Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Diritto romano Pag. 1 Diritto romano Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IUS COMMUNE=

Norme dettate per la generalità dei casi

IUS SINGOLARE =

Norme eccezionali, deroganti quelle comuni, introdotte per casi particolari

Nel diritto singolare rientrano:

PRIVILEGIUM= BENEFICIUM FAVOR

→ → →

il i = il =

intesa come norma diritti o vantaggi ragione ispiratrice

eccezionale dettata a sfavore assicurati da norme di una pluralità di

di una persona singola, poi autoritative a singole norme eccezionali

come norma speciale dettata persone o gruppi di

a favore di determinate esse

persone (collettività o enti)

FONTI DEL DIRITTO:

FONTE DI PRODUZIONE =

Modo in cui vengono in essere le norme, in particolare l’organo che le detta o l’ano

attraverso cui esse sono poste

EVOLUZIONE: Età ultimi secoli della Repubblica

1. Le norme del diritto privato romano in 4. Solo negli si

ha una produzione di nome giuridiche

Arcaica →

trovano la loro fonte nelle privatistiche ad opera di un organo legislativo

consuetudini degli avi (=mores maiorum) e le

forme di sanzione erano costituite

dall’autodifesa privata approvata in giudizio.

Solo poi venne predisposto un apparato sociale età del principato

5. In si affermano nuovi

avente il compito di pronunciarsi sulla organi statali: il senato, i cui compiti passano poi

contrarietà del comportamento concreto nelle mani del principe, che opera innovazioni

all’ordine consuetudinario, tramite pronuncia nel regime privatistico.

giudiziale, alla quale veniva riconosciuto valore Ma si ha, ancora in quest’epoca, contrarietà a

di precedente. norme generali e astratte che possono risultare

Anche le pronunce della giurisprudenza inique nella loro applicazione ai casi concreti: si

pontificale (costituita dai componenti della dà priorità quindi all’esigenza di equità rispetto a

società), non organi giudiziali ma esperti del quella di certezza e astratta eguaglianza, per

costume, erano giudizi riguardanti i singoli casi e questo il ius viene definito come “ars boni et

relativi ai mores. auequi”.

XII Tavole

2. Con le (metà del V sec a.C.) si

perviene non a una codificazione completa, 6. Con l’affermarsi definitivo dell’assolutismo

bensì ad un compendio di singole norme già monarchico si assiste alla definitiva

invalse nella pratica e dettate ex novo, che statalizzazione delle fonti di produzione del

rispondono all’esigenza della certezza del diritto, diritto facenti capo all’Imperatore: tale processo

in specie nell’interesse della classe plebea culmina con la compilazione giustinianea, opera

completa di codificazione di tutto il diritto.

3. Un’ulteriore evoluzione si ha con la

trasformazione della giurisprudenza da

pontificale a laica

FONTE DI COGNIZIONE=

Documenti dai quali si ricava la conoscenza delle norme

EVOLUZIONE:

Si annoverano tra le tante, le fonti letterarie costituite da opere di scrittori non giuristi di età

romana, le fonti epigrafiche, le fonti in senso stesso paleografiche, e tra le tante pere della

giurisprudenza, la compilazione giustinianea.

EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO:

Il diritto privato si evolve con estrema lentezza, per quanto progressiva e costante sia stata tale

evoluzione, individuabile per fasi rispettivamente nelle varie età storiche.

ETÀ ARCAICA (fondazione di Roma 754 a.C – vigilia delle guerre puniche III sec a.C.)

I singoli appartenevano, prima che alla

comunità politica statale, alle varie

comunità familiari che provvedevano al

regolamento dei rapporti tra gli appartenenti

alla medesima famiglia e tra essi e gli

appartenenti agli altri gruppi.

dell’intervento statale nel campo nel

Si ha così l’estensione Con il progressivo disgregarsi della

diritto privato, →

al fine di evitare che i conflitti tra gruppi primitiva struttura familiare, l’età

familiari si risolvessero con prove di forza che rischiavano di →

arcaica si chiude con l’affermasi

mettere in pericolo la pace interna. dell’autonomia del singolo che trova

mores imponendone

Il collegio pontificale determina allora i riconoscimento e tutela nel diritto

l’osservanza, →

pretendendo da parte dell’offeso la rinuncia facente ormai capo all’organizzazione

all’autodifesa privata e il ricorso all’autorità pubblica per statale.

ottenerne una pronuncia giudiziale.

ETÀ DELLA TARDA REPUBBLICA (espansione mediterranea – caduta del regime repubblicano)

L’espansione dei commerci e l’afflusso di -Per l’intensificarsi dei rapporti tra cittadini romani e stranieri

nuova economia IUS GENTIUM=

→ →

ricchezza portano a una si ha l’elaborazione del

complesso normativo che regola tali rapporti, che

mercantile rottura del particolarismo

e alla verrà poi esteso ai rapporti inter cives.

romano. -Si ha poi l’elaborazione da parte degli organi giurisdizionali

→ Si sente così l’esigenza di un adeguamento IUS HONORARIUM=

(in specie del pretore) del

del diritto privato, attuato tramite complesso normativo introdotto per colmare le lacune

l’interpretazione evolutiva del ius ad opera della dell’ormai obsoleto ius civile, sempre più inadeguato a

giurisprudenza. regolare una società in continua evoluzione.

