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STATUS DI RIFUGIATO PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Riconosciuto al cittadino non UE Al cittadino non UE
se fondato timore che nel suo Paese il Che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
richiedente possa essere rifugiato e tuttavia prova che, se tornasse al paese di
perseguitato per motivi di razza, religione, origine o di provenienza, correrebbe il
gruppo sociale e opinione politica rischio di essere condannato a morte o subire torture o
altra forma di trattamento inumano o degradante
PERMESSO DI SOGGIORNO “PER ASILO”
CON VALIDITA’ 5 ANNI,
RINNOVABILE IN
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO
PERMESSO DI SOGGIORNO “PER PROTEZIONE SPECIALE”
(detto per motivi umanitari”)
CON VALIDITA’ 1 ANNO
allo straniero che
non ha diritto alla protezione internazionale
ma, fornisce
documentazione relativa a oggettive e gravi situazioni personali
che non consentono l’allontanamento dal territorio nazionale.
Convertibile in PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI
LAVORO
IMMIGRAZIONE REGOLARE
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DECRETO FLUSSI), ogni anno viene definito il NUMERO DEI
CITTADINI STRANIERI da ammettere nel territorio dello Stato per SVOLGERE LAVORO SUBORDINATO,
AUTONOMO E STAGIONALE
Lo straniero deve fare richiesta di VISTO DI INGRESSO (rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane
presenti nel suo Paese)
Chi ha ottenuto il visto di ingresso per motivi di lavoro, deve richiedere in Questura un PERMESSO DI SOGGIORNO
che viene rilasciato dietro presentazione di un CONTRATTO DI LAVORO
Lo straniero che abbia SOGGIORNATO REGOLARMENTE IN ITALIA PER ALMENTO 5 ANNI e che dimostri di avere
un reddito sufficiente per sostenere se stesso e i familiari conviventi, nonché la disponibilità di un alloggio idoneo,
può richiedere il PERMESSO EUROPEO PER SOGGIORNI DI LUNGO PERIODO. La concessione è subordinata al
superamento di un test di conoscenza della lingua italiana
Se il SOGGIORNO si è protratto PER ALMENO 10 ANNI Lo straniero può richiedere la CITTADINANZA ITALIANA
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Procedura attraverso cui uno straniero residente nel nostro Paese può chiedere che alcuni dei familiari
possano raggiungerlo e risiedere con lui in Italia.
Può essere richiesto per ricongiungersi:
-
al coniuge
-
ai figli minori
-
ai figli maggiorenni se non coniugati e a carico del richiedente
-
ai genitori se a carico e non abbiano altri figli nel Paese di provenienza
Il richiedente deve dimostrare:
-
il possesso di un permesso di soggiorno
-
Di avere fissa dimora
-
Di avere un reddito minimo che garantisca la sopravvivenza a lui e ai familiari
-
Avere realmente il rapporto di parentela con il familiare
IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
Persone che entrano, transitano o risiedono senza avere il permesso dell’autorità nazionale
Il TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE dispone che siano IMMEDIATAMENTE RESPINTI salvo che abbiano bisogno
di soccorso
NON PUO’ ESSERE RESPINTO lo straniero verso uno Stato in cui può essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
NON PUO’ ESSERE ESPLULSO lo straniero minore di 18 anni e le donne in stato di gravidanza
Sono riconosciuti i DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA fra cui: il DIRITTO ALLA SALUTE eia
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE FORME DI STATO
Espressione che indica: apparato statale che esercita la sovranità cittadini o i sudditI
A) il rapporto che si stabilisce tra l’ e i che
sono sottoposti alla sovranità
concentrazione dell’esercizio della sovranità
B) Livello di
A) FORME DI STATO BASATE SUL DIVERSO RAPPORTO TRA L’APPARTO STATALE CHE ESERCITA LA SOVRANITA’ E I
CITTADINI O I SUDDITI CHE SONO SOTTOPOSTI ALLA SOVRANITA’
Lo Stato come oggi lo conosciamo, indicato come Stato moderno, è il punto di arrivo di un lungo
processo storico che prende il via in Europa con la fine dell’ordinamento feudale e si sviluppa attraverso
una serie di fasi successive:
• onsolidamento delle Monarchie assolute (tra il ‘400 e il ‘600)
c
•
Fine dell’assolutismo e nascita dello Stato liberale (dalla fine del ‘600 alla prima metà dell’800)
•
Evoluzione dello Stato liberale in Stato liberal-democratico (dai primi anni del ‘900 in poi)
Il susseguirsi di queste forme di Stato ha costituito un percorso comune alla maggior parte dei paesi
europei, ma non sono mancati Paesi che hanno seguito strade diverse:
• in Russia, nel 1917, e più tardi in altri Paesi dell’Est europeo il cammino verso lo Stato liberale è stato
interrotto dalla Costituzione dello Stato socialista. Solo dopo il 1990, con il dissolvimento dell’URSS,
l’organizzazione politica di questi Paesi ha cominciato ad orientarsi verso un sistema liberal democratico
• in Italia, all’inizio del ‘900, si è costituito lo Stato fascista e modelli simili si sono affermati in Germania,
Spagna e Portogallo. Ma anche questi Paesi sono poi rientrati nel modello social-democratico
MANCANZA DELLO STATO NELL’ORDINAMENTO FEUDALE
Nel sistema feudale la sovranità spettava formalmente all’imperatore o al Re, ma nei fatti ogni feudatario disponeva
della propria forza armata.
