vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
3 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
4 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
5 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
6 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
7 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
8 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
9 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
10 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
11 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
PAGINA DI ANTEPRIMA: ACQUISTA IL DOCUMENTO PER
PROSEGUIRE LA LETTURA! GRAZIE!
12 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
L’autodifesa può essere esercitata sia nel momento in cui
l’indagato (poi imputato) viene sentito durante le indagini sia
nel momento in cui verrà sentito durante il processo..
È bene ricordare che il testimone ha l’obbligo di rispondere
secondo verità sia in fase di indagine che in fase processuale. A
questo obbligo,al contrario, non soggiace l’indagato \ imputato
che può sia avvalersi della facoltà di non rispondere sia mentire
in propria difesa.
Per taluni l’autodifesa potrebbe risultare d’esercizio semplice,
quasi elementare tuttavia non va dimenticata la pressione
presente su l'imputato nel momento in cui ha la possibilità di
mentire o tacere.
In questa sede ci si occupa delle questioni di diritto ma non può
e non deve essere sottovalutato l’impatto psicologico che ha un
esame incrociato sull'imputato.
Egli spesso è consapevole del fatto che le sue risposte
potrebbero infuenzare il giudice in favore di una sentenza di
condanna o di assoluzione.
Partendo dalla necessaria presunzione di innocenza
dell'imputato, si immagini un soggetto “comune” che è sempre
stato lontano dalle aule di tribunale e che talvolta si trova alla
sua prima esperienza di fronte alla corte. Pur non avendo nulla
da nascondere, egli si trova sottoposto ad un “fuoco incrociato”
di domande da parte del pm, della parte civile e della difesa.
Queste domande potrebbero indurlo in errore,facendo
emergere delle contraddizioni involontarie tra le versioni
riportate.
Dal punto di vista della autodifesa passiva,invece, l’imputato
“comune" si vede in un certo senso obbligato a rispondere a dei
soggetti persona che, anche involontariamente, per la
posizione in cui si trovano e per la loro superiorità (reale o
presunta dall'imputato anche solo dalla vista degli
13 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
abbigliamenti,in dibattimento, o delle divise della PG, durante
le indagini) incutono agitazione nel soggetto.
l’imputato,quindi, si vede in un certo senso obbligato a
rispondere facendo venire meno de facto la possibilità di non
auto-incriminarsi o anche solo di cadere in contraddizione..
l'imputato si vede obbligato a rispondere perchè un suo
silenzio, egli teme, potrebbe essere inteso come una
menzogna o comunque come un nascondimento della realtà.
questa paura, in realtà, non è nemmeno così infondata. si
pensi, a fne totalmente esemplifcativo, al risarcimento in
caso di detenzione ingiusta.
il detenuto ingiustamente, infatti, può richiedere una sorta di
risarcimento in denaro (del tutto inadeguato rispetto alla
terribile esperienza del carcere, per altro) per ogni giorno
passato in carcere.
il risarcimento è, però, sottoposto ad un tetto massimo per
evitare eccessive spese da parte dello stato e può essere
limitato nel caso in cui il detenuto poi riconosciuto innocente
abbia collaborato a rendere fondato questo sospetto. molto
spesso però - qui il punto chiave - è stato ritenuta come
collaborazione alla fondatezza del sospetto anche il silenzio.
quindi, da un lato il silenzio è un diritto di autodifesa
passivo ma dall'altro viene punito come se avesse commesso
qualcosa di sbagliato. sorge quindi spontanea una questione:
abbiamo di fronte un diritto il cui esercizio può essere
punito? sì, l’esercizio del diritto al silenzio può essere punito e
questo, in un certo senso, fa decadere anche la sua
accezione di diritto poiché un diritto degno di tutela è in
palese contraddizione rispetto ad una colpa nel caso esso
venga esercitato.
L’autodifesa passiva può essere defnita come la facoltà
concessa all’imputato di non accettare in partenza il dialogo
14 L. P.
Procedura Penale - 2018
Elaborato
con l’autorità procedente al fne di evitare l’interrogatorio
(integralmente o parzialmente) da parte delle parti processuali
o del giudice.
l’autodifesa passiva trova fondamento nell’art 4 comma 2
della costituzione che recita
-La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.-
e nell’art 27 comma 2 della costituzione già citato
precedentemente
-L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.-
lo stesso diritto può anche essere ravvisato nella Convenzione
frmata a Roma il 4 novembre 950ò
“per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e relativi protocolli”
Vi sono due diferenti tipi di esame e l'esame dei testimoni
deve essere diverso dall'esame dell'indagato/ imputato. Come
scrive il professor. Mazza in Il garantismo al tempo del giusto
processo (Giufrè Editore), “una recente conferma di questa
impostazione, che vede normativamente distinti l’esame
dell’accusato da quello degli altri soggetti , è venuta dalla
pronuncia in cui la Corte costituzionale ha riconosciuto
l'obbligatorietà degli avvisi ex articolo 64 comma 3 del cpp
in sede di esame dibattimentale del solo imputato,
sottolineando in tal modo la sostanziale equivalenza fra
questo particolare tipo di esame e l’interrogatorio della fase
investigativa, tanto dal punto di vista della valenza
15