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Appunti di diritto penale parte 1

Il diritto penale è un diritto pubblico, perché il titolare non decide nulla, la tutela da parte dello stato è automatica (tranne per la querela, che vedremo in seguito). Detto in altri termini, è pubblicistica la tutela predisposta dall'ordinamento e che tendenzialmente opera a prescindere dalla volontà del soggetto che è titolare dell'interesse protetto. Esempio: nel caso di un omicidio, il soggetto titolare dell'interesse protetto è l'insieme dei parenti del defunto. Lo Stato si attiva a prescindere dalla volontà di questi, cioè non aspetta per agire che i parenti del defunto gli chiedano di farlo.

I pilastri del diritto penale

In quanto diritto pubblico, il diritto penale ha 3 pilastri:

  • Fatto illecito: Fatto perché si punisce non ciò che è nella mente del soggetto, ma ciò che si manifesta, cioè l'atto che compie il reo, il soggetto stesso e non le sue intenzioni. Infatti, viene sanzionato il fatto, non l'idea. Lo stato punisce l'azione, tuttavia indaga anche sulla personalità per valutare l'entità della sanzione. Quest'ultimo punto sarà trattato più accuratamente. Il fatto illecito è la base fondamentale e imprescindibile di ogni diritto penale di uno stato civile.
  • Personalità dell'autore: Lo stato punisce l'azione di un soggetto ma indaga anche sulla personalità di chi ha commesso il reato (ad esempio quando deve vedere se ci sono stati precedenti penali).
  • Conseguenze penali: Sanzioni quali strumenti di rieducazione, di persuasione dal commettere reati, ecc.

Problemi connessi ai pilastri

Accanto a questi 3 pilastri, vi sono altrettanti problemi connessi:

  • In che modo viene criminalizzato il fatto di reato? Cioè qual è il criterio per il quale un fatto diventa reato, ossia come vengono relazionati questi due elementi?
  • Chi delinque era libero di farlo oppure no? Libertà di autodeterminazione o no? (su questo cardine verte il concetto di responsabilità e irresponsabilità penale). Inoltre, la responsabilità è imputabile o no? (se un individuo è non imputabile, non ha responsabilità penale. Tuttavia può essere sanzionato. Se, invece, è imputabile, egli è colpevole fino a prova contraria).
  • Quali strumenti l'ordinamento ha per contrastare la criminalità? E per evitarla o prevenirla?

Concetto di reato

Per proseguire, bisogna innanzitutto fare alcune precisazioni. Innanzitutto per reato si intende un concetto formato da precetto + sanzione. Propriamente, il reato è un fatto giuridico umano vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, cui si ricollega una sanzione penale. C'è da precisare che il reato è sempre penale, quindi sarebbe scorretto dire "reato penale"… è invece corretto dire "illecito penale" in sostituzione di reato, in quanto di illeciti ne esistono di diverse specie: amministrativo, civile, ecc. La sanzione penale ha caratteristica di comportare una limitazione della libertà personale del reo a cui viene inflitta. La sanzione penale è quindi anche detta pena, definibile come la sanzione afflittiva irrogata dall'autorità giudiziaria dello Stato a carico di chi abbia commesso un reato o, in altri termini, è la limitazione dei diritti del soggetto, quale conseguenza della violazione di un divieto o di un obbligo.

Tipologie di pene

La pena ha carattere eterogeneo rispetto al contenuto del divieto o dell'obbligo disatteso, poiché può essere detentiva o pecuniaria; inoltre per essere pena deve avere un carattere di afflittività modulata secondo cui si applichi ad un delitto o ad una contravvenzione. Possono essere distinte le pene principali e le pene accessorie, sia per i delitti che per le contravvenzioni. I reati, infatti, si distinguono in delitti e contravvenzioni e questi ultimi di distinguono per la specie di pena prevista dal Codice Penale (ex art. 39 c.p.); i delitti inoltre possono essere dolosi o colposi e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.

