La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
;.
libertà [cfr. art. 27 c. 3]
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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Il domicilio è inviolabile
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111
c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2,
XIII c. 2].
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge [cfr. art. 35 c.4].
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr.
art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
A partire dagli anni ‘90, l’Italia, come altri Paesi europei, ha affrontato flussi
migratori significativi, culminati nel triennio 2014-2016 con circa 1,5 milioni di
arrivi sulle coste europee. I principali fattori includono disuguaglianze
economiche, le Primavere arabe, la guerra in Siria, il deterioramento della
situazione in Libia e la diffusione dell’Isis. In Italia, il picco si è registrato nel
2016 con 181.436 arrivi.
La Costituzione italiana, pensata in un’epoca di emigrazione, non disciplina
espressamente l’immigrazione, limitandosi a garantire il diritto di emigrare (art.
35) e a regolare la condizione giuridica dello straniero in conformità al diritto
internazionale (art. 10). Tuttavia, il diritto di asilo è riconosciuto dall’art. 10,
comma 3, e dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che vieta respingimenti o
espulsioni di rifugiati (principio di non-refoulement).
Dal 1998, ogni governo ha modificato la normativa sull’immigrazione, spesso
privilegiando la sicurezza rispetto ai diritti degli stranieri. Tra gli interventi più
controversi: la legge Bossi-Fini (2002), il “pacchetto sicurezza” (2008-2009) e i
“decreti sicurezza” (2018-2019), che hanno ridotto le garanzie per gli stranieri e
peggiorato il sistema di accoglienza. Spesso, tali norme sono state corrette
dalla Corte costituzionale o dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, come nei
casi dei respingimenti in mare (sentenza Hirsi Jamaa, 2012) e della detenzione
illegittima nei centri di accoglienza (sentenza Khlaifia, 2016).