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LA NASCITA DEGLI ENTI REGIONALI
Dal 48 – 60 non erano state attivate. Verranno attivate solo negli anni 70 le 15 regioni ordinarie.
In quali ambiti si manifesta l’autonomia delle regioni?
Non avranno tutti i poteri che hanno lo stato e sono enti derivati (significa che hanno i poteri che
trasmette lo stato, e sono poteri limitati).
Nel 1968 viene prodotta dal Parlamento, la legge elettorale che serviva per creare l’organo
rappresentati delle Regioni cosi da creare l’organo regionale, il consiglio regionale, tra il 61-62 le
regioni si danno il proprio statuto.
REGIONI A STATUTO SPECIALE E A STTUTO ORDINARIO
Le autonomie delle Regioni:
Non sono enti sovrani, dunque non avranno tutti i poteri dello stato
• sono enti derivati, hanno poteri che gli trasmette lo stato, che non sono tutti quelli dello stato
• stesso.
le regioni hanno autonomia legislativa, possono produrre leggi al pari del Parlamento. Le
1. regioni hanno l’autonomia legislativa, possono produrre le leggi.
Hanno autonomia amministrativa, e esercitano le funzioni amministrative.
2. autonomia regolamentare: hanno potere di normazione secondaria (regolamenti delle 20
3. regioni italiane non solo regolamenti del governo).
hanno autonomia finanziaria:
4. hanno autonomia statutaria: ( si possono dare uno statuto di autonomia) il potere giudiziario
5. non viene trasferito alle regioni, ma rimane solo allo stato. Statuto di autonomia: piccola
costituzione, intesa come atto gerarchicamente più alto, statuto come atto di vertice delle
autonomie, ogni regione può darsi uno statuto, ma dal 2001 è stato esteso anche alle province
e comuni, quindi adesso ogni regione, ogni comune, e ogni città metropolitana può
dotarsi di uno statuto, lo statuto viene visto in generale come fonte giuridica di vertice
delle autonomie, le autonomie se le approvano da sole, loro stesse le regioni ordinarie,
invece le regioni speciali non possono approvarlo da sole( lo statuto delle 5 regioni non è né
più ne meno al pari di una legge costituzionale approvata secondo l’art.138) non è la regione
che si vota o modifica lo statuto, ma è il Parlamento centrale applicando l’art.138 salvo non ci
sia il passaggio referendario. Gli statuti centrali hanno rango superiore, sono posti sopra gli
statuti ordinari, ma non possono modificarsi da sé lo statuto. Il più recente è il Trentino alto
Adige, non si è mai chiesto di modificare lo statuto, o se viene chiesto ci si mette d’accordo su
una materia che deve essere modificata, quando la regione è d’accordo con lo stato, allora lo
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stato potrebbe recepire con legge costituzionale la revisione e cambiare lo statuto delle regioni
speciali, ma questo non lo si è mai fatto, ma è previsto dalla riforma costituzionale.
Non è stato trasferito il potere giurisdizionale alle regioni che è e rimane un potere statale,
non siamo uno stato federale dove ogni stato ha un sistema giudiziario.
5. PROCEDIMENTO DELLO STATUTO NELLE REGIONI ORDINARIO:
Per le regioni ordinarie è l’organo rappresentativo che delibera il proprio statuto, ed è
l’organo istituzionale, il corrispondente del parlamento del parlamento nel sistema regionale, ed è
un organo mono-camerale e non bicamerale.
Lo statuto può essere modificato e deliberato solo dal consiglio regionale con un
procedimento che ricalca l’art.138.
STATUTO ORDINARIO: Art. 123 Cost. (dopo leggi cost. 1/1999 e 3/2001)
Legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti in sede regionale, doppia
deliberazione, tra la prima e la seconda deliberazione intervallo non inferiore ai 2 mesi, entrambe
le deliberazione devono essere a maggioranza assolta.
