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COSCIENTE VOLONTARIA.
umana sia qualificabile come REATO è necessario che sia e
a) Coscienza: facoltà immediata di avvertire, comprendere, valutare i fatti che si verificano nella
sfera dell'
esperienza individuale o si prospettano in un futuro più o meno vicino. Consapevolezza,
capacità di valutare e giudicare.
b) Volontà: facoltà propria dell'
uomo di tendere con decisione e piena autonomia alla realizzazione
di fini determinati.
Se un Tizio alla guida del suo veicolo, in coda, viene tamponato da Caio e a causa di questo urto
viene spinto in avanti andando a collidere con il veicolo che lo precede e il conducente di
quest’ultimo Sempronio riporta lesioni. Ebbene Tizio non sarà responsabile del reato di lesioni
colpose nei confronti di Sempronio, perché l’urto è avvenuto senza coscienza e senza volontà.
Diversamente è la responsabilità di Caio in quanto poteva essere cosciente che la sua condotta di
guida poteva determinare un evento simile.
Se una persona in stato di incoscienza dovuta ad uno stato febbrile delirante, rivolge delle parole
offensive nei confronti dell’infermiera, non potrà essere punito per il reato di ingiurie in quanto si
trovava in uno stato di incoscienza.
2.3 L’elemento PSICOLOGICO del REATO
Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 42 del codice penale “Nessuno può essere punito per
un fatto-reato se non l’ ha commesso con DOLO, salvo in casi di
DELITTO PRETERINTENZIONALE o COLPOSO.
IL DOLO
a) SECONDO L’INTENZIONE.
Reato commesso Il soggetto attivo (reo) ha preveduto e voluto che
con la sua condotta si verificasse l’evento.
La sussistenza del dolo passa attraverso due momenti:
momento rappresentativo,
Il quello che il soggetto attivo si rappresenta prima della sua condotta.
Ad esempio Tizio si impossessa di un bene scambiandolo per quello di sua proprietà (la
rappresentazione non è quella dell’impossessamento della cosa altrui).
momento volitivo,
Il quando il soggetto attivo pone in essere con volontà quanto prima si era
rappresentato.
Esistono varie forme di dolo:
1) il dolo diretto l’evento conseguito è quello voluto;
2) il dolo indiretto il risultato della condotta pur rappresentata non è voluto e a sua
volta si divide in:
2.1 ) dolo eventuale il soggetto attivo prevede il realizzarsi di un
evento, pur tuttavia ne accetta il rischio. Ad
es. il terrorista che pone una carica di esplo-
sivo in un edificio per farlo crollare, in questo
caso accetta anche il rischio che taluno pos-
sa perire;
2.2) dolo alternativo dall’azione rappresentata possono verificarsi
due eventi, ed è indifferente per il reo quale
si produrrà in concreto;
2.3) dolo indeterminato l’azione posta in essere non è determinata
Tizio spara contro due persone indifferente
del risultato.
3) il dolo d’impeto il reato è frutto di una decisione d’impeto (impeto: forza che investe
in modo violento e indiscriminato);
4) il dolo specifico si ha quando la norma esige che il soggetto abbia agito per un fine
particolare. Nel caso del reato di furto art. 624 c.p. la norma
specifica “al fine di trarne profitto..” in caso si realizzi questo fine si ha
il cosiddetto dolo specifico.
In tema di dolo la Suprema Corte si è così espressa sentenza il 25.11.1986 “…si precisino tutte le
circostanze nelle quali il soggetto ha commesso la sua azione e ci si chieda se lo stato d’animo di
una persona delle stesse capacità e in quelle circostanze è normalmente caratterizzata da quelle
possibilità di prevedere l’evento verificatosi”.
b) LA PRETERINTENZIONE
OLTRE L’INTENZIONE.
Reato commesso Si ha nel caso in cui il reo ha la volontà di un evento
minore, ma se ne verifica uno più grave. La giurisprudenza dominante identifica la
“Preterintezione” in un dolo misto a colpa, ossia il dolo per l’evento minore rappresentato e la colpa
per l’evento maggiore verificatosi. In concreto è molto difficile distinguere il dolo eventuale dalla
preterintenzionalità. Nel codice penale solo nell’art. 584 è contemplato un delitto preterintenzionale
“Omicidio preterintenzionale”.
c) LA COLPA CONTRO L’INTENZIONE.
Reato commesso Secondo quanto stabilito dall’art. 43 del codice
penale “Si ha reato colposo quando l’evento prevedibile o preveduto, non sia voluto dall’agente, ma
si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline”.
Negligenza, imprudenza, imperizia significa in sostanza non prevedere ciò che, facendo normale
uso dei nostri poteri di attenzione, avremmo potuto prevedere.
Se Tizio butta un mozzicone di sigaretta in campagna ove c’è dell’erba secca e da ciò ha inizio un
incendio. Ebbene tale reato sarà di natura colposa perché l’evento sebbene non voluto era
comunque prevedibile.
I casi di colpa generica:
Imprudenza: atto o comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza
dettate dalla ragione o dall'
esperienza.
