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Elaborato

L’autodifesa può essere esercitata sia nel momento in cui

l’indagato (poi imputato) viene sentito durante le indagini sia

nel momento in cui verrà sentito durante il processo..

È bene ricordare che il testimone ha l’obbligo di rispondere

secondo verità sia in fase di indagine che in fase processuale. A

questo obbligo,al contrario, non soggiace l’indagato \ imputato

che può sia avvalersi della facoltà di non rispondere sia mentire

in propria difesa.

Per taluni l’autodifesa potrebbe risultare d’esercizio semplice,

quasi elementare tuttavia non va dimenticata la pressione

presente su l'imputato nel momento in cui ha la possibilità di

mentire o tacere.

In questa sede ci si occupa delle questioni di diritto ma non può

e non deve essere sottovalutato l’impatto psicologico che ha un

esame incrociato sull'imputato.

Egli spesso è consapevole del fatto che le sue risposte

potrebbero infuenzare il giudice in favore di una sentenza di

condanna o di assoluzione.

Partendo dalla necessaria presunzione di innocenza

dell'imputato, si immagini un soggetto “comune” che è sempre

stato lontano dalle aule di tribunale e che talvolta si trova alla

sua prima esperienza di fronte alla corte. Pur non avendo nulla

da nascondere, egli si trova sottoposto ad un “fuoco incrociato”

di domande da parte del pm, della parte civile e della difesa.

Queste domande potrebbero indurlo in errore,facendo

emergere delle contraddizioni involontarie tra le versioni

riportate.

Dal punto di vista della autodifesa passiva,invece, l’imputato

“comune" si vede in un certo senso obbligato a rispondere a dei

soggetti persona che, anche involontariamente, per la

posizione in cui si trovano e per la loro superiorità (reale o

presunta dall'imputato anche solo dalla vista degli

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Procedura Penale - 2018

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abbigliamenti,in dibattimento, o delle divise della PG, durante

le indagini) incutono agitazione nel soggetto.

l’imputato,quindi, si vede in un certo senso obbligato a

rispondere facendo venire meno de facto la possibilità di non

auto-incriminarsi o anche solo di cadere in contraddizione..

l'imputato si vede obbligato a rispondere perchè un suo

silenzio, egli teme, potrebbe essere inteso come una

menzogna o comunque come un nascondimento della realtà.

questa paura, in realtà, non è nemmeno così infondata. si

pensi, a fne totalmente esemplifcativo, al risarcimento in

caso di detenzione ingiusta.

il detenuto ingiustamente, infatti, può richiedere una sorta di

risarcimento in denaro (del tutto inadeguato rispetto alla

terribile esperienza del carcere, per altro) per ogni giorno

passato in carcere.

il risarcimento è, però, sottoposto ad un tetto massimo per

evitare eccessive spese da parte dello stato e può essere

limitato nel caso in cui il detenuto poi riconosciuto innocente

abbia collaborato a rendere fondato questo sospetto. molto

spesso però - qui il punto chiave - è stato ritenuta come

collaborazione alla fondatezza del sospetto anche il silenzio.

quindi, da un lato il silenzio è un diritto di autodifesa

passivo ma dall'altro viene punito come se avesse commesso

qualcosa di sbagliato. sorge quindi spontanea una questione:

abbiamo di fronte un diritto il cui esercizio può essere

punito? sì, l’esercizio del diritto al silenzio può essere punito e

questo, in un certo senso, fa decadere anche la sua

accezione di diritto poiché un diritto degno di tutela è in

palese contraddizione rispetto ad una colpa nel caso esso

venga esercitato.

L’autodifesa passiva può essere defnita come la facoltà

concessa all’imputato di non accettare in partenza il dialogo

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Procedura Penale - 2018

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con l’autorità procedente al fne di evitare l’interrogatorio

(integralmente o parzialmente) da parte delle parti processuali

o del giudice.

l’autodifesa passiva trova fondamento nell’art 4 comma 2

della costituzione che recita

-La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del

procedimento.-

e nell’art 27 comma 2 della costituzione già citato

precedentemente

-L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva.-

lo stesso diritto può anche essere ravvisato nella Convenzione

frmata a Roma il 4 novembre 950ò

“per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e relativi protocolli”

Vi sono due diferenti tipi di esame e l'esame dei testimoni

deve essere diverso dall'esame dell'indagato/ imputato. Come

scrive il professor. Mazza in Il garantismo al tempo del giusto

processo (Giufrè Editore), “una recente conferma di questa

impostazione, che vede normativamente distinti l’esame

dell’accusato da quello degli altri soggetti , è venuta dalla

pronuncia in cui la Corte costituzionale ha riconosciuto

l'obbligatorietà degli avvisi ex articolo 64 comma 3 del cpp

in sede di esame dibattimentale del solo imputato,

sottolineando in tal modo la sostanziale equivalenza fra

questo particolare tipo di esame e l’interrogatorio della fase

investigativa, tanto dal punto di vista della valenza

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Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher loki95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Mazza Oliviero.