la restituzione di quanto già dato. È necessario pensare a un’idea di causa intesa in senso funzionale ai fini di trovare una giustificazione logica per la conclusione nel senso della tutelabilità della pretesa diretta alla controprestazione.

Secondo l’impostazione tradizionale risulterebbe accreditata l’idea secondo cui la causa aristoniana sarebbe da intendersi come causa obligations. Ma ritengo inappropriato guardare alla causa qui in esame muovendo dal sistema delle fonti di obbligazioni. La causa di Aristone è invece esattamente la causa del contratto.

I contratti innominati e la posizione di Pietro de Francisci

Pietro de Francisci: i contratti innominati non si possono riassumere sotto nessuna delle figure gaiane. Non si possono collocare fra i contratti reali perché questi sono unilaterali. Non si possono collocare fra i contratti consensuali perché i contratti innominati sono produttivi di azione solo quando una delle parti abbia eseguito la sua prestazione. De Francisci ritiene accettabile:

  • Dei consensuali il profilo della bilateralità.
  • Dei reali il profilo della necessità dell’adempimento della prima prestazione.

Da questo si dovrebbe ricavare che le convenzioni atipiche fossero contatti bilaterali però richiedessero l’adempimento della prima prestazione esplodono le contraddizioni nelle quali si cade leggendo la costruzione di Aristone in termini di causa obligationis. Aristone richiama il sinallagma.

Il sinallagma nel pensiero di Aristone

Con il richiamo al sinallagma il giurista intende fornire una descrizione della fattispecie sotto il profilo strutturale. L’unico passo del digesto in cui si nomina il sinallagma è quello di Labeone (D.50.16.19 – Ulp. 11 ad ed.). Quindi sullo sfondo del responso di Aristone rimane l’ultro citroque obligatio labeoniano cioè l’idea di un contratto che appare compendiabile in quella di reciprocità obbligatoria.

Aristone parla di sinallagma avendo in mente il valore greco della parola – e gli studi di Aristotele in ordine ai tipi di sinallagma. Nel libro quinto dell’etica nicomachea ragionava in termini di:

  • Rapporti volontari dipendenti da atti volontari.
  • Rapporti involontari dipendenti da atti volontari.

Maffi osserva che le differenziazioni del sinallagma si ricomprendono tutte in una nozione, sia pure artificiosamente, unitaria: quella del vincolo che impone l’attuazione di uno scambio. L’idea di vincolo di scambio è quella che costituisce il nucleo essenziale e comune alla nozione di sinallagma.

Il sinallagma aristoniano

Nel do ut des, do ut facias si comprende esattamente ciò che deve intendersi come sinallagma: lo scambio che opera tra le prestazioni di dare ovvero di facere. Quella di Aristone è una ponderata e consapevole rielaborazione del sinallagma di Labeone. Labeone aveva identificato il sinallagma con il contratto stesso. Aristone: il sinallagma si rileva strumentale alla descrizione dello schema strutturale della fattispecie il sinallagma non esaurisce l’idea di contratto.

La sinallagmaticità di Labeone ha riguardo alle obbligazioni delle parti. Aristone: il sinallagma fa riferimento a un rapporto tra prestazioni intese in senso lato lo scambio che si realizza nel do ut des, do ut facias coinvolge comportamenti che vengono presi in considerazione a prescindere dal sussistere di una precedente obbligazione – così dunque valutabili come prestazioni in senso economico: attribuzioni patrimoniali.

Per Aristone davvero essenziale è che le parti sopportino sacrifici giuridici legati in un vincolo di scambio. Aristone prescinde dalla considerazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto ritenendo necessario e sufficiente che ricorra il modello generale del do ut des, do ut facias. Il contatto aristoniano è collocato sul piano delle prestazioni. Il contratto di cui parla Aristone è sostenuto da una causa, che non è quella dell’obbligazione bensì del contratto, da intendersi come funzionale, nonché fondato su una struttura che prevede uno scambio tra attribuzioni consistenti in un dare o un facere.

Il ruolo della datio nel contesto del sinallagma

Pur criticando l’opinione che identifica la causa con la datio, non per questo ritengo si possa concludere nel senso che la stessa datio sia irrilevante ai fini della tutelabilità delle convenzioni atipiche. La causa e il sinallagma risultano parimenti fondanti l’idea aristoniana di contratto. Il rilievo della datio è da cogliersi proprio nel contesto del sinallagma nel senso che l’esecuzione della prima prestazione (datio) risulta essenziale in quanto costituisce l’inizio di attuazione del meccanismo di scambio. Il giurista richiede che una delle due prestazioni sia eseguita, affinché risulti fondata la pretesa alla controprestazione. Lo scambio che si realizza con il do ut des, do ut facias deve essere qualificato dall’esecuzione della prima prestazione.

