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Parte 2 Diritto penale I Pag. 1
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Estratto del documento

- LA FUNZIONE DI GARANZIA DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Principio di legalità=

Monopolio del potere legislativo nella scelta dei fatti da punire e delle relative sanzioni

È frutto del pensiero illuministico:

Montesquieu→ Beccaria→ Feuerbach→

enunciazione del il principio di “nullum crimen,

principio della separazione dei precisione della legge penale= nulla piena sine lege”

poteri esigenza di leggi chiare e precise

legalità

La dei reati e delle pene→ sancita: Art.14 Art.25 co.3 Art.25 co.2

c.p.→ Art.199 c.p.→

nell’Art.1

“nessuno può essere “nessuno può Preleggi→divieto Cost→ Cost→nessuno

stabilisce

punito per un fatto che essere sottoposto di analogia per le che nessuno può può essere

non sia espressamente a misure di leggi penali essere sottoposto punito se non in

preveduto come reato sicurezza che non a misure di forza di una

dalla legge, né con pene siano sicurezza se non legge

che non siano da essa espressamente nei casi previsti

stabilite” stabilite dalla dalla legge

legge”

- LA RISERVA DI LEGGE COME RISERVA DI LEGGE FORMALE DELLO STATO

DECRETO LEGGE, DECRETO DECRETI GOVERNATIVI IN TEMPO LEGGE REGIONALE E DIRITTO

LEGISLATIVO E NORMA PENALE: DI GUERRA: PENALE:

L’esigenza che le scelte politico- decreti governativi in tempo di legge regionale

I La non può

essere fonte di norme

criminali→riservate all’unico potere guerra, in base all’art. 78 Cost, incriminatrici, perché eventuali

dello Stato rappresentativo della possono essere fonte di norme norme penali di fonte regionale,

volontà popolare, impone di penali su delega espressa del per i cittadini di altre Regioni,

interpretare il termine “legge” Parlamento sarebbero emanate da organi

nell’art.25 co.2 Cost. come legge privi di qualsiasi

decreti legge

formale, escludendo i rappresentatività

e decreti legislativi dalle fonti del

diritto penale.

- COMPETENZE DELL’UE IN MATERI APENALE IN BASE AL TRATTATO DI LISBONA:

Fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona→

Nessuno dei trattati istitutivi poteva attribuire alle istituzioni

comunitarie la potestà creare norme incriminatrici.

L’UE poteva però imporre al legislatore degli stati membri→obbligo di emanare norme penali a

tutela di determinati interessi: PILASTRO)

- Diritto comunitario in senso stretto (PRIMO

- Cooperazione intergovernativa in materia di giustizia e a ari interni

PILASTRO)

(TERZO

Sulla base del Trattato di Lisbona→ introdotte novità:

competenza penale indiretta dell’UE=

Introduzione di→ di norme incriminatrici

competenza a richiedere agli stati membri→l’adozione

necessarie per:

- Tutelare gli interessi dell’Unione, ex primo pilastro, ora art. 83 paragrafo 2 TFUE

- Realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia oggetto dell’ex terzo pilastro —

ora art.83 paragrafo 1 TFUE— . Art. 83 paragrafo 2:

Art. 83 paragrafo 1: Parlamento e Consiglio possono introdurre,

Parlamento e Consiglio possono stabilire, mediante direttive, norme minime relative alla

mediante direttive, norme minime relative alla de nizione dei reati e delle sanzioni, qualora

de nizione dei reati e delle sanzioni in sfere di siano indispensabili per garantire l’attuazione di

criminalità particolarmente grave che presentano una politica dell’Unione in un settore già stato

una dimensione transnazionale (Es: terrorismo) oggetto di armonizzazione

(→erano le competenze penali “di terzo (→erano le competenze penali di “terzo

pilastro”) pilastro”)

l’Art. 86 TFUE:

Un discorso a parte, merita, procura europea

Pronuncia l’istituzione, a partire da Eurojust, di→

“competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei

rati che ledono→interessi nanziare dell’Unione”

fi

fi fi ff

vincoli

Dal diritto dell’UE discendono inoltre→ per il legislatore penale degli stati membri:

1. Le norme di fonte UE dotate di e cacia diretta, contrastanti o norme

penali statali, possono paralizzarne, in tutto o in parte, l’applicabilità

l’incompatibilità parziale,

Quando sia il campo

l’incompatibilità totale,

Quando sia la norma di fonte di applicazione della norma penale

UE rende→inapplicabile la norma penale in tutta la sua verrà→limitato= stanno estromesse le ipotesi

estensione, a meno che la disapplicazione comporti regolate in modo diverso dalla norme di fonte UE

una violazione del principio di legalità o del principio di

irretroattività in materia penale (Es: caso in materia di etichettature di solventi e

(Es: Sentenza Taricco 8/09/2015; pag.56-57) vernici; pag.57)

L’obbligo di disapplicazione della disciplina penale contrastante con

il diritto UE viene meno quando la disapplicazione comporterebbe→

violazione di principi cardine dell’ordinamento interno

2. Obbligo di interpretazione conforme alla normativa europea= tra più

possibili signi cati della legge nazionale, il giudice deve scegliere

quello→conforme alle pretese del diritto dell’UE

-CORTE COSTITUZIONALE E LEGGE PENALE

La riserva di legge non preclude→controllo di costituzionalità delle norme incriminatrici quando ne

etto in bonam partem=eliminare

derivi un→e una gura di reato, ridurne il campo di

applicazione o mitigare le sanzioni previste dalla legge

La riserva di legge ex art. 25 co. 2 Cost. esclude invece che la Corte Costituzionale→produrre un

e etto in malam partrem= ampliare la gamma dei comportamenti penalmente rilevanti né può

inasprire il trattamento sanzionatorio di un reato

ff ff fi ffi fi

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emmagir di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Picotti Lorenzo.