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Regolamenti parlamentari

Il quale ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per "ciascuna Camera" s'intende l'indipendenza di ciascun ramo del Parlamento nei confronti dell'altro; per "maggioranza assoluta o qualificata dei componenti" s'intende l'esigenza di tutela delle minoranze e quindi, per raggiungere la maggioranza assoluta o qualificata, è necessario che vi sia anche l'intervento delle minoranze, al fine di tutelare quest'ultime.

L'oggetto dei regolamenti parlamentari:

  • Organizzazione interna del Parlamento
  • Svolgimento di tutte le funzioni proprie del Parlamento

Come si collocano i regolamenti parlamentari nella gerarchia delle fonti del diritto?

L'art.134 della Costituzione afferma: "La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui"

conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”.

La Corte costituzionale ha sempre sostenuto che i regolamenti parlamentari non sono atti aventi forza di legge, ma, al tempo stesso, non si devono neppure considerare regolamenti secondari.

La Corte costituzionale, per dimostrare che i regolamenti parlamentari non possiedono forza di legge, ricorre alla “teoria dell’insindacabilità degli interna corporis acta”. Questa teoria sostiene che i regolamenti parlamentari non presentano le caratteristiche di generalità ed astrattezza, riconosciute alle fonti del diritto, ma bensì esauriscono la loro efficacia all’interno del Parlamento; si tratta di atti meramente interni e caratterizzati dall’insindacabilità.

L’insindacabilità dei regolamenti parlamentari

I regolamenti parlamentari

Sono insindacabili: oggetto diretto del giudizio di costituzionalità (la Corte costituzionale non giudica direttamente la costituzionalità dei regolamenti parlamentari, in quanto non rappresentano atti aventi forza di legge). Parametro del giudizio di costituzionalità di una legge (se una legge, che di per sé può essere giudicata dalla Corte costituzionale, è stata approvata violando il regolamento parlamentare, questa legge è incostituzionale?).

La domanda che ci poniamo è: "I regolamenti parlamentari possono essere utilizzati come parametro per il giudizio di costituzionalità di una legge?"

Secondo la Corte costituzionale, l'insindacabilità dei regolamenti parlamentari copre sia l'oggetto del giudizio di costituzionalità, sia il parametro del giudizio di costituzionalità di una legge.

La Corte costituzionale non può dichiarare una legge incostituzionale.

solamente perché è stata approvata violando il regolamento parlamentare; tuttavia, la Corte costituzionale può dichiarare una legge incostituzionale se è stata approvata violando il regolamento regolamentare, il quale coincide con una diretta violazione della Costituzione.

Le "stagioni" dei regolamenti parlamentari

Le varie "stagioni o fasi" dei regolamenti parlamentari sono le seguenti:

-1° fase: nel 1948 si scelse di recuperare alla Camera dei Deputati il vecchio regolamento parlamentare pre-fascista (del periodo liberale), mentre il Senato disponeva di un proprio regolamento parlamentare.

-2° fase: nel 1971 si adottarono nuovi regolamenti, volti a garantire la valorizzazione del Parlamento e delle minoranze.

Il Rafforzamento dei poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento e delle Commissioni (possibilità per le Commissioni parlamentari di votare ed assumere delle risoluzioni che impegnano il Governo ad assumere determinati

comportamenti). La Regola dell'accordo unanime tra i gruppi in sede di programmazione parlamentare; La Possibilità di ostruzionismo dei gruppi parlamentari (tattica dilatoria attuata dalle minoranze parlamentari per impedire le deliberazioni della maggioranza ad esempio attuata dai Radicali). Voto segreto: difficoltà per la maggioranza di far rispettare le regole di partito (con il voto segreto alcuni membri del partito potevano assegnare un voto contrario, i così detti "franchi tiratori").

18-3° fase: questa fase segna il recupero dell'efficienza a seguito delle modifiche del 1988 e del 1997 riguardo la Camera dei Deputati e delle modifiche del 1999 riguardo il Senato della Repubblica.

Introduzione del voto palese (al fine di combattere la prassi dei "franchi tiratori"); Contingentamento dei tempi; Valorizzazione del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari; Limitazioni alla possibilità di uso

in senso ostruzionistico degli emendamenti;

Riserva, nella programmazione dei lavori, di un certo numero di sedute

all'esame delle proposte dei gruppi di opposizione;

Comitato per la legislazione.

