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PER QUANTO RIGUARDA L’ASPETTO MAFIOSO COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL
PUBBLICO MINISTERO? QUAL’E’ STATA LA LORO EVOLUZIONE STORICA?
Dopo l’entrata in vigore del codice di procedura penale, è diventato come la struttura
tradizionale degli uffici del pubblico ministero, creasse difficoltà agli inquirenti nelle
indagini sui reati di criminalità organizzata e mafiosa.
L’articolo 371 c2 cpp elenca i casi in cui le indagini si considerano collegate, per cui gli
uffici devono scambiarsi atti ed informazioni e devono comunicarsi quanto impartito dalla
polizia giudiziaria.
Questa soluzione collaborativa fu proposta da Giovanni Falcone poi approvata dal
parlamento.
Si decise di ridurre il numero delle procure legittimate a svolgere le indagini in materia di
associazione a delinquere e mafiosa, e di istituire una procura nazionale ANTIMAFIA.
La procura distrettuale è l’ufficio della procura della repubblica, presso il tribunale del
capoluogo di ciascuno dei 26 distretti di corte d’appello. L’ufficio svolge le funzioni di
pubblico ministero in primo grado, relativamente a tutti i reati previsti dall’articolo 51
comma 3 : bis, quater, quinquies si tratta nello specifico dei delitti di criminalità
organizzata mafiosa, e assimilati con finalità di terrorismo, o di delitti relativi alla
pedopornografia.
All’interno della procura distrettuale abbiamo quella che è la direzione distrettuale
antimafia, composta da magistrati che hanno prontamente fatto richiesta di dedicarsi ai
procedimenti attinenti alla sola criminalità orgaizzata, mafiosa e assimilati.
Tali magistrati devono coordinarsi sia tra loro che con il procuratore capo.
La procura nazionale antimafia e antiterrorismo è un ufficio con sede a Roma, il cui capo è
il procuratore nazionale, che viene a sua volta nominato dal consiglio superiore della
magistratura.
L’ufficio del procuratore nazionale è denominato direzione nazionale antimafia ed è
composta da 20 magistrati del pubblico ministero e da 2 procuratori aggiunti tutti
nominati dal CSM. Il procuratore nazionale antimafia ha quindi il compito di garantire il
coordinamento tra i diversi uffici del PM che stanno svolgendo le indagini per i delitti di
criminalità organizzata e mafiosa.
PARLIAMO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, QUAL’E’IL SUO RUOLO?
Lo Stato tutela l’ordine e la legalità servendosi di quelli che sono corpi di polizia:
Parliamo di:
A-polizia di sicurezza;
B-polizia giudiziaria;
La polizia di sicurezza ha come compito quello di tutelare la collettività dai pericoli, vigilando
sul mantenimento dell’ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini impedendo che siano lesi
interessi essenziali. Questa attraverso la sua attività vuole prevenire il compimento di reati;
La polizia di sicurezza è diretta dal Ministero dell’intero, in sede locale è diretta dal
prefetto e dal questore;
A) La polizia giudiziaria trova definizione all’articolo 55 cpp.
Il suo compito è quello di garantire l’osservanza delle leggi reprimere i reati,
impedendo che vengano portati a conseguenze ulteriori.
Quando si parla di polizia giudiziaria riferimento è l’articolo 109 della Costituzione
secondo cui “l’autorità giudiziaria si serve della polizia giudiziaria”
Rappresenta difatti un’ attività delegata dall’autorità giudiziaria, questa viene svolta
sotto la direzione del pubblico ministero e sotto la sorveglianza del procuratore
generale presso la corte d’appello.
L’articolo 55 del codice di procedura penale dispone quello che è il ruolo della polizia
giudiziaria nello specifico, stabilendo che:
-deve anche di iniziativa prendere notizia dei reati;
-ricercare gli autori;
-compiere atti necessari per ricercare fonti di prova;
La polizia giudiziaria svolge quello che è una funzione di repressione dei reati, difatti è
necessario specificare che quando svolge funzione di prevenzione non ha possesso di
poteri coercitivi. Differentemente quando svolge la funzione di polizia giudiziaria;
Il nostro codice distingue quelle che sono 3 strutture di polizia giudiziaria:
-le sezioni di polizia giudiziaria: sono organi costituiti presso gli uffici del PM, e
composti da agenti ed ufficiali della Polizia di Stato, dei Carabinieri, e della GDF.
Svolgono funzioni di polizia, sotto la dipendenza del capo del singolo ufficio del PM.
-i servizi di polizia giudiziaria;
-gli altri uffici di polizia giudiziaria;
.
CHI SONO GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA? CHI SONO GLI AGENTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA?
Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono: dirigenti, commissari, sovraintendenti , gli
ufficiali superiori inferiori e i sottoufficiali dei carabinieri, della guarda di finanza, gli
agenti di custodia;
Gli agenti di polizia giudiziaria sono : il personale della polizia di Stato, i carabinieri, la
guardia di finanza.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono avere competenza generale per
tutti i reati, come disposto ai sensi dell’articolo 57 c1 cpp, oppure una competenza
limitata all’accertamento di determinati reati come disposto al comma 3 del 57 cpp.
