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Processo legislativo in Italia
Governo, mentre per gli altri soggetti è una proposta di legge. Nel senato solo la volontà popolare è una proposta di legge, mentre per tutti gli altri soggetti sono disegni di legge. Se la Conferenza dei capigruppo vota a favore dell'inclusione nel calendario di tale proposta di legge, allora il progetto di legge passerà nelle mani del presidente della camera. Viceversa, la proposta di legge verrà insabbiata.
Deliberazione: Ricevuta la proposta di legge, il Presidente della Camera, decide:
- Se dare avvio al procedimento, tale scelta non è sindacabile;
- A quale commissione affidare il p.d.l., tuttavia un presidente di un gruppo parlamentare o dieci deputati possono proporre un'assegnazione diversa, ma sull'eventuale proposta deve pronunciarsi l'Assemblea;
- La proposta per la definizione della sede (deliberante o redigente) in cui si svolgeranno i lavori, ma sarà l'Aula poi a pronunciarsi su tale proposta.
Mentre
nel Senato la scelta spetta tendenzialmente solo al Presiedente del Senato. Il modo di lavoro delle commissioni distingue l'iter legis, in particolare, sono tre procedimenti previsti per l'approvazione delle leggi: - Per commissione in sede referente (procedimento ordinario): si articola su due macro-fasi: - Fase istruttoria in commissione: consiste nell'analisi in via preliminare del progetto di legge nella commissione competente per materia. La commissione, coordinata da un relatore, svolge un lavoro meramente istruttorio e finalizzato ad agevolare l'esame del plenum dell'Assemblea. La commissione esamina le linee generali del progetto di legge, discute i singoli articoli e mette ai voti gli eventuali emendamenti. Segue una discussione e voto del testo nella sua interezza, cui si uniscono eventuali relazioni di minoranza. - Fase decisoria in Aula: si parte da un'analisi del p.d.l., a partire dalla relazione della commissione, aprendo una discussione.generale sul progetto di legge, centrata sull'opportunità politica e sulla ratio dell'intervento legislativo proposto. Seguono due possibilità:
- Valutazione, discussione e votazione articolo per articolo, con conseguente giudizio dell'Aula sul testo finale e invio del testo all'altra Camera o al Presidente della Repubblica (se l'altra camera ha già approvato il testo);
- Approvazione di un ordine del giorno di non procedere, che se viene approvato comporta lo stop del procedimento.
Gli emendamenti sono la proposta modificativa in merito ad un articolo di un p.d.l. Agiscono attraverso un meccanismo di votazione articolo per articolo, a partire da quello maggiormente modificativo. Tutto è basato sulla funzione di economia procedimentale: l'approvazione determina la caduta degli emendamenti intermedi e quindi permettendo una maggiore velocità del processo.
Per commissione in sede deliberante: prevista dal comma 3 dell'art.
- La commissione competente per materia alla quale il progetto di legge è assegnato non si limita a un lavoro istruttorio, ma approva il progetto in via definitiva.
- Viene escluso l'intervento dell'Assemblea e le tre letture sono interamente demandate alla commissione.
- Data i rischi, il Costituente ha previsto una serie di limiti per il ricorso a questo procedimento.
- In primis, fino al momento dell'approvazione definitiva, il progetto di legge può essere rimesso alla Camera se ne fa richiesta il Governo oppure 1/10 dei componenti della Camera o 1/5 dei membri della stessa commissione, ovvero il procedimento è revocabile.
- Inoltre, non possono concludersi in sede deliberante i progetti coperti da riserva d'assemblea.
Per commissione in sede redigente: procedura non espressamente prevista dal dettato costituzionale, ma ricavabile dal comma 3 dell'art.72, ma sono i regolamenti parlamentari a dettarne la disciplina. In questo procedimento,
La commissione formula i singoli articoli, che sono poi approvati dall'Aula così come il progetto nel suo complesso.
Si differenzia nelle due camere:
- Al Senato, è in tutto simile al procedimento deliberante, salvo che l'Aula mantiene il voto finale sull'intero testo;
- Alla Camera, simile al procedimento in sede referente, tranne che l'Aula rinvia il testo alla commissione per l'approvazione articolo per articolo.
N.B. in entrambi i casi l'Aula perde il potere di emendamento, a favore di una maggiore celerità dell'iter legis.
In entrambe le camere l'Aula può indirizzare i lavori della commissione con un ordine del giorno.
