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Fatti illeciti e responsabilità

Responsabilità derivante dall’inadempimento di

Responsabilità da un'obbligazione, il quale causi un danno ingiusto al

inadempimento creditore (c.d. illecito contrattuale)

Responsabilità derivante da un fatto illecito, cioè un

Responsabilità

Responsabilità atto compiuto dolosamente, colposamente o

extracontrattuale / nessuno dei due, che cagioni ad altri un danno

civile aquiliana ingiusto (c.d. illecito extracontrattuale)

Violazione dell'obbligo di comportarsi secondo

Obbligo di risarcimento buona fede in sede ti trattativa contrattuale. Non

Responsabilità

dei danni derivante da essendoci un'obbligazione vera e propria, si

precontrattuale applicano le regole della responsabilità

illecito civile. extracontrattuale (c.d. illecito precontrattuale).

La responsabilità civile →

Originariamente la funzione del risarcimento del danno era riparatoria + sanzionatoria essa era fondata

sulla illeicità della condotta che aveva causato il danno, e si basava pertanto sulla colpevolezza (responsabilità

soggettiva) del danneggiante. →

Ora la funzione è invece riparatoria + preventiva è fondata sulla illeicità del danno causato e si basa non più

solo sulla colpevolezza (responsabilità oggettiva). L’elemento preventivo si esaurisce nell’intento dissuasivo di

comportamenti nocivi cui sono finalizzate le misure dei risarcimenti.

Essa deriva dall’illecito civile, cioè un atto o fatto lesivo di un interesse protetto dal diritto da cui derivi un

pregiudizio per il soggetto leso.

Responsabilità Responsabilità

extracontrattuale

contrattuale

Onere della prova Il danneggiato non ha l’onere di provare il Il danneggiato ha l’onere di provare il

per dimostrare di danno subito a causa dell’inadempimento, ma danno e tutti i presupposti dello stesso

aver subito un soltanto che l’esecuzione della prestazione (fatto dannoso e nesso di causalità,

danno (non che è non è avvenuta nel termine stabilito e la dolo/colpa, ingiustezza del danno).

avvenuto il fatto) validità del titolo (il danno è presunto sulla →

Eccezione: responsabilità oggettiva il

base dell’inadempimento). danneggiato deve provare il fatto dannoso

Il danneggiante deve fornire la controprova, e il nesso di causalità, il danneggiante ha

dimostrando di aver adempiuto/impossibilità l’onere della prova liberatoria (il danno si

sopravvenuta. presume sulla base del fatto oggettivo).

Termini di Termine nomale di 10 anni, salvo per alcuni Termine di 5 anni, tranne per la

prescrizione specifici contratti sia previsto un termine responsabilità da circolazione dei veicoli (2

minore. anni).

Modalità di L’obiettivo è di ottenere la controprestazione, L’obiettivo è il ripristino della situazione

risarcimento la qual cosa può realizzarsi tramite esecuzione iniziale, la qual cosa può realizzarsi tramite

in forma specifica o per equivalente. reintegrazione in forma specifica, purché

possibile e non eccessivamente oneroso

Appunti di diritto privato Fatti illeciti e responsabilità Teresa Capelli

(es rimozione di ciò che ha provocato il

pregiudizio) o per equivalente.

Risarcibilità del I danni imprevedibili non sono risarcibili, salvo Tutti i danni imprevedibili sono risarcibili.

danno l’inadempimento sia doloso (cioè volto a

imprevedibile realizzare quei danni).

La responsabilità extracontrattuale

Perché il danno sia risarcibile deve essere ingiusto e derivare direttamente dal comportamento del

danneggiante; devono perciò sussistere sia degli elementi oggettivi, che degli elementi soggettivi.

Nb: esistono delle cause di giustificazione che escludono l’ingiustizia del danno.

○ Legittima difesa (il pericolo deve essere attuale e proporzionato al danno): ad essere danneggiato è

colui che aveva creato la situazione di pericolo.

○ Stato di necessità: ad essere danneggiato è un terzo che non aveva creato la situazione di pericolo.

Spesso la valutazione della responsabilità è un confronto tra più interessi: da un lato il danno ingiusto, dall’altro

la posizione del danneggiante, e spesso l’utilità generale.

Elementi oggettivi del fatto illecito

Il danno

Disciplina che si evolve nel tempo:

1. Concezione tradizionale:

○ Art. 1223 c.c.: ‘‘Il risarcimento del danno [...] deve comprendere la perdita subita dal creditore

come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta il danno

patrimoniale’’ danno patrimoniale: danno emergente + lucro cessante.

○ Art. 2059 c.c.: ‘‘Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati

dalla legge’’: si intendeva il danno morale soggettivo risarcibile solo nei casi previsti dalla

legge (es: art. 185 c.p.: quando causato da reato). Il risarcimento del danno morale aveva la

funzione di compensare il danneggiato del dolore sofferto (pretium doloris).

○ In ogni caso, carattere normale del danno era la patrimonialità (nb: le conseguenze devono

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita.capelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Sirena Pietro.
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