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L'ordine del Gip al pm di assumere determinazioni sull'azione penale
disposta a seguito dellasollecitazione da parte dell'indagato o della persona offesa alla scadenza del termine di riflessionese il pm non ha ancora fatto nulla, potendoli ordinare di agire, non in che modo. Non essendo però visibile il fascicolo per le indagini all'indagato e alla persona offesa questa richiesta andrebbe fatta al buio, nel concreto quindi l'indagato rischierebbe di stimolare una solida azione penale nei suoi confronti, per tale motivo questo meccanismo verrà difficilmente attivato dall'indagato.
La discovery forzata impone al pm che non si sia determinato sull'azione penale allo scadere del termine di riflessione a depositare gli atti di indagine, avvisando gli interessati della possibilità di vederli e il Procuratore generale, che se non riceve l'avviso può disporre l'avocazione o ordinare al pm di notificarlo alle
parti.L'ordine del Gip al pm di assumere determinazioni sull'azione penale disposta a seguito dellasollecitazione da parte dell'indagato o della persona offesa se a seguito della discovery forzata ilpm non assume determinazioni sull'azione penale.Questi rimedi, secondo il professore, sono poco chiari e nella prassi probabilmente non verranoattuati, poiché difficilmente il Procuratore generale ricorre all'avocazione e tantomeno aimeccanismi di sollecitazione previsti; inoltre, il Gip non è obbligato ad emettere l'ordine diprocedere su richiesta dell'indagato o della persona offesa e non si chiarisce su quale parametrodovrebbe basarsi la sua scelta; infine, non è nuovamente prevista alcuna sanzione in caso diDomande Processuale Penale 23 di 66 Cristina Simonciniinottemperanza del pm. L'unica sanzione efficace sarebbe stata l'inutilizzabilità degli atti diindagine, ma sarebbe stata sproporzionata e
irragionevole.Azione penale
L'azione penale è la richiesta del pm rivolta al giudice, al termine delle indagini preliminari, di accertare nella fase processuale se sia verificata l'accusa ed ottenere un provvedimento di natura decisoria. Con l'esercizio dell'azione penale il procedimento diventa processo, l'indagato diventa imputato, e diversi atti modificano i propri termini, come: gli accertamenti tecnici diventano perizia e le sommarie informazioni diventano testimonianze.
L'azione penale, alternativa alla richiesta di archiviazione, è caratterizzata (art. 50 cpp) da: obbligatorietà, ufficialità e irretrattabilità.
L'obbligatorietà è desumibile dall'art. 112 Cost. in cui si enuncia che il pm ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, volta a garantire l'indipendenza del pm e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Tale obbligatorietà non implica che il pm deve
procedere sempre con l'azionepenale al termine delle indagini, potendo richiedere anche l'archiviazione, ma si sostanzia nel dovere di indagare ogni volta che venga a conoscenza di una notizia di reato fondata, così da comprendere se si è in presenza o meno dell'obbligo di esercitare l'azione penale.
L'officialità implica che il pm agisca d'ufficio, salvi i casi in cui sia prevista una condizione di procedibilità (querela).
L'irretrattabilità implica che l'azione penale dia avvio ad un processo che si conclude con una decisione del giudice, senza poter tornare alla fase precedente.
Nei reati più gravi l'azione penale è esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio davanti al giudice del dibattimento, formulata al Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.), contenente: le generalità dell'imputato e della persona offesa; l'imputazione; l'indicazione delle fonti.
di prova; ladomanda al giudice di emissione del decreto; data e sottoscrizione. A pena di nullità, deve inoltreessere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini e l’invito a presentarsi per effettuarel’interrogatorio, se richiesto dall’indagato. La richiesta viene approvata dal GUP nel caso in cui visia una ragionevole previsione di condanna.
Nei reati meno gravi l’azione penale è esercitata con la citazione diretta a giudizio davanti alTribunale monocratico, oggi preceduta dalla fase filtro introdotta dalla riforma Cartabiadell’udienza predibattimentale, in cui lo stesso giudice del dibattimento, anticipando di fatto lafase dibattimentale, effettua un controllo sull’azione del pm, valutando che vi sia una ragionevoleprevisione di condanna.
Criteri di priorità per l’azione penaleI criteri di priorità sono linee guida che permettono di dare precedenza ad alcune azioni penalirispetto ad altre, in ragione
Del carico di lavoro elevato e delle insufficienti risorse. La riforma Cartabia ha previsto quindi due criteri di priorità generali stabiliti dal Parlamento e contenuti nel progetto organizzativo di ufficio delle singole Procure, così che possano gestire i carichi di lavoro, diversi per ognuna, secondo priorità differenti, ma basandosi su di una regola generale; anche se questo potrebbe comportare la creazione di spazi di discrezionalità difficili da controllare.
