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IRRETROATTIVITÀ

Su quest'ultimo sottoprincipio si fonda la differenza tra pena e misura di sicurezza: all'art. 200 del c.p. viene detto che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura è diversa da quella prevista nel momento in cui viene irrogata la misura, cioè se cambia, si applica la legge vigente al momento dell'esecuzione, quindi l'ultima. Ciò significa che l'irretroattività non vale come per la pena. È infatti molto ridimensionato. La misura di sicurezza, infatti, non può trovare applicazione ai fatti che non costituiscono reato al momento in cui il soggetto l'ha commesso. È retroattiva anche se è sfavorevole e vive dell'applicazione della legge vigente. Si applica anche retroattivamente. Il senso della retroattività della misura di sicurezza anche quando è

sfavorevole è che tutte le misure più efficaci per risocializzare devono essere applicate. Le misure di sicurezza si applicano solo quando vi è extrema ratio, ovvero quando non c'è altro modo per espletare la funzione special preventiva. Ulteriore principio è la GIURISDIZIONALITÀ del processo di applicazione della misura di sicurezza: allo stesso modo della pena, le misure di sicurezza vengono applicate, modificate, sostituite, revocate, da un giudice nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. Quindi sono appannaggio di organi giudiziari, non amministrativi. Un altro principio è quello della funzione delle misure di sicurezza, funzione cioè special preventiva, in luce dell'interesse del singolo e della comunità perché viene rieducato affinché possa cessare di avere lo status di socialmente pericoloso. Il quinto e ultimo principio è la DIGNITÀ DELLA PERSONA (DEL REO), ovvero che

La misura di sicurezza e la dignità della persona

La misura di sicurezza, laddove applicata, deve tener conto della dignità della persona. Il contenuto delle misure di sicurezza è curativo, educativo e rieducativo, seppur eterogenee. Curativo perché spesso si rivolgono a soggetti psichiatrici; educativo perché i destinatari sono soprattutto minori che si vogliono educare alla legalità.

Tipologie di misure di sicurezza

Fatta questa cornice introduttiva, si può dire che le misure di sicurezza possono essere patrimoniali o personali. Tra le personali vi sono le detentive e le non detentive.

Misure di sicurezza detentive

Tra le misure di sicurezza detentive troviamo:

  • Assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro
  • Ricovero in una casa di cura o custodia
  • Ospedale psichiatrico giudiziario
  • Riformatorio giudiziario

Misure di sicurezza non detentive

Tra le misure di sicurezza non detentive abbiamo invece:

  • Libertà vigilata
  • Divieto di soggiorno in un comune o più e in province
  • Divieto di frequentare spacci di bevande alcoliche o osterie
  • Espulsione dello straniero dallo stato
detentive quali assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa lavoro sono interscambiabili tra loro e alternative anche in fase di esecuzione ed è destinata a soggetti imputabili per una carriera criminale nelle figure socialmente pericolose (nelle 3 figure di delinquenti e per i reati gravi). Il ricovero in una casa di cura o custodia si somministra a soggetti semi-imputabili, agli ubriachi abituali e ai tossicodipendenti. L'OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) era rivolto a soggetti non imputabili per vizio totale di mente o per intossicazione cronica, giuridicamente equiparato al vizio di mente. Il ricovero in casa di cura o custodia e gli OPG sono misure di sicurezza sostituite dalle RENS attraverso la L. 1 Aprile 2015, sull'abolizione degli OPG e istituzione delle RENS. Nel 18/07/2013 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 222 del codice penale nella parte in cui non consentiva al giudice di adottare misure disicurezza diversa dall'ospedale psichiatrico o altrettanto idonea ad eseguire controllo della sua pericolosità sociale. E' prevalso quindi l'approccio terapeutico. Il riformatorio giudiziario nel 1988 è stato trasformato in collocamento in comunità ed è previsto per minori imputabili e non imputabili. La principale misura di sicurezza personale non detentiva è, invece, la libertà vigilata. A questo proposito con la norma sulla legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975 si è trasformata in libertà vigilata e assistita. In riferimento alle limitazioni della libertà del soggetto per scongiurare il rischio che a costui si ripresentino possibilità di delinquere nuovamente. Ciò è attraverso prescrizioni che nel corso dell'esecuzione della misura possono essere modificate o ridotte dal giudice (tipo non rientrare a casa dopo una certa ora, ovvero libertà di

La libertà vigilata è una misura restrittiva della libertà personale che prevede alcune limitazioni per il soggetto sottoposto a essa. Queste limitazioni includono la restrizione della circolazione, con divieto di uscire di casa prima di una certa ora (solitamente tra le 21:00 e le 7:00), l'obbligo di non frequentare soggetti sconsigliati e di non portare con sé oggetti offensivi o contundenti.

Per coloro che sono sottoposti a questa misura, sono previsti percorsi di riabilitazione al fine di favorire il reinserimento sociale e prevenire la recidiva.

La libertà vigilata può essere presentata come facoltativa o obbligatoria, a seconda delle circostanze. È considerata facoltativa quando, ad esempio, il legislatore non specifica la sua applicazione in modo specifico, ma prevede la possibilità di adottarla. È anche considerata facoltativa quando la condanna prevede una pena di reclusione superiore a un anno.