Negligenza: grave disattenzione o dimenticanza. Consiste in un comportamento omissivo
contrastante con i specifici doveri che impongono una condotta sollecita.
Imperizia: mancanza di abilità e di preparazione specifica, si fonda sull’ignoranza e sulla
scarsa pratica.
I casi di colpa specifica:
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Ad esempio un automobilista che pur rispettando le norme del Codice della strada, per
distrazione (negligenza), non vede un pedone e lo investe cagionandogli lesioni; ci
troveremo nel caso di colpa generica. Diversamente nel caso dell’automobilista che
sprezzante di ogni regola ad una velocità oltre il limite consentito investe un pedone
sull’attraversamento pedonale (inosservanza di leggi) cagionandogli lesioni; si concreterà
l’ipotesi di colpa specifica.
3. LE FORME DEL REATO
La prima grande distinzione tra i vari tipi di reato prevista dal diritto penale sostanziale è quella
delitti contravvenzioni”.
prevista all’art. 39 del codice penale: “I reati si distinguono in e I delitti
riguardano i reati di maggiore gravità, mentre le contravvenzioni riguardano reati di lieve entità, ma
che comunque possono turbare il quieto vivere sociale
L’unico modo per capire se un reato è un delitto o una contravvenzione è dato dal tipo di pena per
esso prevista. 3.1 I delitti
delitti
Sono i reati per i quali è prevista la pena:
dell’ergastolo (art. 22 c.p. si sconta con la condanna a vita);
della reclusione (art. 23 c.p. si sconta con la detenzione in carcere da 15 giorni a 24 anni);
la multa (art. 24 c.p. si sconta con il pagamento di una somma non inferiore a euro 5 né
superiore a euro 5.164). delitti
Le pene accessorie (artt. 28 e segg. c.p.) per i sono:
interdizione dai pubblici uffici (temporanea o permanente);
interdizione da una professione o un arte (da un mese a cinque anni);
interdizione legale (perpetua o temporanea – perdere la facoltà di amministrare beni);
interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
decadenza o la sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale;
la pubblicazione della sentenza di condanna nel caso di ergastolo e negli altri casi previsti dalla
legge.
Le pene accessorie rendono maggiormente punitiva la pena principale. Questa è inflitta dal Giudice
con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto.
3.2 Le contravvenzioni
contravvenzioni
Sono i reati per i quali è prevista la pena:
dell’arresto (art. 25 c.p. si sconta con la detenzione in carcere da cinque giorni a tre anni);
dell’ammenda (art. 26 c.p. si sconta con il pagamento di una somma non inferiore a euro 2 né
superiore a euro 1.032).
Le pene accessorie (artt. 28 e segg. c.p.) per le contravvenzioni sono:
la sospensione dell’esercizio di una professione o un’arte (da quindici giorni a due anni);
la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
3.3 Altre distinzioni di reato
Reati di evento o pura condotta:
Nei primi è necessario che si verifichi un certo evento, nei secondi è sufficiente che l’autore assuma
una certa condotta. Ad esempio nel reato di danneggiamento art. 635 c.p. l’evento è la
trasformazione del bene oggetto del reato (reato di evento). Nel reato di rifiuto di atti d’ufficio –
omissione artt. 328 c.p., il reato si concretizza con la sola condotta omissiva (reato di pura
condotta).
Reati propri o reati comuni
I primi possono essere commessi solo da determinate categorie di persone ad esempio il reato di
falso materiale commesso dal Pubblico Ufficiale art. 477 c.p. (reato proprio perché è riservato ad un
comportamento che può commettere solo il P.U.). I reati comuni sono quelli che possono essere
commessi da tutte le categorie di persone ad esempio il reato di truffa art. 640 c.p. “Chiunque, con
artifizi o raggiri, ……”.
Reati istantanei o reati permanenti
Si ha reato istantaneo quando il reato si perpetra e si realizza in un solo istante (ad esempio il furto,
rapina, danneggiamento). Il reato è permanente quando la lesione del bene protetto perdura nel
tempo, sino a quando vuole il soggetto attivo del reato. Ad esempio il sequestro di persona art. 605
c.p. l’azione perdura sino a quando la vittima è privata della sua libertà personale.
Reati di danno o reati di pericolo
Per i reati di danno la condotta deve ledere il bene tutelato, per i i reati di pericolo è sufficiente che
il bene tutelato sia messo in pericolo ad esempio il reato di attentato al Presidente della Repubblica
art. 276 c.p.. 4. LA CONSUMAZIONE DEL REATO ED IL TENTATIVO
Solo per i reati appartenenti alla categoria dei “Delitti di natura dolosa” il codice di procedura
penale all’art. 56 si occupa anche del solo tentativo a commetterli.
consumato
Un reato si dice quando nel fatto sono presenti tutti gli elementi che caratterizzano la
norma incriminatrice. tentato
Un reato (in questo caso solo per i delitti) si dice quando il reo si attiva per compiere un
reato, ma questo non si realizza per cause estranee alla sua volontà.
“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto
tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
Atti idonei: sono tali gli atti dotati di una potenziale attitudine a sfociare in un delitto.
Atti diretti in modo no