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La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di

pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro

quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive

quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di

;.

libertà [cfr. art. 27 c. 3]

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

.

Il domicilio è inviolabile

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti

dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e

fiscali sono regolati da leggi speciali.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono

inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111

c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio

nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di

sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2,

XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi

di legge [cfr. art. 35 c.4].

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono

vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non

sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi

politici mediante organizzazioni di carattere militare

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e

ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr.

art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,

o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei

responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento

dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali

di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare

denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore

successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di

finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a

reprimere le violazioni.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

A partire dagli anni ‘90, l’Italia, come altri Paesi europei, ha affrontato flussi

migratori significativi, culminati nel triennio 2014-2016 con circa 1,5 milioni di

arrivi sulle coste europee. I principali fattori includono disuguaglianze

economiche, le Primavere arabe, la guerra in Siria, il deterioramento della

situazione in Libia e la diffusione dell’Isis. In Italia, il picco si è registrato nel

2016 con 181.436 arrivi.

La Costituzione italiana, pensata in un’epoca di emigrazione, non disciplina

espressamente l’immigrazione, limitandosi a garantire il diritto di emigrare (art.

35) e a regolare la condizione giuridica dello straniero in conformità al diritto

internazionale (art. 10). Tuttavia, il diritto di asilo è riconosciuto dall’art. 10,

comma 3, e dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che vieta respingimenti o

espulsioni di rifugiati (principio di non-refoulement).

Dal 1998, ogni governo ha modificato la normativa sull’immigrazione, spesso

privilegiando la sicurezza rispetto ai diritti degli stranieri. Tra gli interventi più

controversi: la legge Bossi-Fini (2002), il “pacchetto sicurezza” (2008-2009) e i

“decreti sicurezza” (2018-2019), che hanno ridotto le garanzie per gli stranieri e

peggiorato il sistema di accoglienza. Spesso, tali norme sono state corrette

dalla Corte costituzionale o dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, come nei

casi dei respingimenti in mare (sentenza Hirsi Jamaa, 2012) e della detenzione

illegittima nei centri di accoglienza (sentenza Khlaifia, 2016).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elenanovelliii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lotito Pierfrancesco.
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