La libertà vigilata diventa invece obbligatoria quando il condannato ha una pena di reclusione non inferiore a 10 anni, quando è stato ammesso alla liberazione condizionale o quando commette un nuovo reato che dimostra la sua abitudine a delinquere.

In caso di violazione delle prescrizioni della libertà vigilata, è prevista la permanenza obbligatoria in casa come conseguenza.

Esistono poi 2 misure di sicurezza patrimoniali: esse sono la CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA e la CONFISCA. La confisca può essere di 3 tipi: obbligatoria, facoltativa e per equivalente. Ha grandissima diffusione e consiste in un provvedimento con cui lo stato acquisisce la proprietà di un bene che sia in qualche modo collegato alla commissione di reato. Si distingue dalle altre misure di sicurezza in quanto si riferisce non tanto alla pericolosità del soggetto, quanto da quella della res, ovvero all'oggetto. Il provvedimento di acquisizione da parte dello stato di quella res è dato dal giudice, emesso da questo, e si chiama PROVVEDIMENTO ABLATIVO. All'art. 240 c. p. si distinguono 2 tipi di confisca: obbligatoria e facoltativa. Si distinguono per l'oggetto: se la confisca ha per oggetto il prezzo del reato (ossia il compenso per tenere una prestazione illecita, tipo il prezzo della corruzione) o grava su cose la cui fabbricazione, porto, detenzione o

alienazione costituiscono reato, la confisca è obbligatoria. E' invece facoltativa (ovvero a discrezione del giudice) quando ha ad oggetto il prodotto o il profitto del reato, salvo poi ipotesi specifiche nelle quali è prevista una terza specie di confisca: ovvero la confisca per equivalente, in cui non vengono confiscate cose, ma l'equivalente in denaro. E', ad esempio, prevista per i reati della pubblica amministrazione. Ciò che viene confiscato appartiene a terzi esterni al reato. La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e quindi è una pena e come tale sottostà al principio di irretroattività. Per ciò che concerne, invece, la cauzione di buona condotta, essa ha avuto scasa applicazione e consiste nel deposito di una somma di denaro fissata dal giudice da un minimo di 103 € e un massimo di 2.065 €, che potrà essere restituita al soggetto se entro un certo periodo di tempo stabilito dal giudice (da

1 a 5 anni) nel caso in cui il reo non abbia commesso nuovi reati. Se invece li ha commessi, allora il denaro viene acquisito dallo Stato. Questa misura di sicurezza patrimoniale era solitamente applicata congiuntamente alla libertà vigilata.

Passiamo ora alle MISURE ALTERNATIVE ALLA PENA DETENTIVA BREVE (considerando che per pena breve si intende quella pena che va da 6 mesi ad un anno)

Esistono alcuni istituti che vengono classificati come alternative alla pena edittale, applicabili in sede di cognizione. Sono numerosi strumenti sanzionatori o benefici che prendono il posto della pena detentiva al momento in cui il giudice sta accertando il reato, ma non è ancora passato in giudizio. Vi sono questi istituti per due ragioni: si tratta per la maggior parte di reati poco gravi e quindi pene detentive brevi e quindi si pena che queste pene detentive brevi siano criminogene, cioè invitano a delinquere. Inoltre per la finalità special preventiva ella pena si cerca di dare

soluzioni diverse a quelle carcerarie bilanciandole con istanze retributive. Di seguito vengono elencati e spiegati questi istituti:

  • SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: (art. da 163 a 168 c.p.) e postula una sentenza di condanna con la quale il giudice afferma la responsabilità del reo, determina la pena e la irroga al condannato. Tuttavia, in ragione della modesta capacità di delinquere del soggetto e in ragione della scarsa gravità del reato commesso, il giudice ordina che l'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie non abbia inizio, ma rimangano sospese per un periodo di tempo limitato previsto dalla legge. Se durante questo periodo di tempo il condannato non commette nuovi reati e adempie ad eventuali obblighi imposti dal giudice, la pena principale e le pene accessorie si estinguono. Se ciò non accade si avrà la revoca della sospensione condizionale con conseguenza che le pene vadano in esecuzione. Il giudice dà questo beneficio,

ma può quindi anche revocarlo. Questo istituto è nato per rimediare alle pene detentive brevi. L'isolazione carceraria può rivelarsi dannosa per la personalità del reo, soprattutto se questo è un delinquente primario, cioè un soggetto non abituato a delinquere che si è macchiato solo una volta. La finalità special preventiva è in linea con la sospensione condizionale della pena e in linea ad evitare l'effetto criminogeno della segregazione carceraria. Inoltre per ragioni special preventive si voleva evitare anche il pericolo opposto, cioè che quel soggetto lasciato completamente libero potesse tornare a delinquere. Per valorizzare le istanze retributive e quindi per non polarizzare tutto sulla finalità special preventiva si sono aggiunti alcuni obblighi che il condannato deve assolvere ai fini della sospensione condizionale della pena. Questi obblighi si sono ampliati: prima era solo risarcire il danno

provocato dal reato e poi si sono aggiunti anche obblighi per come eliminare le conseguenze negative scaturite da quel reato e prestare lavoro di pubblica utilità non retribuito e dietro suo consenso (poiché non possono essere sottoposti ai lavori forzati). La previsione di obblighi ha du
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A.A. 2019-2020
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher evaq di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bellagamba Filippo.