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POTERE DI RISOLUZIONE DELLE CRISI DI GOVERNO:
❖ nominando "il presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri", formando anche il nuovo governo, in sostituzione di quello dimissionario o decaduto;
CONSULTAZIONI:
le svolge, al fine di acquisire le opinioni dei ❖ presidenti dei gruppi parlamentari, dei segretari dei corrispondenti partiti, nonché quella dei presidenti di camera e senato e degli ex presidenti della Repubblica, per capire le ipotesi che possono realisticamente consentire al nuovo governo di conseguire la fiducia parlamentare;
INCARICO O DEL PRE-INCARICO:
per formare il governo, affidato dal presidente a un esponente politico che egli reputa idoneo ad assumere l'incarico del presidente del consiglio, operazione che ha termine o con l'accettazione a formare il governo e quindi con la nomina, o con la rinuncia, o con la stessa revoca dell'incarico da parte del presidente della Repubblica;
MANDATO ESPLORATIVO:
rappresenta un
istituto cui il presidente della Repubblica ricorre ove reputi opportuno far svolgere da parte di un'alta carica dello Stato (in genere il presidente di una camera) un'ulteriore indagine sui gruppi parlamentari (oltre le consultazioni), al fine di acquisire informazioni sulle possibili vie di superamento della crisi;
AUTORIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI ALLE CAMERE;
POTERE ESTERO E QUELLO DELLA POLITICA MILITARE: con il ruolo formale di comandante delle forze armate;
GRAZIA O DEL PROVVEDIMENTO DI COMMUTAZIONE DELLA PENA: sent. 200/2006 C.C.;
RISPETTO ALLA MAGISTRATURA: è presidente del consiglio superiore della magistratura, e dispone di ulteriori poteri relativi a questa sede. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del consiglio superiore, con decreto del presidente della Repubblica controfirmato dal ministro;
RISPETTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE: nomina di cinque giudici costituzionali,
Si è fin dall'inizio affermata la tesi che si tratti di una liberadesignazione da parte del presidente, pur soggetta alla controfirma del presidente del consiglio;
RISPETTO AL CORPO ELETTORALE: indice la data delle elezioni e dei referendum; contemporaneamente l'indizione delle elezioni delle camere, il Presidente della Repubblica fissa la data della loro prima riunione, che non deve svolgersi oltre il ventesimo giorno dalle elezioni;
CAP. 9 NELLA COSTITUZIONE: TITOLO III "IL GOVERNO" - ART. 92 - 93 - 94 - 95 - 96
GOVERNO= organo di vertice del potere esecutivo, insostituibile e centrale strumento di indirizzo politico del Paese (ruolo non solo esecutivo delle decisioni del Parlamento ma anche direttivo)
ART. 92 COST. = il governo della Repubblica evidenzia il fatto che esso è chiamato a svolgere le sue funzioni, riferite, oltre che all'amministrazione, alla legislazione dello Stato centrale e allo sviluppo delle relazioni con gli altri stati e con le organizzazioni sovranazionali.
a tutela del buon funzionamento di tutte le istituzioni pubbliche (purdotate di un grado di autonomia più o meno accentuato) e a garanzia del corretto sviluppo delle relazioni fra i diversi gruppi sociali MATERIE DI INTERVENTO (più ampi rispetto a quelli dello Stato liberale): igiene e sanità, trasferimenti finanziari regionali e locali, istruzione, lavoro, trasporti, ambiente ecc. L. 400/1988: importante legge ordinaria, che determina l'attività, l'ordinamento e la potestà regolamentare del Governo della Repubblica Italiana, per chiarire la confusione circa il quadro di riferimento normativo per cui si faceva riferimento al "decreto Zanardelli" oramai antiquato FORMAZIONE DEL GOVERNO (= procedimento di formazione del nuovo governo sorge alla caduta di un Governo precedente o all'inizio di una nuova legislatura): ● TIPI DI GOVERNI: si dicono governi tecnici, quelli a composizione per maggioranza di soggetti non parlamentari, mentrepolitici quelli che coinvolgono ex parlamentari;
L'EX GOVERNO: nel mentre che avviene questo processo, i governi dimissionari o sfiduciati continuano a esercitare le funzioni governative con il solo limite del disbrigo di affari correnti;
CONSULTAZIONI: avvengono tra il PDR e dapprima le delegazioni dei partiti, successivamente tra il PDR e i Presidenti di Senato e Camera e gli ex Presidenti della Repubblica se vi sono. Servono soprattutto qualora in Parlamento non ci sia una maggioranza certa, saranno dunque indispensabili alla caduta di un Governo per vedere se ci sono i numeri per poterne costituire un altro nella stessa legislatura;
INCARICO: il PDR procede all'incarico del Premier., ovvero designare chi secondo lui, al fine di garantire gli equilibri politici, ha i requisiti per diventare Premier, oppure può affidare un mandato esplorativo ad una personalità politica al fine di acquisire più dati circa la situazione. Affidato l'incarico,