Per l'approvazione di p.d.l. in particolari materie è obbligatorio l'uso del procedimento ordinario. In particolare è obbligatorio per:
- Leggi in materia costituzionale
- Leggi elettorali
- Leggi di delegazione legislativa
Sono di iniziativa legislativa, ovvero leggi di bilancio.
da parte del Governo- Leggi di autorizzazione alla ratificaIl p.d.l. approvato da un ramo del Parlamento è inviato all'altro ramo, se questo ramo l'approva:- Senza modifiche, il p.d.l. è inviato al PdR per la promulgazione;- Con modifiche, il p.d.l. è inviato all'altra Camera (navette), per la revisione solo della parte modificata.3. Promulgazione (fase integrativa dell'efficacia):Il Presidente della Camera che ha approvato per ultima la legge la trasmette al Presidente della Repubblica, che entro un mese dall'approvazione, la promulga, secondo l'art.73.Secondo il comma 2 dell'art.72, la maggioranza assoluta delle Camere, può anticipare questo termine, dichiarando che il progetto di legge sia urgente.La Promulgazione, è espressione del ruolo di garanzia, attraversa l'attestazione della regolarità formale, ma anche sostanziale del procedimento di formazione della legge.Nel caso di irregolarità,Il Presidente può rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato, art.74, al fine di chiedere una nuova delibera (veto sospensivo). Le Camere seguendo la procedura referente e limitando la discussione alle parti oggetto dei rilievi presidenziali, possono emendarla oppure riapprovarla senza modifiche. Se deliberata senza modifiche, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarla, art. 74. Tranne nel caso in cui promulgando quella legge, il PdR per il contenuto della legge potrebbe cadere in una delle due ipotesi di stato di accusa (alto tradimento e attentato alla Costituzione).
4. Pubblicazione (fase integrativa dell'efficacia):
La legge viene pubblicata a cura del Ministro della Giustizia e tale pubblicazione avviene sulla Gazzetta ufficiale. Obbiettivo della pubblicazione, è quello di far conoscere il contenuto della fonte promulgata dal Presidente della Repubblica, alla totalità della popolazione.
Con la pubblicazione, l'ignoranza del
Il contenuto della legge è inescusabile, grazie all'iniziativa della cosiddetta vacatio legis, al cui termine l'atto, che è già entrata in vigore, diventa anche efficacie. Il vacatio legis, solitamente, dura 15 giorni, ma può essere addirittura eliminato oppure ridotto o esteso, con esplicito voto del parlamento.
N.B. fase 3 e 4 potrebbero essere riunite nella fase integrativa dell'efficacia.
Gli atti avente forza di legge:
Nella scala gerarchico-formale delle fonti statali, accanto alla legge ordinaria, si collocano gli atti aventi forza di legge, ovvero gli atti aventi il valore della legge ordinaria, benché espressione dell'attività normativa dell'Esecutivo. Questi atti sono il decreto legislativo e il decreto legge, essi sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 76 e 77 e integrati dagli articoli 14-15 della l.n. 400/1988.
La titolarità della funzione legislativa resta nel Parlamento, che può
intervenire:- Ex ante, cioè a monte, con una legge delega, caso del decreto legislativo;
- Ex post, cioè a valle, con una legge di conversione, caso del decreto legge.
Decreto legislativo:
Il decreto legislativo, fonda le sue ragioni nei casi in cui la materia da disciplinare rappresenti profili di elevata complessità e/o aspetti tecnici difficilmente affrontabili dalle Camere in tempi congrui e con la necessaria competenza e precisione linguistica.
Il Governo permette di superare i problemi di disomogeneità della materia e di lunghi tempi. Egli, infatti, può affidarsi ad alcune
strutture organizzative (ministeri) e rendere il processo più rapido, grazie alla mancanza della fase degli emendamenti, dell'approvazione articolo per articolo.
Il procedimento previsto dall'articolo 76, si articola in due fasi: l'approvazione della legge delega e l'adozione del decreto delegato.
La prima fase è l'approvazione della legge di delega adottata dal Parlamento. Con tale legge, il Parlamento delega al Governo l'esercizio della funzione legislativa nei limiti da esso stabiliti. La delega viene concessa al consiglio dei ministri e non ad un ministro in particolare.
La legge di delega presenta delle particolarità sul piano procedurale, sia per una riserva di assemblea, ovvero deve essere approvata con le letture delle 3 commissioni e il voto dell'Aula, ovvero in sede referente. Sono presenti particolarità sul piano sostanziale, per la riserva di legge formale, dovendo necessariamente indicare:
- Un oggetto definito, ossia la materia che il governo è chiamato a disciplinare;
- I principi e i criteri direttivi, che indicano gli scopi che vogliono essere perseguiti ei vincoli cui il governo deve sottostare;
- Il lasso di tempo entro il quale la delega andrà consumata.
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