Il SOVRANO, pertanto, NON AVEVA il MONOPOLIO DELLA FORZA, e non riusciva ad estendere le proprie leggi su tutto
il territorio. NEI FATTI NON ERA SOVRANO. Ma non lo erano neppure i feudatari perchè ricevevano l’investitura da
un’autorità superiore a cui giuravano obbedienza e fedeltà.
La situazione comincia a mutare con l’affermarsi delle MONARCHIE ASSOLUTE
STATO ASSOLUTO
(‘400 e il ‘600)
I fattori che favorino il passaggio dal sistema feudale alle monarchie assolute e alla nascita dello Stato moderno sono molti
e un ruolo importante lo ebbe sicuramente la trasformazione del sistema economico che sostituì alla vecchia economia
basata su un modesto scambio di prodotti agricoli e artigianali e poco uso di moneta, una nuova e vitale economia
mercantile . La vera ricchezza derivava dalla commercializzazione dei prodotti artigiani, dalle attività bancarie e, dalla
scoperta dell’America, dalle attività verso le nuove terre.
Lo STATO MODERNO nasce come STATO NAZIONALE:
i sovrani stabilirono il potere sopra i territorio dove vivevano popoli che costituivano una Nazione perché avevano in
comune razza, lingua, religione e cultura
Lo STATO NAZIONALE
nasce nella forma di
STATO ASSOLUTO
(AB-SOLUTUS=SCIOLTO DA VINCOLI)
Il Re è “sciolto da vincoli” e non è sottoposto alla legge.
Tutti i poteri sono concentrati nella figura del Re
Il popolo non è formato da cittadini ma da SUDDITI (sottomesso) che sono sottoposti a doveri e a pochissimi diritti
Nel rapporto con il popolo lo Stato assume prima la figura di STATO PATRIMONIALE e poi dello STATO DI POLIZIA
STATO PATRIMONIALE si caratterizza per il fatto che il patrimonio dello Stato e quello Del Re non sono separati e che
✴ il territorio e i sudditi fanno parte del patrimonio del Re. Il Re non si curava dei bisogni dei sudditi
STATO DI POLIZIA (si afferma tra il 600 e il ‘700 ad es. in Austria) si caratterizza per il fatto che il Re inizia a curarsi di
✴ alcuni bisogni dei sudditi (istruzione, sanità e giustizia) e si ha la separazione tra il patrimonio del Re e quello dello
Stato VERSO LO STATO LIBERALE
(dalla fine del ‘600 alla prima metà dell’800)
Mentre si consolidava il potere assoluto dei sovrani, cresceva anche, per ricchezza e importanza, il CETO BORGHESE
Questa classe sociale che aveva cominciato a svilupparsi dai primi secoli del medioevo, comprendeva professionisti,
artigiani, piccoli commercianti, ma anche grandi banchieri, assicuratori, armatori, titolari di imprese import-export e
anche industriali manifatturieri (soprattutto a partire dalla fine del ‘700).
La borghesia, in quanto produttrice di ricchezza, si considerava la vera spina dorsale dello Stato. Ciò nonostante non
aveva alcuna partecipazione al potere politico.
Ecco che lo Stato assoluto entra in crisi e da questa crisi vede la luce lo Stato liberale attraverso le rivoluzioni:
-
inglese (1689 Bill of Right)
-
americana (1776 approvazione della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti)
-
francese (1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino)
CARATTERISTICHE DELLO STATO LIBERALE
Basato sulla COSTITUZIONE che prevede la SEPARAZIONE DEI POTERI attribuiti ad organi diversi tra loro
indipendenti
NON assume la forma di STATO PATRIMONIALE
E’ uno STATO DI DIRITTO tutti, compreso il Re, sono soggetti alla legge e gli organi pubblici possono fare solo quello
che la legge gli consente
Riconosce i DIRITTI FONDAMENTALI (civili e politici), il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE e la
RAPPRESENTANZA POLITICA
È uno STATO ELITARIO e NON DEMOCRATICO perché il diritto di voto è limitato per sesso, censo e grado di
istruzione CRISI DELLO STATO LIBERALE
Entra in crisi alla fine del XIX secolo a causa dell’incapacità di fronteggiare adeguatamente le richieste delle masse
contadine e della classe operaia: lo Stato liberale garantiva solo un’uguaglianza formale in quanto gli strati più poveri
non riuscivano ad esercitare i diritti che erano loro riconosciuti, soprattutto quelli in campo politico. In Italia la prima
legge elettorale attribuiva l’elettorato attivo e passivo solo a chi aveva un reddito molto elevato (solo la proprietà
affranca l’uomo dal bisogno e lo rende veramente libero; di conseguenza solo i proprietari sono in grado di operare le
migliori scelte e solo chi ha un reddito ha il diritto di guidare lo Stato; la classe contadina, operaia e la piccolo
borghesia erano escluse da qualsiasi forma di partecipazione politica).
Il riconoscimento dei diritti politici segnerà il passaggio dallo Stato liberale a quello democratico
LO STATO LIBERAL-DEMOCRATICO
Fondato sui principi di LEGALITA’, LIBERTA’ e UGUAGLIANZA SOSTANZIALE
Nel quale trovano applicazione:
SUFFRAGIO UNIVERSALE: possibilità per tutti i cittadini di votare liberamente e di essere eletti
PLURALISMO POLITICO: presenza di una pluralità di partiti, di associazioni, di movimenti che si facciano portavoce
delle richieste che vengono dalla società
LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE, DI RIUNIONE, DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO in modo che sia favorita la più
ampia circolazione delle idee, indispensabile per valutare l’azione delle forze politiche e proporre nuove strategie
ACCETTAZIONE DEL METODO DEMOCRATICO in virtù del quale le decisioni politiche vengono assunte dalla
maggioranza, ma alla min