sarà l'incaricato a fare un giro di consultazioni per concordarsi con i partiti dellamaggioranza e ripartire i ministeri come meglio crede;- NOMINA: da parte del PDR del presidente del consiglio e su proposta diquesto, nomina dei ministri;
- POTERI DEL GOVERNO PRIMA DELLA FIDUCIA: prima di chiedere lafiducia in Parlamento il Governo esegue degli atti: il nuovo Premier firma ledimissioni di quello vecchio con controfirma presidenziale (senso di continuitàtra governi), vengono definite le funzioni dei Ministri senza portafoglio,vengono nominati i Sottosegretari, che non compongono il Consiglio macoadiuvano i lavori, l'eventuale nomina, su proposta del presidente delconsiglio, di uno o più vice-presidenti del consiglio;
- GIURAMENTO: secondo la formula "giuro di essere fedele alla Repubblica eosservarne lealmente la Costituzione", sia del Premier che dei suoi Ministri:con questo gesto accettano la carica e avviene la cerimonia del passaggio
Dellacampanella tra l'ex Premier e il nuovo. Dal punto di vista giuridico, la nomina più il giuramento danno luogo alla formazione di Governo;
FIDUCIA PARLAMENTARE: entro 10 giorni, il Governo presenta al Parlamento il programma di governo e chiede di votare per la fiducia. Dal punto di vista politico, è la fiducia delle Camere a dare vita al nuovo Governo;
PERMANENZA IN CARICA DEL GOVERNO E DEI MINISTRI:
- FIDUCIA PARLAMENTARE: mediante la solenne approvazione da parte di entrambe le camere, a voti palesi, delle apposite mozioni motivate di fiducia alla piattaforma politica e programmatica del governo, permette la permanenza in carica del governo per tutta la durata della legislatura. Il voto contrario su una sola proposta del governo non importa l'obbligo di dimissioni. Sono stati 5 i casi di Governo che si sono dimessi perché non hanno ottenuto fiducia;
- QUESTIONE DI FIDUCIA: istituto mediante il quale governo dichiara di far dipendere la propria permanenza
La costituzione non prevede particolari requisiti soggettivi per poter essere nominati membri del governo, né prescrive che essi debbano essere parlamentari; in via di interpretazione sistematica, può ritenersi che sia indispensabile però: la cittadinanza, la capacità di agire e la condizione di alfabetismo, oltre a non trovarsi in condizioni di incandidabilità o incompatibilità con ruoli diretti di enti pubblici locali con più di 5.000 abitanti;
CONFLITTI DI INTERESSI: dal 1994, con i governi Berlusconi, è sorta invece la questione dei conflitti di interessi, ovvero le cariche di governo si devono occupare esclusivamente della cura degli interessi pubblici senza che i propri atti incidano sul patrimonio del titolare
COMPONENTI (= si tratta di un organo collegiale a complesso ineguale, di cui distinguiamo le figure costituzionalmente garantite e quelle non):
- FIGURE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE:
1. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (ART. 95.1):
è colui che "dirige la politica generale del governo e ne è responsabile e mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con cui è posto in una condizione di primo inter pares: a) FUNZIONI: può concretamente esercitare il suo primato politico sugli altri membri del governo, perché gli spettano poteri come: quello di manifestare autonomamente verso l'esterno gli indirizzi politici generali del governo, approvare e autorizzare la diffusione del comunicato sui lavori del consiglio dei ministri, esporre alle camere il programma del governo, porre la questione di fiducia, assumere le decisioni proprie del governo nei procedimenti legislativi, controfirmare le leggi e gli atti con forza di legge, mantenere i contatti con il presidente della Repubblica, nomina dei massimi dirigenti dei servizi segreti, rivolge ai ministri direttive circa l'attuazione dideliberazioni del Consiglio o bloccal'azione dei ministri;
RISPETTO AL CONSIGLIO: fissa la data delle riunioni del consiglio e di determinazione del relativo ordine del giorno, seppure sulla base delle proposte dei ministri. Presiede e dirige il consiglio di gabinetto, può istituire speciali comitati di ministri con funzioni istruttorie, presiede le conferenze permanenti per i rapporti fra lo Stato e il sistema delle autonomie territoriali, può promuovere verifiche sul funzionamento di uffici pubblici e devono essergli comunicati, prima della loro adozione, tutti i regolamenti ministeriali ed interministeriali;
L. 801/1977: ha affidato al presidente del consiglio "la direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza" svolta dai cosiddetti servizi segreti;
2. CONSIGLIO DEI MINISTRI