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La revisione costituzionale

La costituzione può essere flessibile se il testo può essere modificato con successiva legge ordinaria; oppure può essere rigida (come quella

italiana) dove la modifica del testo della costituzione può aversi solo attraverso una legge costituzionale che richiede un procedimento

aggravato e un controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. L'articolo 139 è l'unica disposizione che stabilisce

un limite espresso (limite esplicito – esposti direttamente dalla Carta cost.) alla revisione costituzionale ma si limita alla “forma repubblicana”

ovvero non sarà possibile eliminare la figura del presidente della repubblica, l'elettività della sua carica e la temporaneità del suo mandato.

Oltre ai limiti espliciti ci sono i limiti impliciti imposti indirettamente dalla carta, ad esempio, essi sono:

- inviolabilità dei diritti umani

- democraticità dell'ordinamento

Il procedimento di revisione costituzionale

Potere di iniziativa (art.71): L'iniziativa legislativa spetta al Governo, ai membri del Parlamento (deputati e senatori), consigli regionali, CNEL, e

al popolo tramite proposta di legge supportata da almeno 50.000 firme. Dopodiché si avrà l'esame presso le commissioni permanenti e il

successivo dibattito in aula cui segue il voto articolo per articolo.

L'articolo 138 della costituzione: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, ovvero quelle leggi che integrano e non

modificano le disposizioni della costituzione, sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di

tre mesi. Per la prima deliberazione è richiesta la maggioranza relativa, e il testo passa da una camera all'altra (navette) con doppia conforme.

Se la legge non raggiunge i 2/3 dei voti nella seconda votazione in ciascuna Camera, può essere sottoposta a referendum popolare, purché

richiesto:

- Da almeno un quinto dei membri di una Camera.

- Da 500.000 elettori.

- Da cinque Consigli regionali.

Se la legge è approvata da almeno due terzi dei componenti di entrambe le Camere nella seconda votazione, il referendum non si tiene, il

presidente della Repubblica promulga la legge. Per l’esito del referendum: Non è necessario un quorum di partecipazione; conta solo la

maggioranza dei voti validi espressi.

Le fonti di rango primario

Le leggi atipiche sono norme che, pur avendo la forma di una legge ordinaria, si distinguono per il loro contenuto speciale o la procedura di

approvazione (come i patti Lateranensi). Alcune di queste leggi con forza passiva, per il loro particolare status, sono escluse dal referendum

abrogativo (art. 75 Cost.):

- Leggi tributarie o di bilancio.

- Leggi di amnistia e indulto, al quale è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti in entrambe le camere per la loro approvazione

- Leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Il procedimento legislativo ordinario

A norma dell'art. 70 Cost., la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il procedimento di formazione della legge si

articola nelle seguenti fasi:

A) Fase preparatoria: iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle Camere. Titolari del potere di iniziativa sono:

• Governo;

• membri del Parlamento; Modalità proposta di legge:

• popolo (almeno 50.000 elettori); - Proveniente dal governoà disegni di legge

• C.N.E.L. (limitatamente alle materie di propria competenza); - Negli altri casià progetti di legge

• Consigli regionali

L’iniziativa governativa ha maggiori probabilità di esito positivo per la fiducia data dal parlamento.

- Essa può essere esercitato su qualsiasi materia

- Alcune leggi possono essere proposte solo dal governo, come la legge di bilancio

- Iter: Proposta dal ministro competente.

Ø Approvazione del Consiglio dei Ministri sull’adozione del testo redatto in articoli

Ø In caso di maggioranza di voti a favore Presentazione al Presidente della Repubblica per autorizzazione

Ø à

- Limiti per Governo dimissionario:

Può proporre atti dovuti (es. bilancio)

Ø Non può proporre atti di indirizzo politico

Ø

L’iniziativa parlamentare: ogni parlamentare può presentare proposte di legge alla camera di appartenenza

L’iniziativa popolare:

Requisiti:

- Redazione in articoli.

- Raccolta di almeno 50.000 firme.

Non ha limiti di materia, salvo iniziative riservate (es. bilancio).

L’iniziativa regionale: Si applica su temi di "interesse regionale"

Requisiti:

Approvazione del Consiglio regionale.

Presentazione alla Camera dal Presidente della Giunta regionale: in Senato serve l’unanimità della Capigruppo, alla camera la maggioranza

qualificata dei ¾

Esame in Assemblea:

- Le Camere non sono obbligate a esaminare o votare le proposte.

- Molte proposte vengono "insabbiate" per scelta politica

Decadenza: Progetti non approvati decadono a fine legislatura, tranne

- Leggi popolari

- Leggi approvate ma rinviate dal Presidente della Repubblica

- Disegni di legge per conversione di decreti-legge.

