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- LA FUNZIONE DI GARANZIA DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Principio di legalità=
Monopolio del potere legislativo nella scelta dei fatti da punire e delle relative sanzioni
È frutto del pensiero illuministico:
Montesquieu→ Beccaria→ Feuerbach→
enunciazione del il principio di “nullum crimen,
principio della separazione dei precisione della legge penale= nulla piena sine lege”
poteri esigenza di leggi chiare e precise
legalità
La dei reati e delle pene→ sancita: Art.14 Art.25 co.3 Art.25 co.2
c.p.→ Art.199 c.p.→
nell’Art.1
“nessuno può essere “nessuno può Preleggi→divieto Cost→ Cost→nessuno
stabilisce
punito per un fatto che essere sottoposto di analogia per le che nessuno può può essere
non sia espressamente a misure di leggi penali essere sottoposto punito se non in
preveduto come reato sicurezza che non a misure di forza di una
dalla legge, né con pene siano sicurezza se non legge
che non siano da essa espressamente nei casi previsti
stabilite” stabilite dalla dalla legge
legge”
- LA RISERVA DI LEGGE COME RISERVA DI LEGGE FORMALE DELLO STATO
DECRETO LEGGE, DECRETO DECRETI GOVERNATIVI IN TEMPO LEGGE REGIONALE E DIRITTO
LEGISLATIVO E NORMA PENALE: DI GUERRA: PENALE:
L’esigenza che le scelte politico- decreti governativi in tempo di legge regionale
I La non può
essere fonte di norme
criminali→riservate all’unico potere guerra, in base all’art. 78 Cost, incriminatrici, perché eventuali
dello Stato rappresentativo della possono essere fonte di norme norme penali di fonte regionale,
volontà popolare, impone di penali su delega espressa del per i cittadini di altre Regioni,
interpretare il termine “legge” Parlamento sarebbero emanate da organi
nell’art.25 co.2 Cost. come legge privi di qualsiasi
decreti legge
formale, escludendo i rappresentatività
e decreti legislativi dalle fonti del
diritto penale.
- COMPETENZE DELL’UE IN MATERI APENALE IN BASE AL TRATTATO DI LISBONA:
Fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona→
Nessuno dei trattati istitutivi poteva attribuire alle istituzioni
comunitarie la potestà creare norme incriminatrici.
L’UE poteva però imporre al legislatore degli stati membri→obbligo di emanare norme penali a
tutela di determinati interessi: PILASTRO)
- Diritto comunitario in senso stretto (PRIMO
- Cooperazione intergovernativa in materia di giustizia e a ari interni
PILASTRO)
(TERZO
Sulla base del Trattato di Lisbona→ introdotte novità:
competenza penale indiretta dell’UE=
Introduzione di→ di norme incriminatrici
competenza a richiedere agli stati membri→l’adozione
necessarie per:
- Tutelare gli interessi dell’Unione, ex primo pilastro, ora art. 83 paragrafo 2 TFUE
- Realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia oggetto dell’ex terzo pilastro —
ora art.83 paragrafo 1 TFUE— . Art. 83 paragrafo 2:
Art. 83 paragrafo 1: Parlamento e Consiglio possono introdurre,
Parlamento e Consiglio possono stabilire, mediante direttive, norme minime relative alla
mediante direttive, norme minime relative alla de nizione dei reati e delle sanzioni, qualora
de nizione dei reati e delle sanzioni in sfere di siano indispensabili per garantire l’attuazione di
criminalità particolarmente grave che presentano una politica dell’Unione in un settore già stato
una dimensione transnazionale (Es: terrorismo) oggetto di armonizzazione
(→erano le competenze penali “di terzo (→erano le competenze penali di “terzo
pilastro”) pilastro”)
l’Art. 86 TFUE:
Un discorso a parte, merita, procura europea
Pronuncia l’istituzione, a partire da Eurojust, di→
“competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei
rati che ledono→interessi nanziare dell’Unione”
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vincoli
Dal diritto dell’UE discendono inoltre→ per il legislatore penale degli stati membri:
1. Le norme di fonte UE dotate di e cacia diretta, contrastanti o norme
penali statali, possono paralizzarne, in tutto o in parte, l’applicabilità
l’incompatibilità parziale,
Quando sia il campo
l’incompatibilità totale,
Quando sia la norma di fonte di applicazione della norma penale
UE rende→inapplicabile la norma penale in tutta la sua verrà→limitato= stanno estromesse le ipotesi
estensione, a meno che la disapplicazione comporti regolate in modo diverso dalla norme di fonte UE
una violazione del principio di legalità o del principio di
irretroattività in materia penale (Es: caso in materia di etichettature di solventi e
(Es: Sentenza Taricco 8/09/2015; pag.56-57) vernici; pag.57)
L’obbligo di disapplicazione della disciplina penale contrastante con
il diritto UE viene meno quando la disapplicazione comporterebbe→
violazione di principi cardine dell’ordinamento interno
2. Obbligo di interpretazione conforme alla normativa europea= tra più
possibili signi cati della legge nazionale, il giudice deve scegliere
quello→conforme alle pretese del diritto dell’UE
-CORTE COSTITUZIONALE E LEGGE PENALE
La riserva di legge non preclude→controllo di costituzionalità delle norme incriminatrici quando ne
etto in bonam partem=eliminare
derivi un→e una gura di reato, ridurne il campo di
applicazione o mitigare le sanzioni previste dalla legge
La riserva di legge ex art. 25 co. 2 Cost. esclude invece che la Corte Costituzionale→produrre un
e etto in malam partrem= ampliare la gamma dei comportamenti penalmente rilevanti né può
inasprire il trattamento sanzionatorio di un reato
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