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La revoca e la modifica dei provvedimenti giudiziari

L'autorità del provvedimento non è mai invocabile in un altro processo perché questo non ottiene mai efficacia di giudicati, anche in caso di cautela ultrattiva. È possibile il procedimento ripristinatorio della parte interessata davanti allo stesso giudice, ma in caso di contestazione della controparte, stesso ufficio giudiziario ma diverso giudice, per ottenere una declaratoria d'inefficacia ed emissione di misure ripristinatorie della situazione precedente.

Revoca e modifica (salvo sia stato proposto reclamo)

La revoca e la modifica sono controlli avviati su istanza di parte, tranne in alcune ipotesi d'inefficacia dichiarate dal giudice cautelare. Competente per la revoca e la modifica è il giudice di merito, istruttore nello specifico, o se il giudizio di merito non è iniziato o estinto, è competente il giudice cautelare che ha emesso il provvedimento di accoglimento della cautela. Inoltre, il giudice di merito è competente.

salvo sia proposto reclamo o, se il giudizio di merito non è ancora iniziato, salvo sia esaurita l'eventuale fase del reclamo, perché in caso contrario la modifica e la revoca competono al giudice che decide sul reclamo. Il presupposto per richiedere tali controlli è il mutamento (che comporta un nuovo esercizio dei poteri cautelari) delle circostanze (cioè qualsiasi vicenda che apporti novità al fumus o al periculum) o siano stati allegati fatti che prima non potevano essere conosciuti. La modifica e la revoca sono controlli a critica libera, o revoca per soli motivi di illegittimità che non permette una nuova disamina sui presupposti di fatto della misura cautelare, che configurerebbe reclamo. La finalità della revoca è la totale caducazione del provvedimento cautelare. La finalità della modifica è perseguire effettivamente il fine della misura cautelare a seguito dei mutamenti e contemperare gli interessi contrapposti. Reclamo cautelare: La competenza.è attribuita a un giudice diverso dal giudice della cautela, ed è in composizione collegiale, di cui non fa parte il giudice che ha emesso la cautela; se provvedimento emesso dalla corte d'appello, il reclamo compete ad altra sezione della corte o in mancanza alla corte più vicina. Il procedimento va instaurato entro 15gg dalla pronuncia della misura cautelare. Il collegio fissa l'udienza di comparizione delle parti. Il procedimento si conclude non oltre 20gg dal deposito del reclamo con ricorso, cui possibili esiti sono un'ordinanza non impugnabile di conferma (che comporta il rigetto del reclamo ma è comunque emessa nuova cautela), di modifica o di revoca del provvedimento reclamato. Il reclamo cautelare è un mezzo generale di riesame dei provvedimenti cautelari; prima del 2005 esperibile solo contro i provvedimenti che accoglievano la tutela. La natura del mezzo non è impugnatoria, ma dato che si verifica il passaggio, al momento della

proposizione del reclamo, dei poteri dal 1° al 2° giudice nell'ambito di un fenomeno di prosecuzione dell'unitario giudizio cautelare, si ha un controllo da parte del giudice collegiale su quello monocratico cautelare di tipo rotatorio. Col reclamo è possibile compiere censure, non legalmente predeterminate per cui è a critica libera, divizi di merito cautelare, di rito, o di mera ingiustizia, e anche censure nuove, nei limiti già fissati nella domanda cautelare, dato che vige il divieto di formulazione di domande cautelari nuove. Circostanze e motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo, che giustificano di per sé modifica o revoca, devono essere proposti, in contraddittorio, nel relativo procedimento di reclamo, cioè, avverso il provvedimento conclusivo del reclamo, è possibile fare ricorso per la modifica o la revoca solo per fatti sopravvenuti alla pronuncia del giudice del reclamo, mentre avverso il provvedimento

sostituito e il nuovo provvedimento, non sono ammesse modifica o revoca per circostanze che avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in sede di reclamo. All'esito del reclamo, sia che conferma, modifichi o revochi, si ha integrale sostituzione del provvedimento impugnato con quello emesso dal giudice del reclamo, con efficacia ex nunc. Non sono soggetti a reclamo i provvedimenti a contenuto meramente ordinatorio e i decreti emessi inaudita altera parte e in generale i provvedimenti cautelari emessi inaudita altera parte. La sospensione della cautela non è automatica alla proposizione del reclamo, ma il presidente del collegio di reclamo può ordinare la sospensione se l'esecuzione della cautela arreca un grave danno alla parte per motivi sopravvenuti. La differenza con la revoca e la modifica è che con il reclamo si contesta l'originaria concedibilità del provvedimento, mentre con la revoca o modifica si fanno valere i mutamenti sopravvenuti. Il soggetto

Il passivo della cautela è responsabile penalmente se pone in atto comportamenti tesi a sottrarsi all'adempimento degli obblighi posti dal giudice.