Pene principali per delitti e contravvenzioni

Le pene principali previste per i delitti sono 3:

  • Ergastolo
  • Reclusione
  • Multa (Pena pecuniaria)

Invece le pene principali previste per le contravvenzioni sono:

  • Arresto (Pena detentiva)
  • Ammenda (Pena pecuniaria)

In luce di ciò, se ci troviamo davanti ad un reato punito con la reclusione, sappiamo che ci troviamo dinnanzi ad un delitto. Se, invece, parliamo di reato punito con la pena dell'arresto, ci troviamo a trattare con una contravvenzione. C'è da dire che non è detto che un reato venga punito solo con la pena detentiva o solo con la pena pecuniaria (disgiunte). Spesso possono esserci entrambe (congiunte), ad esempio arresto e ammenda per le contravvenzioni, reclusione e multa per i delitti. Quando la pena pecuniaria si cumula a quella detentiva, si ha l'intenzione di guardare al patrimonio del reo come la legge del contrappasso del profitto ingiusto del danno patrimoniale subìto dalla vittima. Tuttavia, spesso le pene pecuniarie restano non eseguite dal soggetto che ha commesso reato per indisponibilità di denaro.

Articoli del codice penale sulle pene pecuniarie

A questo proposito si menzionano i seguenti articoli:

  • All' art. 133 bis c.p. viene detto che il giudice deve adeguare la pena pecuniaria alle condizioni economiche del condannato e può modificarla aumentandola di 3 volte o diminuirla di un terzo per consentirgli di poterla pagare.
  • All' art. 133 ter c.p. viene detto che è possibile rateizzare la pena pecuniaria (da 3 a 30 rate, fino a 15 €).
  • All' art. 136 c.p. invece viene detto che quando il condannato è insolvibile (cioè non paga), allora è possibile convertire la pena pecuniaria in 2 pene diverse: lavoro sostitutivo o libertà controllata. Si tratta quindi di una conversione, di una trasformazione, che segue il criterio: 1 giorno di lavoro sostitutivo = 25 €; 1 giorno di libertà controllata = 250 €. Come si nota, è più afflittiva la libertà controllata (infatti, la libertà è un diritto inviolabile dato dalla Costituzione italiana).

Concetto di cornice edittale

Un concetto fondamentale è quello della cornice edittale, ovvero il range entro il quale può muoversi il giudice, ovvero il limite massimo e quello minimo di pena prevista. Quindi il giudice può applicare la pena entro i limiti della cornice edittale. Spesso le pene della cornice edittale sono quelle detentive. A questo proposito, all' art. 23 del c.p. viene enunciato che per la reclusione si hanno limiti di minimo 15 giorni ad un massimo di 24 anni, mentre all' art. 25 c.p. viene detto che il minimo per l'arresto è di 5 giorni e il massimo di 3 anni. I limiti, tuttavia, sono orientativi e servono a integrare i limiti per il legislatore ove essi non siano espressi. Anche le pene pecuniarie hanno limiti entro una cornice edittale: per la multa, si ha il pagamento minimo di 50 € e massimo 50 000 €, per l'ammenda si ha un minimo di 20 € ad un massimo di 10 000 €.

Nuove pene introdotte dal Dlgs n. 234 del 2000

Con il Dlgs n. 234 del 2000 vengono introdotte due nuove pene principali, che si applicano ad alcuni delitti e a diverse contravvenzioni, solo per i reati minori e solo se è di competenza del giudice di pace (cioè è di competenza del giudice che ha come obiettivo il ricongiungimento delle parti). Queste due pene sono:

  • Permanenza domiciliare: spesso nella propria abitazione o privata dimora e differisce dagli arresti domiciliari. Infatti questi ultimi sono misure cautelari che vengono irrogate in attesa del verdetto del giudice.
  • Lavoro di pubblica utilità: svolto presso Stato, Regioni, Enti Pubblici Locali come i Comuni, solo dietro espressa richiesta da parte dell'imputato. Questo perché in linea con i diritti dell'uomo vengono vietati i lavori forzati e quindi deve essere il soggetto stesso a richiedere il lavoro in questione. La differenza tra lavoro di pubblica utilità e lavoro sostitutivo è che essi sono diversi per natura: il primo nasce nel 2000 come pena principale che viene data dal giudice di pace, mentre il secondo nasce come sostituzione ad una pena pecuniaria che non viene eseguita dal reo.