CNEL: Iniziativa su temi economici e sociali

Il testo deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione che spieghi la motivazione della legge proposta: infatti la verifica

dell’ehicacia avviene comparando la motivazione con la realtà ehettiva. Inoltre, è richiesta una relazione tecnica per ogni disegno di legge di

iniziativa governativa che comporti nuove o maggiori spese o la riduzione delle entrate. Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa legislativa è

rimesso al presidente di ciascuna camera (non è un giudizio di natura politica).

Fase di deliberazione

Procedimento ordinario:

- La commissione permanente competente per materia procede all’esame preliminare del progetto

- Nomina del relatore

- La commissione, in sede referente, discute e vota sul progetto articolo per articolo, nel caso sia necessario nomina un comitato

ristretto per riscrivere il testo riformulare gli articoli in relazione ad interventi emendativi

- Nel caso in cui siano proposti più progetti di legge, la commissione adotta il cosiddetto testo-base, cioè il testo unificato che viene

accompagnata dalla relazione redatta da relatore che ha guidato i lavori (c.d. relazione di maggioranza)

- L’assemblea, previa lettura delle relazioni di maggioranza e minoranza, discute e vota sul progetto finale (sistema delle tre letture)

Il procedimento ordinario è obbligatorio per i progetti di legge:

- In materia costituzionale ed elettorale

- Di delegazione legislativa

- Di autorizzazione della ratifica dei trattati internazionali

- Di approvazione di bilancio e consuntivi (c.d riserva di assemblea)

Procedimento decentrato:

La commissione competente, in sede deliberante, esamina il progetto e vota su di esso

L’assegnazione del progetto alla commissione in sede deliberante:

- Alla camera, è proposta dal presidente ed approvata dall’assemblea

- Al Senato, e decisa dal presidente e da questi comunicati all’assemblea

In ogni caso, il progetto assegnato alla commissione in sede diherente è rimesso all’assemblea qualora lo richiedano il governo o un 10º dei

componenti della camera o un quinto dei componenti della commissione.

Procedimento misto:

Tale procedimento comporta una collaborazione tra assemblee e commissione in sede redigente. In particolare:

- Alla camera, l’assemblea può deferire alla commissione la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservandosi

l’approvazione dei singoli articoli e del testo finale

- Al Senato, il presidente può assegnare alla commissione un progetto di legge per il voto sui singoli articoli, riservando alla camera

l’approvazione del testo finale

Va ricordato inoltre, per il principio del bicameralismo perfetto, che ambedue le camere devono approvare il medesimo testo.

Promulgazione

La legge approvata dalle camere viene trasmessa al presidente della Repubblica. Questi può entro un mese promulgarla o, qualora riscontri un

vizio di legittimità costituzionale, rinviarla alle camere per un riesame (c.d. veto sospensivo). Con la promulgazione il presidente esercita un

controllo di legittimità costituzionale sulla legge. Tuttavia tale controllo può impedire l’entrata in vigore della legge, giacché, se le camere

riapprovato il testo di legge rinviato, il presidente della Repubblica è tenuto a promulgarla, a meno che non si tratti di alto tradimento o attentato

alla costituzione.

Pubblicazione

Dopo la promulgazione, la legge pubblicata ad opera del ministro della giustizia (guardasigilli).la pubblicazione è preceduta dall’opposizione, da

parte del ministro, del visto con il quale egli attesta la regolarità formale del documento. La legge entra in vigore nel 15º giorno successivo a

quello della pubblicazione (vatio legis), a meno che la stessa legge non prevede un termine diherente (maggiore o minore). In tale data sorge

infatti la presunzione assoluta che la legge sia conosciuta da tutti i suoi destinatari.

Il ciclo di bilancio

L’articolo 81 della cost. parla dell’approvazione del bilancio dello Stato, infatti con una legge del 2012 è stato introdotto il vincolo del pareggio

di bilancio imposto dall’Unione Europea a tutti i paesi membri firmatari del cosiddetto fiscal compact e il ricorso all’indebitamento con estrema

ratio e solo previa autorizzazione. Ogni anno, le camere approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo,

Il bilancio è un documento contabile, contenente le indicazioni delle entrate e delle spese dello Stato relative a un periodo determinato, detto

esercizio finanziario.

La legge di bilancio, a partire dal 2017, contiene non solo il bilancio di previsione annuale dello Stato, ma anche tutte le disposizioni normative

che il governo stabilisce per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per i successivi tre anni.

Fino al 2016 il parlamento a fine anno doveva approvare due diversi provvedimenti: La legge di bilancio e la legge di stabilità. Con la legge di

bilancio il governo comunicava al parlamento le spese e le entrate previste per l’anno successivo. Essa era una legge neutra cioè con la quale

non si potevano apportare né nuove entrate né nuove spese. La legge di stabilità, invece, introduceva variazioni all’entrata e le spese delle

pubbliche amministrazioni, tenendo in considerazione gli obiettivi a più lungo termine fissati dal governo. Adesso, la legge di stabilità è quella

del bilancio sono state unificate ed è nato un unico documento che deve essere sotto

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Roby_rex2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Testa Salvatore.