Il profilo della funzione (causa) e quello della struttura (sinallagma) si integrano e si completano a vicenda. La funzione si realizza attraverso lo scambio e lo scambio realizza la funzione. Per Aristone la funzione richiesta onde assicurare la tutelabilità civile per un accordo non rientrante nei tipi edittali è quella di scambio. Per Santoro onde giudicare se un accordo atipico produca effetti civilmente tutelati, occorrerebbe guardare alla sua riconducibilità all’area del negotium in contrapposizione alla donatio. Il binomio negozio-donazione offre un’importante quadro di riferimento generale per la qualificazione della causa. Inoltre con questo binomio si vede anche il binomio onerosità-gratuità.

Il contesto filosofico e l'influenza della riflessione platonico-aristotelica

Sul dono si costruiscono forme di vincolatività sociale. Nello scambio si concretizza un meccanismo di immediata soddisfazione degli egoismi sociali che sono alla base di qualsiasi società mercantile. La forza dello scambio è tutta nella razionalità che deriva dal fatto di essere un meccanismo di immediata soddisfazione per i soggetti che a esso prendono parte. Per quanto si è detto a proposito della datio, non si potrebbe ritenere di per sé sufficiente, affinché un affare riceva tutela civile, che con esso sia realizzata una funzione tout court negoziale ciò condurrebbe in termini sostanzialmente consensualistico del contratto aristoniano. Il sinallagma rappresenta il vincolo di scambio tra prestazioni qualificato dall’adempimento della prima prestazione. Quindi la causa aristoniana, da intendersi quale funzione, non può essere qualsivoglia funzione negoziale, bensì precisamente quella funzione negoziale che si realizza nei contratti in cui vi sia un sinallagma inteso nel modo descritto.

Il terreno di elaborazione dell’idea di causa è quello rappresentato dai problemi della condictio. Aristone identifica la causa come funzione contrattuale. Di causa possiamo parlare sotto il segno latino e sotto il segno greco. Decisiva è inoltre l’influenza dell’idea di causa finale. Aristone riconosce un’autentica centralità all’indagine sulla causa. Importante per la definizione di causa è la riflessione filosofica greca: in particolare il pensiero di Aristotele.

Dal primo secolo il pensiero di Aristotele fu assiduamente studiato dai membri della sua scuola (Eudoro, Tarso, ecc). Nell’epoca della Repubblica le opere di Aristotele furono oggetto di ampia fruizione. Lo stesso Cicerone possedeva nella sua biblioteca opere di Aristotele. Il secondo momento di penetrazione del pensiero di Aristotele nella Roma imperiale trovò ben più ampia diffusione. Il pensiero entrò per singoli elementi e non per l’insieme del sistema filosofico. La cultura filosofica greca si diffuse negli ambienti culturali romani del secondo secolo d.C. Dopo Cicerone l’approfondimento sulla causa non ebbe più sosta; in specie per l’impulso di Seneca. Nell’insieme si può dire che al tempo di Aristone doveva essere ormai giunta a maturazione la riflessione sul tema della causa in un significato orientato al divenire, in senso finalistico. In sostanza era pienamente assorbita anche nella cultura romana la polarizzazione tra causa efficiente e causa finale.

Bisogna anche tenere conto del fatto che Aristone fu oltre che un giurista, un intellettuale (fece studi anche di carattere filosofico). Aristone, riconoscendo le straordinarie potenzialità intrinseche nella connotazione finale del termine, proprio con tale valenza avesse scelto di impiegare quest’ultimo all’interno della sua innovativa costruzione. L’idea di funzione contrattuale era ricavata da quella finalis. Aristone aveva dunque intuito la forza propulsiva dell’idea di causa implicante un fine. Un siffatto spostamento semantico, sospinto dall’idea di causa finale, non avrebbe comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, da una causa che sta nel passato a una che si colloca nel futuro. Almeno se si adotta come punto di riferimento la causa dei veteres.

Conclusioni sui contratti e gli interessi

Art. 1282 comma 1 cc: fissa la regola cardine in base alla quale il credito di una somma di denaro liquida ed esigibile produce automaticamente interessi, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Tali interessi costituiscono l’esemplificazione paradigmatica dei frutti civili che, ai sensi del comma 3 dell’art. 820cc, si producono naturalmente per effetto del godimento di un capitale altrui.

La nozione generale di interessi risente di una tensione tra differenti funzioni: corrispettiva, moratoria e compensativa. Ma nell’art. 1282 cc è ravvisabile il riferimento normativo fondamentale di quella stessa nozione. Nel comma uno dell’art. 1282 è rispecchiata l’idea della naturale fecondità del denaro. Tutti gli interessi sorgono in ragione della disponibilità di una somma altrui oppure spettante ad altri: in tal senso gli interessi scaturiscono dalla dissociazione tra appartenenza e godimento del denaro.

Il fatto che l’obbligazione di interessi sorga in maniera automatica per effetto della liquidità e dell’esigibilità della somma di denaro o invece per effetto della mora finisce per apparire rilevante solo in termini di differente graduazione di intempestività.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara_sette di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto privato europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Dalla Massara Tommaso.
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