-Il nuovo regolamento del Senato del 2018:

Divieto di costituzione di nuovi gruppi;

Modifica della modalità di computo degli astenuti (con tale modifica, al

Senato l'astensione equivale a voto contrario gli astenuti sono "votanti

contrari"; mentre per la Camera dei deputati l'astensione continua a

equivalere a voto mancantegli astenuti sono "non votanti").

La pubblicità delle sedute

Art 64.2 Cost: "Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere

ed il Parlamento a Camere riunite (a "seduta comune") possono deliberare di

adunarsi in seduta segreta".

Perciò, le sedute dell'assemblea devono essere di regola pubbliche, salvo diversa

deliberazione delle Camere.

assicurare una

pubblicità più ampia di quanto avviene in Parlamento, provvedono i resoconti sommari e stenografici delle discussioni che si svolgono all'interno dell'organo parlamentare. Lo stesso principio di pubblicità vale anche per le commissioni, ma trova qui una diversa e più limitata applicazione: si pensi alla mancata partecipazione del pubblico alle loro sedute (per altro compensata dalla possibilità di assistervi, almeno per le commissioni in sede legislativa o redigente, attraverso un apposito circuito televisivo sedute in diretta TV su Internet o sul satellite con piattaforma Sky canali 525 e 555); si pensi ai casi, non certo infrequenti, di sedute segrete delle commissioni (come ad esempio le commissioni di inchiesta); si pensi alla maggiore sinteticità del resoconto sommario dei loro lavori; si pensi, infine, alla mancata previsione del resoconto stenografico delle commissioni in sede referente. Non a caso, questo regime di

pubblicità attenuato sembra costituire, in certi casi,una ragione in più per affidare alle commissioni l'approvazione di certi provvedimenti legislativi, giacché una ridotta possibilità di eterocontrollo può agevolare la ricerca di soluzioni di compromesso col concorso anche dei rappresentanti delle opposizioni (a scapito tuttavia della trasparenza dei lavori parlamentari).

Di recente, grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione, anche il Parlamento diffonde all'esterno un'informazione assai più ampia di quella ricavabile dai soli documenti cartacei; ciò al fine di garantire una maggiore trasparenza alla sua attività e una maggiore capacità di controllo su di essa da parte dell'opinione pubblica.

Le deliberazioni delle Camere

Art 64 Cost: Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri.

  1. componenti (“quorum strutturale”), e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (“quorum funzionale”), salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  2. Validità (o “maggioranza assoluta” la metà+1 dei componenti):
    • Deliberazioni valide se è presente una maggioranza dei componenti (“quorum strutturale”);
  3. Il “quorum strutturale” è PRESUNTO, cioè esso si presume esistente, salvo verifica; ossia salvo nel caso in cui, su iniziativa del Presidente, ovvero su iniziativa di un certo numero di deputati o senatori, si richieda la verifica del numero legale dei componenti nelle deliberazioni delle Camere e del Parlamento.
  4. La verifica del numero legale rappresenta uno strumento a disposizione delle minoranze per esercitare le loro funzioni in maniera “ostruzionistica” (“ostruzionismo parlamentare” da parte delle minoranze per limitare i poteri delle

(o "maggioranza semplice" la metà+1 dei presenti):

Deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti ("quorum funzionale"), salvo nel caso in cui la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Per l'adozione delle leggi non è prevista una maggioranza speciale e quindi esse si approvano mediante "maggioranza semplice".

Così come non è prevista la maggioranza speciale per il "voto di fiducia", il quale è adottato a "maggioranza semplice".

Il computo degli astenuti

Per ciò che attiene al "quorum per le deliberazioni" (o "quorum di maggioranza") è da sottolineare che fino alla riforma del regolamento del Senato del 2018, le due Camere procedevano al computo degli astenuti secondo criteri diversi; problema questo di non secondaria importanza, posto che se gli astenuti non vengono considerati votanti, si determina un

Abbassamento del quorum di maggioranza richiesto, il quale viceversa risulta più elevato nel caso opposto.

La prima soluzione è quella accolta dal regolamento della Camera (art.48 Cost), mentre l'altra è quella accolta dal vecchio regolamento del Senato (fino alla riforma del 2018).

La prima soluzione, che favorisce ovviamente la maggioranza, finisce per considerare "non presenti" gli astenuti, cioè come se non partecipassero al voto (gli astenuti si contano come "non votanti"); la seconda soluzione, invece, finisce per considerare "presenti" gli astenuti, cioè come se partecipassero al voto (gli astenuti si contano come "votanti").

Con la riforma del regolamento del Senato del 2018, si introdusse la regola secondo la quale gli astenuti sono considerati come "non votanti".

ESE

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiarina830 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Milazzo Pietro.