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IUS COMMUNE=
Norme dettate per la generalità dei casi
IUS SINGOLARE =
Norme eccezionali, deroganti quelle comuni, introdotte per casi particolari
Nel diritto singolare rientrano:
PRIVILEGIUM= BENEFICIUM FAVOR
→ → →
il i = il =
intesa come norma diritti o vantaggi ragione ispiratrice
eccezionale dettata a sfavore assicurati da norme di una pluralità di
di una persona singola, poi autoritative a singole norme eccezionali
come norma speciale dettata persone o gruppi di
a favore di determinate esse
persone (collettività o enti)
FONTI DEL DIRITTO:
FONTE DI PRODUZIONE =
Modo in cui vengono in essere le norme, in particolare l’organo che le detta o l’ano
attraverso cui esse sono poste
EVOLUZIONE: Età ultimi secoli della Repubblica
1. Le norme del diritto privato romano in 4. Solo negli si
ha una produzione di nome giuridiche
Arcaica →
trovano la loro fonte nelle privatistiche ad opera di un organo legislativo
consuetudini degli avi (=mores maiorum) e le
forme di sanzione erano costituite
dall’autodifesa privata approvata in giudizio.
Solo poi venne predisposto un apparato sociale età del principato
5. In si affermano nuovi
avente il compito di pronunciarsi sulla organi statali: il senato, i cui compiti passano poi
contrarietà del comportamento concreto nelle mani del principe, che opera innovazioni
all’ordine consuetudinario, tramite pronuncia nel regime privatistico.
giudiziale, alla quale veniva riconosciuto valore Ma si ha, ancora in quest’epoca, contrarietà a
di precedente. norme generali e astratte che possono risultare
Anche le pronunce della giurisprudenza inique nella loro applicazione ai casi concreti: si
pontificale (costituita dai componenti della dà priorità quindi all’esigenza di equità rispetto a
società), non organi giudiziali ma esperti del quella di certezza e astratta eguaglianza, per
costume, erano giudizi riguardanti i singoli casi e questo il ius viene definito come “ars boni et
relativi ai mores. auequi”.
XII Tavole
2. Con le (metà del V sec a.C.) si
perviene non a una codificazione completa, 6. Con l’affermarsi definitivo dell’assolutismo
bensì ad un compendio di singole norme già monarchico si assiste alla definitiva
invalse nella pratica e dettate ex novo, che statalizzazione delle fonti di produzione del
rispondono all’esigenza della certezza del diritto, diritto facenti capo all’Imperatore: tale processo
in specie nell’interesse della classe plebea culmina con la compilazione giustinianea, opera
completa di codificazione di tutto il diritto.
3. Un’ulteriore evoluzione si ha con la
trasformazione della giurisprudenza da
pontificale a laica
FONTE DI COGNIZIONE=
Documenti dai quali si ricava la conoscenza delle norme
EVOLUZIONE:
Si annoverano tra le tante, le fonti letterarie costituite da opere di scrittori non giuristi di età
romana, le fonti epigrafiche, le fonti in senso stesso paleografiche, e tra le tante pere della
giurisprudenza, la compilazione giustinianea.
EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO:
→
Il diritto privato si evolve con estrema lentezza, per quanto progressiva e costante sia stata tale
evoluzione, individuabile per fasi rispettivamente nelle varie età storiche.
ETÀ ARCAICA (fondazione di Roma 754 a.C – vigilia delle guerre puniche III sec a.C.)
I singoli appartenevano, prima che alla
→
comunità politica statale, alle varie
comunità familiari che provvedevano al
regolamento dei rapporti tra gli appartenenti
alla medesima famiglia e tra essi e gli
appartenenti agli altri gruppi.
dell’intervento statale nel campo nel
Si ha così l’estensione Con il progressivo disgregarsi della
diritto privato, →
al fine di evitare che i conflitti tra gruppi primitiva struttura familiare, l’età
familiari si risolvessero con prove di forza che rischiavano di →
arcaica si chiude con l’affermasi
mettere in pericolo la pace interna. dell’autonomia del singolo che trova
mores imponendone
Il collegio pontificale determina allora i riconoscimento e tutela nel diritto
l’osservanza, →
pretendendo da parte dell’offeso la rinuncia facente ormai capo all’organizzazione
all’autodifesa privata e il ricorso all’autorità pubblica per statale.
ottenerne una pronuncia giudiziale.
ETÀ DELLA TARDA REPUBBLICA (espansione mediterranea – caduta del regime repubblicano)
L’espansione dei commerci e l’afflusso di -Per l’intensificarsi dei rapporti tra cittadini romani e stranieri
nuova economia IUS GENTIUM=
→ →
ricchezza portano a una si ha l’elaborazione del
complesso normativo che regola tali rapporti, che
mercantile rottura del particolarismo
e alla verrà poi esteso ai rapporti inter cives.
romano. -Si ha poi l’elaborazione da parte degli organi giurisdizionali
→ Si sente così l’esigenza di un adeguamento IUS HONORARIUM=
(in specie del pretore) del
del diritto privato, attuato tramite complesso normativo introdotto per colmare le lacune
l’interpretazione evolutiva del ius ad opera della dell’ormai obsoleto ius civile, sempre più inadeguato a
giurisprudenza. regolare una società in continua evoluzione.