Archiviazione
L’archiviazione è l'atto con cui si dispone di interrompere un procedimento penale senza che venga formulata un’accusa, per cui si termina il procedimento alla fase delle indagini preliminari, senza proseguire con il processo davanti al giudice per il dibattimento. Questa può essere richiesta al Gip dal pm, in l'alternativa dell'azione penale: per infondatezza del reato (art. 408 cpp), se gli
elementiraccolti al termine delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevoleprevisione di condanna (vaglio preliminare della riforma Cartabia); o negli altri casi (artt. 411, 415cpp) in cui: l'autore del reato sia rimasto ignoto; in mancanza di una condizione diprocedibilità, il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato; il fatto siaparticolarmente tenue.
L'archiviazione del rito contro ignoti poteva comportare nella prassi un'investigazione occultaverso un soggetto determinato, aggirando l'obbligo di agire in capo al pm, per tale motivo è statoprevista questa verifica giurisdizionale, per cui entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato ilpm deve procedere con la richiesta di archiviazione o di prosecuzione delle indagini, che il Gipdeve accogliere o rigettare con decreto motivato.
L'archiviazione per particolare tenuità del fatto è stata inserita a seguito della
Prevista dalla clausola di non punibilità per particolare tenuità del fatto all'art. 131 bis del Codice penale, alcuni comportamenti, che sono formalmente illeciti penali, nel concreto risultano essere condotte di scarsa entità. Qui vi rientrano i reati, non abituali, puniti con una pena detentiva non superiore ai 5 anni o con una pena pecuniaria, la cui offesa risulti di particolare tenuità e a cui sia conseguito un danno o un pericolo esiguo.
Il pm può richiedere l'archiviazione al Gip entro tre mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini (1 anno, 6 mesi, 1 anno e 6 mesi), trasmettendo insieme anche il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini e i verbali degli atti compiuti dinanzi al Gip. La richiesta deve altresì essere notificata alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, ad eccezione dei reati commessi con violenza alla persona o per furto aggravato.
incui ne viene data notizia a prescindere, così che possa prendere visione degli atti, estrarne copia, edeventualmente proporre opposizione motivata ai fini della prosecuzione delle indagini.Il giudice può accogliere la richiesta con decreto motivato, archiviando de plano e restituendo gliatti al pm; altrimenti può non accoglierla, fissando l’udienza in camera di consiglio, dandoneavviso al pm, indagato e persona offesa, che possono prendere visione degli atti depositati. Con lariforma Cartabia è stata inoltre inserita la possibilità per l’indagato e la persona offesa di ricorrereallo strumento di giustizia riparativa. A seguito dell’udienza, il Gip emette ordinanza: o diarchiviazione, tenendo conto delle argomentazioni delle parti; o di prescrizione di prosecuzionedelle indagini, ritenute necessarie per giungere ad una decisione; o di imputazione coatta, con cuiordina al pm di formulare l’imputazione entro 10 giorni, a cuisegue l'udienza preliminare. È inoltre possibile giungere all'udienza in camera di consiglio, per discutere dell'archiviazione in contraddittorio, nei casi di opposizione della persona offesa, e nel particolare caso di tenuità del fatto, in cui può essere richiesta anche dall'indagato. L'opposizione della persona offesa all'archiviazione consiste in una richiesta motivata di prosecuzione delle indagini, in cui devono essere indicati: l'oggetto dell'investigazione e i relativi elementi di prova, andando a indicare gli elementi non approfonditi dal pm, quale obbliga il giudice ad attivare il contraddittorio svolto in camera di consiglio. L'opposizione in ragione della particolare tenuità del fatto consiste in una richiesta motivata di prosecuzione delle indagini da parte dell'indagato o della persona offesa, indicando le ragioni del dissenso, la qualeobbliga il giudice ad attivare il contraddittorio svolto in camera di consiglio. In questo caso l'opposizione viene posta in essere dall'indagato, poiché con la particolare tenuità del fatto si ritiene responsabile, mentre questi potrebbe mirare ad un provvedimento maggiormente favorevole; o la persona offesa che potrebbe volere il pieno compimento della sua domanda. Il decreto di archiviazione disposto dal Gip può essere nullo (art. 410 bis cpp) nei casi in cui: manchino gli avvisi prescritti dalle norme, quindi alla persona offesa che ne ha fatto richiesta e in ogni caso per i reati di violenza sulla persona o di furto aggravato, all'indagato e alla persona offesa nei casi di particolare tenuità del fatto; l'opposizione sia stata ignorata dal Gip. L'ordinanza di archiviazione, invece, è nulla in violazione dei canoni stabiliti per il procedimento in camera di consiglio (art. 127 cpp). In caso di nullità, l'interessato,
Entro 15 giorni da cui viene a conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo davanti al tribunale monocratico, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza l’intervento delle parti interessate.