Pubblicazione dello statuto e può essere richiesto eventualmente il referendum dalla
popolazione o consiglieri regionali, (è stato pensato per fermare le riforme costituzionali).
Si svolge il referendum se è stato chiesto entro il termine dei 3 mesi, se eventualmente passa
ferma lo statuto, mentre se non passa lo statuto viene confermato e promulgato dal P.d.Regione,
come ultimo passaggio lo statuto potrebbe essere impugnato dallo stato, se ritiene che violi
la costituzione, eventuale ricorso del governo, per far valutare lo statuto alla corte
costituzionale entro 30 giorni (giudizio di legittimità).
Si compie in sede regionale ma lo stato centrale riesce ad interferire con questa
impugnazione alla corte costituzionale (per il principio di indivisibilità della repubblica).
Abbiamo avuto 2 generazioni di Statuti:
Legge costituzionale 1/1999 : si è cercato di rafforzare le regioni, con queste leggi
1. costituzionali, che ridimensiona le regioni drasticamente. E’ la prima delle 2 che cerca di
rivitalizzare le regioni, attribuendo loro il nuovo potere statutario, potere mai esercitato fino ad
ora, significativo, le regioni possono disciplinarsi da sole la forma di governo da adottare, prima
di questa legge costituzionale, questo non era possibile, si adottavano le forme di governo era
previsto dalla costituzione identica per le 20 regioni. Come segno di grande regionalismo, lo
stato ha previsto che le regioni, ogni regione andando a riscriversi lo statuto, potessero
scegliersi da sole la propria forma di governo. Il primo statuto nuovo è nel 2004,
lentamente si fanno nuovi statuti (Lombardia 2007).
legge costituzionale 3/2001:
2.
ALCUNI ISTITUTI RICORRENTI NEGLI STATUTI SPECIALI Pagina 21 di 60
Differenze tra statuti speciale e ordinarie:
❖ Nei singoli statuti speciali si individuano le specifiche competenze delle regioni, sul piano
legislativo le regioni speciali possono disciplinare più materie precluse invece alle regioni
ordinarie.
- Inoltre Incontrano meno limiti nel fare le legge rispetto le regioni ordinarie.
- art.6 “la repubblica protegge le minoranze linguistiche” in questi statuti speciali si dice come
vengono tutelate le etnie, queste minoranze linguistiche.
- Trattamento finanziario e fiscale irrinunciabile per le regioni speciali, una percentuale
molto alta 9/10 o 8/10 del gettito fiscale prodotta nel proprio territorio viene detenuta dalle
regioni speciali, mentre per quanto riguarda le regioni ordinarie, il gettito viene raccolto dallo
stato centrale e poi ripartito per le 15 regioni ordinarie, in misura decisa dallo stato.
➡ GLI STATUTI ORDINARI, non è la fonte giuridica che si occupa delle competenze della regione,
ma lo dice la costituzione.
➡ Lo statuto disciplina delle cose secondarie come le modalità delle pubblicazioni degli atti
delle regioni, i principi di organizzazione sul piano amministrativo, con questa legge
costituzionale è stato rivalutato lo statuto viene inserita la forma di governo (materia
importantissima).
- si caratterizzano per il fatto che possono disciplinare la forma di governo di quel singolo territorio
Cosi si è concluso l’autonomia statutaria.
1. L’AUTONOMIA LEGISLATIVA DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA :
L’autonomia legislativa funziona sulla base degli “Elenchi” criterio di ripartizione del potere
legislativo tra stato e regioni.
Lo stato e le 5 regioni speciali ripartiscono le materie con Lo statuto, che ci dice le materie in
cui le leggi le fa la regione, su quelle materie non le può fare lo stato.
Per le regioni ordinarie non funziona cosi, c’è l’art.117 che contiene questi elenchi, e sulla base
di questi elenchi si stabilisce se una materia spetta allo stato o alla regione.
Art. 117 competenza esclusiva dello stato, interviene solo la legge dello stato
L’art.117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva (solo lo stato) nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; Pagina 22 di 60
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata