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LA NOZIONE GIURIDICA DI COSTITUZIONE ED I PROCESSI COSTITUENTI
Il concetto di "Costituzione" può assumere 4 significati:
1. Costituzione come espressione del potere costituente -> esistenza di un potere
straordinario e sovrano che appartiene al popolo e si manifesta in un periodo di
grave crisi politico-istituzionale. Questa formula consente il superamento legittimo di
ogni forma di previgente regime politico a condizione che il popolo lo voglia.
2. Costituzione come norma giuridica superiorem non recognoscens -> la legge
fondamentale è superiore alle altre fonti di produzione del diritto ed ad essa non
possono in alcun modo derogare.
3. Costituzione come tavola nella quale sono scolpiti i valori condivisi, in un dato
momento storico, da un popolo, ritenuti ineliminabili ai fini di una pacifica convivenza.
La Carta Costituzionale costituisce la più evoluta forma di quel contratto sociale che
consente agli uomini di dar vita ad una comunità di diritto, organizzata e disciplinata
da regole coattive valide per tutti i consociati.
4. Costituzione come limite al potere politico e, al contempo, come insieme di regole
organizzative del medesimo -> la legge fondamentale non contiene solo le regole per
un'opportuna ripartizione del potere politico tra i diversi organi di vertice
dell'organizzazione statuale, ma, soprattutto, costituisce il principale strumento per
limitare gli abusi del potere politico medesimo, sottoponendolo al rispetto di regole
giuridiche e mirando ad impedire che i governanti si arroghino poteri di tipo
dittatoriale a discapito delle strutture democratiche e delle libertà dei singoli.
Vi sono diverse modalità con le quali sono state approvate nuove Costituzioni in Europa:
1. Attraverso l'elezione a suffragio universale di un'Assemblea Costituente, chiamata a
redigere il testo normativo (caso di Italia, Slovenia, Croazia, Slovacchia e Repubblica
Ceca).
2. Attraverso l'approvazione di un testo o la revisione totale da parte delle Camere
elettive, le quali agiscono all'interno della legalità costituzionale, ossia nel rispetto
formale delle procedure di revisione costituzionale in precedenza fissate (caso di
Polonia, Bulgaria, Belgio, Ungheria e Confederazione elvetica). In alcuni casi, il testo
elaborato viene sottoposto a referendum popolare (caso della Spagna).
3. Le Camere Elettive hanno agito al di fuori della legalità costituzionale, ponendosi
come organi straordinari e non rispettando le modalità di revisione previgenti (caso
della Grecia).
4. Lo Stato ha confermato, attraverso referendum, un testo elaborato da organi
costituzionali al di fuori delle procedure di revisione vigenti (caso di Francia e
Turchia).
5. Il testo costituzionale è stato oggetto di ratifica da parte delle Assemblee legislative
degli Stati federati (nel solo caso della Germania).
L'ORGANIZZAZIONE DEL POTERE POLITICO NEGLI ORDINAMENTI
COSTITUZIONALI: LA FORMA DI STATO
Lo Stato è contraddistinto da tre diversi elementi: un popolo che vive, un territorio delimitato
ed esercitata la sovranità su quest'ultimo. "Forma di Stato" significa rapportare questi tre
elementi costitutivi e verificare quali siano le reciproche interazioni, le quali possono riferirsi
al rapporto che si viene a creare tra sovranità e popolo, ossia al modo in cui l'autorità statale
si pone rispetto alle libertà dei singoli consociati, oppure al rapporto corrente tra sovranità e
territorio, ovvero alle modalità di distribuzione del potere sovrano su base territoriale.
Il modello di Stato unitario ed accentrato è stato abbandonato a favore di un decentramento
amministrativo e del riconoscimento costituzionale di funzioni crescenti alle autonomie
territoriali. La maggior parte dei sistemi costituzionali europei consente agli enti locali di
godere di ampie forme di autonomia politica e finanziaria ed attribuisce ad essi lo
svolgimento di importanti funzioni e servizi amministrativi di base. Alcuni Stati hanno scelto
di adottare un modello di ripartizione verticale del potere politico di tipo federale, nel quale
un'entità statuale centrale viene ad essere formata da entità non sovrane ma dotate di
amplissima autonomia politica, che esercitano rilevanti funzioni in ambito legislativo,
esecutivo e giurisdizionale, secondo le previsioni costituzionali. Altri ordinamenti, invece,
hanno adottato forme di regionalismo, ossia un sistema di ripartizione territoriale del potere
statuale nel quale viene individuato un ente territoriale autonomo ed intermedio tra lo Stato e
gli enti locali, cui sono attribuite rilevanti funzioni normative ed amministrative; tale ente si
dota di una propria organizzazione, possiede organi elettivi nei quali sono rappresentati i
cittadini residenti nel proprio territorio e può avere un indirizzo politico diverso da quello
statale in settori della vita pubblica; rispetto allo Stato federale, questo modello difetta di una
Camera di rappresentanza degli interessi territoriali ed, inoltre, le regioni non dispongono di
competenze in ambito giurisdizionale ed in materia di sicurezza pubblica ed, infine, è loro
preclusa la disciplina organizzativa degli enti locali minori che si trovano all'interno del
proprio territorio.
Un caso particolare di ripartizione del potere è rappresentato dal Regno Unito, unito dai
governi Blair a partire dal 1998, con la "devolution" con la quale si è indicato il trasferimento
di funzioni dal Parlamento di Westminster alle assemblee elettive ed agli esecutivi di Scozia,
Galles ed Irlanda del Nord.
L'ORGANIZZAZIONE DEL POTERE POLITICO: LA FORMA DI GOVERNO
Si intende per "forma di governo" la disciplina dei rapporti tra gli organi costituzionali di
vertice e la distribuzione della funzione di indirizzo politico tra Parlamento, Governo e Capo
dello Stato.
Il costituzionalismo europeo è caratterizzato dall'estesa diffusione del governo parlamentare,
inteso come regime politico di separazione dei poteri nel quale il Governo è responsabile
avanti al Parlamento elettivo e, per conservare i propri poteri, deve godere della sua fiducia.
Il modello di riferimento di questa forma di Governo è rappresentato dal parlamentarismo
inglese dell'Ottocento, noto come modello Westminster, dove il Capo dello Stato costituisce
un organo imparziale, privo di poteri di indirizzo politico ed è chiamato a svolgere funzioni di
garanzia e di rappresentanza nazionale, e che possiede anche il potere di sciogliere
anticipatamente le Camere.
Nel regime semipresidenziale, invece, il regime politico è di tipo bi-rappresentativo, dove
all'asse Parlamento-Governo si affianca un presidente legittimato dal suffragio universale, al
quale sono attribuiti poteri di indirizzo politico e che può adottare taluni atti senza controfirma
ministeriale. È esempio di questo modello la Repubblica di Francia.
Non ha avuto seguito in Europa il modello nordamericano di presidenzialismo, dove vi è una
netta separazione tra esecutivo e legislativo, con potere concentrato nelle mani del Capo
dello Stato.
Ancora, nella forma di governo direttoriale, adottata solo nella Confederazione Elvetica,
l'organo esecutivo è eletto dall'Assemblea federale per un quadriennio, che non può
revocarlo ed, inoltre, l'esecutivo non può in alcun modo influire sulla durata delle due
Camere.
Nei sistemi costituzionali Europei che hanno adottato regimi di tipo parlamentare si
evidenziano alcune tendenze comuni:
● La razionalizzazione dei rapporti tra Parlamento e Governo e del rapporto fiduciario.
● La prevalenza del Governo sul Parlamento.
● Il rafforzamento del ruolo del primo ministro all'interno del Governo, la sua solitaria
investitura parlamentare e la sua attribuzione di scegliere e revocare membri del
gabinetti/ministri.
● L'individuazione di strumenti concreti di direzione dell'azione governativa, quali il
potere di direttiva e di costituzione di organi collegiali ristretti.
● L'assicurazione al capo dell'esecutivo della disponibilità di un grande apparato
informativo ed organizzativo.
● La tendenza monista.
● Il carattere mono-rappresentativo.
Circa la struttura dei Parlamenti, vi è una quasi perfetta parità tra le costituzioni che hanno
adottato un sistema monocamerale, ad es. Grecia e Portogallo, e quelli che hanno adottato
due Camere rappresentative, ulteriormente suddivisibili in bicameralismo imperfetto, ad es,
in Germania, ed in bicameralismo paritario, ad es. in Italia.
LE GARANZIE (RIGIDITA', CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI,
DIRITTI DEI CITTADINI, AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA, DEMOCRAZIA
PROTETTA).
Il controllo di costituzionalità delle leggi è, di norma, attivato dai giudici nei confronti di un
atto entrato già in vigore ma, in alcuni casi, anche prima della promulgazione.
Ai giudici costituzionali è attribuita inoltre la giurisdizione in ordine ad altre controversie di
tenore costituzionale, quali:
● I conflitti insorti tra gli organi vertice dello Stato ed i conflitti di competenza tra lo
Stato e gli enti territoriali ad esso subordinati.
● Il giudizio sulle responsabilità penali del Capo dello Stato.
● I giudizi sulle eccezioni parlamentari e presidenziali, nonché sull'ammissibilità dei
referendum.
● Il giudizio sulla compatibilità costituzionale di trattati internazionali da sottoporre a
ratifica.
● Il controllo sulla costituzionalità dei partiti.
● Il giudizio sulla lesione di diritti costituzionalmente protetti.
Vi sono nuclei non sottoponibili a revisione costituzionale, tra i quali:
● La previsione di un dettagliato catalogo di diritti fondamentali dell'uomo e del
cittadino.
● La necessaria autonomia ed indipendenza della magistratura, al fine di garantire
un'applicazione della legge al caso concreto rigorosa ed imparziale.
● La soggezione del giudice soltanto alla legge.
● La presenza di un organo cui è affidata la gestione dell'intera carriera del magistrato
e la titolarità del potere disciplinare nei suoi confronti.
● L'impossibilità del magistrato di essere rimosso dall'incarico se non in seguito ai casi
previsti dalla legge ed in seguito alla pronuncia da parte dell'organo di autogoverno,
ossia di altro giudice.
● La predisposizione di un sistema di democrazia protetta.
IL REGNO UNITO
BREVI PREMESSE DI STORIA COSTITUZIONALE
Nel 1215, i baroni imposero al Sovrano una limitazione di parte dei propri poteri, con la
concessione della Magna Charta. Nel XIII secolo viene individuata l'origine del Parlamento
inglese, attraverso la convocazione del Magnum Concilium dei Lords temporali e spirituali e
dei rappresentanti delle contee e dei borghi. Dal secolo successivo, i rappres