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CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ RISPETTO ALLE NORMATIVE COMUNITARIE
Non spetta alla Corte ma si esprime attraverso il giudizio diffuso dei giudici in sede processuale che sono tenuti a disapplicare la norma italiana a favore di quella europea (sent. 170/84). Dal 2008 si è consentito l’istituto del rinvio pregiudiziale da parte della C.C. nei confronti della Corte di giustizia per la giusta interpretazione di una norma europea interposta, prima di procedere con il loro giudizio. Questo è capitato sia per questioni proposte in via principale che per via incidentale, creando dunque una sorta di “dialogo” tra Corti, in ottemperanza all’art.267 TFUE sul rinvio pregiudiziale alla CGUE in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sullavalidità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”.
IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLO STATO E DELLE REGIONI
● ART. 28 L. 87/53: si esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento;
● ILLEGITTIMITA’: si distingue tra illegittimità originaria (il contrasto si verifica nei confronti di norme di grado superiore a partire dal momento della loro emissione nell'ordinamento) e illegittimità sopravvenuta (si verifica nei confronti di norme di grado superiore create in un momento successivo e rispetto all'atto per cui nascono legittimi e diventano atti illegittimi in un momento successivo, ES. giudizio di illegittimità costituzionale sulle leggi anteriori alla Costituzione repubblicana sent. 1/56);
● VIZI: distinguiamo i vizi formali (quelli che violano gli artt. 72 o 76 e 77 ed attengono al mancato rispetto delle norme di grado superiore sul procedimento di formazione dell'atto
normativo nel suo complesso oppure di singole disposizioni di esso) e i vizi sostanziali (ovvero quelli che attengono al contenuto di un atto normativo che possono essere per esempio una violazione del giudicato costituzionale, in violazione dell'art. 136 cost.: anche se un atto continua ad avere l'efficacia di produrre nuove norme nonostante la dichiarazione di incostituzionalità, la si considera comunque viziata);
VIZI SOSTANZIALI SINDACABILI:
- di violazione della Costituzione;
- di incompetenza;
- di eccesso di potere legislativo, per cui si ricorda l'art. 28 della L. 87/53 in cui è espressamente vietato il controllo della Corte sull'attività del Parlamento per motivi politici. Il sindacato sui fini degli atti normativi è limitato e basa sul richiamare alla ragionevolezza e coerenza logica delle leggi sulla base dell'interpretazione estensiva dell'art. 3 Cost. per cui si vieterebbe anche l'adozione di atti normativi.
disposizioni palesemente arbitrari o irragionevoli
NORMA PARAMETRO E NORMA INTERPOSTA: le norme parametro di controllo costituzionale tengono conto di una violazione diretta delle disposizioni della Costituzione o di una legge costituzionale oppure anche indirettamente attraverso la violazione di una norma interposta (S. 3/1957), ossia l'incostituzionalità è conseguente al contrasto non già con una norma costituzionale, ma con un'altra norma cui la Costituzione fa espresso rinvio (interposta appunto fra la Costituzione e la norma la cui legittimità è messa in questione;
TIPI DI LEGGI PARAMETRO: la legge ha incluso tra le norme parametro anche le consuetudini costituzionali, solo laddove la disciplina di una norma costituzionale sia incompleta, generica e poco chiara. Vi sono poi i cosiddetti parametri eventuali, che divengono norme interposte solo a determinate condizioni, il decreto legge reiterato, l'esito del referendum abrogativo,
La legge di interpretazione autentica, le norme utilizzate come termine di raffronto per la nozione di uguaglianza;
TIPI DI LEGGI INTERPOSTE: possono essere norme interposte le leggi di delegazione (violazione indiretta art. 76 Cost.), le norme internazionali generalmente riconosciute (violazione indiretta art. 10 Cost.), dopo le sentt. 348-349/2007 anche le norme internazionali pattizie, i Patti Lateranensi e le intese con altri culti, le leggi cornice (nelle materie affidate alla competenza legislativa concorrente regionale e quindi violazione indiretta art. 117 Cost.) e le norme dell'UE;