Si parla di polizia giudiziaria con competenza generale e di polizia giudiziaria con
competenza limitata a determinati reati;
CHI E’L’IMPUTATO? QUAL’E’IL DISPOSITIVO DI RIFERIMENTO?
L’articolo 60 del codice di procedura penale ci da quella che è un’esatta definizione di
imputato, stabilendo che: l’imputato è quel soggetto al quale viene attribuito il reato
nell’ambito del procedimento penale, attraverso quel preciso atto contenente imputazione;
Viene difatti utilizzato un termine piu’possibile neutro e non pregiudizievole.
Il codice del 1830 riconosceva sufficiente che il soggetto venisse ritenuto colpevole in qualsiasi
fase del procedimento, per poter essere qualificato come imputato.
Nel codice vigente invece la qualifica di imputato si acquista SOLO dopo l’esercizio dell’azione
penale.
L’articolo 60 precisa quello che è il momento effettivo dell’acquisto e della perdita della qualità
di imputato, stabilendo che:
- nei procedimenti speciali la qualifica di imputato: si ACQUISTA NEL MOMENTO IN CUI SI
INSTAURA IL SINGOLO RITO;
-nei procedimenti ordinari: si assume nel momento in cui è emanato il decreto di citazione in
giudizio;
L’imputazione è composta dall’indicazione in from chiara e precisa del fatto storico di reato,
l’indicazione delle norme di legge violate, e la persona a cui è addebitato il reato.
CHI E’INVECE L’INDAGATO?
Come disposto ai sensi dell’articolo 61 del codice di procedura penale, l’indagato è quel
soggetto sottoposto alle indagini preliminari.
La cui qualifica si acquista nel momento in cui il PM iscrive nel registro delle notizie di reato il
nome del soggetto al quale si attribuisce il fatto;
L’interrogatorio rappresenta quello che è uno strumento fondamentale perché attraverso di
esso l’indagato può esporre quelli che sono i suoi principali diritti nonchè facenti parte del
diritto all’autodifesa.
L’indagato proprio come il soggetto imputato gode di una serie di garanzie, nonché le
medesime.
Le garanzie piu’ importanti le ritroviamo proprio in quello che è il momento dell’interrogatorio,
come disposto ai sensi degli articoli 64/65 cpp.
Dal comma 2 di tale disposizione si ricava che dall’interrogatorio si potranno ottenere
dichiarazioni soltanto nei limiti in cui l’indagato decida liberamente di renderle, sono difatti
vietate tecniche idonee ad influire sulla libertà del soggetto di esporre i fatti, o tali da alterare
la capacità di ricordare e valutare i fatti.
Il comma 3 invece precisa quelli che sono una serie di avvisi che prima dell’interrogatorio il
soggetto indagato deve ricevere:
-è avvertito che le sue dichiarazioni possono essere utilizzate contro di lui;
- è avvertito il soggetto che ha la facoltà di non rispondere a nessuna domanda;
-è avvertito dell’obbligo di rispondere secondo verità;
IL PM prima di rivolgere le domande all’indagato, e quindi prima di dare luogo all’interrogatorio
deve rendere in forma chiara e precisa il fatto che è attribuito al soggetto indagato, deve
indicare quelli che sono gli elementi di prova contro di lui; e deve comunicare quelle che sono
“fonti di prova”, nel caso però in cui vi sia pericolo di inquinamento delle prove il PM può anche
evitare di renderle note;
Solo a questo punto il Pubblico ministero invita l’indagato a rispondere alle doamande.
L’indagato può:
-rifiutare di rispondere alle domande;
-rispondere alle domande e qualora ammetta i fatti dar luogo ad una confessione;
-mentire dicendo il falso, e qualora egli faccia ciò non compie il delitto di falsa testimonianza
perché non ha la qualifica di testimone. In ragione di ciò l’indagato può mentire a meno che
non commetta calunnia, o simulazione di reato;
CHI E’IL TESTIMONE? CHI E’LA PERSONA INFORMATA?
Il testimone si trova in una situazone diversa rispetto all’indagato, e all’imputato.
E’ colui che ha conoscenza dei fatti e che devono essere accertati nel procedimento penale,
dinanzi ad un giudice.
Il testimone differentemente dall’indagato ha l’obbligo di deporre i fatti e dire verità;
La persona informata invece è colui che può riferire circostanza utili ai fini delle indagini e viene
esaminata dal pubblico ministero;
Se il testimone dichiara il falso dinanzi al giudice commette quello che è il reato di falsa
testimonianza;
Se la persona informata dichiara il falso, commette il delitto di “false informazioni”;
Può accadere che durante le deposizioni il testimone renda in maniera piu’ o meno
consapevole quelle che sono dichiarazioni “auto-indizianti” e a seguito di queste l’autorità
procedente deve:
-interrompere l’esame;
-avvertire la persone che dopo le sue dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi
confronti;
-invitarlo a nominare un difensore;
Fino a quel momento le dichiarazioni rilasciate non potranno essere utilizzate contro la persona
che le ha rese, possono essere utilizzate contro altre persone. Ciò per tutelare il testimone che
attraverso le sue dichiarazioni si è messo nei guai;
CHI E’IL DIFENSORE?
Quando parliamo di questa figura fondamentale è richiamare l’articolo 24 della Costituzione
secondo cui “La difesa è diritto inviolabile, in ogni grado e stato del procedimento. Esercitabile
perso