Fatti illeciti e responsabilità
Responsabilità derivante dall’inadempimento di
Responsabilità da un'obbligazione, il quale causi un danno ingiusto al
inadempimento creditore (c.d. illecito contrattuale)
Responsabilità derivante da un fatto illecito, cioè un
Responsabilità
Responsabilità atto compiuto dolosamente, colposamente o
extracontrattuale / nessuno dei due, che cagioni ad altri un danno
civile aquiliana ingiusto (c.d. illecito extracontrattuale)
Violazione dell'obbligo di comportarsi secondo
Obbligo di risarcimento buona fede in sede ti trattativa contrattuale. Non
Responsabilità
dei danni derivante da essendoci un'obbligazione vera e propria, si
precontrattuale applicano le regole della responsabilità
illecito civile. extracontrattuale (c.d. illecito precontrattuale).
La responsabilità civile →
Originariamente la funzione del risarcimento del danno era riparatoria + sanzionatoria essa era fondata
sulla illeicità della condotta che aveva causato il danno, e si basava pertanto sulla colpevolezza (responsabilità
soggettiva) del danneggiante. →
Ora la funzione è invece riparatoria + preventiva è fondata sulla illeicità del danno causato e si basa non più
solo sulla colpevolezza (responsabilità oggettiva). L’elemento preventivo si esaurisce nell’intento dissuasivo di
comportamenti nocivi cui sono finalizzate le misure dei risarcimenti.
Essa deriva dall’illecito civile, cioè un atto o fatto lesivo di un interesse protetto dal diritto da cui derivi un
pregiudizio per il soggetto leso.
Responsabilità Responsabilità
extracontrattuale
contrattuale
Onere della prova Il danneggiato non ha l’onere di provare il Il danneggiato ha l’onere di provare il
per dimostrare di danno subito a causa dell’inadempimento, ma danno e tutti i presupposti dello stesso
aver subito un soltanto che l’esecuzione della prestazione (fatto dannoso e nesso di causalità,
danno (non che è non è avvenuta nel termine stabilito e la dolo/colpa, ingiustezza del danno).
avvenuto il fatto) validità del titolo (il danno è presunto sulla →
Eccezione: responsabilità oggettiva il
base dell’inadempimento). danneggiato deve provare il fatto dannoso
Il danneggiante deve fornire la controprova, e il nesso di causalità, il danneggiante ha
dimostrando di aver adempiuto/impossibilità l’onere della prova liberatoria (il danno si
sopravvenuta. presume sulla base del fatto oggettivo).
Termini di Termine nomale di 10 anni, salvo per alcuni Termine di 5 anni, tranne per la
prescrizione specifici contratti sia previsto un termine responsabilità da circolazione dei veicoli (2
minore. anni).
Modalità di L’obiettivo è di ottenere la controprestazione, L’obiettivo è il ripristino della situazione
risarcimento la qual cosa può realizzarsi tramite esecuzione iniziale, la qual cosa può realizzarsi tramite
in forma specifica o per equivalente. reintegrazione in forma specifica, purché
possibile e non eccessivamente oneroso
Appunti di diritto privato Fatti illeciti e responsabilità Teresa Capelli
(es rimozione di ciò che ha provocato il
pregiudizio) o per equivalente.
Risarcibilità del I danni imprevedibili non sono risarcibili, salvo Tutti i danni imprevedibili sono risarcibili.
danno l’inadempimento sia doloso (cioè volto a
imprevedibile realizzare quei danni).
La responsabilità extracontrattuale
Perché il danno sia risarcibile deve essere ingiusto e derivare direttamente dal comportamento del
danneggiante; devono perciò sussistere sia degli elementi oggettivi, che degli elementi soggettivi.
Nb: esistono delle cause di giustificazione che escludono l’ingiustizia del danno.
○ Legittima difesa (il pericolo deve essere attuale e proporzionato al danno): ad essere danneggiato è
colui che aveva creato la situazione di pericolo.
○ Stato di necessità: ad essere danneggiato è un terzo che non aveva creato la situazione di pericolo.
Spesso la valutazione della responsabilità è un confronto tra più interessi: da un lato il danno ingiusto, dall’altro
la posizione del danneggiante, e spesso l’utilità generale.
Elementi oggettivi del fatto illecito
Il danno
Disciplina che si evolve nel tempo:
1. Concezione tradizionale:
○ Art. 1223 c.c.: ‘‘Il risarcimento del danno [...] deve comprendere la perdita subita dal creditore
come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta il danno
→
patrimoniale’’ danno patrimoniale: danno emergente + lucro cessante.
○ Art. 2059 c.c.: ‘‘Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge’’: si intendeva il danno morale soggettivo risarcibile solo nei casi previsti dalla
legge (es: art. 185 c.p.: quando causato da reato). Il risarcimento del danno morale aveva la
funzione di compensare il danneggiato del dolore sofferto (pretium doloris).
○ In ogni caso, carattere normale del danno era la patrimonialità (nb: le conseguenze devono
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