→
A questa età si riconosce quindi il merito di aver fondato una vera e propria scienza del diritto.
ETÀ DEL PRINCIPATO (principato di Augusto – fine della dinastia dei Severi 235 d.C)
Con l’estensione della cittadinanza In quest’epoca la giurisprudenza
Con il ripristino dell’autorità romana anche agli stranieri →
classica opera un’elaborata
→
imperiale si ha il progressivo (costituzione di Caracalla 212 d.C.) unione delle norme privatistiche
accentrarsi della produzione del
→ si ha anche un’estensione provenienti dalle disparate fonti.
normativa nelle mani del diritto romano dai cives a tutti gli
principe. abitanti dell’impero.
ETÀ DEL DOMINATO (fine: oltre caduta dell’Impero d’Occidente 476 d.C., morte di Giustiniano
565 d.C.)
A conclusione della lunga crisi Con la scomparsa di una Con l’estensione poi del diritto
giurisprudenza capace di romano a tutti i sudditi dell’impero,
→
del III secolo, con Diocleziano interpretare il diritto al di fuori della →
ritorno all’assolutismo si ha, ad opera della legislazione
sua fissazione in regole legislative, imperiale o delle scuole, la
monarchico (persistente anche produzione legislativa
→ si ha depurazione dei particolarismi
dopo la divisione in due parti incompleta e inorganica che lascia
dell’Impero, nel 364 d.C.) romani, in modo da renderlo
vuoti in ogni dove. applicabile ad ambienti di
disparatissimi e l’introduzione
nuovi istituti dagli ambienti
provinciali.
necessità di
→
Si sente quindi
ricorrere a testi utili, quali raccolte
di leges imperiali o compendi della
giurisprudenza classica: da qui la
tendenza a una codificazione
ufficiale attuata definitivamente,
dopo l’esperimento di Teodosio II,
solo con Giustiniano. di Giustiniano
L’ultimo atto dell’evoluzione storica del diritto romano è rappresentato dall’opera
che raccolse in una vasta mole il diritto giurisprudenziale e legislativo costituendo un imponente
sistema di armonizzazione tra diritto classico e innovazioni.
IUS CIVILE E INTERPRETATIO PONTIFICALE:
-Il diritto privato inizialmente ha: interpretatio ricognitiva
Questa attività di del ius
(in quanto interpreti del costume tradizionale
→ fondamento consuetudinario preesistente) fatta dai pontefici, si svolge nel caso
→ →
sistema sanzionatorio costituito concreto attraverso la triplice forma del:
dall’autodifesa privata approvata dalle pronunce → Cavere= indicazione al privato delle forme
giudiziali aventi valore di precedente. negoziali utili a raggiungere gli scopi voluti
→ Agere= indicazione al privato del modo in cui
→dominio
-Solo più avanti si avrà del diritto deve far valere i propri diritti in processo
privato, la cui interpretazione è affidata ad esperti
del costume appartenenti al collegio pontificale → Repondere= parere rilasciato al privato in ordine
con cui si ha una commistione delle sfere alla soluzione del caso concreto
religiosa e giuridica. In realtà essi stessi, sotto veste di interpreti, creano
il ius, sulla base dell’osservanza dei mores maiorum
e di valutazioni equitative fatte caso per caso. Si
Il monopolio pontificale dell’interpretatio del ius dura fino →
assiste così a interpretazione costantemente
→
al III sec a.C., per lasciare poi luogo ad analoga evolutiva del ius
attività interpretativa da parte della giurisprudenza laica.
IUS CIVILE E IUS LEGITIMUM:
CIVILE=
-IUS →interpretatio
Diritto che trova la sua fonte esclusiva nella di un costume tradizionale ad
opera della giurisprudenza. (ius introdotto morbus)
Esso però, risente altresì dell’influenza dell’attività legislativa ad opera di organi statali: si
parla di
LEGITIMUM=
-IUS Diritto di origine legislativa (ius introdotto legibus)
>LEX PUBLICA=
Disposizione legislativa promanante dal populus, in particolare la legge approvata
dai comizi (poi anche il plebiscito approvato dai concili plebei) su proposta del
magistrato (scomparse in età del dominato dopo Nerva).
-Mentre al ius spettava la materia dei rapporti tra privati, alla lex publica spettava
→ la materia pubblicistica (essa infatti era inizialmente incapace di dichiarare nulli
negozi la cui efficacia era prevista dal ius civile, e le sue norme erano derogabili per
desuetudine). Solo col tempo si afferma la possibilità della lex di modificare il ius
divenendone fonte di produzione.
>LEGES REGIAE=
→ Regole di costume e dettami sacrali di elaborazione sacerdotale la cui paternità
è stata attribuita successivamente ai singoli re.
→ Le fonti ci riportano che sarebbero state raccolte da→un pontefice massimo
Papirio sul finire della monarchia.
>XII TAVOLE= Probabilmente prime norme privatistiche di origine legislativa (metà del V sec d.C.)
→ Nonostante siano considerate fonte da cui è derivato tutto il diritto, esse sono
un coacervo di singole regole, ispirate a criterio casistico e non sistematico
→ fissate per iscritto per una maggior certezza del diritto nell’interesse del ceto
plebeo (si aveva se no vantaggio perenne del ceto patrizio a cui appartenevano i
pontefici cui spettava l’interpret