Pene accessorie

Le pene accessorie si aggiungono alle pene principali e possono esserci o no, cioè sono previste solo in certi casi e postulano che ci siano per forza quelle principali (cioè non esistono solo quelle accessorie, mentre possono esistere solo quelle principali). Le cosiddette pene accessorie consistono nella limitazione dell'esercizio di determinati diritti e incidono su questi colpendo l'attività che il soggetto compia prima di commettere quel reato. Vi è una minor distinzione rispetto a quelle principali. Le funzioni delle pene accessorie sono: stigmatizzazione sociale (carattere di esclusiva afflittività) e funzione di prevenzione speciale al fine di evitare la ricaduta nel reato (sottrarre il reo al reiterare). Le pene accessorie sono previste dal legislatore solo per alcuni tipi di reato, quindi, o secondo alcune caratteristiche di reati.

Distinzione tra delitti e contravvenzioni

Ritornando alla distinzione tra delitti e contravvenzioni, qual è l'effetto pratico di questa distinzione? Ci sono 3 effetti:

  • Elemento soggettivo: Ogni reato è fatto da un elemento oggettivo (condotta + evento + rapporto di causalità che lega condotta ed evento, cioè fatto materiale) ed un elemento soggettivo (dolo e/o colpa). L'elemento oggettivo è fatto dalla condotta umana, ovvero dal comportamento del reo, dall'evento naturalistico e dal nesso di causalità che li lega. Per condotta umana si intende l'azione o omissione posta in essere dal soggetto agente. Per azione si intende qualsiasi movimento dell'uomo che determini la modifica della realtà esterna mentre per omissione il non porre in essere una determinata azione che per legge si aveva l'obbligo di compiere. Il secondo elemento, invece, è fatto dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall'Ordinamento per la commissione di un reato. Riguardo al dolo, esso è definibile come la rappresentazione e volontà del fatto (tipo omicidio volontario o doloso). Ad esempio, un omicidio può essere anche preterintenzionale: ho volontà di farlo (dolo) però se poi muore no (non volontà dell'evento morte che deriva dalla volontà di lesione e percosse). Per ciò che concerne la colpa, invece, è definibile come la violazione delle regole (tipo omicidio colposo, in cui non si ha volontà di uccidere, ma è stato comunque ucciso qualcuno). Quando un delitto è doloso, deve essere indicata la colpa dal legislatore. È ovviamente più grave un delitto doloso, rispetto ad uno colposo. Per stabilire la pena sarà quindi necessario innanzitutto capire se si tratta di un delitto doloso o colposo. L'omicidio può essere di 3 tipi: doloso, colposo o preterintenzionale. L'elemento soggettivo del reato è espresso nell'art. 27 della Costituzione. Più chiaramente si può dire che: il dolo è l'intenzione, quindi il delitto doloso è quello commesso intenzionalmente. Quindi azione od omissione sono espressamente voluti dal reo, di conseguenza il dolo è l'elemento costitutivo del reato ed è la forma più grave in cui quest'ultimo può realizzarsi. Il dolo può distinguersi in premeditazione (quando il reo architetta il reato nei minimi dettagli) e reato da impeto (quando l'intenzione della commissione od omissione è presa sul momento, per impeto appunto). Il reato si considera invece colposo quando l'evento non è voluto dall'agente ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La colpa è quindi ben diversa dal dolo e indica reati di minor gravità. La colpa è disciplinata dall' art. 43 c.p. Sempre all'art. 43, ma al secondo comma, viene descritto un altro elemento soggettivo oltre al dolo e la colpa, ovvero la preterintenzione. il secondo comma dell'art. 43 c.p. stabilisce che “è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente”. Nel reato preterintenzionale quindi (ovvero oltre l'intenzione) il soggetto agente, con un suo comportamento volontario, provoca un reato (e quindi un evento dannoso) con conseguenze più gravi di quelle realmente volute. Quindi c'è dolo e ci sono anche conseguenze non volute (ad es. quando un uomo picchia una donna e allo stesso tempo le provoca un aborto spontaneo). Il codice penale disciplina specificamente l'elemento soggettivo nelle contravvenzioni. Dispone, infatti, l' art. 424 c.p., che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa. La differenza tra delitti e contravvenzioni qui è ben definibile, in quanto l' art. 42 c.p. non stabilisce l'irrilevanza del dolo o della colpa, ma prevede che l'elemento soggettivo nelle contravvenzioni possa essere costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio tipico d'imputazione e la colpa l'eccezione, nelle contravvenzioni per la punibilità è sufficiente la sola colpa; tuttavia, in pratica, l'accertamento della natura dell'elemento psicologico è sempre necessario in quanto, ai fini della commisurazione della pena, l' art. 133 c.p. prescrive che il giudice deve tener conto dell'intensità del dolo e del grado della colpa.
  • Per questo secondo effetto della differenza tra delitti e contravvenzione bisogna guardare alla punibilità per il cosiddetto TENTATIVO: L' art. 56 c.p. (che estende la punibilità dei delitti consumati ai delitti tentati) ci parla della punibilità del tentativo: a questo proposito è bene precisare subito che soltanto per i delitti è previsto il tentativo e non per le contravvenzioni. Il soggetto, infatti, mantiene una condotta per cui manifesta all'esterno la sua intenzione criminosa, ma l'azione non viene portata a compimento, ovvero c'è solo la condotta ma non l'evento. Il Codice Penale dice che se c'è tentato delitto, allora esso va punito, mentre le contravvenzioni o vengono consumate o non vengono consumate. Ulteriore elemento da evidenziare a questo proposito è il pericolo. Quando vi è un delitto tentato, vi è pericolo e quest'ultimo viene punito. La contravvenzione, invece, presuppone il pericolo e quindi punire il pericolo del pericolo sarebbe un controsenso logico.
  • Terzo e ultimo effetto della differenza tra delitti e contravvenzioni riguarda l'istituto dell'OBLAZIONE: che si applica solamente alle contravvenzioni e ai delitti. Per capire in poche parole cosa sia l'oblazione, si può dire che essa sia un istituto di cui può avvalersi il reo per gli illeciti penali di minor rilievo, una sorta di “scorciatoia” che evita all'imputato di dover affrontare il processo (è condizione necessaria infatti che venga presentata istanza di oblazione entro l'apertura del processo). Questa ha anche come scopo la deflazione del carico giudiziario ed evitare il sovraffollamento carcerario. Infatti, l'oblazione consente di estinguere il reato commesso e le conseguenze penali semplicemente pagando un'ammenda o una multa alle casse dello Stato. Comunque, l'oblazione non si applica mai quando la pena dell'arresto e dell'ammenda sono congiunte. Verrà approfondita in seguito.

Princìpi costituzionali per la pena

Esistono 6 princìpi della Costituzione che vengono presi come base per la pena, agli Art. 25-27 della Costituzione:

  1. Necessità: Secondo questo principio, la pena è necessaria in quanto non può essere eliminata. Infatti, se così fosse, sarebbe incostituzionale.
  2. Proporzionalità: Esprime la giustizia sostanziale: l'ordinamento non può dare ineguaglianza nella somministrazione della pena. Infatti, si deve rispettare il principio di uguaglianza. La pena, quindi, deve essere...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher evaq di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bellagamba Filippo.
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