A questa età si riconosce quindi il merito di aver fondato una vera e propria scienza del diritto.

ETÀ DEL PRINCIPATO (principato di Augusto – fine della dinastia dei Severi 235 d.C)

Con l’estensione della cittadinanza In quest’epoca la giurisprudenza

Con il ripristino dell’autorità romana anche agli stranieri →

classica opera un’elaborata

imperiale si ha il progressivo (costituzione di Caracalla 212 d.C.) unione delle norme privatistiche

accentrarsi della produzione del

→ si ha anche un’estensione provenienti dalle disparate fonti.

normativa nelle mani del diritto romano dai cives a tutti gli

principe. abitanti dell’impero.

ETÀ DEL DOMINATO (fine: oltre caduta dell’Impero d’Occidente 476 d.C., morte di Giustiniano

565 d.C.)

A conclusione della lunga crisi Con la scomparsa di una Con l’estensione poi del diritto

giurisprudenza capace di romano a tutti i sudditi dell’impero,

del III secolo, con Diocleziano interpretare il diritto al di fuori della →

ritorno all’assolutismo si ha, ad opera della legislazione

sua fissazione in regole legislative, imperiale o delle scuole, la

monarchico (persistente anche produzione legislativa

→ si ha depurazione dei particolarismi

dopo la divisione in due parti incompleta e inorganica che lascia

dell’Impero, nel 364 d.C.) romani, in modo da renderlo

vuoti in ogni dove. applicabile ad ambienti di

disparatissimi e l’introduzione

nuovi istituti dagli ambienti

provinciali.

necessità di

Si sente quindi

ricorrere a testi utili, quali raccolte

di leges imperiali o compendi della

giurisprudenza classica: da qui la

tendenza a una codificazione

ufficiale attuata definitivamente,

dopo l’esperimento di Teodosio II,

solo con Giustiniano. di Giustiniano

L’ultimo atto dell’evoluzione storica del diritto romano è rappresentato dall’opera

che raccolse in una vasta mole il diritto giurisprudenziale e legislativo costituendo un imponente

sistema di armonizzazione tra diritto classico e innovazioni.

IUS CIVILE E INTERPRETATIO PONTIFICALE:

-Il diritto privato inizialmente ha: interpretatio ricognitiva

Questa attività di del ius

(in quanto interpreti del costume tradizionale

→ fondamento consuetudinario preesistente) fatta dai pontefici, si svolge nel caso

→ →

sistema sanzionatorio costituito concreto attraverso la triplice forma del:

dall’autodifesa privata approvata dalle pronunce → Cavere= indicazione al privato delle forme

giudiziali aventi valore di precedente. negoziali utili a raggiungere gli scopi voluti

→ Agere= indicazione al privato del modo in cui

→dominio

-Solo più avanti si avrà del diritto deve far valere i propri diritti in processo

privato, la cui interpretazione è affidata ad esperti

del costume appartenenti al collegio pontificale → Repondere= parere rilasciato al privato in ordine

con cui si ha una commistione delle sfere alla soluzione del caso concreto

religiosa e giuridica. In realtà essi stessi, sotto veste di interpreti, creano

il ius, sulla base dell’osservanza dei mores maiorum

e di valutazioni equitative fatte caso per caso. Si

Il monopolio pontificale dell’interpretatio del ius dura fino →

assiste così a interpretazione costantemente

al III sec a.C., per lasciare poi luogo ad analoga evolutiva del ius

attività interpretativa da parte della giurisprudenza laica.

IUS CIVILE E IUS LEGITIMUM:

CIVILE=

-IUS →interpretatio

Diritto che trova la sua fonte esclusiva nella di un costume tradizionale ad

opera della giurisprudenza. (ius introdotto morbus)

Esso però, risente altresì dell’influenza dell’attività legislativa ad opera di organi statali: si

parla di

LEGITIMUM=

-IUS Diritto di origine legislativa (ius introdotto legibus)

>LEX PUBLICA=

Disposizione legislativa promanante dal populus, in particolare la legge approvata

dai comizi (poi anche il plebiscito approvato dai concili plebei) su proposta del

magistrato (scomparse in età del dominato dopo Nerva).

-Mentre al ius spettava la materia dei rapporti tra privati, alla lex publica spettava

→ la materia pubblicistica (essa infatti era inizialmente incapace di dichiarare nulli

negozi la cui efficacia era prevista dal ius civile, e le sue norme erano derogabili per

desuetudine). Solo col tempo si afferma la possibilità della lex di modificare il ius

divenendone fonte di produzione.

>LEGES REGIAE=

→ Regole di costume e dettami sacrali di elaborazione sacerdotale la cui paternità

è stata attribuita successivamente ai singoli re.

→ Le fonti ci riportano che sarebbero state raccolte da→un pontefice massimo

Papirio sul finire della monarchia.

>XII TAVOLE= Probabilmente prime norme privatistiche di origine legislativa (metà del V sec d.C.)

→ Nonostante siano considerate fonte da cui è derivato tutto il diritto, esse sono

un coacervo di singole regole, ispirate a criterio casistico e non sistematico

→ fissate per iscritto per una maggior certezza del diritto nell’interesse del ceto

plebeo (si aveva se no vantaggio perenne del ceto patrizio a cui appartenevano i

pontefici cui spettava l’interpret

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emmagir di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Pelloso Carlo.