Fatti illeciti e responsabilità
| Responsabilità derivante dall’inadempimento di un'obbligazione, il quale causi un danno ingiusto al creditore (c.d. illecito contrattuale) | |
| Responsabilità extracontrattuale / civile aquiliana | Responsabilità derivante da un fatto illecito, cioè un atto compiuto dolosamente, colposamente o nessuno dei due, che cagioni ad altri un danno ingiusto (c.d. illecito extracontrattuale) |
| Responsabilità precontrattuale | Violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in sede di trattativa contrattuale. Non essendoci un'obbligazione vera e propria, si applicano le regole della responsabilità extracontrattuale (c.d. illecito precontrattuale). |
| Obbligo di risarcimento dei danni derivante da illecito civile. |
La responsabilità civile
Originariamente la funzione del risarcimento del danno era riparatoria + sanzionatoria: essa era fondata sulla illiceità della condotta che aveva causato il danno, e si basava pertanto sulla colpevolezza (responsabilità soggettiva) del danneggiante.
Ora la funzione è invece riparatoria + preventiva: è fondata sulla illiceità del danno causato e si basa non più solo sulla colpevolezza (responsabilità oggettiva). L’elemento preventivo si esaurisce nell’intento dissuasivo di comportamenti nocivi cui sono finalizzate le misure dei risarcimenti.
Essa deriva dall’illecito civile, cioè un atto o fatto lesivo di un interesse protetto dal diritto da cui derivi un pregiudizio per il soggetto leso.
| Responsabilità contrattuale | Responsabilità extracontrattuale | |
|---|---|---|
| Onere della prova per dimostrare di aver subito un danno (non che è avvenuto il fatto) | Il danneggiato non ha l’onere di provare il danno subito a causa dell’inadempimento, ma soltanto che l’esecuzione della prestazione non è avvenuta nel termine stabilito e la validità del titolo (il danno è presunto sulla base dell’inadempimento). Il danneggiante deve fornire la controprova, dimostrando di aver adempiuto/impossibilità sopravvenuta. | Il danneggiato ha l’onere di provare il danno e tutti i presupposti dello stesso (fatto dannoso e nesso di causalità, dolo/colpa, ingiustezza del danno). Eccezione: responsabilità oggettiva: il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso di causalità, il danneggiante ha l’onere della prova liberatoria (il danno si presume sulla base del fatto oggettivo). |
| Termini di prescrizione | Termine normale di 10 anni, salvo per alcuni specifici contratti sia previsto un termine minore. | Termine di 5 anni, tranne per la responsabilità da circolazione dei veicoli (2 anni). |
| Modalità di risarcimento | L’obiettivo è di ottenere la controprestazione, la qual cosa può realizzarsi tramite esecuzione in forma specifica o per equivalente. | L’obiettivo è il ripristino della situazione iniziale, la qual cosa può realizzarsi tramite reintegrazione in forma specifica, purché possibile e non eccessivamente oneroso (es. rimozione di ciò che ha provocato il pregiudizio) o per equivalente. |
| Risarcibilità del danno imprevedibile | I danni imprevedibili non sono risarcibili, salvo l’inadempimento sia doloso (cioè volto a realizzare quei danni). | Tutti i danni imprevedibili sono risarcibili. |
Appunti di diritto privato Fatti illeciti e responsabilità Teresa Capelli
La responsabilità extracontrattuale
Perché il danno sia risarcibile deve essere ingiusto e derivare direttamente dal comportamento del danneggiante; devono perciò sussistere sia degli elementi oggettivi, che degli elementi soggettivi.
Nb: esistono delle cause di giustificazione che escludono l’ingiustizia del danno.
- Legittima difesa (il pericolo deve essere attuale e proporzionato al danno): ad essere danneggiato è colui che aveva creato la situazione di pericolo.
- Stato di necessità: ad essere danneggiato è un terzo che non aveva creato la situazione di pericolo.
Spesso la valutazione della responsabilità è un confronto tra più interessi: da un lato il danno ingiusto, dall’altro la posizione del danneggiante, e spesso l’utilità generale.
Elementi oggettivi del fatto illecito
Il danno
Disciplina che si evolve nel tempo:
1. Concezione tradizionale:
- Art. 1223 c.c.: ‘‘Il risarcimento del danno [...] deve comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta il danno → patrimoniale’’ danno patrimoniale: danno emergente + lucro cessante.
- Art. 2059 c.c.: ‘‘Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge’’: si intendeva il danno morale soggettivo risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (es: art. 185 c.p.: quando causato da reato). Il risarcimento del danno morale aveva la funzione di compensare il danneggiato del dolore sofferto (pretium doloris).
- In ogni caso, carattere normale del danno era la patrimonialità (nb: le conseguenze devonoe
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Fatti illeciti
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Riassunto esame diritto civile, prof. Balestra, libro consigliato I fatti illeciti, Galgano
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Fatti stilizzati
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Fatti giuridici