ASPETTI SOSTANZIALI:
- MATERIA DI GIUDIZIO DELL'ART. 134: limita il giudizio alle leggi dello Stato e delle Regioni e agli atti aventi forza di legge, esclude quindi tutti gli atti normativi privi di forza di legge come i regolamenti amministrativi ad esempio e tutti le fonti fatto, non esclude però il controllo su qualsiasi norma non scritta, infatti il controllo è possibile quando
sent. 29/1995);- ALTRI TIPI DI DECRETI: possono essere oggetto di giudizio di sindacabilità:
A) decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle cinque regioni diautonomia speciale, per vizio formale, per eccesso di competenza o perattuazione di disposizioni statutarie illegittime;
B) decreti con cui il Presidente della Repubblica l’abrogazione in seguito areferendum abrogativo, per vizio procedimentale e materiale;
C) per le fonti comunitarie solo indirettamente, tramite la legge nazionale diesecuzione dei trattati internazionali, se in violazione con i diritti inviolabilidell’uomo (controlimiti);
D) insindacabili i regolamenti amministrativi (no forza di legge), quelli dellastessa Corte (non hanno valore di legge) e quelli parlamentari (indipendenzaguarentigiata e carenza di forza attiva nei confronti delle leggi)
ASPETTI PROCESSUALI:
L. 1/1948: pone dei limiti all’accesso alla Corte Costituzionale. Sul piano quantitativosolo due soggetti, lo Stato e la Regione,
hanno possibilità di ricorrere in via diretta alla Corte, mentre a tutti gli altri spetta il giudizio in via incidentale o d'eccezione, sulla base dell'esistenza di un giudizio.
Sul piano qualitativo invece alla Regione il ricorso spetta solo per vizi d'incompetenza e nel giudizio in via incidentale l'eccezione non opera automaticamente ma è sottoposta ad un controllo preventivo da parte del giudice a quo. Dopo l'eventuale costituzione delle parti e la nomina di un giudice relatore si procede con il giudizio che può svolgersi in camera di consiglio, quando manchi la costituzione delle parti o in caso di ordinanza preliminare di manifesta infondatezza o inammissibilità, o in udienza pubblica dove si ascoltano le parti costituite, poi la Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e in fine un giudice si occupa di redigere la sentenza.
Le decisioni della Corte possono avvenire tramite due tipologie di atti: sentenze e ordinanze.
TIPI DI PROCESSI:
- IN VIA INCIDENTALE: esistenza di un giudizio a quo attuale dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice a quo, espressione con cui si intende qualunque organo competente di applicare definitivamente una norma. Il procedimento prevede la possibilità per ognuna delle parti di sollevare un'eccezione indicando le disposizioni viziate della legge statale o regionale e le disposizioni violate, ma può anche essere rilevato d'ufficio dal giudice stesso. La fase successiva comprende l'intervento del giudice a quo che deve operare due controlli: di rilevanza (che coincide con l'applicabilità della norma nel giudizi pendente di fronte a lui, intesa nel significato più ampio quindi anche legata a questioni accessorie o processuali) e di non manifesta infondatezza (per evitare che alla Corte giungano questioni del tutto irrilevanti, ma è sufficiente un minimo dubbio sulla costituzionalità della norma).
Può anche trattarsi di una disposizione soggetta a più interpretazioni, è compito del giudice a quo compiere uno sforzo interpretativo per scegliere l'interpretazione più coerente con la Costituzione accompagnata da motivazione. Se il dubbio interpretativo riguarda invece una disposizione UE il giudice a quo dovrà preventivamente sollevare la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I risultati possibili di tale giudizio sono: il giudice respinge l'eccezione e il giudizio procede regolarmente con la possibilità delle parti di ripresentare l'eccezione all'inizio di ogni grado successivo del giudizio; il giudice emana un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte e sospende il giudizio. - IN VIA PRINCIPALE: è possibile mediante un atto chiamato ricorso presentato dai soggetti indicati dalla costituzione e si tratta dell'unica possibilità