Attuazione misure cautelari:

  • Il dictum contenuto nel provvedimento cautelare, anche se sarà realizzato coattivamente, non è assimilabile all'esecuzione forzata in senso stretto, e non è diretto a produrre effetti anticipatori a contenuto satisfattorio della pretesa; tali effetti si verificano latamente e non è titolo esecutivo, neanche quando si tratti di cautela ultrattiva. È comunque necessario che l'enunciazione non resti tale e astratta, ma deve incidere sulla realtà sostanziale.
  • I poteri di controllo sull'attuazione, diretti a evitare ostacoli appunto sull'attuazione, dei sequestri (per i quali è prevista specifica disciplina) e provvedimenti aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, sono attribuiti al giudice cautelare, cui gli sono rimessi.
i tempi e i modi dell'attuazione; per la parte è sufficiente la notificazione del provvedimento cautelare. Per i provvedimenti con oggetto somme di denaro, i controlli sull'attuazione spettano al giudice dell'esecuzione, per il rispetto della par condicio creditorum ed evitare che il creditore col provvedimento cautelare si soddisfi prima e meglio degli altri creditori, quindi l'attuazione di tali provvedimenti segue le forme dell'espropriazione. Tutela camerale In generale e differenze con la mea
deliberazione in segreto in camera di consiglio Con la tutela camerale non si intende il rito camerale, che si applica a tutti i procedimenti in camera di consiglio; per la tutela camerale è anche usato il rito camerale, per la giurisdizione volontaria, quando il giudice gestisce interessi e non risolve conflitti. Tramite la tutela camerale la legge individua segmenti del diritto oggettivo da tutelare nei confronti di contrasti con interessi pubblici o

superindividuali richiamati nelle fattispecie camerali, e mai il diritto soggettivo in quanto tale o il conflitto sullo stesso potere o facoltà oggetto di tutela. Dato il processo di cameralizzazione verificatosi a seguito di scelte legislative, senza le quali su determinati diritti soggettivi si applicherebbe il rito ordinario o del lavoro, il rito camerale in sé è un modello generale alternativo sia al rito ordinario che a quello del lavoro, per cui i procedimenti di tutela normali speciali sottoposti a rito camerale (come per la modificazione dei provvedimenti relativi ai coniugi e prole dopo la separazione) sono idonei al giudicato. Si distinguono le tutele camerali in senso stretto governate da tipicità e non idoneità al giudicato sostanziale perché la tutela non è diretta all'accertamento di diritti soggettivi; tipicità perché la legge prevede tassativi procedimenti camerali. Oggetto della tutela camerale è il diritto

rispetto a un particolare momento del suo esercizio, c.d. segmento, e attorno a questo, la risoluzione di un eventuale conflitto. Il conflitto può sorgere sullo stesso potere o facoltà oggetto di tutela o sul rapporto tra il potere e l'interesse o interessi di natura pubblicistica o superindividuale; se il conflitto è solo potenziale, l'intervento del giudice è quello di un controllo ex ante o ex post, cioè verifica la sussistenza o il rispetto dei presupposti legali per l'esercizio futuro o consumato del potere o facoltà; se il conflitto è attuale, già in atto, il giudice interviene con un provvedimento, ad esempio per sanzionare la violazione di una situazione giuridica sostanziale, che incide in via diretta e immediata sulle situazioni in gioco da lui conosciute. A determinate condizioni, a volte necessarie, è possibile che la tutela camerale si trasformi in tutela normale. La tutela camerale è a cognizione.

Piena, relativamente al merito camerale, come quella del giudice tutelare ad esempio per l'amministrazione di sostegno, e in generale per le tutele e curatele. La tutela normale può essere evocata in luogo di quella camerale, ma per tutelare l'intero diritto e con esclusione del segmento rimesso alla cognizione esclusiva del giudice camerale. Sussiste la partecipazione del PM per la difesa di interessi superindividuali ed ha anche potere di iniziativa, come la nomina del curatore dello scomparso. Nella tutela camerale è presente contraddittorio. L'atto introduttivo è il ricorso; la domanda, salvo diversamente disposto ex lege, è vincolata ad attuare i risultati tipici per la tutela richiesta. La tutela camerale si conclude con un decreto motivato o con un'ordinanza quando è espressamente previsto dalla legge, e il provvedimento conclusivo acquista efficacia una volta decorso il termine per il reclamo, salvo sia disposta efficacia immediata.

Per ragioni d'urgenza. Un'altra caratteristica della tutela camerale in senso stretto, è l'ampia discrezionalità del giudice nell'acquisire elementi su cui formulare il proprio convincimento, indipendentemente dalle iniziative istruttorie delle parti; nello specifico il giudice può assumere informazioni.

Tutele autorizzative-omologatorie

Tipo di provvedimento camerale, inteso di giurisdizione esclusivamente camerale, che integra o perfeziona una fattispecie negoziale solo dopo il controllo giudiziario per far sì che produca i suoi effetti o alcuno di essi. È una tutela autorizzativa-omologatoria.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
211 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Mancuso Carlo.